Tribunale Napoli sez. I, 10/09/2018, n.9477
Il reato di rissa richiede la presenza di più soggetti contrapposti e l’esistenza di un reciproco intento aggressivo. Laddove le risultanze probatorie siano generiche, prive di univocità e concludenza, e non dimostrino la configurabilità della contesa tra più gruppi distinti, non può affermarsi la responsabilità penale per tale reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.11.2016 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti degli odierni imputati per i reati di cui in rubrica.
All'odierna udienza, dichiarata l'assenza degli imputati all'esito della rinnovazione della citazione a giudizio, era aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove orali. Si procedeva, quindi, all'esame del vice sovrintendente della Polizia di Stato R.B. ed al termine, revocato quello dell'altro teste di accusa, cui il PM rinunciava senza opposizione della difesa, era chiusa l'istruttoria con dichiarazione di utilizzabilità degli atti ai fini della decisione.
Terminata la discussione delle parti con le richieste in epigrafe, il Giudice si riservava e, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, dava lettura in pubblica udienza del dispositivo di sentenza, allegato al verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze istruttorie ad avviso di questo Giudice non appaiono idonee a comprovare in maniera univoca e concludente la sussistenza del reato di rissa in contestazione.
Ed invero, ha riferito il vice sovrintendente R. che in data 31.10.2014, alle ore due circa, nel transitare in servizio di pattuglia a bordo di una volante in via P.C., in Napoli, notava in lontananza cinque-sei cittadini extracomunitari che stavano iniziando ad azzuffarsi, "l'uno prendeva l'uno, l'altro prendeva l'altro". Ha quindi precisato che una volta avvicinatosi aveva constatato che vi era una rissa nel vivo, per poi affermare che alla loro vista alcuni soggetti erano subito fuggiti e ne erano rimasti solo tre, poi identificati mediante foto segnalamento ed assegnazione di un codice univoco identificativo, risultando solo A.Y. titolare di permesso di soggiorno.
Quanto alla specifica condotta tenuta dai tre imputati, ha dichiarato il teste che erano in evidente stato di ubriachezza, stanti l'andatura barcollante e l'alito vinoso, e che litigavano tra di loro vicendevolmente, con modalità alternate e si sferravano calci e pugni. Il M.A., in particolare, brandiva una bottiglia con cui cercava di colpire A.Y.G., facendola poi cadere a terra. Su nessuno dei soggetti, era, tuttavia, riscontrata la presenza di lesioni, né erano accertati i motivi della condotta.
Le illustrate emergenze processuali non consentono di addivenire all'affermazione di responsabilità degli imputati.
Ed invero, a prescindere dalla accertata carenza di lesioni nei soggetti identificati, nella generica ricostruzione dei fatti resa dal teste non è dato evincere la ravvisabilità di una contesa tra più parti contrapposte, stante il riferimento a contrasti per lo più interpersonali, di volta in volta tra due soggetti. Vero è che il teste ad un certo punto effettuava un riferimento ad una contrapposizione tra più soggetti, ma è altrettanto vero, tuttavia, che secondo la dinamica dei fatti come riferita non può escludersi che il contrasto coinvolgesse non già più persone contestualmente ma due contendenti impegnati in un reciproco contrasto, posto in essere per altro in condizioni di ubriachezza.
Ed ancora, ulteriore profilo di equivocità ai fini della individuazione di una condotta riconducibile alla contrapposizione di distinti gruppi di interesse, tipizzante il reato di rissa, è ravvisabile nella carenza di una motivazione sottesa alla condotta violenta.
In tale contesto valutativo, privo della necessaria univocità e concludenza circa la configurabilità del reato in contestazione, si legittima l'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 530 cpv cpp, con la formula perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. cpp, assolve J.M.A., M.A. e A.Y.G. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Riserva il termine per il deposito della motivazione in giorni sessanta.
Napoli, 13.7.2018