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L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti (Cass. Pen. n. 2030/26)

  • 2 giorni fa
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L’avviso di proroga delle indagini preliminari non attribuisce al difensore il diritto di accesso agli atti

Massima

In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l’indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell’art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l’indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, essendo gli atti ostensibili solo all’esito delle indagini secondo le forme di rito.


Commento

1. Il perimetro del contraddittorio nella proroga ex art. 406 c.p.p.

La sentenza n. 2030/2026 riafferma un principio consolidato ma periodicamente rimesso in discussione: l’avviso di richiesta di proroga delle indagini preliminari non determina l’apertura del fascicolo del pubblico ministero alla difesa.

L’art. 406 c.p.p. prevede che l’indagato sia informato della richiesta di proroga, al fine di consentirgli di “controdedurre”. Tuttavia, tale contraddittorio ha oggetto limitato: non concerne il merito dell’accusa, ma esclusivamente le ragioni addotte dal pubblico ministero a sostegno della necessità di proseguire le investigazioni.

La Corte ribadisce che la fase delle indagini preliminari è strutturalmente connotata dal segreto investigativo e che la discovery anticipata postulata dalla difesa si porrebbe in frizione con tale assetto.


2. Contenuto dell’avviso: notizia di reato e motivi della proroga

La giurisprudenza richiamata nella decisione chiarisce che la richiesta di proroga deve indicare:

  • la notizia di reato;

  • i motivi che giustificano la proroga.

L’indicazione della “notizia di reato” è soddisfatta mediante il riferimento alle ipotesi di reato oggetto di indagine, senza necessità di specificazioni temporali e spaziali proprie dell’informazione di garanzia.

La distinzione è sistematicamente coerente:

  • l’informazione di garanzia consente difese di merito;

  • l’avviso ex art. 406 c.p.p. consente esclusivamente un controllo sulla legittimità e necessità della prosecuzione delle indagini.

Non si tratta di uno strumento di anticipazione del diritto alla prova.


3. Inesistenza di un diritto di accesso agli atti

La Corte afferma espressamente che l’indagato avvisato della richiesta di proroga non ha diritto di prendere visione degli atti di indagine.

L’ostensibilità del fascicolo del pubblico ministero è prevista soltanto al termine delle indagini, nelle forme e nei tempi stabiliti dagli artt. 415-bis e seguenti c.p.p.

La proroga costituisce atto di impulso processuale, non decisorio, e non incide direttamente sulla libertà personale; conseguentemente, contro l’ordinanza del GIP che la concede non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost.

Il contraddittorio è dunque funzionale e circoscritto: la difesa può contestare la carenza dei presupposti per la proroga, ma non pretendere la conoscenza integrale del materiale investigativo.


4. Profili costituzionali

La sentenza esclude la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

L’assenza di discovery anticipata non viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiché il diritto di difesa è garantito nella sua pienezza nelle fasi successive del procedimento, mentre nella fase delle indagini preliminari il legislatore ha operato un bilanciamento tra esigenze investigative e garanzie difensive.

La proroga è finalizzata a consentire il completamento delle investigazioni; non determina alcuna statuizione sulla responsabilità né comprime definitivamente diritti fondamentali.



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 19/12/2025, (ud. 19/12/2025- dep. 19/01/2026) - n. 2030

RITENUTO IN FATTO


1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 23/2/2023, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Sm.Al. colpevole dei reati ascrittigli di cui agli artt. 474,648 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, e nel contempo revocava il beneficio della sospensione condizionale accordatogli in primo grado, risultando dal certificato penale che l'imputato ne aveva già in precedenza fruito per due volte.


2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Ponzio, il quale ha dedotto i seguenti motivi, enunziati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:


2.1 la violazione dell'art. 406 cod. proc. pen. e connessa violazione del diritto di difesa.


Il difensore segnala che l'imputato in data 20/7/2021 ha ricevuto avviso di proroga delle indagini preliminari in relazione ai fatti contestati nell'odierno procedimento ma, non avendo il difensore potuto accedere agli atti, ha depositato una memoria sulla base dei dati generici evincibili dalla richiesta del P.m. Aggiunge che non è chiaro quale fosse la documentazione che il P.m. intendeva acquisire e che, comunque, la proroga non poteva essere concessa per i titoli di reato in contestazione con conseguente illegittimità del termine concesso dal giudice per le indagini preliminari. Il difensore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 406 cod. proc. pen., chiedendo alla Corte adita di sollevare la relativa questione, rilevando un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta Costituzionale nella parte in cui la norma non prevede la facoltà del difensore dell'indagato di accedere agli atti e di estrarre copia degli stessi nonché di conoscere le accuse mosse nei confronti della persona sottoposta ad indagine;


2.2 l'erronea valutazione del compendio probatorio e l'inutilizzabilità dei mezzi di prova raccolti dalla p.o.


Il difensore lamenta che a fondamento del giudizio di responsabilità del prevenuto sono stati posti gli accertamenti effettuati dalla p.o. riguardanti, in particolare, la contraffazione e adulterazione degli oli lubrificanti venduti con il marchio Castrol. Tuttavia, poiché simili accertamenti dovevano essere svolti nel rispetto del contraddittorio, a mezzo di consulenza o perizia, il difensore sostiene che gli esiti delle indagini unilateralmente effettuate dalla p.o. sono da ritenere inutilizzabili e denunzia l'illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto l'eccezione difensiva. Il ricorrente deduce, inoltre, la mancata considerazione del fatto che la Guardia di Finanza, recatasi presso il presunto deposito di oli dell'imputato, non vi rinvenne alcun fusto ne segni di attività commerciale, omettendo di procedere a perquisizione;


2.3 il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla personalità dell'imputato, al contegno processuale e alle complessive modalità del fatto. Il difensore, inoltre, si duole dell'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod. pen., nonostante la tenuità del danno patito dalla società Castrol;


2.4 la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 4,cod. pen. in violazione del divieto di reformatio in pejus e in assenza di puntuale motivazione al riguardo.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. L'eccezione di improcedibilità formulata con la memoria difensiva ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondata in quanto il difensore omette di considerare che, a norma dell'art. 2, comma 3, L. 134/2021, le disposizioni in ordine all'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020, condizione nella specie insussistente alla luce del tempus commissi delicti indicato in imputazione come prossimo al novembre 2019.


1.Il primo motivo è infondato in maniera manifesta. Come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, l'indagato avvisato della richiesta di proroga delle indagini preliminari non ha diritto a prendere visione degli atti di indagine e del fascicolo del P.M. (Sez. 3, n. 43002 del 05/11/2010, Vanni, Rv. 248669 – 01), essendo gli atti di indagine ostensibili alla persona indagata soltanto all'esito delle indagini nelle forme di rito. L'esattezza di siffatta conclusione trova conferma nel consolidato principio secondo cui contro l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non è previsto alcun mezzo di impugnazione, neppure il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 Cost., non avendo la predetta statuizione il contenuto di una sentenza o di un provvedimento che comunque incida sulla libertà personale, ma trattandosi di atto di mero impulso processuale, che non conclude il procedimento, nè una sua fase decisoria (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191787 – 01; Sez. 5, n. 1710 del 15/04/1999, Galdoporpora, Rv. 213652 – 01; Sez. 6, 8/5/2012, n. 18540,C.Rv. 252721;Sez. 3, n. 37166 del 31/05/2017,Matrella,Rv. 270919–01).


Simile scansione procedimentale è immune da rilievi sotto il profilo della conformità ai principi costituzionali in quanto l'anticipata discovery postulata dal difensore è in contrasto con il segreto investigativo che caratterizza la fase delle indagini mentre l'art. 406 cod. proc. pen. è posto a tutela dell'indagato con esclusivo riguardo alle ragioni che sottendono la richiesta di prosecuzione delle investigazioni. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di "controdedurre", deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga. Quanto al requisito dell'indicazione della "notizia di reato", lo stesso è assolto con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto, requisiti che sono invece previsti per l'informazione di garanzia. Ciò in quanto l'informazione di garanzia è prevista per consentire all'indagato di approntare difese "di merito", mentre la notizia di reato deve essere indicata nella richiesta di proroga ex art. 406 cod. proc. pen. soltanto quale "punto di riferimento" del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta (Sez. 6, n. 3025 del 06/08/1992, Ferlin, Rv. 191670 – 01; in senso conforme, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260053 – 01; Sez. 5, n. 5782 del 04/12/2012 ,dep. 2013, Scorrano, Rv. 255007 - 01).


2. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione al secondo motivo, avendo la sentenza impugnata disatteso con corretti argomenti giuridici l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici allegati alla querela. Invero, l'accesso al rito abbreviato richiesto dall'imputato comporta l'utilizzabilità di tutti gli atti formati o acquisiti nella fase investigativa con il solo limite della c.d. inutilizzabilità patologica, inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246 – 01), categoria cui non si presta ad essere ricondotta la produzione effettuata in sede di querela dalla p.o. Deve, peraltro, osservarsi che la censura è, altresì, connotata da diffusa genericità dal momento che non affronta il tema dell'autosufficienza probatoria delle diverse ed ulteriori fonti di prova poste a sostegno della responsabilità penale del ricorrente, ampiamente richiamate a pag. 4 del provvedimento impugnato.


3. Anche le censure prospettate nel terzo motivo sono inammissibili. Infatti, la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648,comma 4,cod. pen. è preclusa dalla mancata devoluzione in appello mentre i rilievi in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale reso sul punto una motivazione congrua che ha valorizzato la significativa gravità del fatto, desunta dal prezzo del bene ricettato, e la biografia criminale del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, evidenziando, altresì, la mancata allegazione di elementi di meritevolezza da porre a fondamento dell'invocata mitigazione sanzionatoria.


4. Il quarto motivo è fondato. Questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, con la sentenza Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01 ha statuito che è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, a cui il punto non sia stato devoluto con l'impugnazione.


La pronunzia, per risolvere il contrasto circa presupposti e limiti del potere di revoca del beneficio della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione, ha preso le mosse dall'esegesi di Sez. U. Cerroni, n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798 – 01 e Sez. U. Longo, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 - 01, chiarendo che rispetto a detti approdi ermeneutici nessuna novità è stata introdotta o può ricavarsi in via interpretativa dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, il cui art. 1 ha aggiunto, sul piano sostanziale, il terzo comma dell'art. 168 cod. pen. (che prevede l'obbligatorietà della revoca della sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative) e, sul piano processuale, il comma 1-bis all'art. 674 cod. proc. pen. (che impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio qualora rilevi l'esistenza di cause ostative alla sua concessione), "senza tuttavia prevedere in alcun modo la facoltà o l'obbligo, da parte del giudice d'appello, di revocare il beneficio della sospensione condizionale illegittimamente concesso in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto e, dunque, in deroga al principio devolutivo". Inoltre, la sentenza in esame ha chiarito che non è possibile superare il principio devolutivo muovendo dalla natura obbligatoria della revoca per originaria illegittimità e dall'assenza di un potere di valutazione discrezionale del giudice sul punto, cui consegue esclusivamente che "il giudice, sia di cognizione che di esecuzione, deve pronunciarla senza poter svolgere alcuna valutazione discrezionale; non anche che essa - ed è qui l'equivoco che inficia l'impostazione del tema ad opera di entrambi gli orientamenti in esame - debba essere disposta non avendo riguardo alle ordinarie scansioni processuali che definiscono l'ambito di cognizione e di decisione dei giudici nei vari gradi del giudizio".


Alla luce dei principi affermati da Sez. Un. Zangari deve concludersi che il vizio della sentenza che abbia concesso la sospensione condizionale in violazione dei limiti di cui all'art 164, ultimo comma, cod. pen. non può essere emendato in sede di impugnazione oltre i limiti della devoluzione, sicché per rimediare all'errore commesso dal giudice che ha concesso il beneficio è indispensabile che il giudice dell'impugnazione sia stato specificamente investito della cognizione sul tema, condizione che non ricorreva nella specie.


3. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, che deve essere eliminata, mentre le residue censure debbono essere dichiarate inammissibili.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.


Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.


Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2026.

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