Corte appello , Nocera Inferiore , 30/05/2024 , n. 182
Non configura appropriazione indebita il prelievo di somme di denaro da un conto cointestato, in assenza di limitazioni operative e vincoli giuridici, da parte di un contitolare, anche successivamente al decesso di un altro cointestatario, laddove non sia intervenuta la dichiarazione di successione e le somme non siano ancora vincolate all’asse ereditario.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con decreto emesso dal Pubblico Ministero in sede in data 12.1.2024, Fa.Pa. veniva citata a comparire innanzi a questo giudice affinché rispondesse del reato come in epigrafe contestato.
All'odierna prima udienza predibattimentale, dopo aver proceduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e superata la fase delle questioni preliminari, in assenza di richieste di definizioni alternative, questo Giudice dava la parola alle parti, che concludevano nei termini riportati sinteticamente in epigrafe, prendendo atto del deposito da parte del Difensore dell'imputata dell'atto di citazione per lo scioglimento della comunione ereditaria e contestuale divisione dei beni caduti in successione avanzata da Fa.An. nei confronti di Fa.Pa.
A seguito della camera di consiglio, veniva emessa sentenza di non luogo a procedere, dando pubblica lettura del dispositivo, con riserva di redazione dei motivi nel termine ordinario di legge.
LA RICOSTRUZIONE DELLE EMERGENZE INVESTIGATIVE.
B. All'imputata è contestata l'indebita esecuzione di tre operazioni compiute in relazione a delle somme di denaro versate su un libretto di risparmio di (…), del quale era co-titolare insieme al padre Fa.An., deceduto il 3.4.2021. Secondo l'impianto accusatorio, con tre operazioni, effettuate dopo la morte del padre nelle date del 3, 9 e 12 aprile 2021, rispettivamente di prelievo e di trasferimento su di un altro conto corrente, di somme pari a 2.500,00, 21.000,00 e 90.000,00 la Fa. sottraeva detto importo all'asse ereditario, appropriandosi delle menzionate poste di denaro.
La ricostruzione del fatto si fonda sulla documentazione acclusa al fascicolo della pubblica accusa, già agli atti del fascicolo trattandosi di udienza di comparizione predibattimentale, così come previsto dagli articoli 554 bis e segg. c.p.p., ed in particolare sulla comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 c.p.p., avente numero di protocollo 31/80 redatta dalla Stazione dei Carabinieri di Angri il 3.8.2022, sul verbale di ratifica di querela presentata per iscritto da Fa.An. in data 1.8.2022 sempre innanzi alla predetta Stazione di Angri, sull'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica acquisita dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate il 31.3.2022, sull'estratto per riassunto dell'atto di morte del 18.10.2021 del Comune di Angri - servizi demografici, sul contenuto della raccomandata a/r indirizzata a Fa.Pa. dal legale della persona offesa, recante data del 4.5.2022, sul verbale di mediazione del 19.7.2022 in materia di divisione, con esito negativo, sull'esito della richiesta movimentazione libretto di risparmio numero (…) (…), intestato a Fa.An. e Fa.Pa., sulla dichiarazione di credito relativa ai rapporti relativi ad An.Fa., sul verbale di sommarie informazioni redatto nei confronti della persona offesa il 16.1.2023, sul verbale di sommarie informazioni rese da La.Ma. il 17.1.2023 ed il successivo 30.1.2023, sul verbale di sommarie informazioni rese da Santocchio Rosangela il 30.1.2023, sul verbale di sommarie informazioni rese da Sc.Gi. in pan data e da Al.Gi. il 31.1.2023, in uno al verbale di sommarie informazioni rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ex articolo 350 c.p.p. nonché sull'esito della delega di indagine datato 21.2.2023. Alla stregua delle citate fonti investigative è stato accertato, in punto di fatto, quanto segue:
1. In data 1.8.2022, Fa.An. sporgeva denuncia - querela, rappresentando come il 3 aprile 2021 era deceduto presso l'ospedale di Scafati il proprio padre Fa.An., lasciando come eredi, oltre alla querelante, anche la sorella Fa.Pa.
A seguito di apposita istanza depositata presso l'ufficio postale di Angri, la persona offesa otteneva un estratto relativo ai movimenti compiuti sul libretto di deposito postale numero (…), intestato al padre, ove veniva accreditata la pensione ricevuta dal de cuius.
Dalla disamina dell'estratto emergeva come l'odierna imputata aveva compiuto tre operazioni nelle date del 3, del 9 e del 12 aprile 2021, con movimentazione di rispettivi importi di 2.500,00, 21.000,000 e 90.000,00, per un importo complessivo di 113.500,00.
Riferiva, poi, come Fa.Pa., sin dalla morte del padre, rifiutava la consegna della chiave di accesso al garage dislocato in Angri, alla via (…), che, a seguito dell'apertura della successiva avvenuta in data 1.3.2022 apparteneva alla denunciante nella misura del 50 per cento. Venivano esperiti dipoi vani tentativi di inviti bonari al versamento della metà degli importi prelavati ed alla consegna delle chiavi del garage, sia per le vie brevi che a mezzo legale, con lettera raccomandata a/r del 4.5.2022. Il giorno 19 luglio 2022 presso l'ODC di Nocera Inferiore, dietro istanza della querelante, si svolgeva l'incontro della mediazione per lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni caduti in successione, con esito negativo, con avvio dell'iter civile previsto dalla legge vigente, chiedendo la punizione della propria germana per i reati ravvisabili nella sua condotta.
1.1. In sede di assunzione di sommarie informazioni, la Fa. aggiungeva, oltre a quanto già riferito nel corpo della sporta denuncia, che era a conoscenza dell'avvenuto prelievo della somma di Euro 2.500,00, in quanto la sorella gli aveva comunicato il prelievo di detta somma per le spese del funerale del padre, e di aver acconsentito all'ulteriore prospettato prelievo da parte della sorella nel mese di maggio 2021 della somma di 10.000,00 euro, per effettuare dei lavori di ristrutturazione dello stabile adibito a garage, di proprietà del padre. In ordine alla richiesta di restituzione della chiave del garage, la persona offesa esponeva di aver proceduto a richiederla sia dopo all'incirca un mese dalla morte del padre e sia con vari tentativi di contatto telefonico, da parte sua e del proprio legale, per poi inoltrarle una raccomandata scritta in data 4.5.2022, con ricevuta di ritorno, e ricevuta il 6.5.2022, attese le plurime e diverse scuse di volta in volta fornite, con successive comunicazioni a mezzo mail sull'indirizzo di posta elettronica della sorella e del suo legale di fiducia.
2. La.Ma., direttore dell'Ufficio (…) di Angri, dichiarava come il libretto postale avente numero (…) risultava cointestato a Fa.An. e Fa.Pa., precisando come le operazioni operate sul detto libretto nelle date del 3, 9 e 12 aprile 2021, rispettivamente per gli importi di 2.500,00, 21.000,00 e 90.000,00 erano state effettuate da Fa.Pa., per come evincibile dai dossier elettronici depositati. Aggiungeva come la pratica di successione era stata inserita in data 5.11.2021 e che il saldo alla data del decesso era pari ad Euro 121.047,77. La Lambiase, sentita nuovamente alla data del 30.1.2023, forniva i nominativi degli operatori che avevano materialmente eseguito le operazioni, riconducibili alla Fa., del 3, 9 e del 12 aprile 2021: Al.Gi., Sc.Gi. e Sa.Ro.
Questi ultimi, sentiti anche essi a sommane informazioni, pur non ricordando chi avesse eseguito materialmente l'operazione di riferimento, atteso il lasso temporale intercorso e le numerose operazioni svolte quotidianamente, confermavano come l'operazione era stata effettuata dal cointestatario del libretto postale e solo dopo aver esibito il documento di riconoscimento originale, con inserimento degli estremi al portale e verifica che in relazione allo stesso non risultasse alcun provvedimento, con la precisazione operata dall'Alfano per cui in caso di prelievo mediante carta libretto sul pos l'operazione non necessitava di firma, a differenza della presentazione del libretto cartaceo, con indispensabilità di firma digitale sull'Ipad.
3. Fa.Pa., in sede di verbale di sommarie informazioni ex articolo 350 c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere.
par. la valutazione delle emergenze investigative.
C. Alla stregua della documentazione acclusa al fascicolo del P.M., questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una ragionevole previsione di condanna nei confronti dell'imputata ai sensi dell'articolo 554-ter c.p.p., comma terzo.
In punto di diritto, importa precisare come la locuzione di cui all'articolo 554-ter c.p.p. può essere interpretata secondo le coordinate ermeneutiche già cristallizzate in tema di udienza preliminare, fase che presenta evidenti similitudini strutturali con la nuova udienza predibattimentale introdotta dal legislatore col decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, dato anche il rinvio esplicito agli articoli 425 comma 2, 426 e 427 c.p.p. operato dall'articolo 554-ter c.p.p.
In particolare, il supremo consesso descrive infatti il giudizio sotteso alla decisione valutativo del G.U.P., il quale implica un "appressamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna, completamente assimilabile a quello della gravità del quadro indiziario necessario a fondare una misura cautelare" (Sezioni Unite, Sentenza n. 38 del 25/10/1995 Ce. (dep. 27/11/1995) Rv. 202858 - 01). Vi è da aggiungere che detto principio giuridico relativo invero alla primigenia formulazione dell'articolo 425 c.p.p. nella parte in cui prima della neointrodotta riforma faceva riferimento alla inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio è applicabile anche all'attuale regola di giudizio, contemplata pure dal terzo comma dell'articolo 425 c.p., relativa ad una ragionevole disamina in ordine ad una prevedibilità di condanna, ma con dei margini valutativa innegabilmente più ampi. Il giudizio rimesso al Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale si sostanzia, difatti, in una valutazione prognostica totalizzante in ordine alla fase dibattimentale, dovendo quindi ipotizzare e prevedere quali possano esserne gli sviluppi e gli esiti, dovendo soprattutto considerare quale possa essere la pregnanza probatoria degli elementi disaminati in funzione dell'instaurazione di un contraddittorio dibattimentale.
Il giudizio di ragionevolezza impone, nello specifico, di verificare l'insussistenza di un ragionevole dubbio non soltanto in ordine all'integrazione materiale del reato ed al versante subiettivo ma anche in relazione alla non ravvisabilità di una qualsiasi causa di non punibilità, ivi inclusa quella correlata alla particolare tenuità del fatto, così come statuito espressamente dal primo comma dell'articolo 554-ter c.p.p., che fa riferimento anche alla verifica preliminare della non configurabilità di cause di non punibilità per qualsiasi causa. Ed allora, ogniqualvolta il giudizio prognostico consenta, con un elevato grado di probabilità logico - giuridica, che deve conformare il parametro della ragionevolezza (che in ciò da ultimo si connota), di ritenere che l'imputato all'esito del processo penale venga assolto nel merito o per qualsiasi altra causa di non punibilità in concreto, il giudice dell'udienza di comparizione pre-dibattimentale dovrà rilevarlo, così da assolvere alla propria funzione di giudice "filtro", scongiurando la trattazione in dibattimento di una vicenda processuale destinata comunque ad un esito proscioglitivo: trattasi, da ultimo, della trasposizione a livello predibattimentale della causa assolutoria di matrice garantistica di cui al capoverso dell'articolo 530 c.p.p., in questa sede necessariamente caratterizzata da un giudizio di valutazione anticipatoria rispetto a quello formulabile all'esito dell'istruzione dibattimentale.
Ciò detto, proprio facendo applicazione del richiamato criterio valutativo, nel caso al vaglio tale giudizio prognostico fornisce esito negativo in ordine ad una potenziale quanto ragionevole previsione di condanna nei confronti dell'imputata, con particolare riferimento alla integrazione della condotta di reato così come oggetto di contestazione.
Partendo, infatti, da una preliminare disamina, in punto di diritto, dell'ipotesi di reato al vaglio, è d'uopo osservare come, ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita occorre, oltre al presupposto indefettibile del possesso della cosa mobile o del denaro altrui anche l'assunzione da parte del soggetto agente di una condotta integrante i caratteri della cosiddetta interversio possessionis, in uno alla mancata ottemperanza della richiesta di restituzione del bene oggetto di rapporto contrattuale o comunque di negozio giuridico inter partes. Alla stregua del versante giurisprudenziale, importa primariamente evidenziare come sulla base dell'ormai consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione "integra il delitto di appropriamone indebita l'omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario, se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, un'oggettiva interversione del possesso" (ex multis Cass. Sez. 2, sent. n. 4440 del 02/12/2008, dep. 02/02/2009, Rv. 243275; da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 42977 del 2014). La tutela approntata dall'ordinamento penalistico nei confronti del concetto civilistico di altruità della cosa in possesso viene, pertanto, correlata alla necessità della configurazione in fatto di un potere autonomo sulla res da parte del soggetto agente, tale da esorbitare dal normale rapporto materiale e dai limiti del titolo fondante la detenzione, così manifestando la volontà di tenere come proprio il bene. Ecco perché ulteriore requisito è rappresentato dall'interversione del possesso, che si manifesta nell'esercizio di un potere di fatto che immuta il mero possesso in vero e proprio dominio e che può legittimamente inferirsi dal mancato adempimento dell'intimazione a consegnare il bene, essendo ciò indice di una volontà del possessore di invertire il titolo del possesso, al fine di trarne un ingiusto profitto. Ed allora, elemento fondamentale affinché vi sia un interversio possessionis è la sussistenza di un rapporto di signoria sulla cosa altrui da parte dell'agente, tale da trasformare l'originario titolo del possesso per il tramite dell'esercizio di poteri tipicamente e giuridicamente esercitabili dal solo proprietario.
Ora, calando i menzionati principi giurisprudenziali nel fatto, è evidente come dalle stesse emergenze agli atti risulta, difformemente da quanto indicato dalla persona offesa nel proprio atto di querela, che il libretto di deposito numero (…) non era intestato soltanto al di lei padre ma era cointestato in capo a quest'ultimo ed alla germana Fa.Pa., odierna imputata. Ed allora, è evidente come ci si trovi al cospetto non di un potere di fatto sulle somme confluite sul libretto ma di una vera e propria titolarità, di guisa che le operazioni rispettivamente poste in essere dalla giudicabile, di prelievo e di trasferimento su un proprio conto corrente, provengono da soggetto titolato, in quanto co-proprietario. Sicché, in disparte in rilievo per cui la persona offesa nel verbale di sommarie informazioni reso successivamente alla sporta denuncia chiarisce di essere stata avvisata preventivamente dell'operazione di prelievo della somma di Euro 2.500,00 (utilizzata per le spese del funerale del padre) e di aver acconsentito all'utilizzo di un ulteriore importo di 10.000,00 Euro per dei lavori di ristrutturazione del garage, è evidente come la doglianza della querelante affascia i trasferimenti degli importi di denaro avvenuti il 9 ed il 12 aprile 2021, rispetto ai quali la stessa ha richiesto la restituzione della metà. Ebbene, non vi è chi non veda, però, come le dette operazioni - che si ribadisce essere state poste in essere da persona cointestataria del libretto e quindi non operante impropriamente uti dominus ma come soggetto pienamente legittimato - sono avvenute certamente dopo la morte del de cuius ma prima della dichiarazione di successione, recante la data del successivo 31.3.2022 (come da documentazione agli atti), quando ancora cioè non era postulabile alcun vincolo di destinazione delle somme all'asse ereditario nella misura del 50 per cento.
In merito, si veda proprio il contenuto dell'atto di querela, ove, a conferma dell'assunto ora postulato, la persona offesa si doleva anche della mancata restituzione delle chiavi del garage (circostanza questa non oggetto di addebito nel presente procedimento), asserendo come il detto garage a seguito della successione avvenuta in data 31.03.2022 appartiene alla sottoscritta nella misura del 50 per cento. Inoltre, aggiungasi, come ancora non risulta essersi pervenuti ad uno scioglimento della comunione ereditaria e ad una divisione dei beni caduti in successione, avendo sortito esito negativo il tentativo di media- s-zione esperito all'uopo dalla stessa persona offesa ed essendo in corso l'azione civile presentata dalla persona offesa a tal fine. Ergo, se è vero che una volta operata la dichiarazione di successione, con domanda di volture catastali, i beni del de cuius entrano nell'asse ereditario con conseguente necessità della garanzia dell'integrità dell'asse medesimo da parte degli eredi, però, prima di tale momento, non può ravvisarsi nessun vincolo di destinazione.
Sicché, nella vicenda processuale in esame, prima di tutto, Fa.Pa. non ha compiuto alcun atto di disposizione patrimoniale arbitrario, in quanto era cointestataria del libretto postale - rispetto al quale non era prevista alcuna limitazione operativa, con particolare riferimento al quantum, né vincoli o limitazioni di sorta e del quale non è stata comprovata in fase investigativa neppure la fonte della provvista, che potrebbe essere riferibile anche, per astratto, alla sola imputata, non potendosi dunque postulare un esercizio di un potere autonomo sulla cosa esulante dai poteri di vigilanza e custodia, che, da un punto di vista giuridico, spettano al proprietario, proprio perché ella stessa era soggetto pienamente legittimato alle operazioni effettuate.
Neppure, poi, potrebbe ravvisarsi un'ipotesi di cosiddetta appropriazione d'uso, nel senso di un utilizzo del danaro confluito sul libretto con modalità non compatibili con le ragioni o con il titolo del possesso, in quanto, come evidenziato dalla stessa persona offesa nell'atto di querela, è soltanto al momento della dichiarazione di successione che i beni esistenti confluiscono formalmente nell'asse ereditario, per poi essere oggetto di divisione tra gli eredi, con conseguente obbligo di conservazione del bene nella quota parte spettante all'erede. Ma vi è di più: è soltanto con l'accettazione, espressa o tacita, che si diviene proprietario del compendio ereditario) si confronti, con riferimento a questo specifico aspetto, Cassazione penale, Sez. 3, Sentenza n. 2028 del 30/11/2005 Ud. (dep. 18/01/2006) Rv. 233015 - 01) e ciò indipendentemente se si tratti di successione legittima o per testamento. Infine, si consideri che anche quando l'ordinamento si riferisce all'ipotesi della tacita accettazione menziona sempre e comunque lo status di chiamato all'eredità, correlandolo al compimento necessario di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede (vedasi testualmente l'articolo 476 del codice civile).
Tutto quanto sopra evidenziato, in termini di ricostruzione diacronica dei fatti, esclude la ravvisabilità di un atto dispositivo arbitrario da parte dell'imputata, integrante gli estremi del reato in contestazione, ferma la possibile diversa rilevanza civilistica della condotta descritta, afferente chiaramente ad un diritto "jure hereditatis", esso è invero tutelabile nella relativa sede, peraltro già attivata dalla persona offesa, come risultante sempre dal medesimo atto di querela e comprovato dalla presentazione di un atto di citazione per lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni, e per il tramite del ricorso ad azioni processuali ad hoc, come quella di reintegrazione della quota di legittima, ove comprovata la lesione della propria quota di legittima, ovvero ancora quella dell'azione di petizione ereditaria.
Ciò detto consente fondatamente a questo giudice di poter pervenire ad una sentenza di non luogo a procedere in ordine alla integrazione della fattispecie appropriativa in addebito, sotto il piano degli elementi strutturali del reato, alla stregua della formula indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale, letti ed applicati gli articoli 425 e 554-ter c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di Fa.Pa. in relazione al reato ascrittole in rubrica perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.
(1) (come da verbale di conoscenza del procedimento e d'identificatone, dichiarazione e/o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349, 161 c.p.p., comma 1, redatto in data 13.07.2023 dalla Legione carabinieri "Campania", Statone di Angri).