Tribunale , Cassino , sez. I , 21/12/2023 , n. 7183
L'appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p. si configura non solo in caso di indebita sottrazione materiale della cosa posseduta, ma anche in presenza di comportamenti che evidenziano la volontà dell'agente di considerarsi proprietario, quali la mancata restituzione del bene o la sua destinazione a usi non autorizzati. Inoltre, è penalmente rilevante anche l'appropriazione di denaro fungibile, quando lo stesso è stato affidato per uno scopo determinato, con l'obbligo di restituzione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 26.11.2020 SA.Sa. è stato citato a giudizio per rispondere del reato descritto nell'imputazione. Rinviata l'udienza del 22 settembre 2021 per il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato, all'udienza del 13 aprile 2022 il Giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato, ha ammesso la costituzione di parte civile nell'interesse della (…) s.r.l. ed ha dichiarato aperto il dibattimento ed ammesso le prove come richieste dalle parti. All'udienza del 7 dicembre 2022 sono stati escussi i testi DO.Lu. ed altri (…), ed è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti. All'esito il Tribunale, con il consenso delle altre parti, ha revocato l'ammissione dei testi Al. e Sa., stante la loro superfluità. All'udienza del 26 aprile 2023 l'imputato, comparso in aula, si è sottoposto all'esame; e sono stati escussi i testi D'A.Va. e SA.Fa., All'udienza del 9 ottobre 2023 sono stati escussi i testi FA. ed altri (…) e la difesa ha effettuato produzione documentale, dichiarando altresì di voler rinunciare al teste Re.Cr.
Rinviata l'udienza del 7 febbraio 2024, stante l'adesione da parte del difensore all'astensione dall'attività giudiziaria, all'udienza del 14 febbraio 2024 il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti hanno concluso come in epigrafe. Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.
L'istruttoria espletata, consistita nell'escussione dei testimoni e nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ha consentito di accertare senza ombra di dubbio la responsabilità penale dell'odierno imputato.
Dalla deposizione di DO.Lu., rappresentante legale della (…) s.r.l. costituita parte civile, è emerso che l'imputato, in qualità di collaboratore con contratto a chiamata della citata società - esercente attività di installazione e gestione di slot machine presso esercizi commerciali - all'epoca dei fatti gestiva la riscossione e la contabilità relativa alle somme contenute nelle macchine, alle quali accedeva attraverso una apposita chiave che era nella sua esclusiva disponibilità. In particolare, l'imputato doveva raccogliere le somme contenute negli apparecchi della società presenti nei vari esercizi commerciali, lasciando una certa cifra per il fondo cassa, e poi consegnarle alla società, che infine ne avrebbe versato una quota ai Monopoli di Stato. Dopo avere constatato alcune anomalie, venne disposto un sopralluogo negli esercizi commerciali di competenza del SA., tra cui il (…) ed altri (…). Nell'eseguire tale verifica, D.To., An.Sa. e Wi.Al., altri dipendenti della società, affiancarono il SA. e, all'esito, registrarono degli ammanchi per un totale di circa 26.600 euro. Il teste ha riferito che il SA., in precedenza, non gli aveva mai riferito di avere registrato degli ammanchi nella riscossione del saldo delle macchine o anomalie di funzionamento, né tantomeno, in seguito, manifestò alcuna intenzione di versare le somme che risultarono mancanti. Ha altresì precisato che, in relazione alla somma accertata, che era stata conteggiata dal sistema installato all'interno alle macchine da gioco collegato in rete con i Monopoli attraverso la Sogei, la società dovette comunque pagare le relative tasse e corrispondere la percentuale, pari al 26-27 per cento, ai Monopoli, pur non essendo mai stata incassata dalla stessa, con conseguente elevato danno economico. D.TO., all'epoca dei fatti, dipendente della (…) s.r.l. con medesime mansioni del SA., ha confermato che il 1.8.2017, su richiesta della società, si recò assieme ai suoi colleghi Sa., Al. e SA., presso gli esercizi commerciali di competenza di quest'ultimo, per effettuare delle verifiche: all'esito emerse, per tutti gli apparecchi esaminati, che gli stessi erano perfettamente funzionanti ed ammanchi di denaro per una cifra complessiva di circa 26.000 Euro (cfr. verbale di ricognizione redatto in data 01/08 2017 da D.To., Al. e Sa.). Il teste ha spiegato che l'attività di prelievo eli denaro dalle macchine era svolta dal solo dipendente della società, in presenza del titolare dell'esercizio commerciale e che, all'esito, quest'ultimo firmava una ricevuta attestante la sua parte di guadagno (che in seguito sarebbe stato pagato dalla società attraverso un bonifico) e gli eventuali ammanchi registrati. Il teste ha altresì precisato di avere riscontrato, nel corso della propria esperienza professionale, qualche anomalia circa la contabilizzazione del saldo interno alte macchinette e di avere subito proceduto, in questi casi, a comunicare tali circostanze all'azienda, dopo avere fatto firmare la quietanza al gestore.
DO.Ma., socio della (…), ha dichiarato che. in seguito alla flessione degli incassi dei locali gestiti dal SA. (…), effettuò degli accertamenti sulla base delle verifiche espletate, dal D.TO. e da altri dipendenti della società, presso gli esercizi commerciali di competenza del SA. dove vennero registrati degli ammanchi attestati nelle ricevute in atti. Ciò determinò un danno economico per la società, che dovette comunque corrispondere allo Stato la percentuale degli incassi registrati dalle macchine attraverso la (…). In seguito alle verifiche, il SA. nel corso di una conversazione telefonica (registrata dal teste), ammise la propria responsabilità ma non si dimostrò disponibile alla restituzione delle somme che erano già state investite dal SA., motivo per cui. in seguito, venne interrotta la collaborazione lavorativa con lo stesso.
Ha altresì chiarito che le macchine non lavoravano correttamente se venivano prelevate le somme destinate al fondo cassa, destinate al pagamento delle vincite e che era possibile che si verificassero dei piccoli ammanchi nelle macchine ma, in tal caso, gli addetti avrebbero dovuto comunicare tale circostanza alla società che se ne sarebbe fatta carico.
L'imputato SA.Sa., nel corso dell'esame reso in dibattimento, ha confermato il rapporto lavorativo con la (…) Srl, per un periodo di quattro anni fino al 2017, con mansioni di riparazione, gestione e raccolta del denaro dalle slot-machines in vari esercizi commerciali. L'imputato ha riferito altresì in merito all'effettiva modalità di svolgimento delle proprie mansioni: lo stesso doveva recuperare il denaro dall'apparecchio, conteggiarlo, dare conto in una ricevuta della percentuale spettante al proprietario dell'esercizio commerciale e, detratta la somma relativa al fondo cassa da rimettere nella macchinetta per il suo regolare funzionamento, accantonare il denaro per consegnarlo alla società. Egli ha altresì riferito che effettuava dei controlli inerenti alla contabilizzazione delle macchinette ogni 15 giorni. Lo stesso ha dichiarato che. nel corso della sua attività, spesso i gestori avevano lamentato il malfunzionamento delle macchine e la mancata k erogazione delle vincite ai clienti, motivo per cui egli, fidandosi di quanto riferitogli, consegnava loro le somme mancanti, prendendole dalla macchina. Aveva comunicato solo verbalmente tali operazioni a Ma.Do. e la (…) srl, che comunque ne era a conoscenza, lo aveva autorizzato a procedere in questo modo, riservandosi di effettuare dei conteggi annuali che, invece, effettuò solo il 1.8.2017. In tale occasione, venne accompagnato da altri soggetti per svolgere dei controlli sulle macchine presenti negli esercizi commerciali di sua competenza, all'esito dei quali risultò un ammanco totale di circa 26.000 euro, imputabile al malfunzionamento delle macchine e agli importi che aveva dovuto prelevare dalle stesse per la mancata erogazione delle vincite. La testimone D'A.Va., proprietaria del (…), ha dichiarato che all'epoca dei fatti nel suo locale c'erano delle slot-machines della (…) srl e che il SA., con frequenza mensile, si occupava della gestione e riscossione del denaro attraverso l'apertura di apposito cassetto, cui egli aveva possibilità di accesso in via esclusiva. La teste ha dichiarato che occasionalmente, una o due volte al mese, la macchina non erogava totalmente la vincita e che, in tal caso, la stessa anticipava al giocatore la somma che poi il SA. le restituiva. Sono stati acquisiti: il resoconto incassi locale (…), datato 27.4.2017; scontrino estratto dalla memoria elettronica delle macchine da gioco presenti presso il locale (…) durante la verifica del 1.8.2017; copia resoconto di verifica redatto a seguito del controllo contabile collegiale effettuato dai dipendenti della società (…) e sottoscritto dai SA. presso il locale (…). da cui si evince un ammanco complessivo di 3.198 euro.
11 teste SA.Fa., all'epoca dei fatti, gestore del Circolo (…) in Ceccano, ha confermato quanto dichiarato dalla teste D'A. in merito alle mansioni svolte dal SA. sulle slot machine presenti presso il suo locale. Anche egli ha confermato che, circa 1-2 volte al mese, la macchina non erogava totalmente le vincite e che la differenza veniva da lui anticipala al cliente e poi restituita dal SA. (per importi compresi tra 10 e 20 euro), per la quale egli non rilasciava alcuna ricevuta. Il teste ha precisato che la macchina mostrava la vincita ma non rilasciava alcuna ricevuta della somma erogata ai clienti, per cui si fidava di quello che gli veniva riferito dagli stessi aggiungendo che tali problemi continuarono anche a seguito del licenziamento del SA.
Sono stati acquisiti: il resoconto incassi locale Circolo (…), datato 17.7.2017: scontrino estratto dalla memoria elettronica delle macchine da gioco presenti presso il locale Circolo (…) durante la verifica del 1.8.2017; copia resoconto di verifica redatto a seguito del controllo contabile collegiale effettuato dai dipendenti della società (…) e sottoscritto dal SA. presso il locale Circolo (…) da cui si evince un ammanco complessivo di 3.572 euro.
La teste FA.Na., all'epoca dei fatti, proprietaria dell'esercizio commerciale (…), ha dichiarato che il SA. si occupava della riscossione del denaro delle slot machine della (…) srl presenti nel locale e che, per tale attività, egli aveva rapporti soprattutto con il di lei marito. La teste ha confermato di avere sottoscritto le quietanze redatte dal SA. relative ai compensi ed ammanchi di cassa delle macchine, a lei mostrate in sede di escussione. Sono stati acquisiti: ricevute e quietanze del 17.3.2016. del 19.1.2017, del 12.5.2017 e del 18.7.2017 da cui non si evince alcun ammanco e del 1.8.2017 da cui si evince un ammanco di 353 euro; il resoconto incassi locale (…), datato 18.7.2017; scontrino estratto dalla memoria elettronica delle macchine da gioco presenti presso il locale II Capanno durante la verifica del 1.8.2017; copia resoconto di verifica redatto a seguito del controllo contabile collegiale effettuato dai dipendenti della società (…) e sottoscritto dal SA. presso il locale (…) da cui si evince un ammanco complessivo di 747 euro.
Il teste CA.An., gestore del bar Ca., ha dichiarato che all'epoca dei fatti il SA. si occupava delle slot machine delta (…) srl presenti nel proprio esercizio commerciale. Lo stesso ha riconosciuto la quietanza del 1.8.2017 relativa al compenso di 765 Euro dallo stesso percepito precisando che la somma di 6.418 Euro era relativa agli ammanchi di cassa delle macchine e che talvolta queste non erogavano la somma della vincita per intero (circostanza che si verificava anche attualmente).
Sono stati acquisiti: il resoconto incassi locale Ca., datato 15.7.2017; scontrino estratto dalla memoria elettronica delle macchine da gioco presenti presso il locale Ca. durante la verifica del 1.8.2017; copia resoconto di verifica redatto a seguito del controllo contabile collegiale effettuato dai dipendenti della società (…) e sottoscritto dal SA. presso il locale Ca. da cui si evince un ammanco complessivo di 6.418 euro.
Anche il teste IA.Em., gestore del circolo (…), ha dichiarato di essersi interfacciato con il SA. per la gestione delle slot machine della (…) srl presenti nel proprio esercizio commerciale, precisando che solo il SA. aveva la chiave per aprire il cassetto del denaro. II teste ha dichiarato di avere chiamato spesso il SA. per il malfunzionamento delle macchine e che, a fronte dell'erogazione di vincite parziali a clienti, lo stesso anticipava ai propri clienti le somme che poi venivano restituite dal SA.
Il testimone, soggetto non vedente, non è stato in grado di riconoscere come propria la firma apposta sulle quietanze prodotte dalla difesa dell'imputato da cui si evince che, per il periodo compreso tra il 1.2.17 e il 29.6.2017, non c'erano stati ammanchi e, infine, solo nella quietanza del 1.8.2017, venivano registrati ammanchi per 10.509 euro. Le ulteriori quietanze, irrilevanti perché relative al periodo successivo alla verifica del 1.8.2017, riportano ulteriori ammanchi.
Sono stati acquisiti: il resoconto incassi locale (…), datato 29.6.2017; scontrino ° estratto dalla memoria elettronica delle macchine da gioco presenti presso il locale (…) durante la verifica del 1.8.2017; copia resoconto di verifica redatto a seguito del controllo contabile collegiale effettuato dai dipendenti della società (…) e sottoscritto dal SA. presso il locale Circolo degli (…) da cui si evince un ammanco complessivo di 10.509 euro. Sono stati inoltre acquisiti: il resoconto incassi locale (…), datato 29.6,2017; scontrino estratto dalla memoria elettronica delle macchine da gioco presenti presso il locale (…) durante la verifica del 1.8.2017; copia resoconto di verifica redatto a seguito del controllo contabile collegiale effettuato dai dipendenti della società (…) e sottoscritto dal SA. presso il locale (…) da cui si evince un ammanco complessivo di 2.420 euro.
Così riassunti gli esiti dell'istruttoria dibattimentale svolta, si ritiene raggiunta la prova certa della penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, risultando assolutamente provato che l'imputato, quale addetto alla raccolta ed alla rendicontazione del denaro contante esercitata in nome e per conto della società (…) s.r.l. (L.r. p.t. e amministratore unico DO.Lu.) e quale suo collaboratore dipendente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, non versando parte del denaro contante incassalo dagli apparecchi presenti nei vari esercizi commerciali delle zone dallo stesso gestite, si appropriava delle seguenti somme di denaro, per un totale di Euro 26.864.00 e precisamente:
- Euro 747,00 presso il (…);
- Euro 3.198,00 presso (…) di Va.D'A.;
- Euro 10.509,00 presso (…) degli (…);
- Euro 2.420,00 presso (…) di Ch.Re.;
- Euro 6.418,00 presso (…) di Ca.An.;
- Euro 3.572,00 presso (…) di Sa.Fa.;
pertanto, ricorre pacificamente la fattispecie dell'appropriazione indebita, essendo evidente la volontà dello stesso di considerarsi proprietario di una parte dell'importo complessivo estratto dalle slot machine gestite dallo stesso.
Tanto emerge, non solo, dalle chiare e precise dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società (…) srl (da ritenersi attendibili, pur tenuto conto della circostanza che lo stesso si è costituito parte civile) ma anche dalle concordi dichiarazioni rese dai testimoni Do.Ma. e D.To. (soggetto indifferente) e dai documenti prodotti dalle parti che attestano non solo l'ammanco complessivo di 26.864 euro, accertato all'esito della verifica dell'1.8.2017. ma altresì che, in data precedente alla verifica, il SA. non comunicò mai dei malfunzionamenti degli apparecchi o degli ammanchi alla società.
Tale solido quadro accusatorio non risulta efficacemente scalfito dalla versione dei fatti resa dall'imputato, secondo la quale gli ammanchi erano causati da malfunzionamenti delle macchine e dalla necessità di rifondere ai gestori le somme dagli stessi anticipate ai clienti per vincite non erogate dalle slot machine, posto che la stessa è rimasta priva di adeguati riscontri: si osserva, da un lato, che gli stessi testimoni della difesa hanno dichiarato di non avere effettuato controlli diretti sulle macchine e di essersi fidati delle dichiarazioni ricevute dai loro clienti in merito alla mancata erogazione delle vincite (cui peraltro avevano anticipato delle somme irrisorie e di importo molto inferiore rispetto a quello accertato nella verifica del 1.8.2017): dall'altro, come è emerso dalle dichiarazioni dei testimoni del P.M., tale eventualità poteva essere causata proprio dalla insufficienza del fondo cassa nella macchina, in seguito all'indebito asporto di denaro da parte del SA.
Ciò posto e premesso che tra le possibili forme di appropriazione indebita rientra anche la c.d. ritenzione, cioè il comportamento omissivo dì chi non restituisce la cosa posseduta, per la configurazione del reato in questione è necessario che la mancata restituzione della cosa sia accompagnata da una condotta positiva che evidenzi la volontà dell'agente di considerarsi proprietario della stessa, compiendo un alto dispositivo del bene, ovvero nascondendolo, o addirittura negando di averlo mai ricevuto. Del resto, affinché ricorra l'elemento soggettivo del reato di cui al l'art.646 c.p., è necessario che il soggetto si rappresenti e ponga in essere un comportamento idoneo a costituire una particolare relazione con la cosa, tale che essa appaia come oggetto di disposizione da parte del proprietario: ovviamente, la volontà dì restituire la cosa posseduta, eliminando la volontà di appropriazione esclude ii dolo.
La specifica indicazione del danaro, contenuta nell'art. 646 c.p. rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell'ambito penalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art.646 c.p., in presenza dell'animus proprio del delitto in esame, anche allorché la res sia, come il danaro, fungibile: infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, anche nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. Pertanto il denaro va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario: in tal caso il possesso, inteso secondo i principi penalistici, non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita.
Nella condotta dell'imputato - collaboratore della (…) srl con mansioni di prelievo dalle slot machine, conteggio e consegna del denaro alla società che, in violazione di specifici obblighi contrattuali, ha trattenuto le somme di denaro prelevate dalle stesse, delle quali aveva la disponibilità, omettendo di consegnarle alla società - appaiono configuratali tutti i requisiti dell'appropriazione indebita: il possesso da pane del SA. incontestabile dato che era l'unico ad accedere alle macchine e a disporre della chiave di accesso al cassetto in cui erano custodite le monete; l'abuso della prestazione di opera; l'esercizio di un potere di dominio dai quale è derivata la distrazione del danaro (l'interversione del possesso può ben essere realizzata mediante la cessione del bene ad un terzo ovvero il suo occultamento), nel caso di specie, investito in altri scopi, come ammesso dall'imputato nel corso della conversazione telefonica con il Do.
Considerato che l'imputato aveva l'obbligo contrattuale di versare gli importi di denaro prelevati dagli apparecchi, appare evidente la sussistenza dell'aggravante contestata dell'abuso di relazione di prestazione d'opera di cui all'art. 61 c.p.: al riguardo, è assolutamente privo di rilevo la circostanza che lo stesso fosse stato assunto con mansioni di operaio comune, posto che dall'istruttoria è emerso pacificamente che il compito dello stesso era di prelevare e riversare il denaro alla società.
Ricorre altresì l'aggravante consistita nell'avere causato alla p.o. un danno di rilevante gravità, tenuto conto dell'elevato importo sottratto di 26.864 euro, per la quale la società comunque aveva dovuto versare ai Monopoli la quota del 26-27 per cento (e quindi il considerevole importo di circa 7.000 euro). SA.Sa. deve essere dichiarato, pertanto, responsabile dei reati a lui ascritti. Questi, peraltro, appaiono evidentemente avvinti dal vincolo della continuazione, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, c.p., atteso che, in considerazione della contestualità di spazio e di tempo nonché della dinamica dei fatti come sopra rappresentata, gli stessi possono considerarsi posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, all'imputato, incensurato, possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle predette aggravanti, tenuto conto della confessione resa al Do. dopo la verifica del 1.8.2017.
Ciò posto, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenuto conto della formulazione della norma applicabile ratione temporis, appare equo irrogare la pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, considerato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, apparendo il fatto illecito episodico. Alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato segue la condanna, oltre che al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nella misura liquidata in dispositivo, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile da liquidarsi in sede civile, con liquidazione di una provvisionale di Euro 5.000 pari al danno patrimoniale concretamente arrecato a seguito del versamento ai Monopoli di Stato di una quota della somma trattenuta dal SA.
Stante la complessità della motivazione ed il numero di procedimenti definiti alla stessa data, risulta necessario riservare la motivazione della presente sentenza nel termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara SA. Sante responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Visti gli articoli 538, 539 e 541 c.p.p. condanna SA.Sa. a risarcire alla costituita parte civile il danno subito in conseguenza del reato suddetto, da liquidarsi in sede civile, con liquidazione di una provvisionale pari a 5.000 euro, nonché a rifondere alla stessa le spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio e la partecipazione allo stesso, che si liquidano in 2000,00 Euro, oltre I.V.A. e Cassa professionale.
Visto l'articolo 544. comma 3, c.p.p., fissa in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Cassino il 14 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2024.