di Paola Proto Pisani
Il principio devolutivo e l'immodificabilità della pena illegale di favore ad opera del giudice dell'impugnazione proposta dal solo imputato: Le Sezioni Unite Aquistapace.
Indice:
1. Il contrasto risolto dalle Sezioni unite “Acquistapace”
Nell’anno in rassegna si registra un importante intervento delle Sezioni Unite penali della Corte in tema di principio devolutivo. Con la sentenza “Acquistapace” (Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020 - dep. 2021 -, Rv. 280539) le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sulla questione relativa alla configurabilità o meno del potere del giudice d’appello, in caso di irrogazione in primo grado di una pena illegale vantaggiosa per l’imputato, di negare effetti di ulteriore favore, connessi all’accoglimento dell’impugnazione dell’imputato, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Il principio di diritto espressamente enunciato in tale sentenza, coerentemente al tenore della specifica questione rimessa alle Sezioni Unite, afferma che: «Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l’imputato». Tuttavia l’arresto in esame afferma principi di portata più generale rispetto alla fattispecie di accoglimento dell’appello del solo imputato per l’erronea applicazione della diminuente del rito abbreviato. Il contrasto che si era registrato nella giurisprudenza della Corte atteneva, infatti, a fattispecie diverse da quella di cui al ricorso rimesso alle Sezioni Unite, e relative a casi esplicitamente riconducibili alle fattispecie previste dall’art. 597, comma 4, cod, proc. pen., secondo il quale «in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Un primo orientamento aveva sostenuto che l’applicazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. presupponesse la determinazione della pena in misura non illegittimamente inferiore al minimo edittale (Sez. 3, n. 39882 del 03/10/2007, Costanzo, Rv. 238009; Sez. 4, n. 6966 del 20/11/2012, dep. 2013, Martinelli, Rv. 254538; Sez. 3, n. 7306 del 25/01/2007, Bougataya Assan, non mass. Sez. 5, n. 51615 del 17/10/2017, Pala, Rv. 271604), non potendo il divieto di reformatio in peius portare ad aggravare l’illegalità precedentemente commessa. Un secondo orientamento (Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, Dzemaili, Rv. 277845) aveva confutato tale interpretazione rilevandone il contrasto con il principio, affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte, secondo cui «il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo» (Sez.3, n. 34139 del 07/06/2018, Xhixha, Rv 273677; Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Di Mauro, Rv. 279905).
2. La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto affermando il dovere del giudice d’appello, in caso di fondatezza dell’appello proposto dal solo imputato con riguardo a una componente del trattamento sanzionatorio, di ridurre la pena irrogata con la sentenza di primo grado, nonostante l’illegalità di favore di altra componente del medesimo trattamento non attinta da motivi di impugnazione, sulla base del principio devolutivo previsto dal comma 1 dell’art. 597 cod. proc. pen., nella sua duplice portata: negativa, nel senso del divieto di estendere la cognizione del giudice di appello a punti diversi da quelli oggetto dei motivi di impugnazione proposti; e positiva, nel senso di affermazione di un obbligo dello stesso giudice di provvedere sul contenuto del gravame.
L’interpretazione della norma di cui all’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. viene, invece, ritenuta non “direttamente risolutiva” della questione rimessa in quanto l’ipotesi dell’accoglimento dell’appello dell’imputato relativo al mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato non è contemplata dalla lettera della disposizione.
Tuttavia le finalità dell’introduzione di tale norma nel sistema vengono ritenute confortare l’interpretazione prescelta dalle Sezioni Unite. In particolare le Sezioni Unite, in linea di continuità con i principi affermati nella sentenza “Punzo” (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) rilevano che il principio devolutivo «impone che, anche in materia di trattamento sanzionatorio, la cognizione del giudice di appello si eserciti unicamente sui punti relativi alle componenti di tale trattamento a cui si riferiscono specificamente i motivi di impugnazione proposti.
Tanto, con riguardo al caso di specie, comporta che, una volta riconosciuta la fondatezza di un motivo di appello che lamenta l’illegittima riduzione della pena in misura inferiore a quella prevista dalla legge per la diminuente del rito abbreviato, il giudice di secondo grado debba limitarsi ad adottare le conseguenti determinazioni in ordine alla rideterminazione di tale riduzione nella misura corretta, omettendo di allargare la propria decisione ad altre componenti del trattamento sanzionatorio non investite dall’impugnazione». In altri termini si ritiene che costituisca una «non consentita estensione della cognizione del giudice di appello» l›operazione che, nonostante la fondatezza dell›appello dell›imputato sull›erronea riduzione applicata per il rito, mantenga la pena complessiva nella dimensione stabilita con la sentenza appellata, in ragione di una ritenuta illegittimità in senso favorevole all'imputato della pena-base determinata in primo grado rispetto al limite minimo edittale: in tal modo, compensando di fatto la riduzione non applicata per la diminuente del rito con un corrispondente indiretto effetto di aumento della pena-base, la cognizione del giudice d›appello attingerebbe in senso sfavorevole all'imputato il tema della misura di quest'ultima e, quindi, un punto non devoluto con l'impugnazione. D’altra parte alla immediata lettura del principio devolutivo in termini negativi, quale limite al potere di cognizione del giudice d’appello, si aggiunge un’altra lettura del medesimo principio in termini positivi, nel senso che esso pone un obbligo del giudice di provvedere sul contenuto del gravame, esaminando la questione dedotta con i motivi d’appello e, ove ritenuta fondata, adottando le conseguenti determinazioni.
La ratio di tale soluzione viene ritenuta confortata dalle finalità che hanno giustificato l’introduzione della previsione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., non direttamente applicabile al caso in esame, di cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha più volte sottolineato la portata integrativa e rafforzativa rispetto al generale divieto di reformatio in pejus di cui al precedente comma 3 della medesima disposizione, inteso come mero divieto di modifica della pena in senso peggiorativo per l’imputato, prevedendo: l’obbligo di diminuzione della pena, in termini corrispondenti all’accolto motivo di appello dell’imputato, anche quando l’impugnazione sia stata altresì proposta dal pubblico ministero (Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034); il divieto di irrogazione, da parte del giudice di appello, di una pena più grave in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; la doverosità della diminuzione della pena nelle ipotesi indicate (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066).
In ordine al significato effettivo della norma di cui al comma 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla specificazione dei casi in cui ne è prevista l’operatività, viene richiamata la sentenza Sez. U, “Morales”, che, alla luce della Relazione preliminare al codice di procedura penale del 1988, aveva rilevato che il divieto di reformatio in pejus, sotto la vigenza del codice abrogato, veniva di fatto eluso da interpretazioni giurisprudenziali che lo consideravano riferibile unicamente alla pena complessivamente inflitta, consentendo di privare di conseguenze il proscioglimento dell’imputato da talune delle imputazioni contestate, l’esclusione di circostanze aggravanti o il riconoscimento di circostanze attenuanti, purchè detta pena non fosse aumentata.
La lettura logico-sistematica della previsione normativa, accompagnata dai lavori preparatori e dalla Relazione, consente alle Sezioni Unite di affermare che «il divieto di reformatio in pejus è norma, sì, eccezionale, rispetto al principio costituzionale di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.), ma che tale principio deve essere posto in bilanciamento con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la cui pienezza ed effettività trova espressione (tra l’altro) nel diritto di proporre impugnazione.
In questa prospettiva, quindi, l’accoglimento di censure validamente proposte mediante l’atto di impugnazione dell’imputato che lamenti l’inosservanza e la violazione di legge in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio (nel caso in esame la corretta entità della riduzione per il rito prevista per il reato contravvenzionale) non può essere neutralizzato da improprie forme di "compensazione" con altro punto ad esso inerente, quale l’erronea individuazione della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla cognizione del giudice.
In tal modo, infatti, oltre a violare le previsioni contenute nell’art. 597, commi 1 e 3, cod. proc. pen., si vanificherebbe l’effettività del diritto di difesa, che postula non solo l’accesso al mezzo di impugnazione, ma anche, a fronte di un motivo fondato ritualmente prospettato, un provvedimento giudiziale che offra reale risposta e concreto rimedio al vizio dedotto».
Peraltro l’ordinamento appresta, in situazioni analoghe, i fisiologici rimedi, attribuendo al pubblico ministero la facoltà di proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna ad una pena che violi i minimi edittali, senza che la mancata iniziativa dell’organo funzionalmente competente possa essere surrogata da un intervento correttivo officioso del giudice di secondo grado, in quanto «si tradurrebbe, da un lato, nella non consentita estensione della cognizione oltre i limiti del tema devoluto, e, dall’altro, nella omissione del dovere di rispondere compiutamente al motivo di gravame proposto dall’imputato, dando piena attuazione alla richiesta con esso legittimamente dedotta».
Non pertinente viene ritenuto, infine, il richiamo, operato dal primo orientamento, ai poteri officiosi del giudice dell’impugnazione in presenza di una pena illegale, in quanto tali poteri sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento esclusivo ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati nella stessa, e ridondi, quindi, in senso sfavorevole all’imputato.
Fonte: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ufficio del Massimario Rassegna della giurisprudenza di legittimità Gli orientamenti delle Sezioni Penali Anno 2021 VOLUME II