Tribunale Vicenza, 29/07/2021, n.721
L'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti integra il reato di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 qualora risulti accertato, attraverso indagini finanziarie e documentali, che le operazioni sottese alle fatture non siano state effettivamente eseguite, e sia dimostrato il dolo specifico consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto.
Svolgimento del processo
L'imputata è stata tratta a giudizio per rispondere del reato in epigrafe.
All'udienza del 17.10.2019 è stata dichiarata l'assenza dell'imputata e aperto il dibattimento.
La successiva udienza è stata rinviata ex lege ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 e all'udienza del 22.2.2021, in accoglimento all'istanza di legittimo impedimento del difensore, il Giudice ha rinviato al 7.6.2021.
Svolta l'istruttoria e udite le conclusioni delle parti, all'udienza del 7.6.2021 il Giudice ha dato lettura del dispositivo, riservandosi la motivazione nel termine di 90 giorni avuto riguardo al carico del ruolo.
Motivi della decisione
LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
All'udienza del 7.6.2021 ha reso testimonianza An. Fo., in servizio presso l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Vicenza e sono stati acquisiti i seguenti documenti:
- prospetti delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per le annualità 2013 e 2014 per ciascun cliente;
- fatture;
- avvisi di accertamento anni 2013 e 2014.
La teste ha compiutamente spiegato l'attività dell'Agenzia delle entrate che è iniziata a seguito di indagini bancarie nei confronti di Sp. Em. e del coniuge, dalle quali sono emersi notevoli movimenti in entrata e uscita.
In particolare, Sp. Em. aveva aperto partita iva a gennaio 2012 con codice attività - attività di consulenza. A seguito degli accertamenti bancari, l'odierna imputata e il marito sono stati invitati a fornire spiegazioni sui movimenti, ma non si sono mai presentati.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha provveduto a fare gli inviti a presentarsi a quelli che dallo spesometro risultavano i principali clienti, i quali hanno consegnato le fatture emesse nei loro confronti da Sp., ma non hanno fornito alcuna documentazione attestante l'effettiva attività svolta.
L'Agenzia delle Entrate ha infine emesso gli avvisi di accertamento per il 2013 e il 2014 per emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sulla base dei seguenti elementi:
- versamenti e prelevamenti sostanzialmente contestuali dai conti correnti (ad es. a fronte di bonifici da parte di Ma. s.r.l. per 174.000 Euro vi sono prelievi per 159.000 Euro, come risulta dagli avvisi di accertamento in atti);
- le prestazioni indicate nei confronti dei vari clienti sono tra loro eterogenee - dalla fornitura di beni alla prestazione di servizi - e richiedono anche competenze tecniche;
- pur a fronte del prescelto regime dei minimi, le fatture riportano l'iva;
- la numerazione delle fatture non è corretta;
- non vi è alcuna dichiarazione dei redditi;
- non risultano dipendenti, né soggetti terzi che possano aver svolto le attività indicate in fattura;
- non risultano costi sostenuti, eccezion fatta per il compenso al commercialista, nemmeno per quanto riguarda l'acquisto dei beni oggetto di vendita;
- non risultano mezzi di trasporto per effettuare le consegne dei materiali.
Il 31 maggio 2014 la sig.ra Sp. ha infine chiuso la partita iva.
LA RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATA PER IL REATO ASCRITTO
Dagli accertamenti dell'Agenzia dell'Entrate come riassunti dalla testimone e risultanti dai documenti in atti, risulta senza dubbio l'oggettiva inesistenza delle operazioni sottese alle fatture relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, per un totale di Euro 256.445,50 di imponibile ed Euro 54.987,07 di iva nel 2003 ed Euro 82.863,00 di imponibile ed Euro 18.229,86 di iva nel 2014.
Dal complessivo comportamento dell'imputata risulta senza dubbio integrato anche l'elemento soggettivo previsto dal disposto dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, ovvero il fine di consentire a terzi l'evasione dell'iva per l'ammontare indicato, ovvero ai clienti destinatari delle fatture.
LA DETERMINAZIONE DELLA PENA
Non sono emersi elementi per riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche: la stessa non ha inteso rendere la sua versione dei fatti, né ha dimostrato alcuna resipiscenza.
Valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p. pare congrua la pena di così determinata:
pena base: 1 anno e 6 mesi di reclusione (pena minima vigente all'epoca dei fatti) per l'annualità 2013 in relazione al quale l'iva ha un ammontare maggiore;
aumento per la continuazione per annualità 2014 a 1 anno e 7 mesi di reclusione.
Segue ex lege la condanna dell'imputata alle spese di giudizio.
Ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 74/2000 l'imputata deve essere dichiarata:
- interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per sei mesi;
- incapace a contrattare con la p.a. per un anno;
- interdetta dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno;
- interdetta in perpetuo dall'ufficio di commissione tributaria.
Ai sensi degli artt. 12 d.lgs. 74/2000 e 36 c.p. deve essere infine disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza per 15 giorni.
In ragione dell'incensuratezza dell'imputata è possibile formulare una prognosi di non commissione di ulteriori reati ai fini della sospensione condizionale della pena principale ed accessorie.
P.Q.M.
Visti gli articoli 533, 535 cpp,
dichiara
Sp. Em. responsabile del reato ascritto e la
condanna
alla pena di un anno e sette mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
Visto l'art. 12 d.lgs. 74/2000
dichiara
l'imputata interdetta dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per sei mesi;
incapace a contrattare con la p.a. per un anno;
interdetta dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno;
interdetta in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
Visti gli artt. 12 d.lgs. 74/2000 e 36 c.p.
dispone
la pubblicazione per estratto della presente sentenza per 15 giorni. Visto l'art. 163 c.p.
dispone
la sospensione condizionale della pena principale ed accessorie;
Visto l'art. 544 c.p.p.
indica
in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.
Così deciso in Vicenza, il 7 giugno 2021
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2021