Corte appello Palermo sez. III, 03/10/2016, n.4163
In tema di rissa aggravata ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p., la causa di giustificazione della legittima difesa è ordinariamente inapplicabile, in quanto i partecipanti accettano consapevolmente il rischio derivante dalla reciproca aggressione. Può tuttavia trovare applicazione in via eccezionale, ove sia accertata una reazione del tutto imprevedibile, sproporzionata, e idonea a configurarsi come un’offesa nuova e autonoma. Le attenuanti generiche possono essere concesse in regime di equivalenza con l’aggravante, ove le modalità del fatto e la posizione soggettiva dell’imputato ne giustifichino l'applicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 4 novembre 2014, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, condannava C. J. alla pena di mesi sei di reclusione, in ordine al delitto di cui all'art. 588, commi 1 e 2, c.p.
La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità degli imputati sulla scorta delle risultanze dell'intervento posto in essere dai Carabinieri del R.O.N.O. di Palermo in data 18.5.2014 per sedare una rissa scoppiata in via (omissis...) a Paleremo.
Proponevano impugnazione la difesa, lamentando l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, atteso che la ricostruzione del fatto non sarebbe assolutamente chiara, in quanto il C. sarebbe intervenuto soltanto per difendersi dall'aggressione posta in essere nei suoi confronti da parte di due suoi connazionali, e chiedendo, pertanto, in via principale, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato ovvero, in via subordinata, la riduzione della pena previa concessione delle attenuanti generiche.
All'odierna udienza, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il gravame proposto dall'odierno imputato sia parzialmente fondato e vada accolto nei limiti che verranno testè indicati
Partendo dal primo motivo di doglianza, relativo alla sussistenza dei fatti oggetto della contestazione, ad avviso di questo Collegio, la responsabilità dell'imputato si desume, in modo chiaro, dalle relazione di servizio dei Carabinieri del R.O.N.O. di Palermo, intervenuti in data 17.5.2014 in occasione di una rissa scoppiata in via (omissis...) a Palermo.
Nella relazione di servizio in questione, invero, gli agenti intervenuti hanno analiticamente ricostruito le modalità della rissa, indicando con assoluta precisione la piena compartecipazione di tutti e tre i soggetti poi arrestati, ivi compreso l'odierno imputato nonchè le attività dagli stessi rispettivamente poste in essere in detto contesto (v. relazione di servizio del 17.7.2014 in atti).
Vanno, a tal proposito, evidenziate, in particolar modo, le dichiarazioni rese da uno dei militari intervenuti, S. F., il quale ha sottolineato come i tre soggetti in questione erano venuti alle mani e tutti si stavano colpendo reciprocamente, essendo tutti armati di corpi contundenti (v. dichiarazioni rese da S. A. in data 21.4.2014 in atti).
E proprio la circostanza che due dei soggetti coinvolti, ossia l'E. ed il C., siano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per vari traumi e lesioni patite nel corso della rissa consente di inquadrare correttamente la fattispecie in questione nel capoverso dell'art. 588 c.p.
Tale elemento vaie certamente a superare le doglianze difensive avanzate da tutte le difese circa la sussistenza di un'aggressione a danno del C., essendo dimostrato che l'odierno imputato era anche lui armato di un corpo contundente, e porta a ritenere, di contro, sicuramente integrata, nella condotta della stessa, gli estremi del coinvolgimento diretto nella rissa.
È appena il caso di ricordare, ad ogni modo, come la Suprema Corte sia ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere la causa di giustificazione della legittima difesa inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicchè la loro difesa non può dirsi necessitata.
Secondo la Cassazione, invero, tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (così Cass. 9.10.2008, n. 4402, imp. Corrias).
Orbene, nel caso di specie, dalle superiori dichiarazioni si desume in modo chiaro come nella vicenda in esame tutti gli imputati abbiano partecipato a pieno titolo alla rissa, mostrando uguale accanimento.
Passando al secondo motivo di doglianza, riguardante la riduzione della pena, va rilevato che il primo giudice ha negato la concessione delle attenuanti generiche, in ragione, da un lato, delle modalità particolarmente inquietanti del fatto, nonchè, d'altra parte, della presenza di precedenti penali sullo stesso gravanti.
Va, ad ogni modo, rilevato che l'odierno imputato è soggetto incensurato ed, in considerazione delle modalità dell'azione e del fatto che lo stesso è stato comunque contrapposto a due soggetti in posizione di inferiorità, possono essere concesse le attenuanti generiche, in regime di equivalenza con la contestata aggravante.
Ciò comporta che la pena va correttamente rideterminato in € 300,00 di multa.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il gravame proposto va accolto nei limiti sopra indicati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 592 e 605 cpp;
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 4.11.2014 appellata da (omissis...) concesse le attenuanti generiche, in regime di equivalenza con la contestata aggravante, ridetermina in € 300,00 di multa la pena allo stesso inflitta.
Conferma, nel resto l'impugnata sentenza.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.
Palermo, 28 novembre 2016.(ndr: si riporta la data di deposito come indicata sull'originale della sentenza)