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Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penale


Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penale

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto [379, 384].

Indice:

3. Circostanze aggravanti del reato di favoreggiamento

4. Elemento psicologico del favoreggiamento 5. Non punibilità del reato di favoreggiamento


1. Che cos'è e come è punito il reato di favoreggiamento?

Il reato di favoreggiamento personale è un delitto previsto dall'art. 378 del codice penale e punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Il reato di favoreggiamento personale è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Se il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta invece di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.


2. Quando si configura il favoreggiamento?

Cassazione penale , sez. VI , 01/03/2022 , n. 13143

La condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante l'intervenuta archiviazione in relazione al reato presupposto).


Cassazione penale , sez. VI , 06/12/2021 , n. 1176

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall' art. 384, comma 1, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall' art. 75, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .


Cassazione penale , sez. II , 22/09/2021 , n. 282

Il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputata in termini di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso nella detenzione delle stesse, avendo ella attivamente partecipato ad atti di gestione del sodalizio e provveduto, in un'occasione, a occultare parte di tali sostanze in vista di un'imminente perquisizione dei Carabinieri).


Cassazione penale , sez. II , 26/01/2021 , n. 17347

La configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di natura permanente (nella specie associazione per delinquere di stampo mafioso) presuppone che si sia già verificata la sua cessazione, costituita dallo scioglimento del sodalizio, ricorrendo altrimenti la partecipazione all'associazione mafiosa o il concorso esterno alla stessa, a seconda che risulti o meno dimostrato lo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna per concorso esterno con riferimento alla condotta costante di bonifica dei luoghi da eventuali microspie, prestata a favore del capo dell'associazione, ancora in essere, ritenuta indicativa di una disponibilità qualificata a vantaggio del sodalizio).


Cassazione penale , sez. VI , 30/09/2020 , n. 35785

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del sanitario che non si limiti a omettere la redazione del referto, ma si adoperi per contrastare l'attività di indagine, facendo insorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse. (Fattispecie relativa alla condotta di un medico che, dopo aver omesso la refertazione dell'evento lesivo occorso nel reparto in cui prestava servizio, aveva redatto un certificato di morte e consegnato la salma ai parenti, senza fornire informazioni circa la reale dinamica dell'evento, così impedendo di richiedere il riscontro necroscopico).


Cassazione penale , sez. VI , 22/10/2019 , n. 18125

Non integra il delitto di favoreggiamento personale la condotta che, non determinando alcuna alterazione del contesto fattuale e non turbando le attività di ricerca ed acquisizione della prova, risulti priva di obiettiva idoneità a sviare le investigazioni in corso. (Fattispecie in cui l'imputato, richiesto di verificare la presenza di una microspia all'interno di uno studio legale, già scoperta dal titolare dello stesso, si limitava a constatarne la presenza, allontanandosi dalla stanza, senza compiere alcuna attività di bonifica).


Cassazione penale , sez. III , 17/09/2019 , n. 364

Il reato di favoreggiamento, personale o reale, non è configurabile nel corso della perdurante consumazione di un reato di durata, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere durante la condotta di quest'ultimo, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato a questi ascritto, quanto meno a carattere morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione della condotta degli imputati come concorso nel reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all' art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e non come favoreggiamento reale o personale, perché l'azione illecita era avvenuta in costanza della consumazione del primo reato, di natura abituale).


Cassazione penale , sez. VI , 15/05/2019 , n. 43548

I delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza della pena, in quanto reati di pericolo a forma libera, sono integrati da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a realizzare l'effetto di fornire ausilio a taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena, a prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, salvo restando, sotto un primo profilo, che l'agente abbia fornito un contributo materiale idoneo alla realizzazione delle anzidette finalità e, sotto un secondo, che si sia rappresentato la portata del proprio agire e abbia effettivamente voluto apportare, con la propria condotta, siffatti aiuti.


Cassazione penale , sez. V , 12/03/2018 , n. 18110

Il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura (non solo inquirente ma anche giudicante), atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonché quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione.


Cassazione penale , sez. VI , 06/12/2016 , n. 6662

È configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma l'azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volontà dell'agente. (Fattispecie in cui un detenuto consegnava all'imputato un messaggio da recapitare ad un terzo, già a conoscenza del comune programma criminoso, nel quale venivano indicati i dati necessari per individuare i testimoni che egli avrebbe dovuto indurre a ritrattare, non riuscendo nell'intento a seguito del rinvenimento dello scritto da parte della polizia penitenziaria).


Cassazione penale , sez. VI , 01/03/2016 , n. 12281

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che non si limiti ad assistere un latitante, ma ponga in essere condotte di altra natura che, travalicando il dovere professionale del sanitario di tutelare la salute, contribuiscano a che la persona assistita eluda le investigazioni o le ricerche dell'autorità. (Nella specie, il medico, avvalendosi del ruolo direttivo esercitato all'interno di un laboratorio di analisi, aveva fatto sì che il latitante fruisse in maniera sistematica, in un significativo arco temporale, delle prestazioni della struttura sanitaria senza correre il rischio di essere individuato dagli inquirenti, dal momento che gli accertamenti diagnostici venivano effettuati a nome dello stesso sanitario).


Cassazione penale , sez. VI , 16/02/2016 , n. 9415

Il reato di favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna della vittima di un'aggressione armata che, sia nell'immediatezza del fatto, sia in un secondo momento, si era rifiutata di fornire informazioni alle Forze dell'ordine sul luogo, sull'autore e sulle ragioni del ferimento).


3. Circostanze aggravanti del reato di favoreggiamento

Cassazione penale , sez. VI , 11/02/2021 , n. 23241

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.


Cassazione penale , sez. VI , 15/05/2019 , n. 24883

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa solo qualora risulti provato che la condotta sia caratterizzata dalla coscienza e volontà di favorire, unitamente ai singoli indagati, anche le rispettive cosche di appartenenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con cui era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa nei confronti di un consulente trascrittore, autore dell'alterazione del contenuto di taluni dialoghi intercettati, considerando insufficiente l'affermazione secondo cui il favore reso ai favoreggiati si sarebbe tradotto in un aiuto all'intera organizzazione, in quanto un tale ausilio non poteva derivare ex se dalle mere connotazioni soggettive dei favoriti, in assenza di un effettivo contributo a vantaggio del gruppo).


Cassazione penale , sez. VI , 28/03/2019 , n. 32386

In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.


Cassazione penale , sez. VI , 11/06/2015 , n. 38281

Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico che acconsenta a prestare un intervento chirurgico ad un ricercato senza porre in essere condotte aggiuntive di altra natura le quali, travalicando il dovere professionale del sanitario di assicurare la tutela della salute del cittadino, contribuiscano a fare eludere la persona assistita alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono indifferenti ai fini della configurabilità del reato tanto le modalità di esecuzione della prestazione, se coerenti ed esaustive rispetto alla patologia riscontrata, quanto il luogo di esecuzione dell'intervento sanitario, sia esso compatibile o meno con le cure da prestare).

4. Elemento psicologico del favoreggiamento

Cassazione penale , sez. V , 11/10/2019 , n. 50206

Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame che aveva escluso il dolo di favoreggiamento personale, in considerazione dell'ipotetica finalità dell'indagato di ingraziarsi il mafioso, cui aveva rivelato il contenuto di alcune conversazioni intercettate, in modo da ottenere da lui informazioni relative al contesto mafioso di appartenenza, da riferire ad un ufficiale di polizia giudiziaria dal quale sperava di di essere aiutato in funzione della revisione di un processo che lo aveva riguardato).

5. Non punibilità del reato di favoreggiamento

Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2019 , n. 51910

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all' art. 384, comma primo, cod. pen. , basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico.


Cassazione penale , sez. VI , 24/09/2019 , n. 44697

È applicabile l'esimente prevista dall' art. 384, comma 2, c.p. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell' art. 246 c.p.c. ricorrendo un interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente.


Cassazione penale , sez. VI , 20/11/2018 , n. 53939

In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un'accusa penale a carico del congiunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l' art. 384 cod. pen. prevede una causa di esclusione della colpevolezza e non dell'antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma).


Cassazione penale , sez. VI , 04/05/2016 , n. 27933

In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato solo allorquando essa avvenga nello stesso processo penale in cui il responsabile ha posto in essere la condotta di favoreggiamento, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell' autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali. (Fattispecie in cui la Corte, ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità avendo l'imputato effettuato la ritrattazione nel corso del giudizio abbreviato celebrato nei suoi confronti a seguito di separazione del processo ai sensi dell'art. 18 cod. proc. pen., e dunque sempre nell'ambito dell'unitario procedimento originario iscritto anche nei confronti degli autori del reato-presupposto).


Cassazione penale , sez. II , 30/04/2015 , n. 34147

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).


Cassazione penale , sez. VI , 10/04/2015 , n. 24535 Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell'indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all'interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell'individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata). Cassazione penale , sez. VI , 11/03/2015 , n. 12934

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla p.g. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente, evidenziando, tra l'altro, che l'imputato era staro edotto, già prima della sua assunzione a sommarie informazioni, di essere destinatario di segnalazione per gli effetti di cui all'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990).


6. Favoreggiamento e concorso

Cassazione penale , sez. IV , 11/06/2019 , n. 28890

In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra il concorso nel reato e l'autonoma fattispecie di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione – manifestatasi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna a titolo di concorso per la detenzione di stupefacente, desumendo l'elemento soggettivo dalla condotta dell'imputata, tesa a disfarsi dello stupefacente mentre era sola in casa, sapendo dove la droga fosse custodita, e così dimostrando la sua autonoma disponibilità della sostanza).


Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2019 , n. 5229

In tema di illecita coltivazione di stupefacenti, il tentativo da parte di persona convivente con l'indagato di disfarsi delle piante, al momento della perquisizione delle forze dell'ordine, determina la responsabilità concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato.


Cassazione penale , sez. IV , 16/11/2017 , n. 6128

In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel reato e la condotta che invece dia luogo all'autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per la detenzione di stupefacente a titolo di concorso, in ragione della mancata verifica dell'elemento soggettivo relativo alla condotta dell'imputata, integrata dall'aver gettato gli involucri contenenti lo stupefacente fuori dal veicolo in cui si trovava il coimputato, reo confesso, precisando la necessità di desumerlo da individuabili modalità pratiche, riferibili ad epoca antecedente all'attività elusiva).


Cassazione penale , sez. II , 27/06/2017 , n. 36115

Risponde di concorso nel reato di estorsione e non di favoreggiamento personale colui che sia stato incaricato soltanto della riscossione delle somme della vittima, in quanto tale condotta non costituisce un “post factum” rispetto alla commissione del reato ma influisce sull'evento costitutivo dello stesso, contribuendo a conseguimento della coartazione perpetrata nei confronti della vittima e a portare così a termine la condotta delittuosa.


Cassazione penale , sez. V , 16/06/2017 , n. 35277

È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di alter ego del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo.


Cassazione penale , sez. VI , 07/12/2016 , n. 2668

Il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (in motivazione, la Corte ha ritenuto integrare il concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anziché il reato di favoreggiamento, la condotta del soggetto che aveva accompagnato il detentore dello stupefacente a recuperare la sostanza, della quale quest'ultimo si era precipitosamente disfatto, sul presupposto che il precedente abbandono dello stupefacente non comportasse la perdita di ogni potere di fatto sulla droga).


7. Favoreggiamento e reato presupposto


Cassazione penale , sez. VI , 23/09/2020 , n. 27908

In tema di rapporto tra favoreggiamento personale e reato presupposto, la clausola di sussidiarietà di cui all' art. 378, comma 1, c.p. opera quando uno dei reati costituisce estrinsecazione dell'altro integrando la medesima condotta sia il concorso nel reato presupposto, sia il favoreggiamento, mentre tale incompatibilità non sussiste quando la condotta favoreggiatrice è diversa, sul piano funzionale, temporale e ontologico, da quella del reato presupposto. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il favoreggiamento personale, consistito nell'offrire supporto ad un latitante, commesso a distanza di otto anni dal reato presupposto).


Cassazione penale , sez. II , 03/11/2015 , n. 45313

Non è configurabile il delitto di favoreggiamento quando risulta accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto, essendo invece irrilevante l'applicazione di una causa di non punibilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per il reato di favoreggiamento reale, nonostante il responsabile del reato presupposto di furto fosse stato dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 649 cod. pen.).


8. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. VI , 24/09/2019 , n. 44698

In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all' art. 371-bis c.p. si pone in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all' art. 378 c.p. , pertanto non è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, determinandosi l'assorbimento della meno grave ipotesi di favoreggiamento nel più grave reato di false dichiarazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che entrambe le fattispecie di reato tutelano il regolare svolgimento dell'attività investigativa con la differenza che l' art. 378 c.p. prevede una fattispecie a forma libera, rispetto alla quale l' art. 371-bis c.p. incrimina le condotte che si sostanziano in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero).


Cassazione penale , sez. I , 13/04/2018 , n. 43249

Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero qualificato come partecipazione ad un clan camorristico la condotta dell'indagato il quale, dedito alla frequentazione di soggetti intranei al sodalizio, aveva con stabilità favorito gli spostamenti del capoclan latitante, mettendogli altresì a disposizione, in plurime occasioni, la sua abitazione come luogo sicuro per incontri con politici ed imprenditori).

 

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