Tribunale Napoli sez. I, 03/10/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 03/10/2018), n.10908
La realizzazione di manufatti in zona sismica senza permesso a costruire o in difformità rispetto a titoli abilitativi configura un abuso edilizio punibile penalmente ai sensi dell ’art. 44 del DPR 380/2001. Tuttavia, per opere di non recente realizzazione, i reati contravvenzionali possono estinguersi per intervenuta prescrizione se decorso il termine massimo previsto dalla legge, comprensivo di interruzioni e sospensioni. La demolizione dell’opera abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi rappresentano, in ogni caso, obblighi indipendenti dalla prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 11.09.15. C.V. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 3.10.18, presente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione del verbale di sequestro del 14.04.14 con relativi rilievi fotografici del titolo di proprietà, dell'ordinanza di sospensione dei lavori del 17.04.14 del provvedimento del GIP del 28.04.14 di rigetto di richiesta di convalida, e dell'ordinanza di ripristino del 17.09.15; la Difesa chiedeva il controesame dei testi del PM, l'esame dell'imputato e depositava DIA del 20.11.2007.
Ammesse le prove, si procedeva all'escussione del teste luog. P.E. all'epoca dei fatti in servizio presso la polizia Municipale di Napoli U.O. S.; e del teste geom. A.A., in servizio presso l'UTC del Comune di Napoli.
Si procedeva poi, all'esame dell'imputato reso edotto delle sue facoltà ex art. 64 c.p.p.
All'esito di tale attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, risulta provata la penale responsabilità di C.V. in relazione ai reati ascritti nella rubrica del presente provvedimento limitatamente manufatto di mq 36 (gazebo) ritenendo lo scrivente di dover emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione in relazione alla struttura di mq 1,70 x 3,30 (vano WC).
In tal senso, il teste escusso luog. P. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi ricoperta - riferiva che in data 14.04.14 si recava presso l'immobile di C.V. sita in Napoli alla via S.M. ove constatava che sul lastrico di circa 500 mq) di pertinenza dell'abitazione del prevenuto erano stati realizzati alcuni manufatti: in particolare il teste riferiva di un manufatto adibito a cucina, di un deposito realizzato nel torrino scale e di un manufatto delle dimensioni di 1.70 x 3.30 adibito a vano WC, tutti di non recente fattura; in altro settore del terrazzo il verbalizzante constatava la realizzazione di un manufatto a vento (gazebo) delle dimensioni di 36 mq con copertura spiovente di materiale bituminoso, ancora al grezzo e di recente fattura; per tali opere il C.V., presente sul posto esibiva documentazione (DIA) che veniva valutata dal tecnico presente al momento del sopraluogo.
Il geom. A., in servizio presso l'UTC di Napoli riferiva di aver effettuato il sopraluogo congiuntamente a personale della polizia locale a seguito di una segnalazione, constatando la realizzazione, in zona sismica, di alcuni manufatti di varie dimensioni adibiti uno a vano cucina ed un altro a vano WC; gli stessi si presentavano già ultimati ed in uso, e risalivano ad un'epoca anteriore al 19.06.2013, in quanto già visibili nei rilievi fotoaerogrammetrici (acquisiti agli atti); di contro, la struttura in legno di 36 mq realizzata con pilastrini in legno e copertura in legno con materiale bituminoso con gronda spiovente (delle dimensioni variabili da 2.80 sino a m. 3.20) - adibita a gazebo - si presentava di recentissima realizzazione; per tale opera il C.V. esibiva una DIA risalente al 20.11.2007; tuttavia il predetto manufatto (di 36 mq) risultava difforme da quello assentito con DIA (di 24.80 mq con altezza massima di m. 3,00) per la diversità di dimensioni, non potendo, per legge essere assentibile con Dia un manufatto superiore ai 25 mq.
L'imputato in sede di esame dichiarava di aver realizzato il manufatto così come previsto dalla DIA precisando che i pilastrini risultavano coprire una superficie di 24 mq e che in sede di realizzazione dell'opera alla copertura di 24 mq era stata aggiunto un bordo, un di circa 40 cm lungo tutto il perimetro.
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, questo giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di C.V. in relazione ai reati ascritti in rubrica limitatamente alla struttura in legno di 36 mq (adibita a gazebo) essendo integrati gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte.
In tal senso, quanto all'elemento materiale. C.V., in assenza di permesso a costruire, in zona sismica, realizzava sul lastrico solare, in difformità di quanto richiesto con DIA, un manufatto in legno adibito a gazebo, con copertura in legno e guaina bituminosa, con altezza variabile da m. 2.80 a m. 3.20.
Anche l'elemento soggettivo del reato ascritto al C.V. risulta integrato consistendo lo stesso nel dolo generico, ossia nella consistente nella coscienza e volontà da parte del prevenuto di realizzare la predetta opera pur in assenza di un titolo abilitativo ed in spregio alla normativa edilizia.
I reati, per la contestualità dei fatti e per la univocità del disegno criminoso possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione ritenendo, in concreto, più grave il reato sub a).
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato alla luce dello stato di incensuratezza ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto.
Tutto ciò premesso valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a C.V. la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo sub a) della rubrica pena base mesi tre di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, diminuiti a mesi due di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda per il riconoscimento delle attenuanti generiche, aumentati per la continuazione con il reato di cui ai capi sub b) della rubrica a mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 15000,00 (quindicimila/00). Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.
In considerazione dello stato di incensuratezza di C.V. questo giudice esprime un giudizio di prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del prevenuto ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p. e quello della non menzione.
Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del manufatto adibito a WC, mentre dispone la demolizione del gazebo ed il ripristino dello stato dei luoghi se non già intervenuto.
Quanto al manufatto adibito a WC (delle dimensioni di m. 1.70 x 3.30) questo giudicante ritiene di dover emettere nei confronti di C.V. una sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Al riguardo, il teste P. riferiva che il vano WC si presentava già ultimato ed in uso e che l'opera non fosse di recente realizzazione; anche il teste il geom. A., dichiarava che il manufatto in questione non fosse di recente realizzazione e che tale opera fosse stata realizzata successivamente al 2007 in quanto non presente nei rilievi del 2007 ma già visibile nei rilievi del 2013; precisando che tra il 2007 ed il 19.06.13 (data dei rilievi) non vi fosse stato alcun accertamento.
Ne segue che la data di realizzazione del manufatto adibito a vano WC deve necessariamente essere retrodatata, non essendovi stato alcun sopraluogo (o ulteriore accertamento neppure aerofotogrammetrico) tra il 2007 ed il 19.06.13, almeno al 2007.
A tale momento, pertanto, va fissato il dies a quo del termine quadriennale di prescrizione delle fattispecie contestate in rubrica, trattandosi, di ipotesi contravvenzionali (art. 44 lett. b) DPR 380/01 ed art. 95DPR 380/01)) applicandosi, in materia di prescrizione, la normativa successiva all'entrata in vigore della L. 251/05.
Ne consegue che il termine massimo (quinquennale) di prescrizione dei reati contestati, sebbene tempestivamente interrotto ex art. 160 c.p.. per effetto dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, risulta interamente maturato in forza dello sbarramento temporale di cui all'art. 160, terzo comma, ultima parte, c.p., in data 31.12.2012; a tale periodo va aggiunto il periodo di sospensione di mesi due subito dal processo per legittimo impedimento dell'imputato (ud. del 7.03.18, considerandosi una sospensione di gg. 60) risultando i reati definitivamente prescritti in data 1.03.2013.
Ne consegue che, ad avviso del Giudicante, va dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.V. per i reati di cui in rubrica, limitatamente al manufatto adibito a vano wc, perché estinti per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 531 c.p.p., si impone la declaratoria della suddetta causa estintiva del reato, non ravvisandosi gli estremi per una pronuncia assolutoria nel merito.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara C.V. colpevole dei reati ascritti in rubrica limitatamente al manufatto di mq 36 (gazebo) e ritenuto più grave il reato di cui al capo sub a) della rubrica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 15000,00 di ammenda, oltre il pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione.
Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di C.V. in relazione al manufatto di mq 1,70 x 3,30 (adibito a WC) per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del manufatto adibito a WC, mentre dispone la demolizione del gazebo ed il ripristino dello stato dei luoghi se non già intervenuto.
Napoli, 3 ottobre 2018