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Indebita compensazione: consumazione del reato e competenza territoriale

Indebita compensazione

Cassazione penale sez. III, 14/02/2024, n.23935

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale, sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è stata effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio del Tribunale capitolino per il reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, attribuito a Po.St. che, secondo la rubrica, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della Lognet Coop Società Cooperativa in liquidazione, non aveva versato le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, premi assicurativi, imposte dirette, IRAP, sanzioni da ravvedimento operoso, interessi per dilazione di pagamento, imposta sostitutiva e ritenute IRPEF, utilizzando in compensazione crediti IVA e IRES inesistenti. Il fatto è contestato come commesso in R il 31 dicembre 2018 ma il Pubblico ministero, con memoria del 29 maggio 2023 depositata a seguito di eccezione di incompetenza dei difensori, lo ha precisato nei seguenti termini: "Fatto contestato in R, luogo in cui è stata disposta dall'ente impositore la riduzione del debito per effetto della compensazione e comunque luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 74 del 2000". Premette il rimettente che l'imputato aveva eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e che il Pubblico ministero aveva di conseguenza precisato il capo di imputazione nei termini sopraindicati. Osserva, però, che la "precisazione" è stata formulata dal Pubblico ministero in forma condizionata nel solo caso, cioè, in cui il Giudice si fosse attestato sulla non incontrovertibile giurisprudenza della Suprema Corte invocata dall'imputato a sostegno della sua eccezione, con la conseguenza, spiega il rimettente, che la contestazione è rimasta sostanzialmente immutata. Preso atto delle tesi delle parti, "di cui alle memorie in atti, qui da intendersi integralmente riportate, e degli orientamenti della Suprema Corte di cui alle sentenze in tali memorie riportate, e ritenuto opportuno utilizzare lo strumento di cui all'art. 24-bis c.p.p., ricorrendone i presupposti, onde definitivamente risolverla in via pregiudiziale ", ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione della questione di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. La richiesta deve essere dichiarata inammissibile con restituzione degli atti al Tribunale di Roma. 3. Osserva il Collegio: 3.1. l'imputato aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Pisa in quanto luogo nel quale ha il domicilio fiscale l'intermediario che aveva provveduto alla presentazione dei modelli F24 e comunque quello nel quale è stato presentato l'ultimo F24 relativo all'anno in contestazione; 3.2. a tal fine aveva richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020, Mangieri, Rv. 279755 - 01), sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è stata effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24, ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 01); 3.3. in alternativa, ove il Giudice non avesse ritenuto certo il luogo di consumazione del reato, l'imputato aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel cui circondario era stato compiuto per la prima volta l'accertamento del reato e nel quale aveva sede la società Gameluxs Srl (F) cui era stata contestata la qualifica di accollante di debiti tributari a favore di terzi soggetti (tra i quali la Lognet Coop) per compensazioni di crediti inesistenti, osservando che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere era stata trasmessa la prima notizia di reato; 3.4. invitato a chiarire il luogo di consumazione del reato, il Pubblico ministero, dopo aver affermato che, a suo giudizio, tale luogo si identifica in quello nel quale ha sede l'Ente (o la sua articolazione) presso il quale opera materialmente la compensazione (non essendo a tal fine sufficiente il luogo nel quale il contribuente o l'intermediario trasmettono il modello F24, potendo al riguardo l'autore del reato scegliersi il giudice che ritiene), per le medesime esigenze di certezza, tale luogo si identifica con quello nel quale il reato è stato accertato, richiamando, a tal fine, l'indirizzo di questa Corte secondo il quale, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, atteso che l'obbligazione tributaria può essere adempiuta presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato, nella conseguente impossibilità di fare riferimento al luogo di consumazione di cui all'art. 8 cod. proc. pen., il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, dep. 2020, Magnozzi, Rv. 278597 - 01); 3.5. nel caso di specie, il luogo di accertamento del reato è R e non F; 3.6. ciò perché, spiegava il Pubblico ministero, "dagli atti emerge che a F fu effettuato un accertamento a carico della Gamelux Srls e, nel quadro di tali attività, risultò che tra i numerosissimi beneficiari di crediti di imposta inesistenti ceduti da Gamelux vi era anche Lognet, società di cui si discute. Questa notizia ha attivato accertamenti su Lognet, effettuati a R dalla locale di DP 1 dell'Agenzia delle Entrate. Questi accertamenti hanno condotto ad accertare i fatti oggetto di addebito, che non riguardano i crediti ceduti da Gamelux, ma sono relativi a crediti ceduti da SE.VEN Srl e da Grid. Energy Srl È verosimile che i crediti ceduti dalla società casertana non siano oggetto di denuncia penale perché utilizzati in altri annualità e sottosoglia. In ogni caso nessuna delle circostanze "in facto" oggetto dell'accertamento che supporta l'imputazione era emersa a C e, per converso, tutti i fatti che provano la sussistenza del reato scaturiscono dall'accertamento effettuato a R dalla locale Agenzia delle Entrate"; 4. Orbene, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stato più volte affermato che il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424 -01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, T., Rv. 285089 - 01). 4.1. È stato altresì precisato che il giudice è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, Rv. 285334 - 01, secondo cui il giudice che intende rimettere la questione alla Corte di cassazione è tenuto, a pena di inammissibilità, ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare dì comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali). È altresì necessario che il giudice, in ragione della natura anticipatoria dell'istituto del rinvio pregiudiziale e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, compia, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, una preliminare delibazione sulla "serietà della questione" (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 - 01). 4.2. Si deve, dunque, escludere che la questione oggetto di rinvio possa essere formulata in termini puramente esplorativi (in questo senso, Sez. 3, n. 46181 del 2023, cit.) o anche solo in termini alternativi. 4.3. In conclusione, l'istituto del rinvìo pregiudiziale non è stato introdotto per far si che la Corte di cassazione formuli il principio di diritto sulla base del quale il giudice rimettente possa poi decidere sull'eccezione di competenza territoriale; la Corte di cassazione non deve formulare il principio di diritto ma indicare, allo stato degli atti e secondo la ricostruzione del fatto operata dal rimettente, quale sia il giudice competente per lo specifico fatto per il quale si procede al quale gli atti, ove diverso dal rimettente, devono essere trasmessi per decisione stessa della Corte. 4.4. Nel caso di specie, il Gup si è limitato a investire la Corte di cassazione della questione di competenza sollevata dai difensori dell'imputato (i quali, peraltro, l'avevano proposta persino in forma alternativa) senza aver nemmeno tentato di ricostruire compiutamente i fatti (in relazione ai quali vi è divergenza tra quanto sostiene l'imputato e quanto invece afferma il Pubblico ministero) e senza aver nemmeno spiegato per quale ragione non sarebbe competente il Tribunale di Roma, ma altro giudice (nemmeno indicato). P.Q.M. Dichiara inammissibile la rimessione della questione di competenza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2024.
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