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Rissa esclusa in caso di aggressione unilaterale e difesa legittima degli aggrediti

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Corte appello Bari sez. III, 03/05/2024, n.1998

Il reato di rissa non si configura quando un gruppo aggredisce deliberatamente un altro e quest'ultimo si limita a difendersi; in tal caso, gli aggressori rispondono delle conseguenze delle loro azioni violente e non del delitto di rissa.

Riduzione della pena per rissa aggravata: concessione delle attenuanti generiche ed esclusione della legittima difesa

Assoluzione per il reato di rissa: mancanza di prova della partecipazione attiva e configurabilità di condotte difensive (Giudice Luca Purcaro)

Assoluzione per insufficienza probatoria nel reato di rissa: mancanza di contrapposizione tra gruppi e motivazione sottesa alla condotta violenta (Giudice Serena Corleto)

Reato di rissa aggravata: esclusione della legittima difesa e responsabilità penale di tutti i partecipanti

Configurazione del reato di rissa e limiti alla legittima difesa nei confronti di condotte attive

Riforma della condanna per rissa aggravata: rideterminazione della pena e limiti alla particolare tenuità del fatto

Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: conferma della condanna con concessione della non menzione della pena

Rissa sul luogo di lavoro: legittimità del licenziamento disciplinare per condotta incompatibile con il vincolo fiduciario

Rissa: esclusione della responsabilità per chi agisce al solo fine di separare i litiganti.

Partecipazione attiva e reciproca come requisito per la configurabilità del reato di rissa.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata in data 11.07.2016, all'esito del dibattimento, il Tribunale di Foggia in composizione collegiale dichiarava BO.To. ed altri (…) colpevoli del reato loro ascritto in concorso e, concesse le attenuanti generiche equivalenti per Bo. e Ci. alla contestata recidiva, condannava il CU. alla pena di mesi quattordici di reclusione ed euro 400,00 di multa e il BO. e il CI. alla pena di mesi ventuno di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Avverso la sentenza proponevano appello i difensori degli imputati.

2.1. Con motivi di eguale tenore, tutti gli appellanti, deducono, in via principale, l'insussistenza degli estremi del delitto di estorsione, deducendo che, alla stregua delle dichiarazioni rese dalle stesse persone offese e delle prove a discarico introdotte dalle difese (testimonianze di GR.On. ed altri (…), querela sporta dall'imputato CI. e referto medico relativo a tale ultimo imputato), mancherebbe la prova di una minaccia e/o violenza preordinata ad ottenere un ingiusto profitto (sub specie di mancato pagamento della consumazione o di "tangente", come contestato in imputazione); secondo gli appellanti emergerebbe, piuttosto, un diverso contesto nel quale i tre imputati, alticci, provocavano il gestore del bar, senza nulla pretendere; si creava, dunque, una situazione di tensione che culminava in un gesto di disappunto di uno dei tre giovani (il CU.) il quale, mal tollerando che il barista (MI.An.) gli avesse servito acqua dal rubinetto (e non acqua minerale), versava l'acqua sul volto del predetto: ciò innescava la reazione delle due persone offese che intimavano ai tre di lasciare il locale e, quindi, una vera e propria colluttazione, culminata (all'esterno del locale) nelle lesioni di cui alla contestazione condensata in epigrafe. In ragione di tanto (assenza di minacce e violenze causalmente orientate ad ottenere un ingiusto profitto, assenza del dolo tipico del tentativo di estorsione, mancanza di qualsiasi prova in ordine ad una previa concertazione tra i coimputati) la condotta andrebbe al più sussunta nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 582 c.p. 588 c.p. (reati ormai abbondantemente prescritti).

2.2. Tutti gli appellanti, poi, muovono censure che investono le circostanze ed il trattamento sanzionatorio.

2.2.1 Le difese del BO. e dei CI. lamentano l'erroneità delle ritenuta circostanza aggravante dell'uso dell'arma, sia perché i colpi inferii con l'asta di un ombrellone ed il piede di un tavolo non si collegavano ("nè ideologicamente, né materialmente") al contestato segmento della ipotizzata vicenda estorsiva, ma alla successiva e distinta colluttazione innescata da reciproche provocazioni, sia perchè, ai fini del contestato tentativo di estorsione, per "armi" dovrebbero intendersi solo quelle la cui naturale destinazione sia l'offesa.

2.2.2. il difensore del BO. lamenta, altresì, l'assoluta carenza di motivazione in merito alla ritenuta recidiva : trattandosi sempre di circostanza ad effetto speciale di natura facoltativa, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi ad una mera ricognizione dei precedenti, ma avrebbe dovuto, altresì, esplicitare se e perché essi apparivano idonei a colorare di maggior disvalore anche la fattispecie portata alla sua cognizione. Esclusa, dunque, la recidiva, le ritenute circostanze attenuanti generiche dovrebbero prevalere sulle residue aggravanti e la pena base (stante la condotta non allarmante serbata e la risalenza dei precedenti) ancorata al minimo edittale.

2.2.3. In modo più generico, invece, il difensore del CI. deduce la risalenza nel tempo, la non gravità e la aspecificità dei precedenti, a sostegno di un più mite trattamento sanzionammo e dell'elisione delle aggravanti per effetto delle già ritenute circostanze attenuanti generiche (da considerare prevalenti).

2.2.4. Da canto suo. invece, il difensore del CU. si limita ad invocare una pena base ancorata al mimmo edittale.

3. Non essendo neppure contestate dagli appellanti le lesioni recate dai coimputati alle pp.oo. (come da certificazione agli atti, comprovante: quanto a MI.An., un trauma confusivo peri orbitario destro, dell'emicostato sinistro ed escoriativo dell'avambraccio sinistro e della mano destra, giudicate guaribili entro sette giorni; quanto a MI.Fr., un trauma contusivo dell'emitorace sinistro con infrazione della VI costa e trauma confusivo con escoriazione ed ematoma del gomito sinistro, giudicate guaribili in otto giorni), il vero punctum pruriens della vicenda (trattandosi di tentata estorsione) attiene alla (prova della) sussistenza di una minaccia e/o violenza causalmente orientate all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno.

Secondo l'impostazione accusatoria confluita nel capo di imputazione i tre coimputati avrebbero dapprima minacciato le persone offese onde non pagare le loro consumazioni alcoliche e, successivamente, avrebbero preteso il versamento di una "tangente" per garantire loro protezione nella gestione del suddetto locale, prospettando che, in caso contrario, avrebbero fatto chiudere loro attività commerciale, avrebbero ucciso entrambi i fratelli MI. e, dopo aver rimarcato che a San Marco in Lamis comandavano loro, usando violenza nei confronti dei due fratelli (consistita nel colpire ripetutamente i predetti con l'asta di un ombrellone ed il piede di un tavolo).

Invero, già alla stregua delle dichiarazioni rese dalle pp.oo. in sede dibattimentale le condotte in cui si sarebbe concretata la tentata estorsione, oggetto di contestazione, risultano drasticamente ridimensionate; il teste MI.Fr. ribadiva più volte che la vicenda si consumava in un contesto nel quale i tre avventori apparivano "brilli" e "volevano litigare" (pag. 9 e pag. 14 del verbale stenotipico dell'udienza del 20.11.2015), ammetteva (a seguito di contestazione della difesa) che, in realtà, i predetti non si erano rifiutati di pagare (pagg. 13 e 14 del verbale stenotipico dell'udienza del 20.11.2015). rimarcava che la "colluttazione11 era innescata dal fatto che il CU. versava un bicchiere d'acqua sul volto di suo fratello" (pag. 10 del medesimo verbale e pag. 16), confermava che egli e suo fratello reagivano alla condotta serbata dai tre ("ci siamo menati forte": pagg. 11 e 12). ribadiva che è coimputati non chiedevano espressamente denaro e che il solo CI. chiedeva "una busta", aggiungendo ancora una volta che ciò che "scatenava la rissa11 era l'episodio del bicchiere (pagg. 15 e 16, nonché pag. 20 e pag. 21), ammetteva che. dopo tale gesto provocatorio, egli reagiva colpendo con un pungo il CU. (pag. 17), ribadiva che la "lite" continuava fuori il locale (pag. 12 e pag. 20). ove i coimputati colpivano lui e suo fratello con "la mazza dell1 ombrellone" e le sedie di plastica ivi collocati (pag. 18).

Per altro verso, nel corso della deposizione, il teste non faceva menzione delle circostanze fattuali (riprodotte in imputazione) secondo cui i tre avrebbero minacciato di ucciderlo ove non fosse stata consegnata "la busta" o avrebbero ribadito che a San Marco in Lamis comandavano loro.

Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dall'altra persona offesa (escussa in occasione della medesima udienza), MI.An., il quale asseriva persino che. prima dell'arrivo di suo fratello Fr., uno dei tre "tirava fuori dalla tasca un pezzo di droga" e gliela "offriva", ciò che lo induceva ad intimare loro di abbandonare il locale e ad allertare suo fratello (pag. 26 del verbale). Il teste aggiungeva che la "colluttazione" era scatenata dal fatto che uno dei coimputati "buttava al l'aria un bicchiere d'acqua": in ragione di ciò i tre erano inviati ad uscire, uno di loro iniziava a spingere suo fratello, questi (con il suo aiuto) riusciva a condurre i tre fuori dal locale, ove i tre continuavano a picchiarli (pag. 2 e pagg. 33 e 34). Il teste aggiungeva che i tre avevano frequentato il locale in precedenza senza dare problemi ed evidenziava la contraddittorietà delle frasi che pronunciavano: "ci offri la consumazione" oppure "la consumazione la paghiamo e tu dopo ci dai una busta, altrimenti chiudi perché mio padre è finanziere" (pag. 30), salvo poi offrirgli del fumo (pag. 31). Il teste ha anche confermato che effettivamente gli imputati pagavano le consumazioni (pag. 37).

Posto che il teste qualificato AN. non presente al momento dei fatti, non poteva che limitarsi a dire di aver constatato che le pp.oo. erano agitate e ferite (si veda verbale di udienza del 04.04.2016), deve osservarsi che la contestata condotta estorsiva neppure ha trovato il conforto delle altre risultanze istruttorie, invero fugacemente menzionate dal Tribunale di Foggia. Più nel dettaglio. GR.On., di contro a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non ha dichiarato di essersi subito allontanato dal locale, asserendo, anzi, che, nel mentre era ivi presente, notava che tre ragazzi, dopo aver fatto ingresso nel locale, consumavano "un bicchierino"; ad un certo punto, uno di loro chiedeva un bicchiere d'acqua e il barista riempiva il bicchiere dal rubinetto: a fronte di ciò uno dei tre giovani esclamava: "che siamo bestie? Dalla bottiglia non ce la puoi dare?". Al che il barista esclamava: "Bevi se hai sete!". Per tutta risposta, il giovane gli lanciava contro l'acqua e ne nasceva una colluttazione. Sino a tale frangente, egli non sentiva alcuna minaccia tesa ad ottenere somme di denaro (egli, dunque, preferiva allontanarsi: pagg. 8 e 9 del verbale di udienza dei 13.06.2016). Di tenore non dissimile la deposizione (alla medesima udienza) di TA.Ci. e, in relazione all'episodio del bicchiere che innescava la lite, quella di TO.Lu.

In conclusione, dunque, deve ritenersi fondato l'appello dei coimputati nella parte in cui si deduce l'assenza di una rasserenante prova in merito al grave tentativo di delitto oggetto di contestazione (che postula l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta: Cass. Sez. 5. n. 7341 del 21/01/2015 - dep. 18/02/2015, Sciuto. Rv. 262768). Ciò impone, come coralmente auspicato dalle difese, una riqualificazione della condotta ascritta ai tre appellami ai sensi degli artt., 582,585 c.p., (lesioni aggravate dall'uso delle armi e delle più persone riunite).

Ciò comporta che non solo per il CU. (cui non è contestata alcuna recidiva), ma anche per il BO. e per il CI. (cui è contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale) il reato così riqualificato sia estinto per prescrizione (per CU. in data 27.07.2013 e per gli altri due in data 27.01.2016). Quanto detto assorbe le ulteriori censure afferenti al trattamento sanzionatorio.

Solo per completezza deve osservarsi che non sono invece ravvisabili gli estremi del delitto di rissa (che sarebbe parimenti prescritto), postulando essa che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente; allorché invece un gruppo di persone assalga deliberatamente altre, e queste ultime (nel caso di specie i fratelli MI.) si difendano, non è ravvisabile il delitto di rissa né a carico degli aggrediti nè a carico degli aggressori, i quali rispondono soltanto delle eventuali conseguenze della loro azione violenta in danno di coloro che si sono limitati a difendersi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1476 del 11/12/2007 Ud. dep. 11/01/2008, Rv. 238766 - 01; Cass, Sez. 1, Sentenza n. 21353 del 10/04/2013 Ud., dep. 20/05/2013, Rv. 255949-01).

Il carico di lavoro, la contestuale pendenza di altri e complessi processi maturi per la decisione e la complessità della motivazione giustificano la riserva di deposito si quest'ultima nel termine indicato nel dispositivo.

P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, sezione terza penale, letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza pronunciata in data 11.07.2016 dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale e appellata da BO.To. ed altri (…), previa riqualificazione della condotta loro ascritta in imputazione ai sensi degli artt. 582, 585 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dei predetti appellanti per essere il reato così riqualificato estinto per prescrizione. Motivazione riservata in giorni quindici.

Così deciso in Bari il 30 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2024.

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