Tribunale , Trento , 07/08/2023 , n. 642
Nel reato di appropriazione indebita, il termine per la proposizione della querela decorre non dalla consumazione del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce la piena consapevolezza che la cosa non le sarà restituita, secondo gli accordi. La mancata risposta a una formale richiesta di restituzione può costituire il momento in cui si perfeziona la "interversio possessionis", da cui decorre il termine per proporre querela.
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 18 gennaio 2022 a seguito di giudizio abbreviato, condizionato all'esame di due testi e alla produzione di documenti, dal Tribunale di Trento in composizione monocratica, Me.Ma., nato a Trento il 24 novembre 1982, veniva condannato, con la diminuente del rito, alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 80,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuto penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 646 c.p., a lui ascritto, perché, al fine di trarne ingiusto profitto, si appropriava di una troncatrice per pavimenti, marca Festol KS120, matricola (...), del valore di Euro 1.300,00, senza mai più restituirla nonostante la ricezione di formale richiesta di restituzione dell'attrezzatura suindicata, inoltrata a mezzo p.e.c., dal legale rappresentante della persona offesa proprietaria della stessa, a Me.Ma. in data 29 gennaio 2019. Fatti accertati in Trento in data 7 marzo 2019.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato, per il reato a lui ascritto, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di denuncia-querela sporta presso la Questura di Trento il 7 marzo 2019 dalla parte offesa Ma.Al., che aveva evidenziato come avesse prestato all'imputato la troncatrice descritta nel capo di imputazione e di averne poi chiesto più volte la restituzione senza ottenerla, in quanto il Me. gli avrebbe riferito come fosse stato lui a rubargli la propria troncatrice e che non avrebbe restituito l'attrezzo fino a quando non avesse ritrovato l'arnese asseritamente sottratto.
Precisava inoltre di aver inviato all'imputato, tramite il proprio commercialista, una formale richiesta di restituzione a mezzo p.e.c. in data 29 gennaio 2019.
Erano state acquisite anche le dichiarazioni rese da Li.Sh., teste indicato dal Ma., e già dipendente del Me. e in seguito artigiano in proprio e collaboratore della parte offesa, che avrebbe riferito come una mattina di più di un anno prima, mentre stava andando al lavoro a bordo del furgone del Ma., costui si fosse recato presso la gelateria "To." e, mentre egli stesso era rimasto sul furgone, avesse prelevato la troncatrice "Festol" e l'avesse portata all'interno della gelateria.
Avrebbe inoltre precisato il Li. come lo stesso Ma. si fosse lamentato in seguito per la mancata restituzione dell'attrezzo. Avverso la suddetta sentenza, nell'interesse dell'imputato, veniva proposto appello, con il quale se ne chiedeva la riforma, con conseguente assoluzione del prevenuto stesso dal reato a lui ascritto e, in subordine, dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dello stesso, in riferimento al reato contestato, per tardività della querela.
Si sosteneva nei motivi di appello come le dichiarazioni rese dal Ma. e dal Li., già di per sé inattendibili e contraddittorie, fossero state smentite da quelle rappresentate dai testi al cui esame era stata subordinata la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato. Il Ma. avrebbe infatti riferito di aver consegnato l'attrezzo presso al gelateria "To." gestita dalla moglie dell'imputato, alla presenza del Li.; costui, invece, avrebbe dichiarato di essere rimasto a bordo del furgone con il quale viaggiava insieme con la parte offesa.
Le testi De. e Fo. (a loro dire sempre presenti all'interno dell'esercizio commerciale) hanno dichiarato di non aver visto consegnare la troncatrice al Me. (o a qualcun altro) dal Ma.. Nessun rilievo potrebbe, a parere della difesa, essere conferito alla circostanza secondo la quale la parte offesa (la quale avrebbe, inoltre, taciuto di aver ricevuto riscontro alla p.e.c. inviata alla ditta Du. s.r.l., di cui era amministratore il Me.) avrebbe saputo indicare il tipo ed il numero di matricola della troncatrice che sarebbe stata prestata all'imputato.
La documentazione depositata ed acquisita al fascicolo d'ufficio dalla difesa ai fini della definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato (relativa alla situazione economico-finanziaria delle imprese delle quali il Me. era titolare), inoltre, avrebbe dovuto indurre a ritenere come l'imputato non avesse avuto alcuna necessità di doversi appropriare di una attrezzo del valore di poco più di 1.000,00 Euro.
Infine veniva eccepita la tardività della querela, sporta il 7 marzo 2019, in riferimento a fatti realizzatisi all'inizio del 2018.
La appropriazione indebita della troncatrice, si sarebbe infatti, consumata più di un anno prima rispetto alla proposizione della istanza di punizione; dopo aver prestato l'attrezzo all'inizio del 2018 al Me., il Ma. ne avrebbe infatti più volte chiesto la restituzione (come sarebbe stato confermato dal Li.).
Motivi della decisione
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente conferma della impugnata sentenza, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
Non può essere accolta la richiesta di non doversi procedere nei confronti di Me.Ma., in riferimento al reato ascrittogli per tardività della querela.
Il termine per la proposizione della querela, infatti, decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato; cfr. Cass. Pen. Sez. 2 -, Sentenza n. 29619 del 28 maggio 2019 Ud. (dep. 8 luglio 2019 ) Rv. 276732 - 01. In riferimento al reato di appropriazione indebita, pertanto, il predetto termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha acquisito la piena ed assoluta consapevolezza che la res non le sarebbe stata restituita secondo gli accordi rimasti inadempiuti.
Nel caso di specie, dopo diversi tentativi rimasti infruttuosi, posti in essere dal Ma. per ottenere la restituzione della troncatrice, in data 29 gennaio 2019 era stata inviata all'imputato una formale richiesta a mezzo p.e.c., alla quale lo stesso imputato non aveva dato puntuale riscontro. In questo momento si è perfezionata la interverso possessionis e, pertanto, la querela sporta si rivela tempestiva.
Nel merito deve osservarsi come, sulla scorta degli atti acquisiti al fascicolo d'ufficio per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, risulti provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato abbia posto in essere una condotta puntualmente coincidente con la fattispecie ipotizzate contestata nei suoi confronti.
Non vi è dubbio infatti come, nel vigore del codice di rito, ispirato al sistema del libero convincimento del giudice, è affermato il principio che alla formazione di tale convincimento possano concorrere le testimonianze delle persone offese, ancorché costituite parti civili, essendo sufficiente che il giudice ne dimostri la credibilità ponendo in relazione tali testimonianze con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali.
Ma finanche in mancanza di altri elementi di riscontro può attribuirsi piena efficacia probatoria alla testimonianza della persona offesa dal reato, qualora ne sia accertata l'intrinseca coerenza logica; non è applicabile al caso di specie, infatti, il canone di valutazione stabilito dal comma 3 dell'art. 192 c.p.p. Le dichiarazioni della parte offesa dal reato sono, infatti - indipendentemente dalla eventuale concorrente qualifica di coindagato in procedimenti connessi o collegati del soggetto che le rende - assimilabili alla testimonianza, che il legislatore considera un mezzo di prova, attribuendole, ai fini della affermazione della responsabilità, una presunzione di attendibilità maggiore della semplice chiamata in correità o reità, la quale pur costituendo un "elemento" di prova, esige la concomitanza di altri elementi di eguale valenza, che la corroborino.
Nel caso di specie le dichiarazioni rese dalla parte offesa Ma.Al., rappresentate in sede di denuncia-querela, appaiono dotate di una intrinseca attendibilità e si rivelano estremamente rigorose, siccome collegabili e collegate ad uno "snodo" dei fatti storici, così come narrati ed illustrati nella fase delle indagini preliminari, plausibile e concretamente realizzabile.
Basti pensare ai puntuali riferimenti alle date e alle specifiche modalità e circostanze delle condotte riferite e, più in generale, all'azione posta in essere dall'imputato.
Non può ritenersi, come invece sostenuto nel primo motivo di appello, che tali dichiarazioni non siano confortate da quelle rese da Li.Sh., il quale ha dichiarato di essere rimasto a bordo del furgone con il quale viaggiava insieme con la parte offesa, allorquando costui si era recato all'interno della gelateria "To." per consegnare la troncatrice.
Il Li., infatti, ha confermato come la parte offesa si fosse recata con lui presso l'esercizio commerciale dell'imputato per consegnare l'attrezzo; la effettiva consegna certo non può essere smentita dal fatto che la parte offesa stessa avesse riferito di aver agito alla presenza del Li., ben potendosi ritenere comunque provato come lo stesso fosse in compagnia del Ma.
Ancorché le testi De. e Fo. (a loro dire sempre presenti all'interno dell'esercizio commerciale) hanno dichiarato di non aver visto consegnare la troncatrice al Me. (o a qualcun altro) dal Ma., non può essere escluso che l'attrezzo sia stato consegnato all'imputato senza che loro stesse fossero presenti.
Rappresenta circostanza "neutra" quella secondo la quale la parte offesa (la quale comunque ha sostenuto che il Me. si era rifiutato di consegnare l'attrezzo in quanto riteneva che uno analogo gli fosse stato sottratto dal Ma.) ha indicato il tipo ed il numero di matricola della troncatrice che era stata prestata all'imputato, senza allegare alcun documento che avesse potuto comprovarne l'effettivo acquisto.
La documentazione depositata ed acquisita al fascicolo d'ufficio dalla difesa ai fini della definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato (relativa alla situazione economico-finanziaria delle imprese delle quali il Me. era titolare), certamente non può indurre a ritenere come l'imputato non avesse avuto alcuna necessità di doversi appropriare di una attrezzo del valore di poco più di 1.000,00 Euro, in quanto, non potendosi escludere che l'imputato si sia determinato ad appropriarsi dell'attrezzo del Ma. per motivi diversi dallo stato di bisogno. L'elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita, infatti, consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto, ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità; cfr. Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 27023 del 27 marzo 2012 Ud. (dep. 10 luglio 2012) Rv. 253411 -01.
Confermata la penale responsabilità del Me. per il reato a lui ascritto, non può che essere confermata la pena nei suoi confronti inflitta (sul punto, nei motivi di appello, non è stata sollevata alcuna questione). La conferma della impugnata sentenza comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio verso l'Erario e verso la costituita parte civile, per quest'ultima liquidate in Euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, visto l'art. 599 c.p.p., conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio verso l'Erario e verso la costituita parte civile, per quest'ultima liquidate in Euro 1.891,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trento il 22 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2023.