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Violazione di sigilli: reato configurabile con condotta elusiva del vincolo anche senza sigilli fisici

Violazione sigilli

Cassazione penale , sez. III , 15/05/2018 , n. 43169

Il delitto di violazione dei sigilli di cui all' art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene. (Fattispecie in cui la conoscenza del sequestro è stata desunta dal rapporto di affinità esistente tra l'imputato e il proprietario del bene sottoposto a vincolo).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2017 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 25 settembre 2015 del Tribunale di Sciacca, in forza della quale D.C.C., nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. C.G.P., e P.G. erano stati condannati alla pena, sospesa ed in esito alla riduzione per il rito, di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 349 c.p., il primo, e di cui all'art. 349 c.p., il secondo. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su tre e due motivi di impugnazione. 3.1. In particolare, col primo motivo D.C.C. ha allegato che il provvedimento impugnato aveva ignorato che mai furono apposti sigilli sulla cosa, nè vi erano mai stati altri segni esteriori dai quali ritenere sussistente il vincolo di indisponibilità sul bene in contestazione. In specie faceva difetto anche qualsivoglia atto equivalente, dal quale desumere la sussistenza di un vincolo da parte dello Stato, oltretutto trattandosi di beni abbandonati. 3.2. Col' secondo motivo il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto assolvere l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo, dal momento che faceva difetto la prova della consapevolezza dell'esistenza di un provvedimento di confisca sull'impianto di betonaggio utilizzato dal ricorrente e riferibile al suocero di costui. Tant'è che, se avesse conosciuto l'esistenza del vincolo, mai avrebbe dichiarato ai Carabinieri, all'atto del sopralluogo, che aveva utilizzato l'impianto. In specie, era stata disposta la confisca del capannone e dell'impianto, mentre era stato restituito il fondo sul quale i beni erano stati edificati, senza alcun segno esteriore dei provvedimenti di giustizia. 3.3. Col terzo motivo infine è stato contestato il trattamento sanzionatorio ricevuto, quanto alla mancata concessione del minimo edittale, alla concessione delle attenuanti generiche con ulteriore riduzione per il rito e con i doppi benefici, attesa la particolare tenuità dei fatti contestati. 4.1. A propria volta P.G. ha osservato di essere stato tratto a giudizio per avere ricoverato mezzi di proprietà nel capannone confiscato al padre G., laddove al contrario alcuna prova di detta titolarità era stata raggiunta nel corso del giudizio (a nulla rilevando l'esistenza di fattura dell'energia elettrica relativa al mese di febbraio 2014, che semmai avrebbe dato conto dell'eventuale utilizzo del bene confiscato, circostanza peraltro non oggetto di imputazione). 4.2. Col secondo motivo sono state svolte le medesime considerazioni del D.C. in ordine al trattamento sanzionatorio. 5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. A prescindere da ogni considerazione in ordine alle modalità di amministrazione dei beni confiscati, oggetto di vincolo dal lontano 1996, il delitto di violazione dei sigilli di cui all'art. 349 c.p. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene (Sez. 3, n. 37570 del 25/09/2002, Di Monte, Rv. 222557). 4.1.1. Al riguardo, se il ricorrente P. si è limitato a sostenere la propria estraneità alla vicenda peraltro non contestando di essere a conoscenza del provvedimento ablatorio che aveva colpito l'azienda del padre (il provvedimento impugnato, cfr. pag. 8^, ha dato espresso conto dei rilievi svolti dal P. in sede di sopralluogo dei Carabinieri, circa la sottoposizione o meno a confisca dei mezzi pesanti rinvenuti nei luoghi, a dimostrazione della perfetta conoscenza dei provvedimenti giudiziari intervenuti), il coimputato D.C. - quanto ai primi due motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione - ha osservato che non sussistevano segni esteriori dell'apposto vincolo, tra l'altro a fronte dello stato di abbandono dei beni e dell'assenza dell'amministrazione giudiziaria. Se quest'ultimo rilievo - circa le oggettive carenze del controllo pubblico appare difficilmente contestabile, va peraltro rilevato che i Giudici del merito hanno sottolineato l'inverosimiglianza della pretesa mancata conoscenza del vincolo, dato il rapporto di affinità tra il ricorrente ed il titolare dell'impianto di betonaggio, padre della moglie dello stesso D.C.. Infatti è già stato altresì ricordato che non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, nè tanto meno che gli stessi siano stati oggetto di rottura o di rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche atto attraverso il quale sia stata resa manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione da parte di persone non autorizzate, poichè oggetto specifico della tutela penale è l'interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, per disposizione di legge o per ordine dell'autorità, ad una determinata cosa mobile o immobile, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva (Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015, Di Gennaro, Rv. 263882). In specie quindi non rileva l'assenza di segni esteriori, laddove il ricorrente non ha specificamente ed espressamente contestato, tramite ragioni tali da rendere plausibile la deduzione stessa, il rapporto di familiarità e quindi la logica conseguenza di una piena conoscenza del provvedimento ablatorio. D'altronde, da un lato, la Corte territoriale ha richiamato la condotta del P. che, alla presenza certamente non sorpresa del D.C. immediatamente sopraggiunto, discettava circa i limiti della confisca e quindi in ordine ai beni assoggettati o meno al vincolo. Nè, d'altro canto, è stato dedotta ragione alcuna per cui non fosse corretto il giudizio di inverosimiglianza circa l'affermata mancata conoscenza del provvedimento ablatorio, visti i legami familiari strettissimi già evidenziati ed in considerazione che il figlio della persona i cui beni erano stati confiscati era a piena conoscenza dell'estensione del vincolo, ed era in evidenti rapporti di vicinanza col D.C.. In ogni caso, comunque, la Corte territoriale ha dato altresì adeguato atto dell'assai blando rispetto della legge da parte dell'odierno ricorrente, il quale anche dopo il sopralluogo dei Carabinieri aveva proseguito nell'utilizzazione dell'impianto di betonaggio, che a suo tempo aveva comunque provveduto a riattare dato lo stato di abbandono (cfr. pag. 3 dell'atto di appello, richiamato nella sentenza impugnata). 4.2. In relazione al ricorso del P., la sentenza impugnata ha dato conto che all'interno dei box sussistevano tra l'altro beni acquistati dalla ditta dello stesso P., a conferma della violazione del vincolo di indisponibilità. Al riguardo, il ricorrente ha inteso sostenere che il mezzo direttamente acquistato a suo nome sarebbe differente rispetto a quello rinvenuto all'interno del capannone confiscato, producendo fattura di acquisto direttamente intestata appunto a P.G., nonchè verbale di sopralluogo dei militari dell'Arma, all'uopo interessati dall'amministratore giudiziario. Va da sè che sono in tal modo sollecitati accertamenti istruttori istituzionalmente preclusi a questa Corte, tanto più che - per quanto possa rilevare - non si avverte ictu oculi una differenza (mai evidenziata tra l'altro nella competente sede di merito, che di detta specifica vicenda non è stata chiamata ad occuparsi) tra la "pala meccanica Fiat Allis sprovvista di targa", di cui al verbale di sopralluogo, e la "pala meccanica marca Fiat Allis caricatore gommato (OMISSIS)", di cui alla fattura di acquisto. Nè infine si comprende per quale ragione non sia mai stata richiesta all'amministratore giudiziario l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in prosecuzione, visto il protratto abbandono dell'impianto. 4.3. In relazione infine all'ultimo motivo comune di ricorso, esso è parimenti manifestamente infondato. In proposito, infatti, quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche, la loro concessione deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460), nè possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Nulla al riguardo è stato specificamente dedotto, mentre semmai la Corte territoriale ha non illogicamente motivato il diniego in ragione della complessiva condotta mantenuta, di manifesta insensibilità al rispetto della legge. Per quanto poi riguarda il trattamento sanzionatorio in sè, definito tenuto espressamente conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e con valutazione di adeguatezza e congruità (v. sentenza del Tribunale di Sciacca, confermata anche su detto punto), la pena detentiva (tra l'altro senza alcun aumento per la continuazione comunque contestata al D.C.) è stata contenuta nel minimo edittale, e su detta soglia è stata operata la riduzione di un terzo per il rito, mentre la sanzione pecuniaria è stata determinata in Euro 300, con la successiva riduzione dovuta alla scelta processuale, laddove l'editto prevede una forbice tra Euro 103 ed Euro 1.032. Va da sè, quindi, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 4.3.1. Il provvedimento impugnato, letto nella sua interezza e con riferimento quindi anche alla pronuncia del Tribunale, ha pienamente rispettato anche tali principi. 5. La manifesta infondatezza dei ricorsi ne comporta inevitabilmente la loro inammissibilità. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
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