Corte appello Napoli sez. III, 09/08/2024, (ud. 31/05/2024, dep. 09/08/2024), n.6660
In tema di dichiarazioni fiscali fraudolente, la responsabilità per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere affermata anche sulla base di accertamenti documentali e contabili che dimostrino la macroscopica incongruenza tra i pagamenti effettuati e i costi dichiarati, nonché l’assenza di documentazione idonea a giustificare l’operatività dell’emittente delle fatture. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’entità del danno o del pericolo e dell’intensità del dolo, con attenzione alle peculiarità della fattispecie concreta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 05/04/23 il GM del Tribunale di (…) Nord ha dichiarato Bu.An. e Gi.Vi. responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, ai capi A) e C), e li ha condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ha applicato le pene accessorie di cui all'art. 12 D.Lgs. 74/2000, quelle temporanee nel minimo edittale.
Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (…) (…) per il reato a lei ascritto al capo B) per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. Pena principale e pene accessorie sospese per Bu.An.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello i difensori di entrambi gli imputati ed hanno chiesto:
avv. Ma.Fe. per Bu.An.
l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste;
l'assoluzione dell'imputato ex art. 131 bis c.p.;
la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena irrogata;
avv. Ma.Es. per Vi.
l'assoluzione dell'imputata perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato;
la concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione;
la riduzione della pena nel minimo edittale;
la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. All'odierna udienza, all'esito della relazione del consigliere delegato, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; il difensore dell'imputato Bu.An. si è riportato ai motivi di gravame e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avv. Es. per Vi. ha chiesto dichiararsi l'estinzione del reato ascritto alla propria assistita per intervenuta prescrizione; in subordine, si è riportata ai motivi di impugnazione, chiedendone l'accoglimento.
4. L'appello nell'interesse di Bu.An.
4.1. Con il primo motivo di gravame il difensore chiede l'assoluzione del proprio assistito dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.
Dopo aver sinteticamente ripercorso la vicenda processuale e gli elementi investigativi che il primo giudice ha posto a fondamento della sentenza di condanna, l'appellante afferma che l'inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali indicate nelle fatture incriminate non risulterebbe provata e sarebbe frutto, in realtà, di un ragionamento presuntivo della Guardia di Finanza che si sarebbe limitata a svolgere accertamenti sul conto della ditta individuale Autocarrozzeria (…) senza approfondire, invece, gli elementi di cui era in possesso la (…) SRL, dando per scontato che la mancanza di documentazione richiesta alla Autocarrozzeria (…) fosse sintomatica della inesistenza dei rapporti intercorsi tra questa e la (…) SRL.
Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che la ditta individuale e la società verificate esercitavano effettivamente le attività imprenditoriali per le quali erano titolari di partita IVA; l'Autocarrozzeria (…) aveva un capannone in locazione presso il quale realmente riparava veicoli e cassoni; effettuava prestazioni anche per altri clienti; l'accertamento relativo alla (…) SRL si sarebbe basato esclusivamente sulla documentazione acquisita, mentre alcuna verifica sarebbe stata svolta presso la società per valutare la mole dei cassoni presenti e, di conseguenza, l'effettiva necessità delle riparazioni da effettuarsi; non sarebbe stato accertato il numero di dipendenti della (…) SRL per valutare il volume di lavoro e la stabilità dell'azienda.
Neppure sarebbe emerso che le prestazioni indicate nelle fatture avessero una descrizione generica, che l'operatività dell'emittente fosse poco prolungata nel tempo, che vi fosse assenza di sedi, di beni strumentali e di lavoratori dipendenti. Il tema relativo al consistente imponibile delle fatture attenzionate, prosegue il difensore, doveva essere esaminato alla luce dei chiarimenti forniti dall'imputato nel suo interrogatorio, atteso che Bonfiglio Antonio riferì di essere rimasto sorpreso per le esorbitanti richieste dell'Autocarrozzeria (…), al punto da aver sospeso i pagamenti.
Inoltre, la Guardia di Finanza non avrebbe riscontrato se in quel periodo la (…) srl si fosse rivolta ad altre autocarrozzerie ovvero se essa si affidasse per la manutenzione dei propri mezzi soltanto alla ditta (…), così come riferito dai testimoni a discarico Bu.Fi. e Bu.An. Osserva, infine, il difensore che, dall'esame delle fatture di acquisto della (…) SRL, prodotte nel giudizio di primo grado, è possibile desumere che quest'ultima società disponeva di un consistente numero di cassoni, sicché altrettanto numerosi dovevano essere gli interventi di manutenzione.
Peraltro, non risultando fatture successive a quelle esibite, gli interventi di manutenzione dovevano essere frequenti avendo ad oggetto cassoni sempre più usurati.
Il motivo, così articolato, è infondato riproponendo, peraltro in termini alquanto generici, profili tutti già esaminati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata.
Il presente procedimento penale scaturisce da una verifica fiscale avviata l'08/11/16 dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Afragola nei confronti della ditta individuale (…), con sede in Frattamaggiore, esercente attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli. La verifica prese in esame il periodo 01/01/11-08/11/16 e monitorò, in particolare, i rapporti commerciali intrattenuti con la (…) SRL, il cui amministratore unico era Bu.An.
Vi. e suo padre Br., quest'ultimo ritenuto gestore di fatto della ditta, non esibirono ai verificatori i libri contabili, i registri, le fatture di acquisto e tutti i documenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
Furono consegnate soltanto alcune fatture emesse negli anni di imposta verificati; l'Autocarrozzeria (…) non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2011 ed aveva indicato per gli anni di imposta successivi costi non quantificabili con esattezza a causa della mancata esibizione delle scritture contabili. Il volume d'affari della ditta individuale fu quindi ricostruito attraverso il cosiddetto Spesometro (una banca dati che attinge alla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture e di quelle ricevute) ed i controlli incrociati. Il 07/12/16 venne eseguito un controllo di coerenza esterna nei confronti della (…) SRL.
Dal libro giornale e dai registri IVA emerse che l'Autocarrozzeria (…) aveva emesso nei confronti della (…) SRL, per riparazione di cassonetti ed autoveicoli, n. 38 fatture nell'anno 2012 per complessivi 203.667,77 Euro (IVA Euro 42.765,21) e n. 38 fatture nell'anno 2013 per Euro 235.600 (IVA 50.006).
L'imposta a credito indicata in dette fatture era stata interamente portata in detrazione dalla (…) SRL negli anni di avvenuta registrazione. L'imponibile, invece, era stato capitalizzato, imputato ad incremento delle voci "automezzi" ed "attrezzature" e partecipato per quote di ammortamento alla determinazione dei costi di esercizio dell'impresa.
Risultava un indebitamento nei confronti della Autocarrozzeria (…) che si era incrementato di anno in anno, in modo anomalo, passando da Euro 216.700 nel 2011 ad Euro 414.733 nel 2012 e fino a raggiungere al 31/12/13 la consistente cifra di Euro 654.085.
A fronte di un così consistente fatturato, Vi. e Br. non esibirono fatture di acquisto di materiali, né i registri contabili obbligatori e non documentarono il sostenimento dei costi necessari per poter effettuare i fatturati interventi manutentivi, in termini di acquisto delle materie prime. Sulla base delle risultanze dello Spesometro, i Finanzieri quantificarono, per anno di imposta, anche l'ammontare dei costi sostenuti dalla ditta individuale Autocarrozzeria (…): per l'anno 2011 Euro 4.192,73; per l'anno 2012 Euro 1.784,45; per l'anno 2013 Euro 1.468,21; per l'anno 2014 Euro 2.068; per l'anno 2015 Euro 2.604,07; per l'anno 2016 Euro 2.281.
Vi. esibì un atto di transazione, datato 10/12/15, con il quale Bu.An. per la (…) SRL, a fronte di un debito di Euro 373.635 per fatture emesse negli anni 2012 e 2013, si impegnava a versare a (…) (…), per le prestazioni eseguite, la minor somma di Euro 50.000, mediante 20 rate mensili da Euro 2.500 ciascuna.
A fronte delle liberatorie mostrate da Bo.An., Vi. non fu in grado di fornire alcuna prova dell'avvenuto pagamento della somma a saldo. Le indagini bancarie consentirono di verificare che la (…) SRL aveva effettuato in favore della ditta individuale (…) i seguenti bonifici: 02/04/12 Euro 5.000 per acconto fatture; 30/07/14 Euro 1.500 per acconto fatture; 03/10/14 Euro 1.000 per acconto fatture; 07/01/15 Euro 1.000 per acconto fatture; 06/03/15 Euro 1.000 per acconto fatture; 28/04/15 Euro 3.300 per lavori effettuati.
Sulla base di queste evidenze probatorie, il giudice di prime cure, attraverso un ragionamento probatorio ad esse aderente e logicamente ineccepibile, ha ritenuto provata la responsabilità di Bu.An. per i reati a lui ascritti. L'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture emesse dall'Autocarrozzeria (…) negli anni di imposta 2012 e 2013 nei confronti della (…) SRL, utilizzate da quest'ultima nelle dichiarazioni fiscali presentate nel 2013 e nel 2014, si evince dai seguenti elementi:
non vi è prova del pagamento dei consistenti importi indicati nelle fatture incriminate, esistendo una palese macroscopica incongruenza tra gli imponibili ed i bonifici effettuati dalla (…) SRL per importi assolutamente modesti; le schede contabili intestate al fornitore Autocarrozzeria (…) acquisite presso la (…) SRL relative agli anni 2012, 2013, 2014 documentavano pagamenti per le sole fatture di acquisto del 2011; al 31/12/14 le fatture emesse dall'Autocarrozzeria (…) nel 2012 risultavano essere state girate alla voce "ricavi diversi dell'esercizio"; nel 2015 solo alcune di esse risultavano pagate per cassa, le stesse elencate nell'atto di transazione datato 10/12/15;
la (…) SRL registrava un elevatissimo indebitamento nei confronti della Autocarrozzeria (…), con incrementi esponenziali ed anomali nel corso degli anni, ovvero Euro 216.700 nel 2011, Euro 414.733 nel 2012 ed Euro 654.085 nel 2013; non vi è prova del pagamento della minor somma di Euro 50.000 indicato nel citato atto transattivo del 2015, di per sé assolutamente anomalo, essendo inverosimile una defalcazione della originaria debitoria di Euro di Euro 373.635; (…) e (…) non furono in grado di documentare, se non per minima parte, l'acquisto delle materie prime necessarie per l'esecuzione dei consistenti lavori di manutenzione fatturati in favore della (…) SRL; attraverso lo Spesometro furono ricostruiti i costi sostenuti dalla ditta individuale in misura incompatibile rispetto agli importi fatturati alla (…) SRL. A fronte di queste evidenze, le censure difensive si rilevano inconsistenti. Il ragionamento probatorio del primo giudice, nel far proprio il percorso investigativo, non è presuntivo ma si basa su dati certi, logicamente dimostrativi della oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali fatturate.
La versione dell'imputato il quale ha riferito di essersi avveduto, nel 2012, della incongruità delle somme richiestegli dall'autocarrozzeria (…), di aver sospeso i pagamenti e di essere, infine, pervenuto, nel 2015, ad una transazione, è del tutto inverosimile ed in ogni caso, come detto, non vi è alcuna prova del pagamento neppure della minor somma di 50.000 euro.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, dalle deposizioni dei testi Bu.An. e Bu.Fi. non emergono elementi tali da confutare la ricostruzione accusatoria.
Insufficiente anche la produzione documentale a fronte delle acquisizioni investigative da cui si evince che non è possibile che Autocarrozzeria (…) abbia potuto eseguire le prestazioni oggetto delle fatture incriminate stante il mancato acquisto dei materiali che sarebbero stati indispensabili per l'esecuzione degli interventi di manutenzione.
Ciò detto, deve però rilevarsi che il reato relativo alla dichiarazione fiscale fraudolenta per l'anno di imposta 2012 è estinto per intervenuta prescrizione perché dalla data di invio della dichiarazione, 12/09/13, risulta perento il termine massimo di legge per interruzione, pari ad anni 10, pur computando un periodo di sospensione di complessivi giorni 125 conseguente a rinvio dell'udienza del 28/05/20 per emergenza epidemiologica Covid 19 ed a rinvio dell'udienza del 03/12/20 per impedimento di uno dei difensori.
4.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede l'assoluzione del proprio assistito, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., per la particolare tenuità del fatto. Il motivo è infondato.
Giova premettere che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto "persegue finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. … Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 1331 c.p.
Si richiede, in breve, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore. Di particolare ed illuminante rilievo è il riferimento testuale alle modalità della condotta, al comportamento. La nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente … la novella intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo, bensì l'entità del suo complessivo disvalore.
Tale ricostruzione dell'istituto trova ulteriore conferma nella necessità di compiere le valutazioni di cui si discute alla luce dell'art. 1331 c.p.
Il richiamo mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa" (così, in motivazione, Cass. Sez. U, sent. n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).
Si è altresì precisato che il giudizio di tenuità del fatto richiede "una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. L'esiguità del disvalore è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente" (v. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26867 del 28/03/2017 Ud., dep. 29/05/2017, Rv. 270637).
Nell'ambito degli obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti dalla cosiddetta riforma Cartabia, il legislatore delegato ha implementato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto attribuendo rilievo anche alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.
Tali essendo le coordinate ermeneutiche di riferimento, ritiene la Corte che non si sia certamente in presenza di un fatto di offensività minima o marginale in quanto Bu.An. ha presentato due dichiarazioni fraudolente utilizzando, per ciascuna di esse, numerose fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per imponibili elevati e conseguendo una consistente evasione fiscale.
4.3. Con il terzo motivo di gravame il difensore chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena irrogata. Il motivo è parzialmente fondato.
Ritiene la Corte che il primo giudice abbia correttamente ritenuto l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche sia per l'oggettiva gravità dei fatti, come sopra descritta, sia per l'assenza di elementi concreti meritevoli di positivo apprezzamento e di valutazione favorevole.
Deve invece procedersi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato relativo alla dichiarazione fraudolenta presentata nell'anno 2013.
Considerati tutti i parametri definiti dall'art. 133 c.p., valutata la gravità del fatto, desumibile dal numero di fatture false utilizzate e dall'importo consistente di esse, si stima congrua la pena di anni uno, mesi sei di reclusione.
5. L'appello nell'interesse di Gi.Vi.
Deve essere dichiarata l'estinzione dei reati ascritti a (…), al capo A) della rubrica per intervenuta prescrizione.
Difatti, dalle date di consumazione delle condotte, coincidenti, per ciascun anno di imposta, con l'emissione delle ultime fatture, dunque il 15/12/12 ed il 12/12/13, risulta perento il termine massimo di legge, per interruzione, pari ad anni 10, pur computando un periodo di sospensione complessivo di giorni 125 conseguente a rinvio dell'udienza del 28/05/20 per emergenza epidemiologica Covid 19 ed a rinvio dell'udienza del 03/12/20 per impedimento di uno dei difensori. Non può invece tenersi conto del rinvio disposto all'udienza del 09/05/19, anche per adesione dei difensori ad un'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, non essendovi stata a quella data corretta costituzione del rapporto processuale per omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ad uno degli imputati, situazione che avrebbe comunque determinato il rinvio del processo ad altra udienza per procedere alla nuova notifica.
Non vi sono gli estremi per una assoluzione nel merito ex art. 129(2) c.p.p.
Deve premettersi che "il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, "l'evidenza" richiesta dall'art.129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia" (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 ud., dep. 15/09/2009, Rv. 244273).
Nella fattispecie concreta in verifica ostano ad una pronunzia assolutoria nel merito ex art. 129(2) c.p.p. gli accertamenti della Guardia di Finanza illustrati nei paragrafi precedenti.
6. Per il resto la sentenza impugnata deve essere confermata.
7. Il gravoso carico del ruolo giustifica la fissazione di un termine di giorni 90 per la redazione della motivazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Letto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa dal GM del Tribunale di (…) Nord in data 05/04/23 appellata da BU.AN. e da GI.VI. così provvede:
dichiara non doversi procedere nei confronti di GI.VI. perché i reati a lei ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione;
dichiara non doversi procedere nei confronti di BU.AN. in ordine al reato a lui ascritto relativo alla dichiarazione fiscale presentata il 12/09/2013 perché estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena irrogata all'imputato in anni uno, mesi sei di reclusione; conferma nel resto la sentenza impugnata.
Letto l'art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Napoli il 31 maggio 2024.
Depositata in Segreteria il 9 agosto 2024.
GI.Vi. e GI.Br.
A) In ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. e 8 D.Lgs. n. 74/2000, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, in concorso e previo accordo fra loro, (…) (…), in qualità di titolare e GI.Br., quale gestore di fatto della ditta individuale "(…)", con sede legale in Frattamaggiore, al vico (…), al fine di consentire alla società (…) S.r.l., con sede in Caivano, alla via (…) snc, l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano e rilasciavano le seguenti fatture per operazioni inesistenti:
(Tabelle Omissis);
In Frattamaggiore, negli anni 2012 e 2013.
B) In ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110 e 5 D.Lgs. n. 74/2000, perché, in concorso e previo accordo fra loro, GI.Vi., in qualità di titolare e GI.Br., quale gestore di fatto della ditta individuale "(…)", con sede legale in Frattamaggiore, al vico (…), al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentavano la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2011, così evadendo un'IVA pari ad Euro 55.267,50.
In Frattamaggiore, nell'anno 2012.
BU.An.
C) In ordine al reato p. e p. dall'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000, perché, in qualità di amministratore unico della società (…) S.r.l., con sede in Caivano, alla via (…) snc, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si avvaleva delle fatture false descritte ed indicate al precedente capo A), emesse dalla "(…)", con sede legale in Frattamaggiore, al vico (…), relative ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, indicando nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2012 e 2013 elementi passivi fittizi corrispondenti all'ammontare delle suddette fatture.
In particolare, faceva uso dei predetti documenti fiscali registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie e detenendoli, a fini di prova, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
In Caivano il 12/09/2013 e il 29/09/2014.