Corte appello , Bari , sez. VI , 24/07/2023 , n. 7623
L'appropriazione indebita è configurabile anche nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera, qualora il soggetto agente, approfittando del possesso acquisito in virtù del rapporto contrattuale, trattenga o utilizzi beni mobili altrui per scopi propri, in violazione degli accordi e con l'intenzione di procurarsi un ingiusto profitto. L’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11, c.p., si applica quando la condotta illecita è agevolata dal rapporto di fiducia derivante dal contesto contrattuale.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ma.Al., nato (…), è stato citato nel presente giudizio, per rispondere del reato aggravato di cui agli artt. 646 e 61, co. I, n. 11, C.P., come contestato in rubrica, nei confronti di Ba.Ga., nata (…), la quale non è comparsa - se non all'udienza del 26.4.2023, al solo fine di rendere il proprio esame testimoniale -, né si è costituita parte civile, pur regolarmente ed effettivamente raggiunta - a mani - dall'avviso della pendenza del presente processo ed avendo sporto denuncia-querela in data 21.11.2018. Alla stessa stregua, l'odierno imputato - nei cui confronti è stata disposta la rinnovazione della notifica del verbale d'udienza del 06.4.2022, stante il mancato rispetto dei termini - è stato dichiarato assente, non avendo addotto alcun legittimo motivo d'impedimento, né risultando, nel frattempo, detenuto.
All'udienza del:
I) 26.4.2023:
1) è stata esaminata la P.O., la quale, premesso di aver consegnato a Ma.Al. braccialetti, orecchini e collane insieme, pezzi di oro vecchio, costituito da pezzi di catenina e di braccialetti, oltre a 3/4 anelli, con pietre preziose, di cui un diamante, tre zaffiri ed una pietra rossa, unitamente a dei gioielli da aggiustare o da allargare, quali, rispettivamente il braccialetto del marito e confermando quanto dalla stessa dichiarato nella denuncia-querela sporta il 10.6.2020, ha, fra l'altro, riferito che:
- a) in particolare, consegnò all'imputato vario materiale, aureo e prezioso, per un peso complessivo di 90,5 gr. (verb. fonoregistraz., pag. 6);
- b) secondo l'accordo raggiunto fra le parti, col predetto oro vecchio l'imputato avrebbe dovuto realizzare un bracciale, previa fusione dei suddetti monili; a tal fine, l'imputato le mostrò un modello di bracciale in cera, su cui si formò il consenso della teste ed un altro giorno le mostrò una prova (verb. fonoregistraz., pagg. 6- 8);
- c) avendo visto che, nonostante il considerevole tempo decorso e le varie richieste, nulla era stato ancora fatto e l'imputato accampava sempre delle scuse, anche per evitare gli incontri, la P.O. riuscì ad entrare nel negozio, accedendo insieme ad un'altra persona, e richiese indietro i propri beni (verb. fonoregistraz., pag.8);
- d) a tale richiesta, l'imputato rispose che le avrebbe dato una cosa in cambio, mostrandole degli oggetti in vetrina, ma Ba.Ga. insistette per ottenere i gioielli dalla stessa consegnati, ma invano, così decidendosi a sporgere denuncia-querela, dopo aver scritto anche una diffida scritta, la quale è stata riconosciuta dalla teste in aula e la cui data è evidente frutto di un refuso, risultando, comunque, inviata con lettera raccomandata A/R il 05.5.2020 (verb. fonoregistraz., pag. 8);
2) sentite le parti, è stata acquisita la documentazione a cui hanno fatto riferimento la predetta teste, vale a dire:
- a) ricevuta di consegna sottoscritta dall'imputato in data 21.11.2018 e relativa ai beni preziosi per cui è processo;
- b) lettera raccomandata sottoscritta dalla P.O. e sopra menzionata;
II) 22.02.2023:
III) 07.6.2023: dichiarata chiusa la fase istruttoria, in quanto sufficientemente svolta ai fini del decidere, all'esito della discussione:
1) le parti hanno concluso come sopra riportato in epigrafe;
2) è stata emessa sentenza, con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione nel termine di gg. 60, ritenuta la sussistenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 544, co. III. C.P.P., in rapporto, da un lato, alla gravosità del ruolo d'udienza, tenuto conto del numero e della natura degli incombenti processuali da svolgersi e, dall'altro, all'impegno ed articolazione delle questioni giuridiche da esaminarsi e decidersi;
3) non sono state formulate istanza ex art. 545 bis C.P.P., pur a fronte del relativo avviso.
Orbene, Ma.Al. va dichiarato responsabile del reato a lui qui ascritto e, per l'effetto, deve essere condannato, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Dall'esame delle circostanze di fatto emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, attraverso il narrato della P.O. - della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in ragione della puntualità, chiarezza e congruenza dei riscontri intrinseci testimoniali, risultati conformi a quanto dalla medesima dichiarato in sede di denuncia-querela nonché ai documenti allegati al suddetto atto, bastando detti elementi a fondare la tesi accusatoria, non essendosi Ba.Ga. costituita P.C. avverso Ma.Al. per il fatto di appropriazione indebita a questi qui contestato - si evince, oltre ogni ragionevole dubbio, che i monili in oro e pietre preziose consegnati all'odierno imputato dalla P.O. non sono stati più restituiti dal primo, pur a fronte delle plurime espresse richiesta, formulata in tal senso, da parte della seconda, sia in via orale, presso la sede del laboratorio orafo dell'imputato, sito a Capriva del Friuli (GO), sia in forma scritta con la predetta lettera raccomandata, con la quale la P.O. ha comunicato la risoluzione del contratto di prestazione d'opera dalla stessa concluso con l'imputato.
Pertanto, già da quanto evidenziato può ritenersi accertato che si è formata idonea ed adeguata prova in dibattimento, sufficiente ai fini della dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'odierno imputato, avendo questi trattenuto indebitamente l'oro consegnatogli, in evidente violazione degli accordi intercorsi fra i due, come pure delle norme sul possesso e della correttezza negli scambi commerciali, quale bene giuridico generale protetto dalla norma incriminatrice in questione.
Consegue da quanto sopra richiamato e considerato l'avvenuta integrazione del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., sotto il profilo oggettivo e soggettivo, aggravato dal fatto che l'avvenuto, illecito, impossessamento dei preziosi ha trovato luogo nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera, quale quello che, effettivamente, legava le parti al momento della commissione del delitto per cui è processo.
Non sono, d'altro canto, emerse circostanze di fatto concrete in contrasto con detta accusa, né risulta la sussistenza, nella fattispecie, di cause di non punibilità o giustificazione ovvero circostanze attenuanti. In particolare, l'offerta rivolta dall'imputato a Ba.Ga., di altro materiale rispetto a quello da quest'ultima consegnato non è idoneo ad assumere concreto rilievo ai fini predetti, in considerazione del fatto che siffatta merce:
1) da un lato, come riferito dalla P.O., appariva di valore molto inferiore a quello da restituirsi, non essendo cose costituite da metalli e/o pietre preziose, ma rientrando nella c.d. "bigiotteria";
2) dall'altro, non risulta specificato a quali condizioni lo stesso venisse offerto dall'imputato alla P.O., se cioè, ad esempio, a compensazione, parziale o totale, dei beni non restituiti.
In ordine alla quantificazione della pena da irrogarsi, vanno effettuate le seguenti considerazioni:
1) non sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze generiche, stante il difetto di qualsivoglia:
- a) prova di resipiscenza, manifestata anche per il tramite di apposita condotta riparato-ria/risarcitoria, né prima, né durante il processo;
- b) iniziativa volta ad agevolare lo svolgimento del presente processo, anche per mezzo del consenso ad un'attività istruttoria più concentrata, attraverso l'acquisizione di atti al fascicolo del dibattimento;
2) per quanto detto, deve essere riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 61, co. I, n. 11, C.P., risultando provato che l'indebita appropriazione dei gioielli di cui si tratta è stata posta in essere dall'imputato con abusando della relazione di prestazione d'opera, instaurata con la P.O., cioè in concreto, approfittando del possesso dei beni predetti, a seguito dell'ordine di elaborazione degli stessi ricevuto dal primo ad opera della seconda;
3) non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aumento della recidiva, la quale, pur riportata in imputazione, è stata esclusa dal P.M., tenuto conto che tutti i precedenti a carico riportano data successiva a quella del fatto per cui è qui processo;
4) tenuto conto della concreta gravità del reato in esame - desunta dalle modalità, sopra descritte, della condotta di appropriazione contestata -, nonché dell'intensità del dolo, parametrati entrambi rispetto alla quantità del materiale in oro consegnato, all'attività professionale dell'imputato ed agli effetti dannosi provocati alla sfera giuridica di Ba.Ga., anche sotto il profilo morale, trattandosi di beni a cui la predetta era affezionata, come le vere nuziali ovvero i gioielli del marito, la pena da ritenersi congrua a norma degli artt. 27 Cost. e 133 C.P. è quella di anni uno e mesi due di reclusione oltre ad Euro 700,00 di multa, partendo dalla pena base di anni uno di reclusione ed Euro 600,00, con aumento alla pena finale per l'aggravante contestata.
Non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 163 C.P. della predetta pena ovvero del beneficio di cui all'art. 175 C.P., non potendovi essere ragionevole prognosi negativa in ordine alla futura reiterazione criminosa, tenuto conto, fra l'altro, dei plurimi precedenti, anche di carattere specifico, a carico di Ma.Al., quali emergono dall'esame del certificato del suo casellario giudiziale in atti.
P.Q.M.
visti gli artt. 533 e 535 C.P.P.:
DICHIARA
Ma.Al., in atti generalizzato, responsabile del reato a lui ascritto e, per l'effetto, ritenuta l'aggravante contestata ed esclusa la recidiva, lo condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre ad Euro 700,00 di multa ed al pagamento delle spese processuali; motivazione riservata nel termine di gg. 60.
Così deciso in Gorizia il 7 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 agosto 2023.