Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1304
Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice
Reato: 56, 575, 577 n.4); 61 n. 1 e 5 - 582; 635 c.p.
Esito: Condanna e assoluzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Penale Dibattimentale
Collegio "B"
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici
- Lucio Aschettino - presidente
- Raffaella de Majo - giudice estensore
- Gemma Sicoli - giudice
alla pubblica udienza del 9.6.2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
(...), nato a Napoli il (...) e residente in San Giorgio a Cremano,
alla via (...);
difeso di fiducia dall'avv.to (...) (come da nomina del 2.1.2020 e
depositata all'udienza dell'8.1.2021).
- libero, presente;
IMPUTATO
a. Al reato di cui agli artt. 56,575,577 n.4) c.p., perché, alla guida
di un'autovettura Ford Fiesta, investiva volontariamente (...) compiendo
atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, evento
che non si verificava per cause indipendenti dalla volontà dell'imputato,
consistenti nella fuga repentina dell'investito all'interno
dell'autovettura Fiat Panda tg (...) parcheggiata nei pressi, la quale
veniva presa di mira dall'imputato che la speronava onde portare a
termine l'intento delittuoso
In San Sebastiano al Vesuvio il 16.12.2018
b. Al reato di cui agli artt. 61 n. 1 e 5 - 582 c.p., perché con la
condotta di cui al capo a), cagionava volontariamente a (...) lesioni
personali consistite in: "Trauma contusivo caviglia destra "guaribili
in giorni 3 (tre).
Con le aggravanti di aver agito per futili motivi e di aver approfittato
di circostante di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa
della p.o.
In San Sebastiano ai Vesuvio il 16.12.2018
c. Al reato di cui all'art. 635 c.p., perché, con violenta consistita
nello speronare più volte prima le vetrine del locale pubblico denominato
"(...)" di proprietà della società "(...) Srl" e successivamente
l'autovettura Fiat Panda tg (...) di proprietà di (...), danneggiava in
modo voluto i citati beni
in San Sebastiano al Vesuvio il 16.12.2018
Con la recidiva specifica infraquinquennale
(Si omettono le conclusioni delle parti)
Svolgimento del processo
Con decreto del GUP in sede del 7.7.2020, l'imputato (...) era chiamato a rispondere innanzi a questo Collegio dei delitti contestatigli in rubrica per l'udienza del 16.10.2020. Alla fissata udienza, preliminarmente, il Presidente dichiarava l'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso senza addurre alcuna giustificazione; quindi, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento; le partì formulavano le rispettive richieste istruttorie che, attesa la pertinenza e la rilevanza delle stesse, venivano ammesse con ordinanza; a questo punto, il Collegio rinviava il processo all'udienza del 18.11.2020.
Alla data suindicata, preliminarmente, il Presidente dava atto della mutata composizione del Collegio per il rientro della Dott.ssa (...) dalla maternità; il Presidente provvedeva alla rinnovazione delle formalità di rito di apertura del dibattimento; le parti si riportavano alle precedenti richieste istruttorie già formalizzate ed ammesse all'udienza del 16.10.2020 ed il Tribunale le ammetteva; a questo punto, su consenso delle parti veniva acquisita la denuncia sporta da (...) - di cui il Collegio dichiarava la piena utilizzabilità -, con rinuncia al suo esame; la difesa poneva al teste (...) domande a chiarimento e, nel medesimo contesto, il teste interpellato dichiarava espressamente di voler rimettere la querela; successivamente, la difesa, nell'interesse dell'imputato, depositava atto di risarcimento cui aveva fatto riferimento il teste appena escusso; quindi, la difesa depositava giustificazione per (...) in quanto in isolamento fiduciario per contatto da COVID-19 e per (...), della quale poneva in visione al Presidente giustificazione medica; a questo punto, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza dell'8.1.2021.
Alla fissata udienza, venivano escussi i testi (...) e (...); nel medesimo contesto, il PM produceva verbale di udienza preliminare e nomina difensore; successivamente, il Tribunale rinviava il processo all'udienza del 10.3.2021.
In data 10.3.2021, il difensore depositava istanza di legittimo impedimento con allegata ricevuta pec per l'udienza precedente; successivamente, chiedeva un termine per valutare il consenso all'utilizzabilità delle prove che erano state raccolte alla scorsa udienza, fermo restando la possibilità di citare nuovamente i testi una volta escussi i testi di difesa; a questo punto, si procedeva con l'escussione dei testi presenti, concedendo all'esito al difensore un termine per consultare il verbale stenotipico della scorsa udienza per raccogliere il consenso dello stesso; quindi, veniva escusso il teste M.llo (...); nel medesimo contesto, il PM depositava foto allegate dalla p.o. all'atto della presentazione della querela e rappresentanti i danni arrecati alla vetrina; il Tribunale, sentita la difesa, le acquisiva e ne dichiarava la piena utilizzabilità; a questo punto, il teste mostrava in visione al Tribunale e alle parti le immagini estrapolate dalla telecamere del distributore di benzina posto di fronte al locale danneggiato; il Tribunale acquisiva i fotogrammi, nulla osservando le altre parti; quindi, si procedeva con la visione del DVD conservato nel fascicolo del PM acquisito dalle immagini della videocamera del distributore di benzina e, con il consenso delle parti, veniva acquisito il DVD; successivamente, veniva escusso il teste (...) e, nel medesimo contesto, il PM produceva verbale di pronto soccorso e verbale di individuazione fotografica; la difesa prestava il consenso all'utilizzabilità degli atti relativi all'attività istruttoria svolta il 10.3.2021, ivi compresa la rinnovazione del Collegio; il Tribunale autorizzava il difensore a licitare i testi, qualora lo ritenesse necessario; con il consenso delle parti veniva acquisito il verbale di denuncia querela sporta da (...) nel suo integrale contenuto; quindi, si procedeva con l'escussione dei testi (...) e (...); infine, il Presidente rinviava il processo all'udienza del 30.4.2021.
Alla fissata udienza, il difensore depositava certificato medico del teste (...) e la prova dell'invio della raccomandata al teste (...), insistendo per il loro controesame; il PM nulla opponeva; nel medesimo contesto, la difesa rinunciava al teste Scotti e - nulla osservando il PM - il Collegio revocava la ordinanza ammissiva relativa; quindi, escussi i testi (...) e (...), il Tribunale rinviava all'udienza del 14.5.2021.
Alla data suindicata, veniva escussa la teste (...); nel medesimo contesto, la difesa produceva l'atto di risarcimento dell'imputato nei confronti della teste appena escussa; il PM nulla osservava ed il Tribunale acquisiva; successivamente, si dava atto che la teste visionava il video presente agli atti; quindi, si procedeva con l'esame dell'imputato (...); il PM rinunciava all'esame e si riservava il controesame; veniva mostrato anche all'imputato il filmato a disposizione del Tribunale rappresentante la dinamica dell'impatto tre le due autovetture; il difensore produceva certificazione medica rilasciata all'imputato il giorno 16.12.2018 ed il PM produceva foto del volto del prevenuto, a sostegno del referto prodotto dalla difesa; successivamente, il difensore rinunciava al controesame e all'esame del teste (...) ed il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva relativa; a questo punto, il PM rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe; la difesa chiedeva breve rinvio per discussione ed il Tribunale - nulla osservando il PM -, in accoglimento alla istanza difensiva, rinviava il procedimento all'udienza del 4.6.2021 con sospensione dei termini di prescrizione.
Alla data suindicata, l'avv. (...) depositava certificazione medica dalla quale si evinceva che l'avv. (...), nel medesimo giorno, effettuava la prima dose di vaccino anti COVID-19 e, nel medesimo contesto, chiedeva breve rinvio per legittimo impedimento della difesa dell'imputato; quindi, il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza del 9.6.2021.
In data odierna, la difesa rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe e questo Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo letto in udienza ed allegato al verbale.
Diritto
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che, alla luce delle risultanze dibattimentale, va affermata la responsabilità penale dell'imputato (...) per il delitto a lui ascritto in rubrica al capo b).
Di contro, merita di essere accolta la richiesta congiunta avanzata dal PM e dalla Difesa in ordine alla assoluzione dell'imputato dal capo a) per insussistenza del fatto; del pari il medesimo andrà assolto dai fatti contestatigli al capo c) della rubrica perché non più previsti dalla legge come reati. La decisione di cui al dispositivo emesso all' udienza del 9 giugno 2021 si fonda sulla valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto, costituito prevalentemente dalle dichiarazioni dei testi a carico (Mar. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...)), a cui si aggiunge l'esame dell'imputato (...) e la documentazione legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento prodotta sia dal PM che dalle Difesa.
Ciò premesso i fatti nella loro materialità possono essere ricostruiti attraverso la sintesi delle singole deposizioni testimoniali.
(...)
Il presente procedimento trae origini da una denuncia-querela sporta presso la stazione CC di San Sebastiano al Vesuvio il 4.1.2019, da (...), titolare del disco-bar "(...)", perché nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018 un uomo aveva colpito più e più volte le vetrine del suo locale. Costui, riferiva che nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018, intorno alle 3.30 circa (orario di chiusura del locale) udiva delle urla provenire dalla pubblica via Libertà; pertanto, apprendeva che un uomo di circa 35-40 anni stava discutendo con un "buttafuori", di nome (...), Poco dopo, l'uomo, identificato poi in (...), si metteva alla guida della sua macchina a forte velocità, una Ford Fiesta di colore scuro, colpiva più e più volte le vetrine del locale, rompendo quindi gran parte di esse:"Imbava a forte velocità a infrangere le vetrine del locale e ciò lo ripeteva per spariate volte rompendo gran parte delle vetrate... ha sua furia si scatenava nei confronti di un'altra persona, (...)" (cfr. denuncia in atti pienamente utilizzabile ai fini del decidere in quanto acquisiti al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p.). Il querelante, infatti, precisava che (...), mentre si incamminava verso il parcheggio per recuperare la sua auto, veniva investito dalla Ford Fiesta e catapultato per terra; il giovane, rialzatosi, si rifugiava in un'auto, una Fiat Panda, di proprietà del buttafuori che a sua volta veniva speronata dalla Ford Fiesta, riportando danni in più parti.
Solo successivamente, l'uomo a bordo della sua auto si allontanava a forte velocità in direzione Cercola. (...)- sentito anche in sede dibattimentale il 18.11.2020- premetteva di aver subito solo danni alla vetrina del suo locale e chiariva di non aver assistito personalmente ai fatti verificatisi all'esterno del locale tuttavia, sollecitato dai racconti dei clienti, prendeva contezza di quanto accaduto solo visionando il sistema di vidcosorveglianza. Costui, inoltre, asseriva che era intenzionato a rimettere la querela, avendo ricevuto sentite scuse da parte dall'odierno giudicabile ed essendo stato risarcito prima del giudizio dallo stesso per un importo pari ad euro 500,00.
(...)
(...)- sentito in sede dibattimentale il 10.2.2021- riferiva che di professione egli faceva il buttafuori e che nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018 si trovava presso il locale "(...)" al fine di cercare lavoro. Verso fine serata assisteva ad un diverbio tra un buttafuori presente nel locale e l'odierno giudicabile in quanto quest'ultimo voleva entrare nel bagno destinato alle donne ove c'era una sua amica ubriaca; tale accesso però gli veniva negato dal buttafuori per ragioni di riservatezza. Il teste specificava che il prevenuto, evidentemente ubriaco, insisteva nel voler accedere nonostante gli venisse rappresentato che la donna in bagno era nuda ed aveva vomitato, pertanto era più opportuno che venisse supportata da una persona di sesso femminile.
A quel punto, visto che l'imputato perseverava, il teste lo accompagnava verso l'uscita e nel percorrere le scale; tuttavia barcollante lo (...) alzava la mano come a volergli dare uno schiaffo ma cadeva senza riuscire a colpirlo, A quel punto il (...) riferiva di essere sceso di nuovo giù e, avendo incontrato un amico del pervenuto, lo invitava a portarlo fuori dal locale in quanto era evidentemente ubriaco; tale richiesta aveva subito seguito.
Quindi il teste raccontava di aver notato l'imputato urlare all'esterno del locale, minacciando di telefonare i Carabinieri.
Il (...) rientrato nel locale, assieme ai proprietari, visionava il sistema di videosorveglianza e notava che l'imputato dopo essersi allontanato dal locale tornava alla guida della sua autovettura, marca Ford modello Fiesta, di colore scuro e in velocità urtava contro la vetrina esterna del locale danneggiandole. Dunque, costoro si apprestavano a correre all'esterno per vedere cosa stesse succedendo. Alla fine il pervenuto scappava via a bordo della sua vettura.
Inoltre il teste precisava che aveva appreso dai racconti dei presenti che l'imputato si era dapprima diretto contro le vetrine del locale, e poi, contro un'auto in sosta -in cui si erano rifugiati i tecnici del suono- e, poi, di nuovo contro il locale; tuttavia al primo danneggiamento non aveva assistito in quanto ancora all'interno del locale (cfr. verbale stenotipico pag. 14-15 del 10.2.2021:'È entrato nella macchina, ha fatto marcia indietro, è entrato nella macchina poi siamo usciti noi da giù e lui ha fatto un'atra volta la marcia indietro è venuto un'altra volta con la prima e boom e ti è entrato...ci è venuto addosso").
Pertanto, chiariva di non aver visto investire nessuno, anche perché c'erano circa dieci persone all'esterno dei locale, e di aver saputo solo dopo che una di esse si fosse fatta male.
In quella circostanza, però, notava che l'auto, una Fiat Panda, dell'amica (...) era stata danneggiata sia anteriormente che posteriormente; tuttavia non ricordava se nell'auto della sua amica si fosse rifugiato (...) o (...).
Il teste, inoltre, veniva a conoscenza solo dopo che i ragazzi investiti erano i tecnici del suono; invero, costoro erano all'esterno del locale nel tentativo di riposizionare gli strumenti nell'auto quando venivano in contatto con l'automobile in movimento e uno di loro riportava delle lesioni al ginocchio. Costui, inoltre, asseriva di aver preso contezza dell'identità dell'odierno imputato qualche giorno dopo i fatti, dato che a quella festa conosceva molte persone; quindi dopo svariati giorni dall'accaduto lo aveva contattato telefonicamente, per invitarlo a risarcire il danno occorso all'auto della (...), sua amica, ma di aver ricevuto un rifiuto da parte di (...), Tuttavia, successivamente, apprendeva che (...) era stata risarcita.
(...)
(...) veniva sentita in sede dibattimentale il 10.2.2021 confermando in buona sostanza la versione dei fatti offerta da (...).
Premetteva, dinanzi a questo Collegio, che era solita frequentare locali da ballo il sabato sera assieme ad un gruppo di amici, tra cui (...); così la notte tra il 15 e 16 dicembre 2018 decideva con (...) di partecipare alla serata che si teneva nel locale "(...)".
La teste riferiva che quella sera si trovava nella zona ballo quando improvvisameli te si avvedeva di un gruppo di persone che discutevano animatamente; alcune di queste si allontanavano dal locale e nella sala regnava agitazione e confusione; pertanto impaurita decideva di allontanarsi ed attendere l'amico, (...), in auto, fuori dal locale, al Iato passeggero. Costei, precisa che l'auto era parcheggiata sul marciapiede adiacente la discoteca.
Costei ricordava, che, mentre era in auto, notava tre ragazzi, che lavoravano con il dj alla consolle, depositare gli strumenti nella loro auto e, poi, attraversare la strada per far rientro nel locale. Al contempo, la donna scorgeva l'odierno imputato in stato di agitazione, "scortato" fuori dal locale. Lo stesso, si metteva alla guida di una vettura, iniziava ad accelerare e tentava di colpire prima le vetrine e, quindi, di investire i tecnici del suono (cfr. verbale stenotipico pag.19 del 10.2.2021"ho visto che ha iniziato a correre con la macchina, cioè ha inizialo ad accelerare con la macchina e voleva investire questi ragadi. Poi non ho visto più niente se li ha colpiti...'). In tale circostanza, però, il giudicabile si schiantava contro le vetrine del locale danneggiandole, inseriva la retromarcia e, poi tamponava la sua auto (cfr. verbale stenotipico pag.21 del 10.2.2021).
Precisamente costei, sollecitava i ragazzi a scappare "ragazzi scappate che questo vi ammazza perché l'ho visto intenzionato a fare qualcosa di brutto" (cfr. verbale stenotipico pag.19 del 10.2.2021) e, constatava che mentre due dei tre ragazzi si davano alla fuga uno di questi, un tale (...), si rifugiava nella sua auto che, successivamente, veniva tamponata dall'imputato diverse volte.
Pertanto, la teste appurava che il pervenuto, visibilmente rabbioso, non era solo in auto ma, era accompagnato da un'altra persona, che all'occorrenza inveiva contro i ragazzi.
In quei frangenti, presa dallo spavento, non notava se (...) si fosse fatto male; solo nei giorni successivi apprendeva che aveva avuto un problema alla gamba.
La teste, inoltre, ricordava che il suo amico (...) sopraggiungeva molto dopo, a episodi conclusi, tanto che prendeva contezza del tamponamento dell'auto solo attraverso la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza. Una volta uscito (...), (...) provava nuovamente ad investire lui e tutte le persone che erano presenti in strada.
Precisava, in seguito a contestazione, che aveva visto che i ragazzi stavano per rientrare nel locale e che l'imputato caricava l'auto per andargli contro, ma non aveva visto se qualcuno si fosse fatto male, in quanto aveva visto solo la macchina andare contro di loro senza percepire se l'avesse colpiti o meno. Confermava, su contestazione del PM, le dichiarazioni rese il 15 febbraio secondo cui "a un certo punto lo stesso a bordo della sua autovettura urtava contro il muro dell'ingresso del locale per poi in retromarcia tornare indietro e nuovamente si scagliava contro alcuni ragazzi presenti davanti al locale".
Precisava di aver dichiarato nell'immediatezza che il (...) si era rifugiato nella sua auto dopo essere stato investito solo perché le veniva riferito successivamente che era stato colpito, non perché lo avesse visto lei.
La donna, infine, ammetteva di essere stata risarcita sia dall'imputato per il danno patito con un importo pari ad euro 400,00, nonché dalla "CONSAP" (concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a.) per i danni riportati all'auto per un importo pari a 1.800,00 euro (cfr. doc. relativa al risarcimento in atti).
MARESCIALLO (...)
Il maresciallo (...), all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio- escusso in sede dibattimentale il 10.3.2021- riferiva che il 20 dicembre 2018 la Stazione dei Carabinieri di Portici, a seguito della denuncia di (...), delegava loro un'attività di indagine relativa a delle lesioni personali patite dal denunciante all'esterno della discoteca "(...)" sita in San Sebastiano alla via (...).
Ebbene, i militati convocavano presso i loro uffici il titolare del suddetto locale, (...), il quale solo dietro invito degli operanti formalizzava l'atto di querela e consegnava delle foto che ritraevano il danneggiamento delle vetrine del suo locale (cfr. foto in atti). Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima presso la Stazione di Portici, convocavano anche (...).
Dall'escussione di (...), i militari riuscivano a risalire al nominativo, alla residenza e al numero di telefono in uso al soggetto che si era reso responsabile del reato. Pertanto, sulla base di questi dati e incrociando questi con la circostanza che tutti riferissero che il soggetto, autore delle condotte di possibile rilievo penale, fosse alla guida di una Ford fiesta di colore scuro, gli operanti effettuavano una prima ricerca in banca dati, in uso alle Forze di Polizia e, estrapolavano il ritratto di (...) che poi, sottoponevano in visione alle vittime, tra cui (...).
Il militare premetteva di non essere riuscito a reperire il sistema di videosorveglianza sia interno che esterno al locale, sia perché al momento delle indagini non era funzionante sia perché era comunque già decorso il periodo che si prevede per legge come conservazione delle immagini. Tuttavia, il teste riusciva ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza (camera7) del distributore di carburante gestito dalla società (...), sita di fronte al locale ove si erano verificati i fatti. Costui precisava che, sebbene le immagini riprendessero solo parzialmente gli episodi (rectius l'ultima parte dell'attività posta in essere dallo (...)) riuscivano ad estrapolare la scena in cui la Ford Fiesta dell'imputato dapprima ferma, impattava contro la parte retrostante di una Fiat Panda di proprietà di (...).
Il maresciallo, inoltre, specificava che le immagini riprendevano tre soggetti che entravano velocemente nella Fiat Panda e che il lasso di tempo che intercorreva tra l'entrata dei ragazzi nell'auto e l'arrivo della Ford Fiesta era molto breve; anzi, il militare precisava che si evinceva dal sistema di videosorveglianza che la Ford Fiesta si fermava per qualche istante sulla linea di mezzeria, l'imputato caricava lo sterzo a destra e, poi impattava contro la Fiat Panda. Il teste rimarcava che la velocità non fosse affatto sostenuta.
Dalle immagini di video sorveglianza emergeva anche che, dopo l'impatto, il soggetto in compagnia dello (...) scendeva dall'auto e, si accostava alla Fiat Panda.
Il maresciallo, inoltre, asseriva di essere venuto a conoscenza che a seguito di una caduta dalle scale de locale, (...) aveva subito un infortunio tuttavia, dalle immagini visionate lo (...) non presentava alcun tipo di menomazione visibile.
(...)
(...) - escusso in sede dibattimentale il 10.3.2021- persona offesa dal reato, premetteva di esercitare l'attività lavorativa di fonico e all'occorrenza di dj; la notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018 egli si trovava presso il locale "(...) " non per motivi lavorativi quanto per trascorrere una serata in comitiva. Giunto in loco, verso la mezza notte circa, assisteva ad un diverbio fisico tra un bodyguard, (...), e l'odierno giudicabile; nello specifico il teste asseriva di aver visto il buttafuori sferrare un pugno al pervenuto ; tuttavia egli non era a conoscenza dei motivi sottesi alla lite. Poco dopo lo (...), palesemente ubriaco, venivano allontanato da locale.
Successivamente il teste si portava all'esterno del locale per recuperare una cosa dalla sua vettura e notava l'imputato entrare nella propria auto e impattare insistentemente con la stessa contro le vetrine del locale diverse volte ("andava contro la vetrina, faceva retromarcia e riandava" cfr. verbale stenotipico pag.28 del 10.3.2021); pertanto costui, assieme ad altri due amici, (...) e (...), spaventati per la condotta improvvisa dell'auto si rifugiavano dietro ad alcune macchine in sosta, mentre un'altra persona trovava riparo all'interno di una Fiat Panda di colore bianco.
Orbene, il teste ricordava che in quella occasione un amico dell'odierno imputato, sebbene all'esterno dell'auto guidata dallo (...), provava a farlo desistere ma senza alcun risultato.
A quel punto il (...) provava a rientrare nel locale per rifugiarsi, ma le porte erano bloccate; pertanto, trovava riparo dietro una pianta collocata all'interno di un vaso di marmo posta tra la porta e la vetrina del locale, in attesa che qualcuno dall'interno gli aprisse. La p.o. precisava che la pianta era alta circa un metro e, pertanto, visibile all'imputato.
Orbene, mentre il teste era dietro la pianta in marmo, immobilizzato dallo spavento, l'imputato riprendeva di nuovo la marcia e colpiva con la sua automobile la pianta dietro cui si era nascosto; il teste precisava che il vaso era poggiato su una struttura con delle rotelle; pertanto quando l'imputato colpiva la pianta, una rotella si rompeva e, la pianta si inclinava verso il giovane ragazzo colpendolo così alla gamba.
Riuscitosi ad alzarsi, il teste decideva di ripararsi nell'auto, una Fiat Panda, di (...), il buttafuori del locale, assieme alla signora (...). Entrato nel veicolo, notava che l'auto guidata dal pervenuto ad alta velocità impattava sull'auto del bodyguard, tamponandola. In quella circostanza i soggetti che si trovavano nell'auto venivano avvicinati dall'amico di (...) che cercava di tranquillizzarli asserendo "Guardi, ha perso la testa" (cfr. verbale stenotipico pag.53 del 10.3.2021),
Successivamente le porte del locale venivano aperte, (...) vi entrava e notava a quel punto (...), da solo, scappare via in macchina.
Il teste escludeva che l'odierno giudicabile volesse intenzionalmente investirlo, anche perché non si conoscevano e non ne avrebbe avuto alcun motivo; addirittura costui specificava di non poter conoscere le intenzioni dell'imputato e, quindi non poteva sapere se l'imputato avesse puntato le vetrine, la fioriera o i paletti, anche se credeva che il pervenuto era intenzionato a dirigersi verso le vetrine ma, dato che lo spazio di manovra era limitato, aveva poi urtato inavvertitamente anche contro la fioriera la quale . perdendo una delle rotelle di appoggio, si inclinava da un lato finendo sul piede del (...).
Il giovane testimone asseriva di aver temuto di essere colpito e farsi male e, affermava di aver accettato le scuse di (...) e di aver ricevuto la somma di euro 500,00 a titolo di risarcimento (cfr. raccomanda a mano in atti).
La ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa trovava ulteriore riscontro nel referto medico in atti rilasciato alle ore 18.18 del 17 dicembre 2018 dai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare dal quale risulta che (...), che riferiva di essere stato investito da un automobile nel comune di San Sebastiano al Vesuvio il 16 dicembre 2018, riportava un "trauma confusivo caviglia dx in assenza di lesioni ossee rilevabili alla rx, no segni di trauma cranico" giudicate guaribili in giorni 3"(cfr. verbale di pronto soccorso a 2018012741 in atti).
(...)
(...)- sentito in sede dibattimentale il 10.3.2021- riferiva che la sera del 15 dicembre 2018 decideva di recarsi al locale "(...)", assieme agli amici (...) e (...), per trascorrere una serata all'insegna del divertimento.
Costui premetteva di non aver avuto alcun tipo di contesa con l'odierno giudicabile anzi di non averlo visto nemmeno all'interno del locale.
Ebbene, quando la serata volgeva al termine, nell'esatto momento in cui gli amici si apprestavano a recarsi all'esterno del locale (rectius-, proprio all'altezza dell'uscita del locale), notavano che un'auto, ad una velocità elevata, si dirigeva verso di loro; pertanto, impauriti, si dileguavano ognuno in una direzione, al fine di trovare riparo.
Il teste, asserendo di aver trovato riparo su delle scale poste poco più giù del locale, precisava che in base alla sua percezione l'uomo alla guida della vettura puntava le vetrine del locale.
(...)
(...) veniva sentito in sede dibattimentale il 10.3.2021 confermando in buona sostanza la versione dei fatti offerta dall'amico (...).
Il teste precisava che sebbene avesse percepito uno stato di agitazione all'interno del locale tuttavia non aveva avuto modo di capire cosa fosse successo. Terminata la serata e nell'esatto momento in cui usciva dal locale assieme agli amici, un'auto tentava di investirli; pertanto, i giovani non potendo più rientrare nel locale, essendo le porte bloccate, cercavo altri ripari. Ebbene, il teste precisava che mentre lui, assieme a (...), era riuscito a rifugiarsi sulla rampa delle scale, l'amico (...) era restato lì per poi trovare riparo in una vettura che veniva poi coinvolta nella folle guida dello (...). L'uomo, inoltre, precisava che dapprima notava la macchina rivolgersi verso le vetrine del locale e solo dopo, per evitare di essere coinvolti nel tamponamento, i giovani cercavo dei ripari.
(...)
La teste, escussa all'udienza del 30.4.2021, premetteva di essere affetta da "crisi epilettiche plurisettimanali generalizzate tonico croniche", che la costringevano ad assumere molti farmaci. La notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018 si trovava presso il locale "(...)" per festeggiare il compleanno dell'amica, (...).
Quella sera la donna non negava di aver bevuto "qualche prosecco in più" che presumibilmente aveva neutralizzato gli effetti anti epilettici dei farmaci assunti.
Pertanto, iniziava a stare male e perciò cercava di chiamare in soccorso il suo amico di infanzia, (...), odierno imputato; questi, infatti, conoscendo le sue patologie, sapeva sicuramente come comportarsi e cosa somministrarle; perciò, costei spiegava, (...) cercava ad ogni costo di entrare nel bagno del locale.
La teste, inoltre, asseriva che avendo avuto una crisi epilettica non riusciva a ricordare cosa fosse accaduto poi quella sera; ricordava di essersi svegliata il giorno successivo nella propria abitazione vestita ancora con ciò che indossava la sera precedente.
Nello specifico, costei ricordava di essersi recata nel bagno del locale, quando improvvisamente iniziava a sentirsi male fino a perdere i sensi.
La teste era venuta a conoscenza, avendo ricevuto i racconti dell'amica (...), che lo (...) era stato aggredito dai buttafuori del locale che volevano impedirgli l'accesso al bagno. Costei, ammetteva che lo (...) sicuramente sostava fuori alla toilette con insistenza in quanto aveva tra le mani la siringa che le avrebbe dovuto somministrare per salvarle la vita, dato che una crisi epilettica può comportare una crisi respiratoria.
La Russo, inoltre, specificava che il medicinale era nella disponibilità del pervenuto in quanto lei stessa le aveva affidato a inizio serata il kit medico.
La donna, infine, riferiva a questo Collegio che i giorni successivi aveva avuto modo di incontrare l'imputato constatando che lo stesso presentava ematomi e sangue all'interno dell'occhio tanto che costei lo aveva invitato a sporgere querela (cfr. Verbale stenotipico pag. 7 del 30.4.2021).
(...)
(...)- all'udienza del 30.4.2021- riferiva che il 16 dicembre 2018 si trovava presso il locale "(...)" per festeggiare il suo compleanno; tra gli invitati vi erano anche l'odierno imputato e (...).
Ricordava che a fine serata, (...) si allontanava dalla festa e, dopo qualche tempo un'altra amica comune, la avvisava che (...) stava male; pertanto, la teste correva nel bagno per assisterla. Ivi Ricordava che a fine serata, (...) si allontanava dalla festa e, dopo qualche tempo un'altra amica comune, la avvisava che (...) stava male; pertanto, la teste correva nel bagno per assisterla. Ivi giunta, la teste constatava che l'amica era nel pieno di una crisi epilettica in quanto già si presentava rigida; al contempo rimarcava che ivi fosse presente lo (...) il quale, col volto tumefatto, tentava di portarla fuori dal bagno.
La donna notava che mentre i buttafuori minacciavano (...), uno di loro armeggiava tra le mani qualcosa, presumibilmente secondo la teste una mazza da baseball, mentre l'odierno imputato, che aveva tra le mani un telefono cellulare, aveva un occhio nero e il naso che colava sangue. Ciononostante i buttafuori continuavano ad inveire contro (...).
La teste riferiva che sebbene avessero provato a chiamare sia i Carabinieri che il personale sanitario non avevano mai ricevuto assistenza. Riusciti a caricare a braccia l'amica (...) in macchina, questa la riaccompagnava a casa mentre (...) si metteva alla guida della propria auto assieme ad un altro amico comune.
Costei ammetteva di non aver notato le manovre fatte da (...) in quanto la sua auto era posizionata avanti a quello dello (...) ma ammetteva di aver scorto l'imputato svoltare nel distributore di benzina senza comprenderne la ragione.
Sebbene la donna non sapesse se (...) alla guida del suo veicolo la avesse seguita per tutto il tragitto (che va dal locale all'abitazione di (...)), sicuramente poteva affermare che, giunti a casa di (...), il pervenuto era ivi presente e palesemente nervoso la aiutava a accompagnare (...) nel suo appartamento.
La teste, inoltre, ammetteva di aver sollecitato l'imputato a recarsi in ospedale stesso quella notte senza risultato; tuttavia lo convinceva a farlo solo il giorno successivo ai fatti.
La teste, infine, riferiva di aver preso contezza di quanto effettivamente accaduto allo (...) solo il giorno seguente sia da voci di paese sia dal racconto dello (...) stesso. L'imputato, in particolare, le raccontava che mentre tentava di aiutare (...), i buttafuori lo avevano aggredito, facendolo cadere per le scale in quanto "si erano impressionati''.
ESAME DELL'IMPUTATO
Di tenore un pò diverso la versione fornita dall'imputato nel corso del suo esame a cui lo stesso acconsentiva all'udienza del 14.5.2021.
(...) premetteva che la sera dei fatti si trovava presso il suddetto locale per festeggiare il compleanno dell'amica, (...), quando a fine serata un'altra amica, (...), affetta da diverse e gravi patologie, si recava nel bagno del locale; pertanto egli la raggiungeva per verificare le effettive condizioni di salute della stessa e constatava che era in atto un principio di crisi epilettica;
quindi veniva raggiunto dai buttafuori della discoteca che lo invitavano ad uscire dal bagno delle donne. L'imputato ammetteva che in quella circostanza si era opposto alle indicazioni ricevute e aveva cercato di spiegare che era necessaria la sua presenza proprio perché l'amica era bisognevole di assistenza; tuttavia veniva ugualmente scortato fuori e mentre scendeva inciampava nelle scale e per questo veniva raggiunto da altri buttafuori "sono arrivati 3 o 4 buttafuori insieme, erano 4 o 5 tutti insieme" (cfr. verbale stenotipico pag.19 del 14.5.2021) che lo malmenavano.
L'imputato, inoltre, puntualizzava di aver subito l'aggressione mentre era ancora a terra; pertanto egli non era stato in grado reagire né di difendersi anche in considerazione del numero di soggetti che lo stavano aggredendo.
Successivamente, poi, veniva letteralmente "sbattuto" fuori dal locale.
Pertanto, adirato, egli si metteva alla guida della sua vettura con l'intendo preciso di colpire le vetrine ma non la fioriera (cfr. verbale stenotipico pag.19 del 14.5.2021).
Colpite le stesse, tamponava la macchina di (...) convinto che si trattasse dell'automobile di uno dei buttafuori che l'aveva pestato. L'imputato precisava che prima di impattare contro la suddetta auto, proprio perché sapeva essere di (...), non aveva avuto modo di vedere chi ci fosse al suo interno.
L'uomo, inoltre, specificava di aver notato, dopo aver infranto le vetrine del locale, la presenza di altri buttafuori uno dei quali aveva tra le mani una mazza da baseball; pertanto, preso dallo spavento si dava alla fuga.
L'imputato ammetteva, senza remore, di provare dei risentimenti nei confronti del buttafuori e del proprietario del locale e di essersi recato il giorno successivo presso il pronto soccorso per le lesioni patite.
Il giudicabile ammetteva che l'area fuori al locale era ben illuminata e, quindi, aveva avuto modo di vedere le persone ivi presenti; tuttavia, non aveva scorto la presenza di (...) nascosto dietro la fioriera e anzi, specificava di essere venuto a conoscenza dei danni dallo stesso subito solo dopo essere stato denunciato. Subito procedeva a contattare personalmente (...) e a risarcire il danno dallo stesso patito.
Costui, ancora, asseriva di essere stato contattato telefonicamente, ì giorni seguenti, da (...) e dal proprietario del locale che, minacciandolo, chiedevano il risarcimento dei danni "se risarcivo ì danni non andavano avanti a fauni la denuncia e la denuncia sarebbe stata anche pesante di tentato omicidio e aggravavano la situazione" (cfr. verbale stenotipico pag. 22 del 14.5.2021); richiesta inizialmente rifiutata. Dalla lettura del referto medico in atti rilasciato alle ore 23.14 del 16 dicembre 2018 dai sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase risulta che (...) riferiva di essere stato aggredito da persona nota, e, presentava "frattura chiusa delle ossa nasali, contusione di parte non specificata, contusione del volto con escoriamone frontale ed ecchimosi periorbitaria sx" giudicate guaribile in giorni 15 (cfr. verbale di pronto soccorso Boscotrecase n.2018069723 del 16 dicembre 2018).
LE VALUTAZIONI DEL TRIBUNALE
La veridicità del fatto storico descritto dalle persone danneggiate / lese poteva darsi per pacifica. Ed invero non solo essa non era contestata dall'imputato, ma era riscontrata:
dai testi escussi, della cui credibilità non è dato dubitare, in ragione dell'esaustività e della coerenza intrinseca del contenuto delle loro deposizioni e della sostanziale convergenza dei loro rispettivi racconti;
dalla documentazione medica (verbale di pronto soccorso dell'Ospedale del Mare n. 2018012741 in atti) attestante le lesioni riportate da (...) e quelle riportate dallo stesso imputato (verbale di pronto soccorso Boscotrecase n.2018069723 del 16 dicembre 2018), nonché le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza in atti e tutta la documentazione legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento; dalle stesse ammissioni dell'imputato nel corso del suo esame. La sera dei fatti (...) Pasquale, a seguito di un litigio con un buttafuori della discoteca in cui aveva trascorso qualche ora, si poneva- in evidente stato di agitazione - alla guida del proprio veicolo a bordo dei quale dapprima danneggiava le vetrine del locale per poi investire, cagionando lesioni, a (...) ed, infine, impattare sul veicolo di (...).
Residua così al Tribunale solo attribuire la corretta qualificazione giuridica alla vicenda oggetto di imputazione e del rilievo penale attribuibile ai fatti di reato contestati in rubrica.
Capo a)
Per quanto concerne il delitto ascritto all'imputato al capo a) della rubrica, a parere di questo Collegio non ricorre l'ipotesi di tentato omicidio e la richiesta congiunta avanzata dal PM e dalla Difesa, di assoluzione di (...) perché il fatto non sussiste, merita di essere accolta. Della figura di reato rubricata difetta in primis l'elemento oggettivo della idoneità. La valutazione intesa ad accertare - ex art. 56 c.p. - se gli atti compiuti dall'agente risultino dotati di oggettiva idoneità ad offendere e mettere in concreto pericolo il bene della vita, protetto dalla norma incriminatrice, e rivelino l'intenzione di commettere il delitto di cui all'art. 575 c.p., deve essere compiuta "ex ante", anche se sulla scorta di una prognosi necessariamente postuma rispetto al reale accadimento degli eventi, imponendo al giudice di collocarsi idealmente nella situazione che si presentava al soggetto attivo del reato nel momento in cui ha posto in essere la condotta, tenendo conto degli esiti prevedibili dell'azione nelle condizioni date, senza che il relativo giudizio possa essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti.
Invero, la giurisprudenza più recente espressamente dice che "in tema di delitto tentato, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situatone che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso". (Fattispecie in cui è stato ravvisato il tentato omicidio nella condotta di un soggetto che, dopo aver perpetrato un furto in abitazione, dandosi alla fuga a bordo di un veicolo investiva un agente di polizia che gli intimava l'alt, in una strada di ridotte dimensioni della carreggiata e con la presenza di veicoli parcheggiati che impedivano di schivare il veicolo) (Cass. Pen. Sez. 2-, Sentenza n, 36311 del 12/07/2019 Ud. (dep. 21/08/2019) Rv. 277032 - 02)).
Orbene, secondo un attento apprezzamento prognostico della fattispecie, la condotta tenuta dallo (...) nei confronti di (...) appare in radice inidonea a produrre la morte di quest'ultimo. Pertanto, la condotta dell'agente può dirsi priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento morte, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente.
Ciò sulla scolta di una notazione assorbente: le modalità con cui (...) investiva (...) si sono rivelate inadeguate a compiere un omicidio.
Segnatamente è emerso dall'istruttoria dibattimentale che lo (...) conduceva il veicolo a velocità moderata (cfr. sul punto fra tutte le dichiarazioni rese dal Maresciallo (...)).
E' dimostrato, altresì, che la vettura in uso all'imputato urtava la struttura in marmo su cui si ergeva la pianta dietro cui si nascondeva la persona offesa; quindi, ne discendeva una rottura di una delle rotelle su cui poggiava il vaso in pietra che determinava inevitabilmente una inclinazione della struttura e della pianta verso (...).
Risulta, ancora, che tale condotta di guida non cagionava danni ad altri veicoli o ad altre persone ivi presenti.
Pertanto, se la azione posta in essere dall'imputato è stata idonea a cagionare alla persona offesa un trauma contusivo alla caviglia destra tuttavia, la medesima può dirsi priva del requisito della micidialità necessario per la commissione di un tentativo punibile ex artt. 56 e 575 c.p. e ciò per la inidoneità della azione e per la inidoneità della gravità della lesione infetta.
Fermo e assorbente quanto già osservato sul piano oggettivo, va poi rimarcato a fortiori come manchi in capo all'agente l'elemento soggettivo tipico del reato contestato.
Come è noto, fra i vari criteri utili indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per stabilire se il colpevole ebbe o no la volontà omicida, assumono particolare rilievo le modalità esteriori dell'azione criminosa. Nella non semplice attività di individuazione del processo volitivo, normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà che ne costituisce il risultato, non può invero farsi a meno di valutare in concreto le modalità della condotta e rapportare queste ultime a quei parametri obiettivizzati dalla costante giurisprudenza di legittimità, desunti sulla base dell'id quod plerumque accidit e comprensivi del carattere micidiale o meno del mezzo usato, dell'eventuale pluralità di colpi, della vitalità della zona del corpo colpita, elementi tutti da considerare procedendo ad una valutazione ex ante ed in concreto, rispetto alla realizzazione dell'evento. A tali elementi di carattere oggettivo possono aggiungersi altre circostanze idonee ad avvalorare l'ipotesi dell'intenzione omicida come il comportamento del reo prima e dopo il delitto, i rapporti antecedenti tra l'autore della condotta violenta e la vittima, mentre secondaria importanza può attribuirsi alla causale, la cui ricerca ed il cui rigoroso accertamento si impone solo quando la prova dell'animus necandi non è sostenuta da elementi univoci. Per tali ragioni la prova del dolo nell'omicidio ha natura essenzialmente indiretta, nel senso che deve desumersi dai sopra evidenziati elementi (esterni rispetto allo stesso elemento soggettivo) in quanto unici dati idonei ad esprimere il fine effettivamente perseguito dall'agente (Cass., sez. I, 14/7/97, n. 6988), dovendosi l'effettiva volontà dell'agente essere desunta da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò posto, nella fattispecie de qua, non si poteva, in base alle risultanze in atti, ritenere che l'imputato si fosse rappresentato ed avesse voluto l'evento morte.
Sul punto giova ricordare che in tema di delitti contro la persona, precisa la S.C., per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentalo omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'anione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il tentato omicidio per essere stata la vittima colpita da cinque coltellate di cui una all'addome) (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 51056 del 27/11/2013 Ud. (dep. 18/12/2013) Rv. 257881 - 01; in senso conforme: Cassazione penale, sez. I, 22/09/2010, n. 37516, Cass. pen. n. 1950 del 1988, Cass. pen. n. 4208 del 1985, Cass. pen. n. 1114 del 1983, Cass. pen. n. 1713 del 1982). Invero, le modalità stesse con le quali veniva colpito (...) dall'auto guidata dall'imputato non era di per sé idonee a cagionare la morte. Invero, questi riportava "trauma contusivo caviglia dx in assenza di lesioni ossee rilevabili alla rx, no segni di trauma cranico" giudicate guaribili in giorni 3; pertanto, il paziente veniva dimesso immediatamente.
Anzi, ancor più rilevante, sono le dichiarazioni dell'imputato che, in sede dibattimentale, confermava di aver preso di mira le vetrine del locale, a causa di un sentimento di avversione nei confronti del proprietario del locale e del buttafuori.
Rileva, a tal proposito, che la stessa persona offesa in sede dibattimentale escludeva che l'odierno giudicabile volesse intenzionalmente investirlo, anche perché non si conoscevano e non ne avrebbe avuto motivo; sosteneva che il pervenuto voleva puntare le vetrine ma, dato che lo spazio di manovra era limitato, urtava anche contro la fioriera. Ribadiva, inoltre, di non aver avuto umore per la sua vita ma sicuramente era spaventato per la situazione che si era venuta a creare. Invero, se l'imputato avesse voluto colpire la persona offesa avrebbe avuto modo di colpirlo in pieno; tale evento non si verificare in quanto, secondo questo Collegio, è da escludere che lo (...) si fosse rappresentato ed avesse voluto l'evento morte.
La circostanza che il giudicabile alla guida puntasse alle vetrine e non già alla fioriera è , poi, confermata, dagli ulteriori testi a carico (...) e (...).
Ricapitolando, nella specie la natura assolutamente tenue delle lesioni arrecate denunciavano - oltre all'inidoneità del tentativo - anche la contestuale assenza di una reale volontà omicidiaria di (...), visto che questi, se avesse davvero voluto uccidere (...), non avrebbe esitato -peraltro ad una distanza cosi ridotta dalla sua figura- ad investirlo con ben altra velocità e con altre modalità.
Pertanto, l'imputato va assolto dal delitto di tenato omicidio contestatogli al capo a) perché il fatto non sussiste.
Capo c)
A parere di questo Collegio, inoltre, s'impone l'assoluzione dell'imputato per i fatti di cui al capo e) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
(...) invero risulta accusato di aver danneggiato le vetrine del locale pubblico denominato "(...)" di proprietà della società "(...) Srl" nonché l'autovettura Fiat Panda tg (...) di proprietà di (...).
E bene precisare che con il decreto legislativo n. 7/2016, il legislatore ha compiuto una notevole azione di depenalizzazione in relazione a diversi reati, tra i quali si annovera anche il danneggiamento semplice, ad eccezione, quindi, del ed. danneggiamento aggravato.
La norma di cui all'art 635 c.p. è stata riformulata dall'art. 2, 1° co., lett. 1), D.Lgs. 15.1.2016, n, 7 (recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2, 3° co., L. 28.4.2014, n. 67").
La modifica normativa ha, innanzitutto, escluso la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento semplice, già previsti al 1° co. dell'art. 635 previgente. Tali fatti sono ora qualificati, ai sensi dell'art. 4, 1° co., lett. c), del decreto, quali illeciti civili sottoposti alla sanzione pecuniaria civile da cento a ottomila euro. I fatti previsti nella formulazione dei 1° e 2° co. dell'art. 635 introdotta nel 2016 costituivano nella previgente disposizione circostanze aggravanti. La pena ora prevista per tali fatti è la medesima che la precedente normativa fissava per le fattispecie aggravate.
All'esito della riformulazione conservano, tra le varie, rilievo penale le condotte di danneggiamento commesse con violenza alla persona o minaccia o su cose esposte a pubblica fede (come indicate ex art 625 nr 7 c.p.)
Nel caso che ci occupa va escluso che abbia rilievo penale il danneggiamento delle vetrine del locale pubblico non ricorrendo l'aggravante di cui all'art 625 nr 7 c.p.
In proposito, in un caso del tutto analogo la S.C. ha statuito che "Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato ex art, 635, comma secondo, n. 3 cod. peti., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede), lo sfondamento della vetrata di un bar in presenta del suo titolare, in quanto tale aggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita in modo diretto e continuo dal proprietario del bene. (La Corte ha altresì rilevato che, al riguardo, non assume rilievo il comportamento dell'agente che, a seguito di mossa repentina, riesca ugualmente a danneggiare la cosa custodita, in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l'evento). (Cass. Pe. Sez. 2, Sentenza n. 37889 del 22/09/2010).
In altre circostanze la giurisprudenza ha ribadito che è da escludere l'esposizione alla pubblica fede della porta di ingresso di un esercizio commerciale (cfr. tra le altre Cass n. 46187/2004; n. 44953/2016), quando, come nel caso di specie, è presente il titolare (Cass. pen. sen.26857/2017). L'esposizione di una res alla pubblica fede, scrivono i giudici, comporta che essa si trovi fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinatone naturale: la ratio della previsione risiede, quindi nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situatone delle cose". Ne consegue che tale condizione, conclude la S.C., non può mai ricorrere in riferimento alla porta d'accesso ad un locale " all'interno del quale sia presente il titolare, in relazione alla quale, quindi, l'aggravamento di pena comportato dalla circostanza de qua (o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità) sarebbero privi di giustificato ne" (Cassazione, penale sentenza n. 26857/2017). Neppure assume rilievo penale la condotta di danneggiamento dell'autoveicolo sovra-descritto sebbene compiuto alla presenza del proprietario, (...) , che come emerso dall'istruttoria si trovava al suo interno ai momento della condotta.
Invero, secondo pacifica giurisprudenza "Nel caso di danneggiamento di parti di un'autovettura compiuto alla presenta del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e il fatto non è punibile non essendo previsto dalla legge come reato" (Cass. Pen. Sez. 2 -, Sentenza n. 5251 del 15/01/2019). Invero, già in precedenza gli Ermellini si era pronunciati in materia, specificando che "se il bene, oggetto di. danneggiamento, è sotto il controllo dell'avente diritto, non è ravvisabile l'aggravante della cui, esposizione alla pubblica fede prevista dall'art.625, ti.7, c.p., richiamato dall'art. 635, cpv., c.p. situatone, questa, nella quale si trovava la vettura della vittima, la quale era sì parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria" (Cass. Pen. Sez. II, 17/05/2017, n.46585).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ritiene questo Collegio che l'imputato va mandato assolto da quanto ascrittogli al capo c) il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Capo b)
Viceversa, questo Collegio ritiene integrato il delitto di lesioni personali aggravate contestate a (...) al capo b) della rubrica.
Sul punto giova osservare che quelle inferte alla persona offesa, (...), sono lesioni, da cui è derivata una malattia, dovendosi intendere per essa qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, anche, come nel caso in esame, localizzata o circoscritta, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, che comunque hanno comportato un processo di reintegrazione, sia pur di breve durata. Sul punto questo Collegio aderisce, infatti, all'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, anche di modesta entità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di mia, oppure la morte" (cfr., tra le prime, Cass. Pen. Sez. V n. 714/1999). Inoltre, senza alcun dubbio questo Collegio ritiene che le lesioni contestate sono senz'altro aggravate ai sensi dell'art. 61 nr. 1 c.p. per aver agito per futili motivi.
In giurisprudenza, il motivo è considerato futile quando la determinazione al reato sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per Io sfogo di un impulso criminale (C., Sez. I, 21.12.2017-16.4.2018, n. 16889) ovvero quando l'impulso che ha indotto a delinquere manca di quel minimo di consistenza e di spessore qualitativo che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logico con l'azione commessa (C., Sez. V, 14.5.2010, n. 35606; C., Sez. I, 4.7.2007, n. 35369). Per la sua valutazione è necessario un giudizio bifasico, del dato oggettivo e di quello soggettivo (C., Sez. V, 27.6-6,11.2019, n. 45138). Recenti sentenze hanno affermato che il giudizio sulla futilità del motivo non può essere riferito ad un comportamento medio, ma deve tenere conto anche delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto sì è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (C, Sez. VI, 2.7.2012, n. 28111; C., Sez. I, 18.11.2010, n. 42846; C., Sez. I, 14.6.2007, n. 26013; C. Sez. I, 23.1.2003, n. 8740; G, Sez. I, 17.12.1998, n. 4819).
Tanto premesso in diritto, quindi, deve ritenersi integrata l'aggravante per due motivi: in primis l'aggressione lesiva sembra con certezza aver avuto causa nel diverbio intercorso poco prima tra l'odierno imputato e un buttafuori del locale, quindi con un soggetto diverso dalla persona che ha effettivamente patito le lesioni; in secundis la reazione violenta e aggressiva assunta dallo (...) sembra aver avuto origine in un senso di frustrazione generata dalla condotta oppositiva del buttafuori di talché la stessa azione scomposta appare gratuitamente violenta e scatenata da un motivo tutto interiore all'imputato, non già quale reazione ad un contegno provocatorio o violento della p.o.
Di contro, va ritenuta insussistente l'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo e di luogo, tali da ostacolare la privata difesa, di cui all'art.61 nr. 5 c.p.
L'aggravante è considerata di natura oggettiva da quella parte della dottrina che la ritiene attinente alle modalità dell'azione e ne afferma la sussistenza indipendentemente dalla conoscenza da parte del soggetto agente delle condizioni favorevoli. Per la giurisprudenza, invece, l'aggravante si configura quando le condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa sussistano oggettivamente (C., Sez. I, 24.11.2010, n, 1319), a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dall'azione del reo (C, Sez. I, 2.12.2010, n. 712; C, Sez. V, 23.2.2005, n. 14995; C., Sez. II, 8.7.2004, n. 44624; C., Sez. I, 10.2.1997, n. 2960; C., Sez. I, 9.10.1996, n. 10268). Non si richiede che la difesa sia divenuta impossibile, né è sufficiente l'idoneità astratta della situazione considerata, ma è necessario che la difesa sia stata concretamente ostacolata (C., Sez. II, 18.1.2011, n. 3598; C., Sez. V, 2.2.2010, n. 8819; C, Sez. I, 18.3.1993, n. 7249). La valutazione della sussistenza dell'aggravante della minorata difesa va operata dal giudice, caso per caso, valorizzando situazioni che abbiano ridotto o comunque ostacolato, cioè reso più difficile, la difesa del soggetto passivo, pur senza renderla del tutto o quasi impossibile, agevolando in concreto la commissione del reato (C., Sez. II, 7.10.2014, n. 43128; C., Sez. II, 14.11.2013-12.2.2014, n. 6608). L'aggravante fa riferimento a situazioni di tempo, di luogo o di persona in cui la vittima si trova in condizioni che ne attenuano la capacità di difesa (da ultimo: C., Sez. VI, 22.3.2017, n. 17937).
Nel caso di specie, il delitto di lesioni risulta perpetrato sicuramente in ora notturna (alle ore 3.30 circa). Ma questo Collegio non ignora che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, se con non concorrano altre condizioni che consentano, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata o meno una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Cassazione penale, Sez. 4 -, Sentenza n. 34357 del 25/11/2020 Ud. (dep. 03/12/2020) Rv. 280052 - 01).
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che pur essendosi il reato perpetrato in ora notturna, il luogo ove lo stesso si è consumato era tale da escludere anche un mero ostacolo alla privata difesa di (...), essendo la zona ben illuminata dalle luci esterne ed interne del locale ma, soprattutto non poteva dirsi isolata dato che il locale era in chiusura e dunque in un momento nel quale molteplici persone ivi si affollavano.
Pertanto, in assenza della concorrenza dei plurimi elementi (come potrebbe essere: una zona isolata, strada poco illuminata e in orario notturno) questo Collegio ritiene di escludere l'aggravante in parola.
TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Venendo al trattamento sanzionarono, ritiene questo Collegio che (...) sia meritevole della concessione della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. per avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso comprovato dalle affermazioni della persona offesa che si è dichiarata soddisfatta dal risarcimento ricevuto da parte dello (...). Il risarcimento consiste nella compensazione, effettiva ed integrale, del danno patrimoniale e non patrimoniale che consegua dalla commissione del reato e sia economicamente risarcibile. Si ritiene sufficiente la mera volontarietà del risarcimento, per cui il soggetto può agire anche per ragioni opportunistiche. Circostanze effettivamente ricorrenti nel caso che ci occupa.
Invece, all'odierno imputato non paiono concedibili le circostanze attenuanti generiche. Premesso che ormai è da escludersi la possibilità di concessione delle attenuanti generiche solo sulla base del solo stato d'incensuratezza (l. 125/08, v. Cass. pen. n° 4033/2014, rv. 258747), che peraltro non sussiste nel caso di specie, va evidenziato che dette circostanze sono state introdotte dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sulla quantità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato (Cass. pen sez. VI 10/4/1995 (...). Si tratta, in concreto, di individuare nella vicenda in esame elementi che, quantunque non previsti esplicitamente dal legislatore, impongano una valutazione dei fatti e/o della personalità del reo che consenta un adeguamento della pena ai principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3 cost.) e di finalità rieducativa della pena (art. 27 co. III Cost.). Questa valutazione può essere fatta tenendo conto sia degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. che di altri parametri di giudizio (Cass. pen. Sez. I 1/10/1986-(...)), ma non è comunque necessaria nemmeno una valutazione di tutti i possibili elementi, purché vengano individuati con ragionevolezza i parametri che si ritengono più rilevanti (Sez. I 6/10/1995-(...), ma cfr. Sez. II 11/10/04 Alba ed altri ed anche da ult. Sez. II 18/1/11 (...) ed altri). E comunque fuori discussione che l'applicazione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parole (Sez. 1 C.c. 22/9/1993- (...); n° 19639/2012, rv. 252900; cfr. anche sez. II 2/12/08 (...) che ha riaffermato l'insussistenza nel nostro ordinamento di una presunzione di meritevolezza delle attenuanti generiche). Elementi positivi di una portata siffatta non paiano esserci stati nel giudizio de quo, al di là della condotta risarcitoria già valorizzata dal Collegio mediante la concessione della attenuante di cui all'art. 62 nr 6 c.p.
La circostanza aggravante dei futili motivi nonché la ricorrente recidiva specifica infra-quinquennale (emergendo dal casellario in atti che lo (...) ha riportato una condanna irrevocabile il 17.10.2017 per il delitto di percosse) vanno bilanciate in termini di equivalenza con la riconosciuta circostanza attenuante.
Per l'effetto, tenuto conto dei parametri ex art 133 c.p., appare equo irrogare la pena di anni uno di reclusione.
È, inoltre, il caso di ricordare che per "la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra inoltre tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p." (così, da ultimo, Cass. Ord. 4/3-21/4/2016 n. 16488,. In senso conforme cfr., ad es., Cass. 8/1-14/3/2016 n. 10462, non massimata; Cass. 12/3/2014, (...), RV 260022; Cass. 20 /3/2013, Senatore, RV 256197). Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In ragione del carico di lavoro appare opportuno riservare il deposito delle motivazioni nel termine di giorni novanta.
PQM
Letti gli artt.533 e 535 c.p.p.,
dichiara (...) colpevole del delitto di cui al capo b) della rubrica e, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 61 n.5 c.p., concessa la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. ritenuta equivalente alla residua aggravante e alla recidiva così come contestata, lo condanna alla pena di anni 1 (uno) di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'art.530 c.p.p. assolve (...) dal delitto di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e di quello contestatogli al capo c) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Letto l'art. 544, III comma, indica in giorni 90 (novanta)termine per il deposito dei motivi.
Così deciso in Nola il 9 giugno 2021.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2021.