La massima
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'Ii.v.a. non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lg. 24 settembre 2015, n. 158 - Cassazione penale, sez. I , 02/07/2020 , n. 22277).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza integrale
Cassazione penale, sez. I , 02/07/2020 , n. 22277
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2018 la Corte di appello di Firenze ha rideterminato, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., in due anni e sei mesi di reclusione ciascuno la pena irrogata a F.M. e M.M. in relazione al reato di incendio.
Contestualmente, ha, tra l'altro, condannato gli imputati alla rifusione delle spese legali in favore della costituita parte civile U. S.p.a. e revocato, nei confronti del solo M., la sospensione condizionale dell'esecuzione delle pene applicategli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca con decreto penale del 20 maggio 2011, divenuto irrevocabile il 17 settembre 2012, e dal Tribunale di Lucca con sentenza del 19 febbraio 2013, divenuta irrevocabile il 16 luglio 2013.
2. F.M. e M.M. hanno proposto, con l'assistenza dell'avv. ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali M. ha eccepito violazione di legge per avere la Corte di appello illegittimamente disposto la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione di pene afferenti a fattispecie successivamente depenalizzate.
Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti hanno lamentato che il giudice di merito abbia liquidato le spese di giudizio in favore della parte civile, la cui costituzione era circoscritta ad imputazioni diverse da quella per cui vi è stata condanna.
3. Disposta, con decreto del 18 maggio 2020, la trattazione scritta ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-ter, convertito con modificazione dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore generale ha depositato, il 3 giugno 2020, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e meritano, pertanto, accoglimento.
2. Il primo motivo afferisce alla revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte a M.M. con due precedenti sentenze di condanna, disposta, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2), per avere egli riportato, nel quinquennio da tali condanne, una ulteriore condanna a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p..
La revoca della sospensione condizionale, in realtà, non avrebbe potuto essere disposta, giacchè i reati la cui commissione è valsa a M. l'applicazione delle relative pene sono stati successivamente depenalizzati: trattasi, infatti, di violazioni, rispettivamente, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10-bis e art. 10-ter nelle quali l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate non supera le soglie di punibilità rideterminate, in epoca successiva alla formazione del giudicato, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
Al riguardo, va, da un canto, ricordato come, per unanime indirizzo della giurisprudenza di legittimità, "La modifica del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis intervenuta con il D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 7, comma 1, lett. b), che ha escluso la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sino all'ammontare di Euro 150.000,00, ha determinato una "abolitio criminis" parziale con riferimento alle condotte aventi ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo, commesse in epoca antecedente" (Sez. 3, n. 52155 del 27/06/2018, Mirza, Rv. 275026; Sez. 3, n. 34362 del 11/05/2017, Sbrolla, Rv. 270961): conclusione, questa, che per identità di ratio può essere senz'altro estesa alla novella del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter concernente l'omesso versamento dell'IVA.
Ugualmente consolidata, in giurisprudenza, è l'affermazione secondo cui "Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Sez. 5, n. 28714 del 04/07/2005, Savegnago, Rv. 231867).
Tanto premesso, è evidente che la Corte di appello non avrebbe potuto disporre la revoca della sospensione condizionale, statuizione che deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio.
Nè, va aggiunto per completezza a confutazione di quanto esposto dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, l'automaticità degli effetti della abolitio criminis fa venir meno l'interesse dell'imputato all'eliminazione di una pronunzia che, quantunque destinata ad essere paralizzata dalla presa d'atto della sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte accertate, si rivela foriera, nella sua obiettività, di un pregiudizio che appare opportuno, in questa sede, eliminare, con il conseguente, pronto ripristino della piena legittimità dell'attività giurisdizionale.
3. Il secondo motivo afferisce alla liquidazione, in esito al giudizio di secondo grado, delle spese processuali in favore della parte civile Uniqa Protezione S.p.A., che, citata a comparire, ha presentato conclusioni scritte e nota spese.
In proposito, hanno buon gioco i ricorrenti nell'eccepire che l'azione civile, esercitata in relazione alle sole imputazioni di cui ai capi B) e C), era stata rigettata all'esito del giudizio di primo grado, che li aveva visti assolti dal reato di truffa contestato al capo C), mentre, in relazione a quello ex art. 642 c.p. ascritto al capo B), era stata dichiarata l'improcedibilità per tardività della querela.
Considerato, allora, che le statuizioni testè richiamate non sono state impugnate e sono, pertanto, divenute irrevocabili e che il giudizio di appello ha avuto ad oggetto il solo addebito di incendio doloso contestato al capo A), al quale la Uniqa Protezione S.p.a. è del tutto estranea, è evidente che la citazione della società assicuratrice per il giudizio di appello è avvenuto in forza di un mero disguido e che la successiva, materiale partecipazione dell'ente all'udienza, parimenti consentita per non essere stata rilevata dalle parti e dal giudice la carenza di legittimazione, non vale a radicare il diritto alla rifusione delle spese legali in danno degli appellanti i quali, peraltro, non hanno dato causa alla registrata disfunzione.
Logica conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, è l'annullamento senza rinvio, limitatamente a questo profilo, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale e alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2020