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Assoluzione e onere della prova nell’utilizzo di fatture sospette.

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Tribunale Trieste, 03/03/2022, n.212

In assenza di prove dirette e certe sull'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture oggetto di contestazione, le giustificazioni fornite dagli imputati, se non radicalmente inverosimili, devono essere considerate sufficienti per escludere la penale responsabilità. Elementi di sospetto, come l'incoerenza delle prestazioni rispetto all'attività esercitata o la presunta interposizione fittizia di manodopera, non sono da soli idonei a fondare una condanna se privi di riscontro oggettivo o di ulteriori prove a sostegno. La mancanza di verifiche specifiche sulle operazioni e l’assenza di retropassaggi di denaro non consentono di affermare con certezza l’inesistenza del fatto contestato.

Reati tributari e responsabilità dell’amministratore uscente e subentrante

Emissione di fatture per operazioni inesistenti: responsabilità penale e accertamenti tributari

Dichiarazione fraudolenta e interposizione fittizia: condanna di titolare formale e dominus effettivo

Assoluzione e onere della prova nell’utilizzo di fatture sospette.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e rilevanza del pagamento del debito tributario.

Emissione di fatture inesistenti: responsabilità del titolare formale e gravità del reato

Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture inesistenti: responsabilità e dolo specifico nell'elusione fiscale

Prova dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e limiti di responsabilità penale

Fatture per operazioni inesistenti e configurabilità del reato di riciclaggio

Assenza di prova sull’inesistenza giuridica delle operazioni sottostanti alle fatture e assoluzione per insussistenza dei fatti

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto del G.u.p., dd. 09/02/2018, veniva disposto il giudizio innanzi al Tribunale di Trieste in composizione monocratica nei confronti degli imputati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del 09/07/2018, celebrata da altro magistrato, presente il De Ma. e assente il Ru., il processo veniva rinviato.

L'11/02/2019 il processo veniva rinviato per impedimento del difensore del Ru..

In data 06/05/2019 il processo veniva rinviato per impedimento del giudice precedentemente titolare del fascicolo.

All'udienza del 20/01/2020, la prima celebrata da questo giudice, il processo veniva rinviato per impedimento del difensore del Ru.; lo stesso avveniva il 02/03/2020, il 18/05/2020 e il 21/09/2020.

Il 22/02/2021 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e venivano escussi i testi Mar. G.d.F. Ma. Gi. e Co. Fa., venivano acquisiti dei documenti e il P.M. rinunciava all'ulteriore teste di P.G.

In data 10/05/2021 venivano ascoltati i testi Co. Ma., Gr. Co. e Pe. Lu., il P.M. rinunciava al suo ultimo teste e anche la difesa del Ru. rinunciava al suo teste.

All'udienza del 18/10/2021 venivano depositate spontanee dichiarazioni scritte del Ru., si procedeva all'esame del De Ma. e venivano acquisiti dei documenti.

Il 31/01/2022, acquisiti dei documenti, si svolgeva la discussione della causa, e le parti, infine, presentavano le loro conclusioni così come indicate in epigrafe. A seguito delle stesse, questo giudice decideva, dando lettura di separato dispositivo.

Motivi della decisione
Alla luce degli elementi raccolti nel corso del dibattimento, ritiene il Tribunale che il quadro acquisito non consenta di affermare con certezza oltre ogni ragionevole dubbio l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture di cui alle contestazioni, con la conseguenza che gli imputati devono essere assolti dai reati loro rispettivamente ascritti, ex art. 530, co. 2, c.p.p., per insussistenza del fatto.

Gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria possono essere sintetizzati come segue (v. quanto riferito dal Mar. G.d.F. Ma. Gi. oltre ai documenti acquisiti).

Quanto alla fattura emessa dalla Fa. S.r.l.: trattasi di fattura per Euro 36.000,00 relativa a prestazioni di pubblicità, emessa da una società che lavora all'interno di un centro commerciale di (omissis) (in particolare nella vendita di cibo all'interno di un cinema) nei confronti della V. Dr. di De Ma. Al., società che si occupa di car valet (ossia, detto sinteticamente, un servizio offerto solitamente nei parcheggi degli aeroporti, che prevede la presa in custodia del veicolo e la sua restituzione direttamente in aeroporto) oltre a offrire anche il servizio di noleggio con conducente. Vi sarebbe quindi incoerenza nella prestazione indicata rispetto all'oggetto della società emittente e sproporzione nel prezzo pattuito.

Quanto alle fatture emesse da Ru. Gr. e dalla No. S.r.l.: il Ru. era un dipendente della V. Dr. che, prima tramite impresa individuale e poi mediante la No., ha emesso diverse fatture nei confronti della V. Dr. con la causale gestione parco auto, ma senza avere acquistato beni strumentali per l'attività indicata. No. aveva inoltre i medesimi uffici e gli stessi dipendenti che prima erano della V. Dr. e non aveva clienti diversi da quest'ultima. L'ipotesi in questo caso è quindi quella di un'interposizione fittizia di manodopera finalizzata esclusivamente a ottenere vantaggi fiscali.

Questi gli elementi (certamente di rilevante sospetto) a carico degli imputati, va però rilevato che: non vi è stata una verifica positiva sull'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture (non è stato ad es. in concreto verificato che non sia stata svolta alcuna attività di pubblicità dalla Fa.); le società emittenti le fatture non sono risultate di per sé inesistenti (dalle dichiarazioni di Co. Fa., Co. Ma., Gr. Co. e Pe. Lu., dipendenti prima della V. Dr. e poi della No. si evince che, una volta passati alle sue dipendenze, era effettivamente il Ru. a dare loro le direttive); non vi è prova di retropassaggi di denaro dalle società emittenti le fatture alla V. Dr. o al De Ma..

Gli imputati hanno poi dato delle giustificazioni agli elementi sopra indicati a sostegno dell'ipotesi accusatoria non così inverosimili da dover essere radicalmente escluse. Il De Ma., in particolare, quanto al contratto di sponsorizzazione con la Fa., ha riferito che questo nacque dal fatto che aveva visitato il centro commerciale di (omissis) ove operava tale società, dove vi erano diverse persone che giocavano e gli era stato detto che si trattava di soggetti che andavano anche in (omissis) presso i casinò; per questo venne messa la pubblicità alla sua attività di pubblicità di noleggio con conducente per quelli che venivano, si comprende, in aeroporto a (omissis), per poi recarsi a giocare in (omissis).

Quanto alle fatture emesse dal Ru. e dalla No., il De Ma. ha spiegato che era sua intenzione, sostanzialmente, dare la gestione dell'attività al Ru. al fine di poter lavorare di meno in modo da occuparsi della figlia disabile.

Riassumendo, benché vi siano certamente elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, tuttavia, in assenza di prove dirette dell'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture, si ritiene che siano state fornite delle spiegazioni alternative (quelle di cui si è detto sopra, in particolare da parte del De Ma.) non così inverosimili da poter essere radicalmente escluse. A sostegno della versione difensiva, vi è poi da notare che nel tempo nacque un rapporto conflittuale tra la V. Dr. e la No., tanto che queste dovettero giungere a un accordo transattivo per

sistemare alcune questioni economiche tra di loro (v. l'accordo transattivo dd. (omissis), acquisito all'udienza dd. (omissis)), circostanza che appare scarsamente conciliabile col fatto che una delle due società emettesse fatture false per favorire l'altra.

Per tutte le ragioni esposte, non pare possibile affermare con un grado certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ex art. 533 c.p.p.. l'inesistenza delle operazioni sottostanti alle fatture di cui alle contestazioni, con la conseguenza che, come premesso, gli imputati devono essere assolti dai reali loro rispettivamente ascritti, ai sensi di quanto stabiliti dall'art. 530, co. 2, c.p.p., per insussistenza del fatto.

Alla pronuncia di assoluzione segue la restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a sequestro preventivo per questa causa, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 323 c.p.p.

Stante la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate si stima congruo indicare, ex art. 544, co. 3, c.p.p., il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione penale, visto l'art. 530, co. 2. c.p.p.,

ASSOLVE

De Ma. Al. e Ru. Gr. dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 323 c.p.p.,

ORDINA

la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Motivazione riservata in giorni 60 ex art. 544, co. 3, c.p.p.

Così deciso in Trieste, il 31 gennaio 2022

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2022

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