top of page

Cointestazione e appropriazione indebita: assoluzione per mancanza di eccedenza sulla quota spettante

cointestazione-appropriazione-indebita-criteri-quota-spettante

Corte appello , Taranto , 06/10/2023 , n. 1901

In caso di cointestazione di conti correnti o libretti di risparmio, il reato di appropriazione indebita è configurabile solo quando un cointestatario disponga in proprio favore, senza consenso, di somme eccedenti la sua quota spettante, determinata in base al principio di presunzione di uguaglianza, salvo prova contraria.

Appropriazione indebita e abuso di relazione d’opera: indebita ritenzione di somme altrui in violazione di obblighi contrattuali (Giudice Elena di Tommaso)

Appropriazione indebita da parte di un amministratore condominiale: mancata restituzione di somme destinate a lavori straordinari (Giudice Raffaele Muzzica)

La certezza della prova è indispensabile per configurare il reato di appropriazione indebita

L'appropriazione indebita richiede il dolo specifico di profitto ingiusto e l'assenza di un diritto soggettivo all'uso della res.

Assegni familiari e responsabilità penale per appropriazione indebita

Appropriazione indebita e tempestività della querela (Giudice Raffaele Muzzica)

Appropriazione indebita e accesso abusivo: responsabilità penale e subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento (Giudice Martino Aurigemma)

La piena cognizione della condotta illecita determina la decorrenza del termine per proporre querela in caso di appropriazione indebita

Appropriazione indebita: remissione tacita di querela e criteri di accertamento del dolo specifico

Ruolo formale dell'amministratore e responsabilità per appropriazione indebita

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso in data 31.01.2020, VA.An. veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del delitto in rubrica a lui ascritto.

Nel corso della prima udienza celebrata in data 02.11.2020 dichiarato aperto il dibattimento, le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e il Tribunale acquisiva, su richiesta della difesa e ai sensi dell'art. 234 c.p.p., documentazione come da indice allegato.

All'udienza del 29.03.2021, il processo veniva rinviato, avendo il difensore dell'imputato aderito alla proclamata astensione.

All'udienza del 18.10.2021, il processo veniva rinviato visti i decreti della Presidente di questo Tribunale volti alla prevenzione e al contenimento della pandemia da Covid-19. Nel corso dell'udienza celebrata in data 21.02.2022, il Tribunale acquisiva, su richiesta del P.M. e ai sensi dell'art. 512 c.p.p., la querela sporta in data 31.01.2019 da Va.Vi., nelle more deceduto.

All'udienza del 27.06.2022, il processo veniva rinviato, avendo il difensore dell'imputato aderito alla proclamata astensione.

Nel corso dell'udienza celebrata in data 19.12.2022, veniva sentito il teste Mi.Ma. e il Tribunale acquisiva, su richiesta del P.M. e ai sensi dell'art. 234 c.p.p., gli estratti conto allegati al verbale di udienza.

Inoltre il Tribunale acquisiva, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 493, co. 3, c.p.p. e in luogo dell'esame del teste Distante Antonio, l'annotazione di servizio del 15.05.2019, fermo il limite di cui all'art. 195, co. 4, c.p.p. con riferimento alle parti dichiarative. Nel corso dell'udienza celebrata in data 13.03.2023 veniva sentita la teste To.Ad. e il Tribunale acquisiva, su richiesta della difesa e ai sensi dell'art. 234 c.p.p., documentazione come da indice allegato, nonché gli estratti conto e copia di una p.e.c. allegati al verbale di udienza.

Inoltre, il Tribunale acquisiva, su richiesta della difesa e ai sensi dell'art. 513 c.p.p., il verbale di interrogatorio reso dall'odierno imputato in data 14.11.2019. Nel corso dell'udienza celebrata in data 12.06.2023, venivano sentiti i testi Lu. ed altri (...).

Inoltre, il Tribunale acquisiva, su richiesta della difesa e ai sensi dell'art. 234 c.p.p. la documentazione medica allegata al verbale di udienza.

Nel corso dell'udienza celebrata in data 25.09.2023, veniva sentito il teste Va.Ca. e il Tribunale acquisiva, su richiesta della parte civile e ai sensi dell'art. 234 c.p.p., la documentazione allegata al verbale.

Nel corso dell'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale e dichiarati utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come da epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

Diritto
Motivi della decisione
Orbene sulla base dell'istruttoria svolta, questo Tribunale non ritiene provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'odierno imputato. In particolare, i fatti possono essere così sintetizzati.

In sede di denuncia-querela in data 31.01.2019/ Va.Vi., fratello non convivente dell'odierno imputato, riferiva quanto segue:

- in data 20.07.2018, era deceduta sua madre Im.An., lasciando come eredi lui e suo fratello;

- tra i beni ereditari, vi erano il conto corrente postale n. 2802275 intestato all'Imperiale e all'imputato, sul quale veniva accreditata la pensione della prima, e il libretto postale n. 33180783, intestato a lui, all'imputato e all'Im.;

- il giorno dopo il decesso, in data 21.07.2018, l'imputato si era fatto consegnare da To.Ad. (moglie del denunciante), la tessera bancomat relativa al conto corrente postale n. 2802275;

- nel dicembre 2018, a seguito di un apposito controllo presso l'Ufficio postale di Fragagnano (TA), aveva notato numerosi prelievi indebiti effettuati dal fratello sul conto corrente e sul libretto postale sopra menzionati.

Come si legge nell'annotazione di servizio del 15.05.2019, a seguito di tutta la documentazione contabile in atti, emergeva che:

- successivamente al decesso di Im.An., sul conto corrente postale n. 2802275, cointestato a quest'ultima e all'odierno imputato con firma disgiunta, erano stati effettuati quattro prelievi, per un totale di euro 1.100,00, attraverso la carta n. (...), presso lo sportello ATM dell'Ufficio Postale di Fragagnano (TA);

- in data 28.07.2018, Va.An. aveva ritirato la somma di euro 12.000,00 dal libretto postale n. (...), cointestato a lui, alla Im. e al denunciante, con firma disgiunta, depositandoli sul libretto di risparmio n. (...), intestato esclusivamente a lui.

Sentito in dibattimento, Mi.Ma., all'epoca dei fatti direttore dell'Ufficio Postale di Fragagnano (TA), chiariva meglio le operazioni compiute sul libretto postale n. (...):

- in data 28.07.2018, era stato chiesto il rimborso di alcuni buoni fruttiferi per un totale di euro 12.000,00;

- sempre in data 28.07.2018, la somma di euro 12.000,00 era stata interamente prelevata;

- in data 23.11.2018/ erano stati emessi buoni dematerializzati per complessivi euro 6.200,00 su richiesta di Va.An. (cfr. documento n. 8 della produzione documentale delta difesa all'udienza del 18.10.2021).

Sentita in dibattimento To.Ad., moglie di Va.Vi., confermava di aver consegnato all'odierno imputato, il giorno dopo il decesso di Im.An., la tessera bancomat relativa al libretto postale n. (...) e riferiva che era stato l'odierno imputato ad occuparsi delle spese del funerale.

Sentito in dibattimento, Va.Ca., figlio di Va.Vi., riferiva di aver appreso dal padre che:

- qualche giorno dopo la morte di Im.An., l'odierno imputato si era impossessato del libretto postale e della relativa tessera bancomat;

- a seguito di un incontro tra i due fratelli e i rispettivi avvocati presso l'Ufficio Postale di Fragagnano nel novembre del 2018 era emerso che sul conto non era rimasto alcunché. Il teste non era informato su chi e con quali sostanze avesse pagato le spese funerarie in favore della Im.

In sede di interrogatorio in data 14.11.2019, l'odierno imputato riferiva di aver prelevato le somme meglio indicate nel capo di imputazione per saldare l'Agenzia Funebre (...), come da fatture depositate in atti (cfr. documenti nn. 2,3,4,5 e 6 della produzione documentale della difesa all'udienza del 18.10.2021), e per far fronte ad ulteriori spese connesse alla morte della madre e all'organizzazione del funerale (ad esempio, corone di fiori, immaginette, ecc.).

I testi Lu. ed altri (...) non erano in grado di riferire alcunché su eventuali accordi tra i fratelli Va. in ordine alla ripartizione delle somme meglio indicate nel capo di imputazione.

Ricostruiti i fatti come sopra, non si ritiene integrato il contestato delitto di appropriazione indebita, per difetto dell'elemento oggettivo dell'interversio possessionis e comunque dell'elemento soggettivo.

Preliminarmente, si ricorda che in ipotesi di cointestazione di conti correnti bancari e libretti di risparmio i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, co. 2, c.p., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (cfr. Cass. Civ., Sez. n, 19.02.2009, n. 4066, Rv. 606974 - 01, nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto al primo; Cass. Civ., Sez. 1,09.07.1989, n. 3241, Rv. 463317 - 01). Ne consegue che è configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 c.c., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 20.04.2010, n. 16655, Rv. 247024 - 01; Cass. Pen., Sez. H, 04.04.2006, n. 17239, Rv. 234754 - 01).

Ciò detto, nel caso di specie, viene all'attenzione l'appropriazione da parte dell'odierno imputato della somma complessiva di euro 13.100,00, che, dopo il decesso della madre Im.An. e in assenza di altri eredi, doveva ritenersi di proprietà dell'imputato e del denunciante in parti eguali, e quindi per euro 6.550,00 ciascuno. Una parte di tale somma veniva usata dall'imputato, d'accordo con il fratello, come riferito da To.Ad., moglie del denunciante, per far fronte alle spese funerarie, documentate per complessivi euro 5.500,00, da suddividersi, in assenza di un accordo contrario, in parti eguali tra i due eredi (artt. 752 e 1295 c.c.) e quindi in euro 2.250,00 ciascuno, e un'altra parte, euro 6.200,00 veniva depositata nuovamente sul libretto postale n. (...).

Pertanto, decurtando la somma di euro 6.200,00 spontaneamente restituita dall'odierno imputato, poco dopo l'incontro descritto dal teste Va.Ca. ma prima della presentazione della denuncia-querela, dalla complessiva cifra di 13.100,00, residua la cifra di euro 6.900,00, di poco superiore a quella di effettiva spettanza dell'imputato (euro 6.550,00). E tuttavia, come detto, deve tenersi conto delle spese funerarie sostenute (si fa riferimento esclusivamente a quelle che l'imputato è stato in grado di documentare e che non sono state smentite dagli altri testi sentiti nel corso del dibattimento), con la conseguenza che, sottratta la metà di queste (ossia le spese a carico del denunciante, sostenute per entrambi dall'imputato, come confermato dalla teste To.Ad.) alla somma di euro 6.900,00, residua la somma di euro 4.650,00.

Alla luce di quanto sopra, l'odierno imputato si sarebbe appropriato esclusivamente della somma di euro 4.650,00 (in parte per far fronte alle spese funerarie di sua spettanza, in parte per altre esigenze non documentate), inferiore a quella di sua spettanza, pari ad euro 6.550,00.

Ne consegue che, nel caso di specie, non è stata commessa alcuna appropriazione indebita di beni altrui e, al più, ove non vengano provate ulteriori spese funerarie sostenute dall'odierno imputato, quest'ultimo avrebbe diritto ad una quota inferiore della somma di euro 6.200,00 presente sul libretto postale, ma certamente non è questa la sede per effettuare una divisione ereditaria.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

VA.An. dal delitto a lui ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Così deciso in Taranto il 30 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2024.

bottom of page