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Rissa: esclusione della responsabilità per chi agisce al solo fine di separare i litiganti.

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Tribunale Genova sez. II, 23/03/2021, n.876

La configurabilità del reato di rissa richiede la reciproca volontà di aggressione tra almeno tre soggetti, non potendo considerarsi tale la semplice partecipazione di altri individui che tentino esclusivamente di separare i contendenti.

Riduzione della pena per rissa aggravata: concessione delle attenuanti generiche ed esclusione della legittima difesa

Assoluzione per il reato di rissa: mancanza di prova della partecipazione attiva e configurabilità di condotte difensive (Giudice Luca Purcaro)

Assoluzione per insufficienza probatoria nel reato di rissa: mancanza di contrapposizione tra gruppi e motivazione sottesa alla condotta violenta (Giudice Serena Corleto)

Reato di rissa aggravata: esclusione della legittima difesa e responsabilità penale di tutti i partecipanti

Configurazione del reato di rissa e limiti alla legittima difesa nei confronti di condotte attive

Riforma della condanna per rissa aggravata: rideterminazione della pena e limiti alla particolare tenuità del fatto

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: conferma della condanna con concessione della non menzione della pena

Rissa sul luogo di lavoro: legittimità del licenziamento disciplinare per condotta incompatibile con il vincolo fiduciario

Rissa: esclusione della responsabilità per chi agisce al solo fine di separare i litiganti.

Partecipazione attiva e reciproca come requisito per la configurabilità del reato di rissa.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli imputati (...), (...), (...) e (...) sono stati citati a giudizio per rispondere del reato previsto dall'art. 588, commi 1 e 2, c.p., perché, unitamente a (...), la cui posizione è stata stralciata per la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, partecipavano ad una rissa con scambio reciproco di calci e pugni, dalla quale gli imputati (...) e (...) riportavano lesioni personali; con la contestazione della recidiva infraquinquennale per l'imputato (...) e della recidiva reiterata specifica per l'imputato (...); fatto commesso in Genova il 18/12/2016.

2. Il processo, presenti gli imputati (...) e (...) e assenti gli altri imputati, è stato istruito attraverso l'esame testimoniale del M.llo CC (...) e con l'acquisizione dei fascicoli fotografici contenenti n. 8 fotogrammi estratti dalle registrazioni dei filmati del sistema di videosorveglianza pubblico e n. 11 fotografie degli imputati, nonché con l'acquisizione della registrazione su supporto informatico dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza pubblico.

Gli imputati (...) e (...) hanno reso spontanee dichiarazioni.

Dopo la sospensione disposta in ottemperanza ai provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, si è proceduto alla visione in contraddittorio dei filmati acquisiti e le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

3. L'istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire i fatti nei termini che seguono.

La mattina del 18/12/2016 il M.llo CC (...) ricevette la segnalazione dalla Centrale Operativa di una rissa in Piazza Masnata. Giunto sul posto intorno alle ore 09:30, il M.llo (...) notò la presenza di quattro soggetti ed altri due che stavano allontanandosi velocemente.

Il M.llo (...) procedette all'identificazione dei quattro, mentre gli altri due furono rintracciati da altra pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile.

Sul posto erano presenti anche il barista di un locale ed un altro soggetto, entrambi estranei al fatto, dei quali tuttavia non furono verbalizzate dichiarazioni.

I fermati furono identificati negli odierni imputati, nell'imputato per cui si è proceduto separatamente ed in un altro soggetto che, dalla visione della registrazione dei filmati del sistema di videosorveglianza pubblico, è risultato manifestamente estraneo al fatto.

Tutti gli imputati furono fotografati ed alcuni di essi, (...) e (...), riportavano abrasioni ed apparenti tracce di sangue sugli abiti.

Tutti gli imputati apparivano in stato di alterazione alcolica.

4. Alla luce delle risultanze istruttorie, non paiono emergere elementi sufficienti per ritenere accertata la responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato contestato.

Dalla deposizione del M.llo (...) è emerso quanto segue.

La pattuglia dei Carabinieri intervenne per segnalazione di rissa in Piazza Masnata quando il fatto non era più in corso.

I Carabinieri notarono soltanto la presenza dei soggetti successivamente identificati, due dei quali stavano allontanandosi velocemente.

I soggetti apparivano verosimilmente ubriachi.

Alcuni di essi presentavano abrasioni sulla persona ed apparenti tracce di sangue sugli abiti.

Tali elementi, che di per sé possono legittimare un verosimile sospetto circa il possibile svolgimento di una rissa, non sono evidentemente idonei e sufficiente a far ritenere accertata l'effettiva sussistenza della fattispecie di reato contestata gli imputati.

La visione del filmato registrato dal sistema di videosorveglianza consente di accertare la dinamica del fatto in modo più chiaro rispetto ai singoli fotogrammi raccolti dagli operanti.

Il filmato mostra chiaramente tre soggetti che si avvicinano ad una panchina della piazza, due dei quali ((...) e (...), individuabile il primo perché indossa una giacca scura e scarpe nere, il secondo un giubbotto orlato di pelliccia e scarpe bianche) avviano tra di loro una lite, mentre il terzo ((...), individuabile per il cappuccio bianco e scarpe bianche) cerca di separarli.

Immediatamente sopraggiunge anche un quarto soggetto ((...), per cui si è proceduto separatamente, individuabile perché indossa un giubbotto scuro con fregio a righe chiare sulla manica), il quale pure tenta di separare i primi due contendenti.

La dinamica che segue mostra l'intervento anche di altri soggetti, i quali, tuttavia, appaiono anch'essi intervenire sempre per dividere gli originari due contendenti.

La scena successiva, che mostra il gruppo di tutti i soggetti ammassato contro un'automobile in sosta, non distinguendosi i particolari dell'azione, non consente di individuare con certezza lo svolgimento di una vera e propria rissa.

Alla luce della precedente azione, appare verosimile che tale "ammucchiata" non sia stata altro che la prosecuzione del complessivo originario tentativo di separazione dei due soggetti.

In tutto lo svolgimento dell'azione, in effetti, il filmato mostra sempre e solo i due originari litiganti che si sferrano colpi reciproci, mentre tutti gli altri mostrano sempre atteggiamenti di trattenimento o di separazione.

Il fatto appare trovare conferma nella fase finale della scena, in cui il gruppo si allontana e sono sempre i due originari contendenti che ancora continuano a sferrarsi colpi l'un l'altro.

Alla luce di tale obiettiva ricostruzione del fatto, si deve riconoscere che nel caso di specie non risulta integrato l'elemento materiale che configura la rissa, identificato per giurisprudenza consolidata nella presenza di più fronti di vicendevole aggressione (v. Cass. Pen., Sez. V, 30 gennaio 2019 n. 19962).

Nel caso di specie, infatti, per tutto lo svolgimento dell'azione, è dato individuare unicamente la contesa tra i primi due originari litiganti, nel cui ambito ciascuno degli altri soggetti interviene per separare o dividere o allontanare i due contendenti.

Mentre la condotta reciprocamente aggressiva dei primi due soggetti è chiaramente evidenziata dai colpi che gli stessi si sferrano vicendevolmente dall'inizio alla fine, in nessun momento dell'azione è riscontrabile una condotta aggressiva attiva da parte di ciascuno degli altri soggetti, che sempre mostrano atteggiamenti di trattenimento o separazione.

La circostanza, infine, che su uno dei non contendenti ((...)) siano stati riscontrati tracce verosimilmente ematiche sulla persona e sugli abiti non è univocamente indice di una sua partecipazione aggressiva attiva, essendo al contrario del tutto compatibile con la condotta di separazione da esso tenuta.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando integrato l'elemento essenziale tipico della fattispecie della rissa, si deve concludere dunque per una pronuncia di insussistenza del fatto.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

(...), (...), (...) e (...) dal reato ad essi ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni venticinque il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Genova il 26 febbraio 2021.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2021.

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