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Dichiarazione fraudolenta e interposizione fittizia: condanna di titolare formale e dominus effettivo

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Tribunale Napoli sez. III, 04/11/2021, n.9478

Inserire nella contabilità aziendale fatture per operazioni inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta, anche quando le società coinvolte risultano gestite di fatto come un'unica realtà imprenditoriale. La responsabilità penale si estende tanto al titolare formale della società quanto al dominus effettivo, qualora emerga la sovrapposizione gestionale e l'assenza di effettivi passaggi economici e documentali.

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Dichiarazione fraudolenta e interposizione fittizia: condanna di titolare formale e dominus effettivo

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Assenza di prova sull’inesistenza giuridica delle operazioni sottostanti alle fatture e assoluzione per insussistenza dei fatti

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio emesso dal Gip presso il Tribunale di Napoli in data 19/3/19, gli imputati venivano tratti a giudizio per rispondere dinanzi a questo Tribunale dei reati ascrittigli in epigrafe.

Verificata all'udienza del 7/6/19 la regolare costituzione delle parti con conseguente dichiarazione di assenza degli imputati il dibattimento veniva aggiornato per assenza testi al 20/1/2020 quando, in assenza di questioni preliminari, venivano ammessi i mezzi di prova rappresentativi e documentali articolati dalle parti. Veniva, quindi, escusso il teste del PM (...) ed il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'8/10/2020 per l'escussione del teste della difesa e, quindi, per concomitante impegno professionale di questo Giudice al 20/5/2021.

A tale data era, invece, presente l'imputato (...), di cui si revocava la dichiarazione di assenza, che si sottoponeva all'esame. All'esito la difesa rinunziava al proprio teste di lista ed il processo veniva rinviato all'odierna udienza per l'eventuale esame dell'imputato (...) e la discussione. Permanendo l'assenza del predetto, non residuando ulteriori questioni e richieste, si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Indi, nella discussione finale PM e difesa rassegnavano le rispettive conclusioni, come da verbale.

Osserva il Giudice che l'univoca inferenza probatoria degli elementi desumibile dalla deposizione dibattimentale resa dal Brigadiere della Guardia di Finanza (...) (all'esito il PM rinunciava all'escussione degli altri testi di lista e, nulla opponendo la difesa, questo Giudice revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova nella parte "de qua") depone per una ricostruzione dei fatti chiara e immune da ragionevole dubbio, tale da fugare qualsiasi dubbio valutativo circa la fondatezza delle prospettazioni accusatorie formulate in epigrafe nei confronti del prevenuto.

Ed invero il teste ha riferito come l'indagine sia scaturita da un accertamento in materia di reati ambientali nei confronti della "(...)", società esercente attività di lavaggio di biancheria da parte della Guardia di Finanza di Aversa. Gli esiti di tale attività avevano determinato a loro volta che l'attenzione si spostasse nei confronti della (...), ditta individuale svolgente attività di noleggio di biancheria, di cui era legale rappresentante (...). In particolare gli accertamenti svolti nei confronti della "(...)" avevano portato a ritenere che la stessa non svolgesse alcuna attività in concreta con la conseguenza che le fatture dalla stessa emesse facessero in realtà riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Veniva, quindi, attivata verifica fiscale nei confronti di quei soggetti che avevano inserito nella propria dichiarazione dei redditi voci di spesa giustificate da fatture emesse dalla predetta società e tra queste era stata individuata la (...). Tale verifica aveva permesso di accertare che la (...) per l'anno d'imposta 2010 aveva inserito nella propria dichiarazione dei redditi le dieci fatture emesse dalla (...) e di cui al capo a) dell'imputazione.

Parimenti con riferimento all'anno d'imposta 2011 la (...) risultava aver inserito nella propria dichiarazione dei redditi le 7 fatture emesse dalla (...) di cui alla lettera b) del capo d'imputazione.

Riferiva il teste come a fronte di tale inserimento alcuna documentazione contabile fosse stata rinvenuta presso la (...) né risultasse presentata dichiarazione di furto o smarrimento della stessa.

Allo stesso modo per gli anni 2010 e 2011 la (...) non risultava aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi, IVA o IRAP mentre a far data dall'anno 2012 il titolare, (...), aveva avviato con propria ditta individuale con diversa partita iva la medesima attività di lavaggio di biancheria senza sciogliere la (...) o chiuderne la partita IVA. Alcun dipendente, infine, risultava essere stato inquadrato alle dipendenze della (...).

Quanto all'attività di verifica fiscale svolta nei confronti della (...) ha riferito il teste come fosse stato invitato il legale rappresentante, (...), che si era però presentato con il padre, (...), che si era qualificato come reale "dominus" dell'attività.

Tale aspetto veniva, poi, pienamente confermato in sede di esame da (...) che affermava di essere lui quello che faceva tutto (pag.5 ultimo rigo verbale stenotipico del 20/5/2021)

E' stato, infine acquisito sull'accordo delle parti anche il processo verbale di constatazione redatto il 14/6/13 dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Aversa con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da (...). Il predetto riferiva come le fatture emesse nei confronti della "(...)" si riferissero ad attività di lavaggio biancheria effettivamente svolta ma che il prezzo indicato non fosse stato in realtà corrisposto perché (...) provvedeva a pagare di tasca propria il gasolio per alimentare le caldaie per l'acqua calda ed a comprare i sacchetti per l'imbustatrice.

A fronte di tale ricostruzione l'imputato (...) ha, invece, riferito di aver saldato le fatture con assegni, di cui ha prodotto in udienza copia delle matrici, emessi in favore di fornitori della (...).

Quanto più in generale ai rapporti con la predetta ha riferito che i macchinari presenti presso la sede della stessa fossero stati acquistati da lui anche se il (...) non era in possesso di alcun documento che ne attestasse il reale proprietario. Dal complesso dei superiori elementi emerge, ad avviso di questo Giudice, la colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti atteso l'inserimento nella contabilità della (...), di cui (...) era legale rappresentante ed (...) gestore di fatto, di fatture emesse dalla (...) senza che fosse avvenuto il pagamento dei corrispettivi indicati.

Più in generale il complesso degli elementi probatori raccolti conduce a ritenere che la (...) e la (...) fossero in realtà un'unica realtà imprenditoriale gestita di fatto da (...) e che, pertanto, i costi inseriti nella contabilità della prima mediante fatture apparentemente emesse dalla seconda non siano in realtà mai stati sostenuti.

A tale conclusione conducono le dichiarazioni rese da (...), che ha riferito che i macchinari che si trovavano presso la sede della (...) erano in realtà di sua proprietà e come fosse sempre lui a saldare i debiti della predétta nei confronti dei fornitori. Una tale attività svolta in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno, che l'(...) avrebbe dovuto pretendere a propria garanzia in primo luogo, si spiega unicamente con la totale confusione tra le due realtà che in concreto erano una sola e tra cui alcun passaggio di denaro avveniva. A tal riguardo non può non evidenziarsi come siano state prodotte come prova dell'avvenuto pagamento delle fatture in questione solo delle copie di matrici di assegni ed appunti a mano, tutti privi di data certa, e non documentazione bancaria proveniente dagli istituti di credito interessati.

Parimenti manca qualsivoglia documento di trasporto che possa attestare l'effettivo trasporto della biancheria asseritamente lavata dalla (...) per conto della (...).

Non priva di significato rimane, infine, la circostanza che l'attività formalmente svolta dal Sabatino sia stata ceduta, poco prima del sequestro operato dalla guardia di Finanza, proprio ad (...).

Quanto, poi, ai ruoli svolti dai due imputati se (...) era titolare della (...), con conseguente responsabilità quanto meno ex art. 40 cpv. c.p. in ordine ai comportamenti del gestore di fatto, (...) ha ammesso di essere l'effettivo dominus dell'attività. Ha riferito, poi, in dibattimento di aver intestato l'attività al figlio per creargli un futuro anche se dal certificato penale in atti emerge come (...) fosse stato dichiarato fallito con conseguenti ricadute negative sulla possibilità di svolgere attività imprenditoriale in prima persona.

Passando alla determinazione della pena da irrogare, osserva il Giudice come, in assenza di qualsiasi elemento al fine specifico positivamente valutabile, non possano concedersi agli imputati le circostanze attenuanti generiche. Può, invece, escludersi la sussistenza della recidiva contestata ad (...) atteso il tempo trascorso tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla condanna già riportata nonché la diversità di fattispecie incriminatrici violate. Indi, valutati gli elementi tutti ex artt. 133 e 133 bis c.p., pena adeguata stimasi quella di anni uno e mesi otto di reclusione, ritenute le condotte criminose contestate avvinte dal vincolo della contestazione, così determinata : pena base per il reato sub a) anni uno e mesi sei di reclusione aumentata nella misura stabilita per la continuazione.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali. Ai sensi, poi, dell'art. 12 D. L.vo 74/2000 alla condanna consegue per gli imputati l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e dai pubblici uffici per anni uno, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria nonché la pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p.

Sussistono, infine, i presupposti di legge per la concessione ad (...) dei benefici della sospensione condizionale della pena potendosi formulare prognosi positiva in ordine alla futura astensione dal commettere ulteriori reati attesa la carenza assoluta di pregiudizi penali ed il ruolo dallo stesso svolto nell'intera vicenda.

A conclusioni opposte deve, invece, giungersi con riferimento ad (...) in quanto la personalità dello stesso come emergente dalle circostanze concrete del fatto depone per la possibilità concreta della commissione in futuro di ulteriori reati della medesima specie di quello per cui si procede.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara (...) ed (...) responsabili dei reati loro ascritti, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, e, per l'effetto, li condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dichiara, altresì, (...) e (...) interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e dai pubblici uffici per anni uno, incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Dispone, poi, la pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p..

Pena sospesa per il solo (...).

Così deciso in Napoli il 4 novembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2021.

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