Tribunale Ascoli Piceno, 03/06/2020, n.272
Il reato di rissa si configura come una contesa violenta tra almeno tre persone, animate da reciproca volontà di aggressione e sopraffazione, con l’intenzione di recare offesa all’altrui incolumità fisica. Non è configurabile la scriminante della legittima difesa quando i corrissanti agiscano attivamente e non si limitino a respingere un’aggressione o a darsi alla fuga.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto di giudizio immediato del 02 agosto 2016, il G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno disponeva la citazione a giudizio di Mo.Yo., Ch.Hi. e Me.Ya., per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti, indicati in rubrica.
All'udienza del 17 ottobre 2016, dichiarata l'assenza dei tre imputati, dinanzi ad altro Giudice, veniva aperto il dibattimento, non essendo state prospettate questioni preliminari; le parti formulavano le proprie istanze istruttorie ed il Tribunale le ammetteva (ad eccezione dei primi due testi indicati nella lista del P.M., in quanto coimputati).
L'istruttoria iniziava in data 26 giugno 2017, quando venivano escussi i testi, indicati dalla pubblica accusa, Ca.Se., Ze.Yo., La.Ad., De.Ni. e Pu.Ma.; all'esito, con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p., venivano comunque acquisiti i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese, in data (...), dai primi due testi.
Il "caso" dell'accusa si concludeva all'udienza del 05 marzo 2018, nella quale si assumevano le deposizioni di Ga.Al., teste a carico, con conseguente rinuncia a sentire Co.Lu..
Si sottoponevano, infine, ad esame gli imputati Me.Ya. e Ch.Hi..
Dopo un rinvio tecnico disposto in data 01 ottobre 2018, l'08 luglio 2019, il processo perveniva sul ruolo dello scrivente magistrato, che, dato atto del mutamento della persona fisica del Giudice, disponeva la rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento; le parti, quindi, si riportavano alle precedenti istanze istruttorie e il Tribunale alla propria ordinanza ammissiva; le Difese, infine, non prestavano il consenso alla ripetizione mediante lettura degli atti istruttori compiuti dinanzi ad altro magistrato.
Il 14 ottobre 2019, veniva, dunque, rinnovata l'audizione dei testi a carico, Ca.Se. e La.Ad., con rinvio in prosieguo al 17 febbraio 2020.
In tale sede, re melius perpensa, le Difese acconsentivano all'acquisizione dei verbali delle restanti dichiarazioni assunte dinanzi al precedente magistrato assegnatario del fascicolo, con rinvio per discussione.
Si perveniva, pertanto, all'udienza odierna, nella quale, dichiarata l'utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti illustravano e rassegnavano le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe.
Esaurita la discussione, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e, terminata la deliberazione, veniva pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
2. Ricostruzione dei fatti.
L'espletata istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare i fatti oggetto del presente giudizio, nei termini che seguono.
In particolar modo, dal verbale di arresto in flagranza di reato dei tre imputati e dalla deposizione del testimone di polizia giudiziaria De.Ni., emerge quanto segue:
- in data (...), appartenenti al Commissariato di Polizia di San Benedetto del Tronto, impegnati nel turno di volante 19.00 - 01.00, venivano inviati dalla Sala operativa in località Ce., all'altezza di Via (...), ove era stata segnalata una cruenta rissa tra tre soggetti extracomunitari, armati di coltello e di cocci di bottiglia;
- giunti in loco, gli agenti si avvedevano, da subito, della presenza di una persona riversa a terra esanime, ricoperta del proprio sangue, che identificavano in Mo.Yo.;
- sulla scorta delle indicazioni fornite, nell'immediatezza, dagli astanti, i militari individuavano due dei corrissanti in fuga, i quali si muovevano lungo il Viale (...), in direzione Porto d'Ascoli;
- postisi prontamente alla ricerca dei detti soggetti, li raggiungevano all'altezza della stazione dei Carabinieri di Monteprandone e si avvedevano di come Me.Ya. tenesse in mano un coltello di grandi dimensioni, ancora intriso di sangue, che, alla vista degli agenti tentava di occultare nei propri pantaloni;
- due dei partecipanti allo scontro hanno riportato conseguenze lesive, e segnatamente:
- Mo.Yo.: "policontusione, verosimile aggressione, ferite da taglio spalla sx e mano superficiali, ecchimosi diffuse sul viso" (cfr. certificato del Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto del (...), prodotto dal P.M. all'udienza del 26.06.2017);
- Ch.Hi.: "ferite da taglio mano dx con lesioni dei tendini flessori del secondo dito ed escoriazioni multiple", con prognosi di giorni 28.
Al fine di ricostruire i fatti che hanno portato all'arresto dei tre imputati, è necessario rifarsi alla deposizione dibattimentale del testimone oculare La.Ad., proprietario dell'appartamento, ubicato in Via (...), condotto in locazione da Mo.Yo..
La sera del (...), il dichiarante ha riferito di aver udito delle forti grida provenire dalla casa occupata da quest'ultimo; in ragione di ciò, uscito sul balcone, vedeva Mo.Yo. coinvolto in uno scontro, fisico e verbale, con altri due soggetti extra-comunitari, ai quali lo stesso La. chiedeva di andarsene. Constatato che le sue esortazioni erano cadute nel vuoto, il teste contattava il numero di emergenza 112 e segnalava quanto stava accadendo.
Medio tempore, si avvedeva che i due sconosciuti, ad un tratto, si allontanavano, di corsa, dall'appartamento di Mo.Yo., il quale ne usciva brandendo tra le mani un coltello da cucina, con manico giallo e di lunghezza pari a circa 20/30 cm., ponendosi all'inseguimento dei suoi rivali.
Ciò posto, il La. contattava nuovamente il 112 significando come la lite, in precedenza segnalata, stesse assumendo connotati sempre più allarmanti.
Indi, il teste, preoccupato dalle grida, provenienti dalla strada, dei presenti, che intimavano ai corrissanti di porre fine allo scontro, si affacciava nuovamente alla finestra per monitorare la situazione e notava che i due sconosciuti, tornati in loco (1), si stavano accanendo, attingendolo con calci e pugni, su Mo.Yo., ormai riverso a terra (cfr. verbale stenotipico di udienza del 26.06.2017, pag. 14: "TESTE LA. - Sono uscito, mi sono sporto sulla strada e ho visto Mo. che era caduto per terra, magia l'avevano, ..si erano già presi. P.M. - Quindi ha visto altri due soggetti, erano gli stessi di prima? TESTE LA. - Certamente. P.M. - Che facevano? Quando ha detto sopra, il Giudice le ha chiesto "sopra", inteso sopra il Mo., che facevano? TESTE PA. - Davano calci e pugni").
In sede di esame dibattimentale, gli imputati Me.Ya. e Ch.Hi., in maniera convergente, fornivano la seguente versione dei fatti:
- a seguito della mancata restituzione del prestito di Euro 50,00, concesso da Ch.Hi. a Mo.Yo., i due decidevano di recarsi a casa di quest'ultimo, allo scopo di ottenere indietro la somma de qua,;
- giunti in loco, si avvedevano, sin da subito, di come Mo.Yo. versasse in stato di alterazione psico-fisica, dovuto ad abuso di sostanze alcoliche; quest'ultimo, infatti, reagiva in malo modo alla richiesta di restituzione dei 50,00 Euro avuti in prestito, sostenendo che in quel momento non ne aveva la disponibilità;
- preso atto di come non vi fossero le condizioni per instaurare un'interlocuzione pacifica, Me.Ya. e Ch.Hi. decidevano di andarsene, ma venivano inseguiti da Mo.Yo., il quale era momentaneamente rientrato in casa, per poi uscirne brandendo un coltello da cucina;
- in quei frangenti concitati, quest'ultimo tentava di colpire al volto Ch.Hi., il quale, nel tentativo di farsi scudo con le proprie mani, riportava ferite da arma da taglio;
- tanto provocava la reazione di Me.Ya., che sferrava un paio di pugni diretti a Mo.Yo., con l'intenzione di respingere l'aggressione patita, riuscendo, poi, a disarmarlo;
- Me.Ya. e Ch.Hi. si recavano, infine, presso la Caserma dei Carabinieri di Monteprandone, allo scopo di denunciare quanto accaduto, ove venivano fermati dagli agenti di Polizia intervenuti e poi tratti in stato di arresto.
3. Qualificazione giuridica.
3.1 Capo A).
Ritiene questo Tribunale che nei fatti ut supra ricostruiti si ravvisano tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di rissa aggravata, tratteggiato dall'art. 588, cpv., codice penale.
Per chiarezza espositiva, giova sceverare, con approccio analitico, i singoli segmenti della complessiva vicenda dotati di autonomia, in modo da ordinarli in base al criterio cronologico:
T.1 = Me.Ya. e Ch.Hi. si recavano presso l'abitazione di Mo.Yo., allo scopo di ottenere indietro la somma di Euro 50,00, concessagli in prestito;
T.2 = a seguito del rifiuto opposto da quest'ultimo, si innescava un violento alterco, esitato in reciproci strattonamenti;
T.3 = Mo.Yo. rientrava in casa, con l'intento di munirsi di un coltello da cucina, con il quale si poneva all'inseguimento dei rivali, corsi via alla vista dell'arma;
T.4 = Me.Ya. e Ch.Hi. tornavano nuovamente in Via (...) e si scontravano fisicamente con Mo.Yo., del quale riuscivano ad avere la meglio, dopo averlo disarmato;
T.5 = Me.Ya. e Ch.Hi. raggiungevano, con il coltello ancora intriso di sangue (impugnato dal primo), la Caserma dei Carabinieri di Monteprandone, ove venivano tratti in arresto.
Ciò posto, il reato di rissa evoca una contesa violenta tra più individui, in cui è essenziale la presenza di due centri contrapposti di persone, animati dalla volontà vicendevole di aggredire l'altrui incolumità fisica.
Più nello specifico, allo scontro violento debbono partecipare almeno tre persone, secondo l'opinione prevalente, qui condivisa, che trae alimento dalla lettera e dalla ratio della legge, che postula la diffusività e l'incontrollabilità del pericolo (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 19962 del 30/01/2019, St.Gi., Rv. 275631 - 01, secondo cui: "Ai fini della configurabilità del reato di rissa sono necessarie la partecipatone di almeno tre persone e l'individuatone, nella contesa, di più centri di aggressione reciprocamente configgenti, ciascuno dei quali può essere composto anche da una sola persona"). Nel caso di specie, ricorrono gli elementi costitutivi de quibus, atteso che alla contesa hanno preso parte tre persone, divise in due opposti schieramenti: il solo Mo.Yo. si contrapponeva, infatti, a Me.Ya. e Ch.Hi..
Posto, poi, che - come detto - per l'integrazione del reato di cui all'art. 588 c.p. è essenziale la contesa tra più persone, animate dall'intento di aggredire gli avversari e di difendersi dalla loro violenza, ne consegue come non sussista il delitto de quo ove più persone aggrediscano altre e queste esplichino una azione di pura difesa (Cass. Pen., Sez. 1, n. 21353 del 10/04/2013, Ka. e altri, Rv. 255949 - 01, a mente della quale: "Non è ravvisabile il delitto di rissa quando un gruppo di persone assale altre persone e queste ultime si difendono").
Nel caso qui giudicato, tuttavia, non si versa nell'ipotesi, estranea al perimetro dell'art. 588 c.p., in cui dei soggetti aggrediti si siano limitati a porre in essere una condotta meramente difensiva.
Invero, in un primo momento, tra i tre corrissanti vi è stato un reciproco scambio di strattonamenti (T.2), poi culminato in un vero e proprio scontro corpo a corpo, connotato dall'utilizzo di un coltello, inizialmente nella disponibilità di Mo.Yo., ma, in seguito, sottrattogli da Me.Ya. (T.4). Ne consegue che quest'ultimo imputato e Ch.Hi., lungi dall'esplicare una azione esclusivamente di difesa, hanno preso parte fattivamente alla rissa, con l'intento - poi concretizzato - di imporre la propria supremazia fisica sul rivale.
Sul versante soggettivo, i partecipanti alla rissa debbono, infatti, essere animati dalla reciproca volontà di sopraffazione, recando offesa agli avversari.
Ciò posto, il dolo che animava i tre partecipanti allo scontro si ricava, mediante inferenza abduttiva, dalle modalità cruente della rissa, durante la quale sono stati sferrati anche fendenti con il coltello recuperato in casa da Mo.Yo., e dalle conseguenze della contesa, all'esito della quale tutti gli odierni imputati hanno riportato conseguenze lesive, di varia gravità.
Merita, infine, rimarcare, per debito di ragione, come non possa applicarsi, in favore di Me.Ya. e Ch.Hi., la scriminante delineata dall'art. 52 c.p.
Invero, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, in ipotesi di rissa, la legittima difesa è configurabile esclusivamente allorché la condotta sia stata determinata da una reazione assolutamente imprevedibile e del tutto sproporzionata, posta in essere da parte di taluno dei corrissanti, e idonea a configurarsi come un'offesa nuova e autonoma, diversa e più grave di quella accettata (cfr. Cass. Pen., Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008 Ud. (dep. 02/02/2009), P.G. in proc. Corrias e altri, Rv. 242596 - 01, secondo cui: "La causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti, voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più prave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta").
Anche a voler ritenere - in via di mera ipotesi - che il contegno serbato da Mo.Yo., il quale, dopo una fase iniziale in cui i contendenti si erano "limitati" a strattonarsi reciprocamente, rientrava in casa e si muniva di un coltello da cucina, da utilizzare come strumento di offesa, sostanzi quella reazione imprevedibile e sproporzionata, ritenuta dalla giurisprudenza il presupposto per il venire in rilievo - in astratto -, in ipotesi di rissa, dell'art. 52 c.p., nel caso di specie, non sussistono, comunque, gli altri requisiti richiesti per la sussistenza della scriminante de qua, posta anche l'eccezionalità che ne connota l'applicazione (recte l'applicabilità), a fronte di fatti punibili ai sensi dell'art. 588 c.p.
A ben vedere, infatti, la legittima difesa è invocabile da chi si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza, senza alcuna intenzione aggressiva, e non abbia poi partecipato alla rissa con pari e contrapposta violenza a quella degli avversari, su di un piano di reciproca volontà di sopraffazione e ritorsione (Cass. Pen., Sez. 5, 22.05.1981; conformi: Cass. Sez. 1, 24.11.1980; Cass. Sez. 5, 4.7.1980; Cass. Sez. 1, 01.02.1978), nonché da chi si sia limitato a parare i colpi dell'avversario o a darsi alla fuga (cfr. Cass. Sez. 5, 13.03.1981, Be., a mente della quale: "Nel reato di rissa la scriminante della legittima difesa può configurarsi solo nei confronti di coloro che si pongano in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, mentre essa non può trovare applicatone quando la difesa si esplica attivamente. nel qual caso il reato sussiste, giacché anche coloro che si difendono con tale modalità colluttano").
In conformità a tali traiettorie ermeneutiche, cui il Tribunale intende prestare piena adesione, la scriminante in parola non può essere, pertanto, riconosciuta in favore di Me.Ya. e Ch.Hi., i quali, dopo essersi posti a riparo dall'aggressione patita per mano di Mo.Yo., dandosi alla fuga, tornavano in Via (...) per scontrarsi con quest'ultimo, sul quale, una volta disarmato, infierivano con calci e pugni, nonostante fosse esanime a terra, coperto di sangue, così esplicitando un chiaro intento di sopraffazione e ritorsione nei confronti dell'antagonista.
A nulla rileva, infine, che a munirsi del coltello sia stato Mo.Yo., posto che, ove tutti i contendenti siano animati da un intento offensivo, è irrilevante accertare chi per primo sia passato alle vie di fatto (Cass. Pen., Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Ga., Rv. 263567 - 01: "Ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l'esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intensione offensiva dell'altrui incolumità personale, è irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto").
Di qui l'inapplicabilità, nel caso oggetto di scrutinio, del disposto dell'art. 52 c.p., con conseguente affermazione di penale responsabilità, a carico di tutti gli imputati, in ordine al reato, loro ascritto, di cui all'art. 588 c.p.
Ricorre, inoltre, la contestata aggravante di cui al capoverso dell'art. 588 citato.
Se è vero che con la riforma dell'art. 59 c.p., recata dalla Legge n. 19 del 07.02.1990, l'aggravante de qua può essere addebitata all'agente soltanto se l'evento sia prevedibile (art. 59, co. 2, c.p.), nella fattispecie in esame, non può dubitarsi della ricorrenza di tale titolo di ascrizione.
Dal momento, infatti, che, per infliggersi rispettivamente colpi, è stato utilizzato anche un coltello, è evidente che poteva agevolmente preconizzarsi che tutti o - quanto meno - alcuni dei contendenti coinvolti avrebbero riportato lesioni personali, come, in concreto, verificatosi.
E' appena il caso di sottolineare, poi, che l'aggravante in parola è applicabile anche nei confronti del corrissante che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti della colluttazione (sul punto, Cass. Pen., Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017 Ud. (dep. 05/03/2018), p.c. in proc. Conti e altro, Rv. 272557 - 01, a mente della quale: "In tema di delitto di rissa, l aggravante di cui all'art. 588,1, cod. pen. è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione".
3.2 Capo B).
Questo Tribunale ritiene provata la penale responsabilità di Mo.Yo. anche in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge 110/75, a lui ascritta al capo B) dell'imputazione.
I fatti sono pacifici: l'imputato entrava in casa e ne usciva con un coltello da cucina "Ro.", con manico di colore giallo e lama lunga 20 cm.
Tanto al fine di aggredire i corrissanti Me.Ya. e Ch.Hi.. Ergo difetta la sussistenza di un giustificato motivo che sorregga la condotta di Mo.Yo., con conseguente colpevolezza di quest'ultimo in merito al reato di porto abusivo di arma, tratteggiato dall'art. 4 L. 110/75.
Considerazioni affatto diverse si impongono rispetto alla posizione di Me.Ya..
E' incontroverso come il medesimo abbia portato con sé il ridetto coltello da Via (...), teatro della cruenta rissa, fino alla Caserma dei Carabinieri di Monteprandone, ove, insieme a Ch.Hi., è stato tratto in arresto. L'imputato si è, tuttavia, giustificato, sostenendo di essersi recato presso le forze dell'ordine al fine di denunciare quanto accaduto e di aver sottratto l'arma impropria a Mo.Yo., nel timore che quest'ultimo potesse nuovamente utilizzarla contro di sé e di Ch.Hi..
Tale ricostruzione può essere ritenuta credibile poiché, ove si ritenesse che, in realtà, gli imputati avessero in animo di fuggire, non si comprenderebbe il senso di dirigersi verso la Caserma dei Carabinieri, portando con sé l'arma, ancora intrisa di sangue, rischiando, così, di essere sorpresi nel possesso della stessa, con evidente aggravio della propria posizione - come poi effettivamente accaduto -.
A riprova di ciò, deve considerarsi che Ch.Hi. e Me.Ya., al tempo, occupavano un'abitazione, ubicata in via (...); dunque, proprio lungo il tragitto percorso dai due per recarsi da via (...) alla Caserma dei Carabinieri e, pertanto, agevolmente utilizzabile per nascondersi e/o per disfarsi dell'arma.
In conclusione, è plausibile che Me.Ya. portò con sé il coltello, con l'intento di consegnarlo agli agenti, a corredo della propria versione dei fatti (ovvero di aver subito un'aggressione, a mano armata, da parte di Mo.Yo.).
Motivazione che può configurare il giustificato motivo, richiamato dalla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge 110/75, idoneo ad escludere l'antigiuridicità della condotta.
Ne consegue l'assoluzione dell'imputato con la formula indicata in dispositivo.
4. Diniego delle attenuanti generiche.
Non si apprezzano né sono stati dedotti elementi suscettibili di positivo apprezzamento, ai fini della concessione, in favore degli odierni imputati, delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis c.p. (sul punto, cfr. Cass. Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019), PG C/VI.CL., Rv. 275640 - 01: "Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo"; conforme: Cass. Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Ve., Rv. 260054 - 01, a mente della quale: "Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai finì della quantificazione della pena" (nella specie, in tema di usura aggravata, la Corte ha ritenuto esaurientemente motivato il diniego avuto riguardo all'assenza di congrui profili di meritevolezza)).
Devono, infatti, valorizzarsi, in chiave ostativa, le modalità cruente dello scontro, durante il quale i corrissanti non hanno esitato a servirsi financo di un coltello, onde recarsi vicendevole offesa.
La gravità delle condotte è, inoltre, certificata dal fatto che tutti i contendenti hanno riportato conseguenze lesive; chiaro indice della violenza che ha connotato la contesa.
Deve, infine, rimarcarsi come Mo.Yo. sia gravato da precedenti irrevocabili, mentre Ch.Hi. e Me.Ya., sebbene incensurati (come noto tale status, per espressa previsione dell'art. 62-bis, co. 3, c.p., non è idoneo a radicare ex se la concessione delle attenuanti in parola), in sede di esame dibattimentale, hanno fornito una versione dei fatti in parte qua di comodo, volta a minimizzare il loro contributo nella commissione del reato di cui all'art. 588, cpv., c.p. oggetto di scrutinio, derubricando la loro azione a mera difesa passiva; circostanza smentita seccamente dalle altre prove in atti (cfr. verbale stenotipico di udienza del 26.06.2017, pag. 14).
5. Esclusione della recidiva contestata a carico del solo Mo.Yo..
Va esclusa la recidiva, di cui all'art. 99 c.p., contestata a carico di Mo.Yo..
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 20798/2011, imp. In.) la recidiva - la cui applicazione risulta oggi sempre facoltativa - è una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status c il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
In sostanza la recidiva diviene produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi e la dichiari, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da accertarsi discrezionalmente.
Ebbene, nella specie, il nuovo episodio delittuoso qui in contestazione non appare esprimere, in concreto, una maggiore colpevolezza e, soprattutto, una maggiore pericolosità sociale dell'imputato;, avuto riguardo alla eterogeneità dei reati commessi e alla cesura temporale che separa le precedenti condanne rispetto alla condotta delittuosa in esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 14/06/2007 n. 192).
6. Trattamento sanzionatorio e statuizioni conseguenti.
1 reati commessi da Mo.Yo. risultano commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, posto che l'imputato ha portato fuori dalla propria abitazione il coltello da cucina in giudiziale sequestro, al fine di utilizzarlo per recare offesa ai corrissanti, Ch.Hi. e Me.Ya..
Ergo, valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p. e, in particolare, tenuto conto delle modalità dell'azione criminosa (rissa connotata da modalità cruente) e della personalità degli imputati (i quali hanno dimostrato una spiccata inclinazione all'uso della violenza, in spregio dell'altrui incolumità), stimasi equa(2):
- quanto a Mo.Yo. la pena di mesi cinque di reclusione, così determinata:
- pena base per il più grave reato di cui al capo a dell'imputazione: mesi quattro di reclusione;
- aumentata a quella finale per la continuazione con la contravvenzione contestata al capo b), punita con pena congiunta (incremento di mesi uno di reclusione per il reato satellite di cui all'art. 4, co. 2, L. 75/110; sul punto, cfr. Cass. Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Ciglia e altro, Rv. 273750 - 01, la quale in motivazione ha chiarito che "se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave");
- quanto a Ch.Hi. e ME.Ta. quella di mesi quattro di reclusione.
Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. Mo.Yo. non versa nelle condizioni soggettive per beneficiare della sospensione condizionale della pena, avendo già riportato tre precedenti condanne irrevocabili, nonostante il beneficio de quo sia stato concesso con una soltanto delle dette pronunce (sul punto cfr. Cass. Sez. 5, n. 41645 del 27/06/2014, Ti., Rv. 260045-01, a mente della quale: "La concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delirio, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare").
Al contrario, a Ch.Hi. e Me.Ya., incensurati, può riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti e nel convincimento che, per la portata deterrente spiegata dall'intervenuta condanna, gli stessi si asterranno dal commettere, in futuro, ulteriori reati.
Deve disporsi, infine, la confisca e il versamento alla competente direzione di artiglieria del coltello in sequestro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, co. 7, Legge 110/75, che così prevede: "Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere", e 6, co. 3, Legge 152/75, in base a cui: "Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'art. 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, "per la distruzione" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13548 del 17/02/2009, P.G. in proc. Ga. Rv. 243133 - 01, a mente della quale: "È illegittimo Perdine di distruzione di un'arma, disposto m sentenza contestualmente atta confisca, in quanto, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), le armi comuni egli oggetti atti ad offendere confiscati devono essere versati alla competente direzione dell'artiglieria, che deve destinarle alla distruzione, salvi i casi di riconoscimento di un eventuale interesse storico o artistico alla conservatone, immediatamente dopo che la sentenza del giudice sia divenuta irrevocabile. Ne consegue che va annullata senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di illecita detenzione di arma comune da sparo nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell'arma in sequestro, ne abbia ordinato la distrazione"; conforme: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44622 del 22/11/2007, P.G. in proc. Is., Rv. 238479 - 01).
P.Q.M.
Letti gli artt. in rubrica, 533, 535 c.p.p.,
DICHIARA
Mo.Yo. colpevole dei reati ascrittigli e, esclusa la contestata recidiva, applicato l'aumento per la continuazione, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dichiara, altresì, Ch.Hi. e Me.Ya. colpevoli del reato loro ascritto al capo A) dell'imputazione e, per l'effetto, li condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per Ch.Hi. e Me.Ya..
Confisca e versamento del coltello in giudiziale sequestro alla direzione di artiglieria competente per la distruzione o gli alternativi provvedimenti ai sensi dell'art. 32 comma 9 e 10 L. 110/75
Letto l'art. 530, co. 2, c.p.p.,
ASSOLVE
Me.Ya. dal reato a lui ascritto al capo B) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Ascoli Piceno l'1 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2020.
(1) Sul punto cfr. verbale di s.i.t. rese da Ca.Se. in data (...): "... Nel contempo ho visto giungere di corsa due stranieri provenienti dalla Via (...), uomini a me conosciuti in quanto abitano a poca distanza dalla mia abitazione. Preciso che i due correvano in direzione di Via (...)... (...) Poco dopo i due stranieri sono tornati indietro per recarsi nuovamente in via (...) e sono andati nei pressi della persona che era a terra, dopodiché sono scappati di nuovo verso la via (...) ...
(2) "In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivatone da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen." (cfr. ex multis Cass. Sez. 4, Sentenza n. 46412 del 05/11/2015 Ud. (dep. 23/11/2015) Rv. 265283 - 01).