Tribunale Nola, 21/05/2020, n.781
Per configurare il reato di contraffazione di marchi (artt. 473-474 c.p.), è necessario che vi sia una riproduzione pedissequa o alterata del marchio idonea a ingenerare confusione nei consumatori, con un impatto lesivo sulla fede pubblica. Laddove l'imitazione di marchi non sia tale da trarre in inganno il consumatore medio sull'origine, qualità o provenienza del prodotto, la condotta potrebbe integrare un'ipotesi di tentato commercio di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), ma solo se i prodotti risultino idonei ad essere immessi sul mercato con effetto ingannatorio.