La massima
In tema di reati tributari, non si applicano alla fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate, prevista dall' art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74 , i principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, T., dell'8 settembre 2015, C-105/14, poiché la condotta omissiva del sostituto d'imposta non è lesiva degli interessi finanziari dell'Unione tutelati dall' art. 325 TFUE (Cassazione penale , sez. III , 12/07/2017 , n. 1972).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per l'annullamento della sentenza del 09/12/2015 del Tribunale di Padova che, per quanto qui rileva, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. P.P. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, commesso il (OMISSIS), perchè estinto per prescrizione.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione degli artt. 160 e 161 cod. pen., in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa l'8/09/2015 nella causa Taricco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
3. La questione posta dal PG, pur formalmente proposta ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), (e dunque non immediatamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3), in realtà sottende la questione di diritto circa la applicazione dei principi espressi dalla CGUE nella nota sentenza in causa Taricco anche al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis.
3.1. La questione è manifestamente infondata perchè i principi affermati dalla sentenza della CGUE non si applicano al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, la cui previsione non ha alcuna attinenza con gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE, in alcun modo lesi dalla condotta omissiva del sostituto di imposta. Sarebbe del resto illogico e contraddittorio prevedere due diverse soglie di punibilità e, per assurdo, attribuire quella più elevata proprio al reato (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter) che ha ad oggetto i tributi cd. armonizzati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018