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Opere edilizie abusive in zona sismica: responsabilità penale e obblighi di demolizione (Giudice Eliana Franco)

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Tribunale Napoli sez. I, 08/11/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 08/11/2018)

La realizzazione di opere edilizie abusive in zona sismica, come la trasformazione di una cantina in abitazione e la costruzione di manufatti privi di autorizzazione, integra il reato previsto dagli articoli 93 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001. Tali disposizioni impongono l'obbligo di presentare un progetto al Genio Civile e di rispettare le prescrizioni tecniche di sicurezza. Inoltre, il committente dei lavori risponde penalmente in qualità di destinatario del divieto di esecuzione delle opere in assenza di autorizzazione. In caso di condanna, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla demolizione dei manufatti abusivi entro un termine stabilito.

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La sentenza integrale

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio immediato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli L.F. veniva tratta a giudizio per rispondere dell'imputazione formulata dal PM e trascritta in epigrafe.

All'udienza del 29.10.2018, assente l'imputata ex art. 420 bis c.p., ritualmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, essendo mutato il giudice persona fisica designato alla trattazione del processo, il giudice invitava le parti ex art. 525 c.p.p. ad esprimere il proprio consenso alla utilizzabilità o meno dell'attività istruttoria espletata innanzi a giudice diverso, le parti concordavano l'acquisizione mediante lettura degli atti di indagini presenti nel fascicolo del P.M. quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale e questo giudice depositava il dispositivo della sentenza di cui dava lettura in pubblica udienza.

L'istruttoria dibattimentale consente di addivenire alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputata solo in ordine ai capi a) e b) per le ragioni di seguito illustrate.

L'odierna vicenda processuale va ricostruita sulla base della c.n.r. e del verbale di sequestro della Polizia Locale di Napoli del 7 marzo 2014, della querela di L.F. del 13.1.2010, dell'interrogatorio reso da quest'ultima.

Orbene in virtù delle prove prima richiamate risulta che in data 7 marzo 2014 personale di p.g. della Polizia Locale di Napoli si recava in località San Pietro a Patierno alla via B. poiché vi era stata la segnalazione di un'abusiva occupazione di una cantinola ad opera dell'imputata.

Il locale di 20 mq era stato trasformato in appartamento dall'imputata in quanto aveva realizzato sulla parte destra del locale un cucinino ed aveva ricavato un vano finestra completo di infissi in ferro a due battenti, così modificando anche l'aspetto esterno dei due edifici. Inoltre, all'esterno dell'edificio realizzava sul muro perimetrale lato destra della scala e sul suolo pubblico un manufatto di superficie di 16 mq e di altezza di mt 2,50 con copertura in plexiglass, chiuso con muratura su cui aveva realizzato un vano finestra di mt 1 per 0,80.

Le predette opere apparivano di recente realizzazione e la L.F. non era in possesso di alcun titolo autorizzatorio.

(omissis)

in modo stabile, le proprie esigenze abitative e pertanto, può essere scriminata in base all'art. 54 c.p.

Per le ragioni sino ad ora illustrate imputata va, dunque, assolta dal reato previsto ai capi c) e d) con la formula perché il fatto non sussiste.

Deve, invece, pronunciarsi sentenza di condanna in ordine ai capi a) e b) della rubrica.

In base alle prove prima elencate risulta che nella menzionata cantinola la L.F. aveva realizzato opere abusive consistenti nella trasformazione della cantinola in abitazione attraverso la realizzazione di vani finestra e di un manufatto sull'esterno dell'edificio di mq 16 e di altezza di mt 2,50.

Gli interventi realizzati consentivano di trasformare la cantina in abitazione.

La struttura realizzata in assenza del permesso di costruire veniva sottoposta a sequestro con apposizione di sigilli ed affidata in custodia alla imputata, committente dei lavori.

Quanto sino ad ora illustrato rende evidente la penale responsabilità della L.F. con riferimento ai reati di cui ai capi a) e b), nessun dubbio che la L.F. abbia commissionato le opere come dalla stessa ammesso.

Per eseguire gli interventi edili riscontrati dalla polizia municipale non era, poi, sufficiente la comunicazione di inizio dei lavori ed infatti, questi si sono sostanziati in interventi di trasformazione e di nuova costruzione.

Essendo state realizzate le opere in zona sismica doveva, poi, essere presentato anche il relativo progetto al Genio Civile ma non risulta che gli imputati abbiano ottemperato a quanto richiesto dagli artt. 83 e ss. del D.P.R. n. 380 del 2001 così integrando anche il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 380 del 2001.

In particolare per quanto concerne l'imputata va evidenziato che, in qualità anche di committente dei lavori, risponde del reato previsto dagli artt. 93 e ss. D.P.R. n. 380 del 2001, essendo destinataria del divieto di esecuzione dei lavori in assenza della autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 83 del citato D.P.R., atteso che le disposizioni sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ha determinato una posizione di controllo su attività potenzialmente lesive in capo alla predetta categoria (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33469 del 15/06/2006). Ancora la tipologia di intervento edile commissionato dall'imputata rientrava tra quelli per i quali era necessario procedere a presentare la denuncia dei lavori e che, comunque, anche secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione perché ricorra il reato previsto dall'art. 95 D.p.r. n. 380 del 2001 è irrilevante la natura dei lavori (ovvero che si tratti d'interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero d'interventi di nuova

(omissis)

P.Q.M.
Letto l'art. 163 c.p. concede a L.F. la sospensione condizionale della pena subordinando la stessa alla demolizione dei manufatti abusivi in sequestro entro il termine di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Letto l'art. 31 c.p. dichiara L.F. interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni uno.

Ordina la demolizione delle opere abusive di cui al capo di imputazione ex art. 31 D.P.R. 380/01 laddove l'imputata non vi provveda spontaneamente.

Dispone il dissequestro dell'opera abusiva e la restituzione della stessa all'avente diritto da eseguirsi dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

Napoli, 29.10.2018

TRIBUNALE DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Napoli, I sezione penale, G.M. Eliana Franco ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

- Visto il disposto di sentenza n. 12396/18 del 29.10.18

- preso atto che nel dispositivo della sentenza in argomento, per mero errore materiale (non essendo stata l'imputata condannata per reati che prevedono l'applicazione della pena accessoria), è stata indicata la pena accessoria della dell'interdizione dai pubblici uffici;

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza sopra indicata nel senso che debba espungersi il periodo "Letto l'art. 31 c.p. dichiara L.F. interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni uno".

Dispone che il presente provvedimento sia annotato a margine della sentenza di cui in premessa della quale costituirà parte integrante.

Manda la Cancelleria per l'esecuzione, gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Napoli, 29.10.18

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