Tribunale Napoli sez. I, 15/10/2018, (ud. 15/10/2018, dep. 15/10/2018), n.11589
L’abuso edilizio in zona sismica e vincolata si configura con la realizzazione di opere prive di titolo abilitativo. Il dolo generico si ravvisa nella consapevolezza e volontà di costruire in violazione della normativa urbanistica e paesaggistica. In caso di pluralità di reati uniti da un unico disegno criminoso, si applica il vincolo della continuazione, con pena determinata in base al reato più grave. È altresì obbligatoria la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 2.01.15, M.L. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 15.10.18, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e l'acquisizione del verbale di sequestro del 11.02.14 con relativi rilievi fotografici, del verbale di esecuzione di sequestro, e del titolo di proprietà; la Difesa chiedeva il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato.
Ammesse le prove, si procedeva all'escussione del teste ag. C.G. in servizio presso la polizia Municipale di Napoli U.O. S.A.E.
All'esito di tale attività il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, risulta provata la penale responsabilità di M.L. in relazione ai reati ascritti nella rubrica del presente provvedimento.
In tal senso, il teste escusso ag. C. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi ricoperta - riferiva che, a seguito di un esposto pervenuto al Comando della polizia Municipale di Napoli, in data 11.02.14 effettuava un accertamento presso l'abitazione di M.L. in Napoli alla Via D.E. ove riscontrava nell'area pertinenziale antistante il fabbricato - di proprietà dell'imputato, come da titolo in atti - la realizzazione, in area sottoposta a vincolo ed in zona sismica, di un manufatto di 50 mq c.a. composto di un solo piano, con copertura piana in lamiere coibentate, esternamente intonacato, ad eccezione di una piccola parte ancora al grezzo (come da verbale di sequestro) con tre punti luce ed una porta di ingresso e con infissi in alluminio e vetro; il manufatto all'interno si presentava già diviso in due ambienti oltre ad un vano WC.
Il manufatto risultava arredato e le opere si presentavano ultimate e di recente realizzazione, essendosi l'operante recato presso il sito dopo pochi giorni dalla ricezione dell'esposto.
Presente sul posto vi era il proprietario M.L. che, a richiesta degli operanti non esibiva alcun permesso a costruire.
Le opere svenivano sottoposte a sequestro e la custodia giudiziaria affidata al M.L..
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, questo giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di M.L. in relazione ai reati ascritti in rubrica essendo integrali gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte.
In tal senso, quanto all'elemento materiale M.L., in assenza di permesso a costruire, in zona sismica, ed in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, realizzava nell'area pertinenziale del fabbricato di sua proprietà un manufatto di 50 mq con copertura in lamiere coibentate, già ultimato esternamente con intonaci ad eccezione di una piccola parte ancora al grezzo ed internamente arredato.
Quanto all'elemento soggettivo, rileva un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di realizzare la predetta opera pur in assenza di un titolo abilitativo ed in spregio alla normativa edilizia.
I reati, per la contestualità dei fatti e per la univocità del disegno criminoso possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione ritenendo, in concreto, più grave il reato sub a).
Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputalo alla luce dello stato di incensuratezza ed al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto.
Tutto ciò premesso valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a M.L. la pena di mesi cinque di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, così determinata: ritenuto più grave il reato di cui al capo sub a) della rubrica pena base mesi sei di arresto ed euro 18.000,00 di ammenda, diminuiti a mesi quattro di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda per il riconoscimento delle attenuanti generiche, aumentati per la continuazione con i reati di cui al capo sub b) e c) della rubrica a mesi cinque di arresto ed Euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda (ritenendo un aumento di gg. 15 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per ogni singolo reato in contestazione).
Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali.
In considerazione dello stato di incensuratezza di M.L. questo giudice esprime un giudizio di prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del prevenuto ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p. e quella della non menzione.
Dispone la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara M.L. colpevole dei reati ascritti in rubrica e ritenuto più grave il reato di cui al capo sub a) della rubrica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, oltre il pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Dispone la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Napoli, 15 ottobre 2018