RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/06/2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame di M.B. (non essendo stata eseguita nei suoi confronti alcuna misura ablativa) e ha rigettato quella proposta dallo stesso M., in qualità di legale rappresentante della LOGISTICA CO.MI. s.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito del procedimento a carico del M., nella predetta qualità, in relazione ai reati di indebita compensazione posti in essere negli anni di imposta 2018 e 2019.
2. Ricorrono per cassazione con unico atto il M. e la LOGISTICA CO.MI., a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente. In particolare:
2.1. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater e D.Lgs. n. 145 del 2013, art. 3. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto inesistente il credito di imposta per attività di ricerca, alla luce della scarsa qualificazione del personale utilizzato, della mancata documentazione dei costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo e per l'utilizzo del "copia e incolla" nelle relazioni conclusive. Dopo aver ricordato che lo stesso Tribunale aveva ritenuto opportuno un approfondimento istruttorio (peraltro escluso dalla già avvenuta conclusione delle indagini), il difensore osserva, quanto al primo aspetto, che il Tribunale aveva ignorato le modifiche legislative che avevano consentito, dal 2016, l'utilizzo di personale "ordinario" (né d'altra parte era possibile prescindere, in una ricerca nel settore degli autotrasporti e della logistica, degli autisti in servizio presso la società ricorrente). Quanto alla seconda questione, si osserva che la stessa Agenzia delle Entrate aveva rilevato nella circolare evocata dal Tribunale la necessità di far riferimento al Ministero dello sviluppo economico, in realtà mai interpellato. Sulla terza questione, la difesa ricorrente richiama la consulenza di parte, illegittimamente pretermessa dal Tribunale.
2.2. Violazione di legge con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Si censura il giudizio del Tribunale in ordine al requisito della innovatività della ricerca, sulla scorta di quanto osservato dal consulente di parte (si trattava di "ricerca di base", ed una innovazione anche minima consentiva di ritenere sussistente il requisito dell'incertezza e aleatorietà), nonché - sempre alla luce del contributo del consulente - in ordine alle connotazioni "elevatissime" dei costi e al preteso "copia e incolla" (il consulente aveva chiarito che si trattava in realtà di citazioni del lavoro scientifico di altri).
2.3. Violazione di legge con riferimento al periculum. Si censura l'ordinanza per essersi il Tribunale limitato a considerare, anche a tal fine, i medesimi indizi di colpevolezza in ordine ad una condotta asseritamente fraudolenta, senza soffermarsi sulla consistenza patrimoniale della società, nettamente superiore all'importo oggetto di sequestro.
3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando i principi in tema di sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali e sottolineando la congruità della motivazione offerta dal Collegio in ordine a tutti gli aspetti censurati.
4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi esposti in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve anzitutto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dal M., non essendo in alcun modo stata confutata la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, che il Tribunale aveva motivato con il difetto di interesse, dal momento che il provvedimento ablativo non aveva interessato la sfera personale del ricorrente (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
2. Il ricorso della LOGISTICA CO.MI. è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
2.1. Per ciò che riguarda i rilievi formulati con riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, è necessario prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice" (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli Rv. 269656 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 45441 del 16/11/2022, Nicastro).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il provvedimento impugnato resiste alle censure difensive concernenti il fumus.
2.2. Il Tribunale ha ritenuto, conformemente al G.i.p. emittente il decreto di sequestro, che i crediti di imposta portati in compensazione dalla LOGISTICA, sulla scorta dei progetti di ricerca e sviluppo presentati e dei relativi costi sostenuti nel 2018 e nel 2019, non potessero essere considerati esistenti, con la conseguente configurabilità del fumus del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-quater. A sostegno di tali conclusioni, il Collegio ha fatto leva su plurime, convergenti risultanze.
In particolare, si è fatto tra l'altro riferimento (pag. 6 segg. dell'ordinanza): all'impiego nel progetto di ricerca di personale non tecnico (autisti); all'utilizzo di decine tra autisti e personale operatore per centinaia di ore ciascuno, senza alcuna precisazione della tipologia di attività di ricerca svolta (al di là del mero richiamo ad informazioni trasferite durante i viaggi oralmente o con messaggi, o trascritte sul borderò di viaggio); alle ragioni di sospetto rinvenibili nell'utilizzo per centinaia di ore annue di decine di dipendenti, sottratti alle mansioni ordinarie; alla mancata esibizione, agli operanti, della documentazione relativa all'ammissibilità e effettività dei costi sulla cui base era stato determinato il credito di imposta (documentazione che non era stata conservata, nonostante lo specifico obbligo imposto dalla normativa alle società beneficiarie del credito di imposta); al tenore delle relazioni conclusive dei due progetti, composto da testi e articoli prelevabili su siti internet. A fronte di tali elementi, il Tribunale non ha ritenuto che il parere pro veritate allegato alle note difensive potesse vulnerare l'impianto accusatorio, non provenendo da un organismo accreditato, e non risultando comunque idoneo a privare di intrinseco rilievo l'esito degli accertamenti di P.G.
Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativo che non può in alcun modo essere considerato mancante o apparente: né a diverse conclusioni può giungersi, come opinato dalla difesa ricorrente, sulla scorta del richiamo conclusivo, operato dal Tribunale, all'opportunità di ulteriori approfondimenti di tipo tecnico (cfr. pag. 8). E' invero evidente, dalla lettura di tale passaggio argomentativo, che il riferimento ad ulteriori approfondimenti viene evocato nella prospettiva - ferma l'attuale configurabilità del fumus, sulla scorta degli elementi fino a quel momento emersi - di un riscontro "funditus" dell'ipotesi accusatoria, nel senso della verifica della completezza dell'artificiosità dell'attività di ricerca e sviluppo portata in compensazione.
2.3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che riguarda il periculum in mora.
Nel condividere la decisione del G.i.p. emittente la misura cautelare reale, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare, per un verso, l'entità della somma in sequestro e la "propensione da parte del L.R. della società, alla condotta fraudolenta, evidenziata dalla natura del reato perpetrato e dalle modalità della sua perpetrazione" (cfr. pag. 8, cit.). Per altro verso, si è ritenuto irrilevante il fatto documentato in sede di note difensive - che l'ultimo bilancio presentasse un utile di esercizio, essendo quest'ultimo "ben minore della somma vincolata" (cfr. pag. 8, cit.).
Al riguardo, è necessario anzitutto richiamare il recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01).
La motivazione dell'ordinanza impugnata non appare in linea con tali principi. Da un lato, il riferimento all'entità della somma appare privo di univoca concludenza ai fini che qui rilevano, mentre il richiamo alle modalità fraudolente si risolve in una mera ulteriore valorizzazione degli elementi ritenuti rilevanti per il fumus, con la ulteriore, non condivisibile implicazione per cui la motivazione del periculum dovrebbe ritenersi in re ipsa ogni volta che la configurabilità del reato venga correlata ad una posta creditoria o debitoria ritenuta inesistente.
Quanto poi alle considerazioni svolte dal Tribunale a proposito dell'ultimo bilancio della società ricorrente, deve osservarsi che, se è vero che la produzione di un utile di esercizio non può in sé costituire un elemento cui attribuire automaticamente una valenza liberatoria, è anche vero che all'entità di tale utile, inferiore all'importo sequestrato, non sembra potersi conferire, altrettanto automaticamente, una valenza negativa ai fini prognostici che qui rilevano. Si darebbe infatti luogo ad una sorta di impropria assimilazione - ai fini predetti - di tale fattispecie all'ipotesi inversa, in cui il bilancio presenti un segno negativo: ipotesi nella quale il pericolo di utilizzo delle somme in sequestro, per ripianare le perdite, presenterebbe una ovvia e indubbia concretezza.
5. Quanto fin qui esposto impone, da un lato, l'annullamento dell'ordinanza impugnata dalla LOGISTICA CO.MI., con rinvio al Tribunale di Salerno per nuova valutazione in ordine al periculum in mora.
D'altro lato, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto personalmente dal M. consegue la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla, con riferimento al ricorso di LOGISTICA CO.MI. s.r.l., l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 5.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto in proprio da M.B. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2022