Tribunale Nola, 20/12/2023, n.1932
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 45, co. 3, D.P.R. 380/2001 costituisce causa di estinzione del reato edilizio oggetto di contestazione, mentre per i reati edilizi correlati alla disciplina delle costruzioni in zona sismica, l'estinzione può essere esclusa se sono già state acquisite le necessarie autorizzazioni al momento del rilascio del titolo originario.
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal PM in sede in data 16 giugno 2022, Am.Al. ed altri (…) venivano tratti a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe indicati.
All'udienza del 16 dicembre 2022, il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti e disposto procedersi in assenza degli imputati, ritualmente citati e non comparsi, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva i mezzi di prova orali e documentali richiesti dalle parti. All'esito, il processo veniva rinviato per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. All'udienza del 12 maggio 2023, il processo veniva rinviato su richiesta della difesa, che rappresentava la pendenza di procedura volta al rilascio di permesso a costruire in sanatoria. All'udienza del 15 settembre 2023, il processo veniva rinviato su richiesta della difesa, che si riservava di produrre la documentazione attestante il rilascio di permesso a costruire in sanatoria.
All'udienza del 13 ottobre 2023, il processo veniva rinviato, al fine di consentire al giudice di valutare la documentazione depositata.
All'odierna udienza, il difensore avanzava istanza di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., chiedendo l'emissione di una sentenza di non doversi procedere nei confronti degli odierni imputati in ordine ai reati a loro contestati, in quanto estinti ai sensi dell'art. 45, co. 3, L. n. 380/2001 per rilascio di permesso a costruire in sanatoria. Il PM si rimetteva al giudice e questi si ritirava in camera di consiglio, decidendo e dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Ritiene questo giudice che, sulla scorta della parziale istruttoria svolta e della documentazione in atti, vada emessa nei confronti degli odierni imputati sentenza assolutoria in ordine ai reati a loro ascritti ai capi b), c) e d) della rubrica e sentenza di non doversi procedere per il reato di cui al capo a) della rubrica per intervenuto rilascio di permesso a costruire in sanatoria. Tanto premesso, i fatti oggetto del presente procedimento possono essere così ricostruiti. In data 7 gennaio 2020, personale in servizio presso il Comando di Polizia Municipale di Ottaviano unitamente al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, Arch. (…), effettuava un sopralluogo presso il cantiere sito alla via (…), (part. 1883 - 1884 - 1885), ove era in corso la realizzazione di un edificio commerciale. All'esito dello stesso, l'Arch. Sa. relazionava che Am.Al., committente dei lavori, aveva conferito allo studio di ingegneria (…), con sede in Giugliano in Campania alla via (…), l'incarico di effettuare uno studio geologico-sismico e di verificare il rischio idraulico ai fini della realizzazione dell'immobile. A seguito degli esiti di tale studio l'Arch. Sa. provvedeva al rilascio del permesso di costruire n. 23/2018.
Considerato che la p.g. operante non era nelle condizioni di poter verificare l'esatto grado di rischio idraulico dell'area in questione e la eventualità compatibilità delle opere, in data 28 gennaio 2020 veniva depositata una richiesta di informazioni in merito presso gli uffici dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale (organo tecnico competente in materia).
In data 10 febbraio 2020, il predetto Ente rappresentava che il sito in questione, ricadente nel territorio di Ottaviano, avesse un livello di pericolosità elevata (P3) e un rischio idraulico molto elevato (P4), riportando, altresì, che gli interventi consentiti, in materie di opere e infrastrutture, fossero unicamente quelli necessari per la manutenzione primaria e secondaria riferiti a servizi pubblici essenziali e che la realizzazione delle opere commerciali di cui al permesso di costruire n. 23/2018 fossero da ritenersi incompatibili con la pianificazione di bacino. Inoltre, in data 14 febbraio 2020, si nominava ausiliario di p.g. l'Ing. Um.Al., Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Terzigno, il quale, dopo aver visionato la documentazione messa a disposizione, con nota dei 2 marzo 2020, riportava che il permesso di costruire n. 23/2018 non avrebbe dovuto essere rilasciato alla luce del procedimento istruttorio svolto, ritenendo opportuno l'annullamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 - nonies L. 241/90. In data 5 marzo 2020, personale in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Ottaviano effettuava un ulteriore sopralluogo. In tale frangente, avuta la presenza di D.Ma., titolare della ditta costruttrice (…) e dell'Arch. Be.Vi., progettista e direttore dei lavori, invitava gli stessi a produrre ulteriori atti o autorizzazioni. Dal momento che i soggetti in questione non fornivano alcun riscontro in merito alla legittimità delle opere in correlazione al grado di rischio idrogeologico dell'area, la p.g. operante, ritenendo nullo il permesso di costruire n. 23/18 per incompatibilità e in edificabilità sulle particelle suindicate ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 delle Norme di Attuazione della Regione Campania del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeoiogico (PSAI), procedeva immediatamente al sequestro dell'intero stabile in costruzione con annesso muro perimetrale (cfr. verbale di sequestro, in atti).
Effettivamente, con determina n. 73 del 21 settembre 2020 venivano annullati in autotutela sia il permesso di costruire n. 23/2018 (volto alla realizzazione di un immobile a uso commerciale e rilasciato in favore di Am.Al., in qualità di legale rappresentante della società "F. S.r.l.") che quello in variante n. 23/2019 (volto alla modifica della distribuzione interna dell'edificio con riorganizzazione funzionale degli ambienti) e, inoltre, tutti agli atti preordinati, connessi, collegati e conseguenti, per incompatibilità con la pianificazione di Bacino, insistendo l'area di (…) parzialmente perimetrata come area a rischio molto elevato R4 secondo il PSI vigente.
Successivamente, la società (…) realizzava degli interventi di mitigazione lungo l'alveo Ze. a monte di via (…), con progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 10 giugno 2020, con successivo inoltro dello studio idrogeologico connesso alle opere di mitigazione idraulica per il rilascio del parere di competenza da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale. Tale Ente, con propria nota n. 8504 del 25 marzo 2021 e successiva integrazione del 20 gennaio 2022 confermava che lo studio idrogeologico redatto dalla società (…) S.r.l., connesso all'intervento di mitigazione idraulica relativo al progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 62 del 10 giugno 2020, risultasse coerente alle Norme di Attuazione del PSI vigente, attestando l'assenza di pericolosità idraulica per il sedime delle opere di ampliamento del capannone esistente assentite con permessi di costruire nn. 23/2018 e 23/2019, successivamente annullati.
Alla luce di ciò in data 13 giugno 2022, l'Am. trasmetteva richiesta di permesso di costruire per accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, con relazione tecnica ed elaborato progettuale a firma dell'Arch. Be.Vi.
In data 15 maggio 2023, il Comune di Ottaviano, dopo aver ricevuto le integrazioni richieste, rilasciava in favore dell'Am. il permesso di costruire n. (…) per accertamento di conformità per la realizzazione di un fabbricato a uso commerciale alla via (…). Tanto premesso, i riassunti elementi istruttori provano con certezza che nei luoghi di cui alla contestazione venivano eseguite le predette opere edilizie in attuazione di titoli abilitativi successivamente annullati in autotutela ed è chiaro ed evidente che la realizzazione delle stesse sia riconducibile ad Am.Al., in qualità di committente, a D.Ma., quale titolare della ditta costruttrice, e a Vi.Be., quale progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, proprio il rilascio del predetto permesso di costruire ai sensi dell'art. 45, co. 3. d.P.R. 380/01 costituisce causa di estinzione del reato di cui al capo a) della rubrica, con la conseguenza che deve emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli odierni imputati in ordine allo stesso.
Quanto, invece, agli ulteriori contestati ai capi b), c) e d) della rubrica, vero è che "in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio" (Cass., n. 44015/2014). Tuttavia, nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla difesa ha consentito di attestare che già in occasione del rilascio dell'originario permesso di costruire, gli odierni imputati avessero richiesto e ottenuto l'autorizzazione sismica da parte del competente Ufficio regionale, avessero effettuato la pronuncia denunzia dei lavori al Genio Civile, avessero affidato la direzione dei lavori a un tecnico competente e avessero richiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione paesaggistica (cfr. documentazione, in atti).
Ne consegue, pertanto, che gli odierni imputati vanno assolti dagli ulteriori reati a loro contestati con la formula "perché il fatto non sussiste".
Alla luce dei carichi di lavoro si fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letto l'art. 129 c.p., assolve Am.Al. ed altri (…), dai reati a loro ascritti ai capi b), c) e d) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l'art. 129 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Am.Al. in relazione al reato a loro ascritto al capo a) della rubrica, essendosi lo stesso estinto ex art. 45, co. 3, L. n. 380/2001 per rilascio di permesso a costruire in sanatoria.
Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola il 10 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2023.