Tribunale Napoli sez. I, 02/02/2016, (ud. 02/02/2016, dep. 02/02/2016), n.1591
La realizzazione di manufatti in zone sismiche, anche di dimensioni ridotte, senza permesso a costruire e senza il deposito degli elaborati progettuali presso l'Ufficio del Genio Civile, integra la fattispecie di reato in quanto tali opere incidono sulla stabilità strutturale dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato in data 11.03.11, Fo. Te. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica; del presente procedimento.
All'udienza del 10.12.14, dichiarato assente l'imputata, il Giudice, affrontate le questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del verbale di sequestro del 28.11.12 con relativi rilievi fotografici; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, l'esame dell'imputato, e 1';esame dei testi di cui alla propria lista. Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste ag. Pi. Em., in servizio presso la polizia locale di Giugliano (NA). Il processo veniva rinviato: per l'assenza del teste della difesa.
All'udienza del 24.11.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste in atti e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti; il Giudice, ammesse nuovamente le prove, rinviava il processo a causa dell'assenza del teste della difesa.
All'udienza del 2.02.16 osi procedeva all'esame del teste ing. Ma. Er.; all'esito della deposizione acquisiva perizia dallo stesso redatta in favore della Fo..
All'esito di tali attività, ili Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'istruttoria dibattimentale risulta provata la penale responsabilità di Fo. Te. in relazione ai reati a lei ascritti in rubrica. In tal senso, il teste escusso, ag. Pi. - con una deposizione coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi rivestita - riferiva di aver in data 28.11.12, a seguito di denuncia, effettuava un sopraluogo presso la proprietà di Fo. Te. sita in Giugliano (NA) alla Via -omissis- ove verificava la realizzazione, in assenza di permesso a costruire, sulla terrazza di pertinenza dell'abitazione di una struttura in alluminio e vetri di circa 7 mq adibita a deposito.
In particolare. il teste riferiva che la struttura era saldamente ancora a terra con chiodi fisher. La struttura veniva, quindi, sottoposta a sequestro. Il teste riferiva della difesa, ing. Ma. Er. riferiva di aver ricevuto un incarico peritale per conto della Fo.; a seguito di tale incarico egli si recava sul posto - ove la struttura era stata rimossa su richiesta della parte ed autorizzazione dell'AG - rilevando che sulla parete ove era stata realizzata la struttura in pannelli di alluminio, non erano presenti fili elettrici a riprova che la struttura era stata tipo deposito.
Dalle foto che l'ing. - acquisiva, il teste riferiva che la strutta era stata realizzata su due lati e per gli altri due poggiava ad angolo sulla preesistente parete del palazzo. Alla luce delle risultanze ,emerse dall'istruttoria dibattimentale, questo Giudicante ritiene integrati gli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati in rubrica a Fo. Te. in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta.
L'elemento materiale del reato è integrato dal fatto che la prevenuta, in assenza di permesso a costruire, in zona sismica, realizzava in assenza di permesso a costruire un manufatto di circa 7 mq in alluminio e vetri che poggiava ad angolo sulle pareti dello stabile, realizzando tale opera sul terrazzo di pertinenza dell'abitazione.
La stessa, realizzando una struttura di tale tipo ometteva di depositare presso t'Ufficio del Genio Civile;, competente per territorio gli elaborati progettuali. pur determinando tale struttura un carico strutturale sul terrazzo e sulle fondamenta dello stabile.
L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico consistente nella coscienza e volontà di realizzare in assenza di permesso a costruire il manufatto sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento omettendo di depositare, in zona simica, gli elaborati progettuali presso l'Ufficio del genio Civile.
I reati per la contestualità dei fatti e per la univocità del fine criminoso possono ritenersi avvinti sotto il vincolo della continuazione, ritenendo più grave, in concreto, il reato di cui al capo sub a).
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere le attenuanti generiche all'imputata in considerazione dello stato di incensuratezza e dell'avvenuta rimozione della struttura ed anche a fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore dl fatto.
Tutto ciò premesso valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a Fo. Te. in relazione ai reati a lei ascritti in rubrica, la pena di mesi tre di arresto ed euro 7000,00 di ammenda così determinata: ritenuto più grave il reato, di cui al capo sub a) della rubrica, pena base mesi tre di arresto ed euro 9000,00 di ammenda, ridotti per le attenuanti generiche a mesi due di arresto ed euro 6000,00 di ammenda, aumentati per la continuazione con il reato di cui al capo sub b) alla pena di mesi tre di arresto ed euro 7000,00 di ammenda. Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di Fo. Te. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 epp dichiara Fo. Te. responsabile dei reati ascritti e, ritenuto più grave il reato di cui al capo sub A) della rubrica, ritenute le attenuanti generiche, unificate le condotte ex art. 81 c.p., lA condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 7000,00 di ammenda, oltre il pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Napoli, 2 febbraio 2016
Depositata in Cancelleria il 02/02/2016