Tribunale Potenza, 04/09/2023, n.1049
Principio di diritto:
La condanna per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti richiede la prova rigorosa e univoca della falsità delle operazioni, non essendo sufficienti mere congetture o indizi privi di riscontro oggettivo. L'assenza di univocità degli elementi acquisiti impone l’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.
Sintesi della sentenza:
Il Tribunale di Potenza ha assolto l’imputato dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riconoscendo l’insufficienza degli elementi probatori a suo carico. Le fatture contestate, relative alla fornitura di barre d’acciaio, risultavano effettivamente annotate nelle scritture contabili e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali, con merci consegnate e utilizzate nei cantieri. Pur essendo emersi dubbi sulla corrispondenza soggettiva dei documenti contabili, non è stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l’intento fraudolento dell’imputato. Inoltre, la documentazione prodotta dalla difesa, inclusa una sentenza favorevole della giurisdizione tributaria, ha confermato la validità delle operazioni. In assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, il giudice ha concluso per l’insussistenza del reato contestato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di rinvio a giudizio disposto dal Gup il 31.10.2019, si è proceduto nei confronti di Tr., chiamato a rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica.
Aperto il dibattimento, all'udienza del 05/11/2020 le parti hanno articolato le rispettive richieste di prova orali (esame dei testi di lista) e documentali, tutte ritualmente ammesse; in particolare, hanno chiesto di acquisire in copia le fatture oggetto dell'imputazione, le dichiarazioni dei redditi, il p.v.c. e tutta la ulteriore documentazione contabile attinente alla vicenda oggetto del giudizio.
Il 01.07.2021 è stato, di seguito, sentito il teste To., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate.
Le udienze del 04.11.2021 e 17.03.2022 sono state rinviate per ragioni legate all'emergenza da Covid e con sospensione concordata dei termini di prescrizione, come da protocollo vigente.
Il processo ha successivamente subito numerosi rinvii con sospensione dei termini a causa della pandemia da Covid 19.
In data 15.09.22 sono stati sentiti i testi della difesa Tr. ed altri (…).
All'esito dell'istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, il P.M. ed la difesa hanno, poi, concluso nei termini in epigrafe trascritti.
Il Giudice ha, infine, deciso come da dispositivo di cui ha dato lettura in udienza.
Nel merito, Tr. va mandato assolto da entrambi i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, sia pure ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., essendo assolutamente insufficienti gli elementi di prova acquisiti a loro carico.
Venendo in concreto ai fatti di causa, determinate al fine di una corretta ricostruzione dell'intera vicenda sono state le deposizioni rese in udienza dal funzionano dell'Agenzia delle Entrate.
Il predetto ha confermato di avere effettuato una verifica contabile relativa all'anno d'imposta 2013, poi estesa anche all'annualità 2015, e di aver rilevato che la società aveva contabilizzato delle fatture emessa dalla (…), quest'ultima, che risultava attraverso una verifica effettuata tramite anagrafe tributaria del tutto inadempiente, oltre ad essere priva di personale dipendente e di sede effettiva, sebbene dichiarata sia in Lombardia che in Campania: "gli accessi non sono stati mai effettuati nel corso della verifica ci rendemmo conto che erano stati effettuati degli accessi, accessi presso la sede in Lombardia dal settore controlli antifrode, del 26 gennaio 2015 non venne riscontrata la sede della società l'anomalia molto rilevante che rilevammo dalle informazioni disponibili in anagrafe tributaria, è che la società aveva emesso fatture per importi molto rilevanti nel corso degli anni 2013, 14, 15 per importi superiori ad un milione di euro e nel 2015 per importi superiori a 3 milioni di euro a fronte della ancata effettuazione di acquisti erano beni che consistevano in barre di acciaio commercio al dettaglio ferramenta risultava un mancato acquisto e l'emissione di fatture per importi rilevanti il trasporto di queste barre d'acciaio era stato fatto dalla società (…) con sede in Campania ed erano state consegnate direttamente presso il cantiere di collegamento di (…), in questo documenti si attestava che le barre d'acciaio oggetto delle fatture della (…) provenivano dallo stabilimento delle (…) con sede a Potenza ed erano state cedute alla (…), quindi da Potenza andavano alla (…), (salivano e poi ritornavano giù di nuovo?), (queste barre, a livello cartaceo, vengono prodotte in Basilicata?), sì, da questa (…) no, risultavano prodotte dalle (…) queste barre abbiamo appurato non sono state mai prodotte da (…) c'è una comunicazione che ci ha fatto (…) con la quale ha disconosciuto i certificati".
Il teste ha, comunque, confermato l'esistenza della merce di fatto utilizzata, pur ribadendo i dubbi circa l'intestazione dei documenti contabili, solo apparentemente reale.
Lo stesso teste ha, infine, segnalato di non avere effettuato tramite personale dell'amministrazione una verifica presso i locali indicati come sede della società.
Sono stati, poi, sentiti i testi della difesa.
Tr.Fe. ha confermato in udienza l'utilizzazione delle barre d'acciaio, effettivamente depositate presso i cantieri e messe direttamente in opera, ribadendo, peraltro, che la scelta del vettore non spetta alla ditta ricevente.
Negli stessi termini si sono espressi gli altri testi, anche con riferimento alla scelta della ditta fornitrice avvenuta sulla base del miglior prezzo di vendita. Queste, in breve, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Orbene, gli elementi acquisiti non consentono, a parere di questa A.G., di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'imputato colpevole dei reati contestati.
Nessun dubbio può, innanzitutto sorgere, in merito alla circostanza che le fatture in contestazione siano state effettivamente utilizzate dalle società riconducibile all'odierno imputato. Tanto si ricava dalle dichiarazioni dei redditi agli atti.
Forti dubbi sono, invece, emersi in merito alla ritenuta falsità dei documenti contabili.
Va, innanzitutto, categoricamente esclusa la ritenuta falsità oggettiva, anche per la effettiva consegna della merce, effettuata direttamente presso i cantieri.
In tal senso si è espresso anche il funzionario dell'Agenzia delle Entrate. L'istruttoria dibattimentale ha sollevato quanto meno dubbi anche con riferimento alle ditte emittenti la documentazione contabile. Le fatture sono state realmente rinvenute presso la società utilizzatrice e regolarmente annotate nelle scritture contabili.
Sussistono, inoltre, fondati elementi per ritenere che la merce sia stata effettivamente pagata, anche in virtù dell'avvenuta consegna. Merita, comunque, richiamo la copiosa documentazione prodotta dalla difesa tra cui la sentenza emessa dal Giudice Tributario che ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze della società (…), avverso le questioni sollevate dall'Ufficio Finanziario sulla documentazione contabile allegata alle dichiarazioni dei redditi.
Trattasi, quindi, di contestazioni fondate su mere congetture e non supportate da nessun riscontro oggettivo.
Peraltro, lo stesso teste, sentito in udienza, ha precisato che la Polizia Tributaria non ha effettuato alcuna specifica verifica bancaria sui conti correnti delle due società, essendosi limitata ad una mera acquisizione documentale e ad una verifica tramite anagrafe tributaria. Appare, quindi, del tutto evidente che, nel caso che ci occupa, non sono emersi concreti elementi per ritenere effettivamente provata l'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture oggetto dell'imputazione, quanto meno sotto il profilo soggettivo, Va. comunque, chiarito un ulteriore aspetto, rilevante dal punto di vista strettamente giuridico.
E' ben noto a questa A.G., il principio secondo il quale gli indizi acquisiti devono essere sottoposti ad un rigoroso vaglio critico, nel senso che devono risultare tali da consentire sul piano logico, mediante la reciproca integrazione e l'organica coordinazione, un collegamento diretto ed univoco.
In altri termini, gli indizi acquisiti, al fine di costituire prova di un fatto, devono essere necessariamente gravi (cioè attendibili e convincenti), precisi (e, quindi, non generici e suscettibili di diversa interpretazione) ed infine concordanti, in quanto non contrastanti tra loro e, soprattutto, con dati ed elementi certi.
Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l'unico possibile alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana.
Nel caso che ci occupa, non è possibile riscontrare, a parere di questa A.G., gli elementi sopra indicati, in quanto la vicenda non si presta ad essere ricostruita con quell'univocità richiesta dalla norma.
Dall'esame delle risultanze processuali esaminate nella loro concatenazione logica è, infatti, possibile pervenire a diverse soluzioni, tra cui proprio quella prospettata dalla difesa, che, peraltro, appare quella dotata di maggiore credibilità, anche dal punto di vista strettamente logico e documentale.
Peraltro, l'insussistenza del reato di cui al capo A determina di fatto il venir meno dell'ulteriore imputazione sub B).
Va, pertanto, emessa nei confronti di Tr.Lu. sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, sia pure ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., essendo assolutamente insufficienti gli elementi di prova acquisiti a suo carico.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Tr.Lu. dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste. Motivazione in giorni 90.
Così deciso in Potenza il 6 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2023.