Corte appello Ancona, 21/04/2022, n.548
In caso di dichiarazione di prescrizione del reato, la confisca per equivalente disposta in sede di condanna di primo grado non può essere mantenuta per fatti commessi anteriormente all’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p., essendo quest’ultima di natura afflittiva e dunque sottratta al principio del tempus regit actum. La norma, che consente il mantenimento della confisca a seguito di accertamento della responsabilità penale in caso di prescrizione, trova applicazione solo per fatti successivi alla sua entrata in vigore.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierna udienza è fissata a seguito di appello della Difesa dell'imputato avverso la sentenza, emessa dal Tribunale monocratico di Macerata in data 26.9.2019 con la quale lo stesso, all'esito di processo con rito ordinario, veniva dichiarato responsabile del delitto di insolvenza fraudolenta e veniva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione.
Conclusioni. La Difesa concludeva riportandosi ai motivi di appello e chiedendo in subordine dichiarazione di prescrizione con revoca in ogni caso della confisca, ed il PG chiedeva la dichiarazione di prescrizione con conferma della confisca per equivalente.
La sentenza, che per la parte di dettaglio si richiama, in un vasto contesto societario operante in campo farmaceutico che, in relazione ai rilevati volumi di fatturazioni infragruppo correlate ad operazioni oggettivamente inesistenti ed altri illeciti fiscali, vedeva la contestazione dì un delitto di associazione per delinquere ed una numerosa serie di reati fiscali risalenti, al massimo, all'anno di imposta 2010, perviene all'assoluzione quanto alla fattispecie associativa, dichiara la prescrizione di tutte le fattispecie consumate entro il 2010 e, conseguentemente, giudica nel merito limitatamente ai capi 2 e 5, relativi alla contestazione di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti poiché la relativa dichiarazione fiscale, che integra il perfezionamento del reato attraverso l'utilizzo, è datata 5.10.2011, con ciò posteriore alla normativa del settembre 2011 che elevò di un terzo i termini prescrizionali in materia. Esclusa per talune fattispecie l'insussistenza oggettiva delle operazioni risultanti dalle fatture utilizzate, per altri rapporti societari è stata esclusa la prova del dolo di evasione, in particolare osservandosi che, a fronte di un reciproco scambio di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti con il fine incontestabile di creare liquidità attraverso lo sconto delle fatture medesime presso il sistema bancario, il saldo passivo in favore dell'utilizzatore non sostenesse la contestazione di un concorrente dolo di evasione, nel mentre, nei tre casi in cui il primo giudice ha rilevato una apprezzabile eccedenza in passivo in capo all'utilizzatore, si è ritenuta la sussistenza del dolo di evasione, ancorché non esclusivo ma concorrente con il fine finanziario di cui sopra. Si tratta dei rapporti tra la Pr. e la So. (entrambe amministrate di diritto o di fatto dall'imputato) nonché dei rapporti tra la Pr. e So. e tra la stessa Pr. (anch'essa amministrata dall'imputato) e la Ri.
Nei motivi di appello e nei motivi aggiunti successivamente depositati si richiede:
1) assoluzione da tutte le contestazioni per insussistenza del dolo di evasione, essendo evidente che si sia trattato di un reciproci scambio di fatture per operazioni inesistenti unicamente finalizzato ad accedere al credito bancario mediante lo sconto delle fatture da parte del creditore e successiva emissione di fatture in senso inverso il cui pagamento veniva a costituire la provvista per onorare le scadenze nel mentre, nel frattempo, venivano aperte a catena nuove operazioni di finanziamento del medesimo tipo.
2) Si evidenzia che lo sbilancio è minimo, lo stesso va guardato nei rapporti pluriennali delle società e che un perfetto pareggio delle poste in dare ed avere avrebbe potuto insospettire l'istituto bancario che controllava i bilanci;
3) le due società utilizzatrici, mediante il modesto saldo passivo delle fatture in questione, hanno semplicemente ampliato la perdita per cui non avrebbero comunque avuto IRES da pagare; con riferimento all'IVA si osserva che, simmetricamente, le società emittenti, sempre sotto il controllo dei medesimi soggetti, assumevano un debito e ciò dovrebbe escludere, in una visione complessiva, il dolo di evasione;
4) nel sollecitarsi la revoca della confisca a seguito di assoluzione si osserva che la determinazione dell'ammontare della confisca, nel riferirsi alle sole imposte a debito sulla base del disconoscimento delle fatture passive senza parimenti tenere in considerazione, in via simmetrica, che anche le fatture attive sono fittizie, non sarebbe corretto, in quanto non corrispondente con tutta la normativa e a giurisprudenza che indica la coincidenza tra l'importo in confisca e il debito tributario;
5) si evidenzia, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dei reati, commessi il 5.12.2011, chiedendosi in ogni caso la revoca della confisca in quanto per equivalente e, conseguentemente, di natura sanzionatoria, ciò che la sottrae al principio del tempus regit actum di cui al nuovo art. 578 bis c.p.p. che prevede che, in caso di condanna in primo grado, il giudice dell'impugnazione, ove il reato sia nel frattempo prescritto, provvede comunque nel merito ai fini di accertare la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della confisca.
Si osserva quanto segue. La sentenza è relativa a delitti con condotta del 5.12.2011. La pena massima prevista è non superiore ad anni sei di reclusione ed il periodo prescrizionale massimo, con l'aumento del quarto, è di anni 10; il termine finale sarebbe decorso il 5.12.2021, ma devono essere aggiunti giorni 28 di sospensione del termine prescrizionale per astensione dalle udienze tra il 25.5.2017 ed il 22.6.2017, con finale decorrenza del termine il 2.1.2022. Il reato deve dunque essere dichiarato prescritto, emettendosi sentenza di improcedibilità in quanto non emergono cause di proscioglimento nel merito evidenti. Corretta appare la prospettazione difensiva con cui si chiede anche per il caso di dichiarazione di prescrizione la revoca della confisca per equivalente, quale è nella sua interezza quella disposta nel procedimento in esame, stante il suo carattere sanzionatorio che ha indotto la giurisprudenza di legittimità a ritenerla sottratta al principio del tempus regit actum per l'applicabilità del nuovo art. 578 bis c.p.p.. Si veda, tra altre conformi, la recentissima pronuncia Sez. 3 -, Sentenza n. 7882 del 21/01/2022 Ud. (dep. 04/03/2022), secondo cui "La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato art. 578-bis cod. proc. pen., atteso il suo carattere afflittivo".
P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza in data 31.7.2018 del Tribunale di Ancona, appellata dall'imputato Gu. Gi., dichiara non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione.
Revoca la confisca per equivalente disposta e dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro.
Motivazione in giorni 90.
Così deciso in Ancona, il 31 marzo 2022
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022