top of page

Diffamazione: configurabile anche con scritti a un solo destinatario se accessibili a terzi

Diffamazione

Cassazione penale sez. V, 28/03/2024, n.17326

Gli scritti contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integrano il reato di diffamazione anche quando gli stessi siano diretti ad un solo soggetto, quando, avendo riguardo all'indirizzo istituzionale presso il quale gli stessi sono indirizzati, il messaggio è in concreto prevedibile sia accessibile a terzi diversi dal destinatario.
In sostanza, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza dì altri, ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento.

Diffamazione televisiva: valutazione del carattere offensivo secondo il telespettatore medio

Diffamazione: configurabile anche con scritti a un solo destinatario se accessibili a terzi

Diffamazione: l’esimente dell’art. 598 c.p. tutela le offese funzionali alla difesa processuale

Diffamazione: necessario il carattere denigratorio delle parole per configurare il reato

Diffamazione: il limite della continenza tra critica funzionale e aggressioni gratuite

Diffamazione radiotelevisiva: la competenza territoriale è del foro di residenza della vittima

Diffamazione radiotelevisiva: la competenza è del foro di residenza della vittima

Diffamazione: necessario un attacco concreto alla reputazione per integrare il reato

Diffamazione: esimente dell’art. 598 c.p. applicabile anche per offese strumentali alla difesa

Diffamazione aggravata: i contenuti offensivi su Instagram configurano il reato

Diffamazione: la continenza espressiva consente termini offensivi se funzionali alla critica

Diffamazione a mezzo stampa: rigore maggiore per editoriali data l’autorevolezza e l’impatto

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno assolveva Pr.Gi. dal delitto di diffamazione aggravata in danno del Comune di M. In particolare, l'imputato era stato chiamato a rispondere del predetto delitto poiché, in un modulo predisposto per le osservazioni dei cittadini, aveva sostenuto che la delibera del consiglio comunale di adesione ad una società in house providing del Comune di Minori, avente ad oggetto sociale la gestione del ciclo di rifiuti, costituisse "presumibilmente un'associazione a delinquere organizzata dal clan (Omissis)". 2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno deducendo violazione dell'art. 51 cod. pen. quanto all'esercizio del diritto di critica politica atteso che le espressioni utilizzate dall'imputato non avrebbero potuto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, essere ricondotte ad una legittima critica politica ma si sarebbero tradotte nell'immotivata equiparazione, avulsa dalla realtà dei fatti, di una scelta politica all'affiliazione ad un clan camorristico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, a vagliare la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01). Orbene, risulta che il Pr. nel Modulo, diretto al Sindaco del Comune di Minori, per osservazioni e/o suggerimenti allo schema di deliberazione del Consiglio comunale di adesione alla società in house providing denominata "Miramare Service" Srl a totale partecipazione pubblica ha rappresentato quanto segue: "Questa adesione è presumibilmente un'associazione a delinquere organizzata dal clan (Omissis). La società in house verrà segnalata al Presidente dell'Autorità Anticorruzione Sig. Ca.Ra.". 2. Sempre in premessa, è vero che elemento costitutivo del delitto di diffamazione è costituito dalla propalazione delle espressioni offensive dell'altrui reputazione a più persone, talché, almeno in apparenza, potrebbe ritenersi che la circostanza che il predetto modulo fosse indirizzato in via esclusiva al Sindaco del Comune di M, porti ad escludere la ricorrenza del predetto elemento costitutivo. Tuttavia, come è stato ripetutamente puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità, gli scritti contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integrano il reato di diffamazione anche quando gli stessi siano diretti ad un solo soggetto, quando, avendo riguardo all'indirizzo istituzionale presso il quale gli stessi sono indirizzati, il messaggio è in concreto prevedibile sia accessibile a terzi diversi dal destinatario (cfr., ex ceteris, Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, De Feo, Rv. 276525 - 01). In sostanza, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l'autore della frase lesiva dell'altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza dì altri, ed agisca rappresentandosi e volendo tale evento (v., tra le altre, Sez. 5, n. 34178 del 10/02/2015, Corda, Rv. 264982 - 01). Questo è ciò che è avvenuto nella fattispecie in esame, essendo ben prevedibile dal ricorrente, vieppiù in virtù del ruolo di consigliere comunale del medesimo ente territoriale che egli rivestiva all'epoca dei fatti, che la comunicazione, non riservata al Sindaco (vieppiù perché non recante alcuna dicitura in tal senso e in quanto si trattava di un modulo di osservazioni sottoscrivibile da qualsivoglia cittadino), sarebbe stata letta anche dai collaboratori del diretto destinatario. 3. Andando a considerare, più specificamente, le censure formulate dal Procuratore Generale ricorrente, le stesse sono fondate. Occorre ricordare che, in tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 02; Sez. 5 n. 41767 del 21/07/2009, Z., Rv. 245430 - 01). Ebbene, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può assumersi integrata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. poiché quella del Pr. si sarebbe sostanziata in una dura critica di carattere politico. Infatti, l'imputato ha attribuito al Comune una condotta criminosa di assoluta gravità, facendo riferimento all'origine della delibera nell'adesione ad un clan capeggiato, a dire dell'imputato, da un noto politico locale, senza indicare alcun elemento specifico dal quale potesse assumersi che il fatto fosse vero, almeno sul piano putativo, e trascendendo, comunque, ogni limite di continenza espressiva, anche ove si voglia riguardare lo stesso nei più ampi connotati consentiti dal diritto di critica politica. 4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2024.
bottom of page