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Misure di prevenzione: confisca di prevenzione e ammissione allo stato passivo

Misure di prevenzione

Cassazione penale sez. VI, 14/11/2023, n.48472

In tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, nel procedimento di ammissione allo stato passivo richiesto dai creditori ai sensi dell'art. 52 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti stesse del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità del provvedimento (c.d. "a sorpresa" o "della terza via") per violazione del diritto di difesa quante volte la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Fattispecie in cui era stata dichiarata la prescrizione presuntiva del diritto di credito vantato dall'opponente solo col provvedimento finale del giudice delegato di non ammissione al passivo dei crediti maturati prima che le società, da lui rappresentate, fossero sottoposte a sequestro di prevenzione).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto sopra indicato il Tribunale di Roma, decidendo sulle richieste dei creditori di ammissione allo stato passivo redatto, ai sensi del D.Lgs. 8 settembre 2011, n. 159, art. 52, nel procedimento di prevenzione a carico di D.P.G., rigettava l'opposizione presentata da R.M. che, quale amministratore delle società Aquarius s.r.l., Galatea s.r.l., Sipa Invest s.r.l. e Uerre s.r.l., aveva contestato la decisione del giudice delegato di non ammettere al passivo i crediti maturati prima che tali quattro società venissero sottoposte al sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione. In dettaglio, sosteneva il Tribunale come l'opposizione dovesse essere rigettata operando per i crediti vantati dal R. la prescrizione presuntiva, rilevabile d'ufficio. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso R.M., con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale deduceva la violazione di legge per avere il Tribunale rilevato d'ufficio una prescrizione, inapplicabile al caso di specie, che doveva comunque essere eccepita dall'amministrazione dei beni sequestrati ovvero costituire oggetto di contraddittorio con le parti del procedimento; ed ancora, per avere ingiustificatamente condannato egli opponente al pagamento delle spese giudiziarie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di R.M. vada accolto per le ragioni di seguito precisate. 2. Il motivo attinente alla lamentata violazione del contraddittorio - da esaminarsi in via logicamente pregiudiziale - è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità civile il principio applicabile anche al procedimento di tutela dei diritti di credito dei terzi nel procedimento di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e segg., secondo il quale l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (così, ex plurimis, Cass. civ. n. 22778 del 12/09/2019; Cass. civ. n. 19251 del 19/07/2018; Cass. civ., n. 29098 del 05/12/2017; Cass. civ., n. 11453 del 23/05/2014; Cass. civ., Sez. U, n. 20935 del 30/09/2009). Alla luce di tale criterio ermeneutico va rilevato come, nel caso di specie, le ragioni del contraddittorio risultano violate, tenuto conto che il ricorrente, che ha visto dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva del suo diritto di credito solo con il provvedimento finale, ha convincentemente evidenziato che qualora fosse stato sollecitato il contraddittorio sulla questione de qua, avrebbe potuto porre in discussione la rilevabilità d'ufficio di tale causa di estinzione ovvero provare di avere più volte sollecitato il pagamento delle proprie spettanze. 3. Il decreto impugnato va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Roma che, in diversa composizione collegiale, nel nuovo giudizio si atterrà all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla posizione di R.M. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2023
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