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Misure di prevenzione patrimoniali: sono prove sopravvenute quelle preesistenti ma non valutate neppure implicitamente
Cassazione penale sez. II, 12/03/2019, n.19414
In tema di confisca di prevenzione, di cui all'art. 28 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sono prove sopravvenute rispetto alla conclusione del relativo procedimento, rilevanti ai fini della revoca, anche quelle preesistenti ma non valutate nemmeno implicitamente poiché scoperte dopo che la statuizione sulla confisca è divenuta definitiva.
Norme di riferimento
La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
Il P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre contro il provvedimento con il quale la locale Corte di appello, con il decreto indicato in epigrafe, ha revocato la confisca operata dal giudice della prevenzione di Reggio Calabria in relazione al fabbricato meglio descritto nel dispositivo del provvedimento impugnato (valorizzando quale prova asseritamente nuova le pratiche di condono edilizio espletate a nome di F.D. a far data dal 1992 e solo di recente asseritamente rinvenute tra le carte di famiglia), deducendo violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 perchè le circostanze dedotte nell'accolta istanza di revocazione sarebbero state in parte già ricavabili dalla documentazione già esaminata dal giudice della prevenzione, in parte indimostrate.
Nelle more, in data 25.2.2019, è pervenuta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso come riportato in epigrafe; in data 6.3.2019 è pervenuta, nell'interesse delle parti private, una memoria di replica che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Secondo la Corte d'appello, la disposta revocazione della confisca dell'immobile de quo sarebbe legittimata da una prova preesistente, ma scoperta solo dopo la conclusione dell'instaurato procedimento di prevenzione.
2. E' nota al collegio l'esistenza - almeno in apparenza - di un contrasto quanto al carattere di "novità" della prova che può legittimare la revocazione della confisca di prevenzione:
- un orientamento ritiene che "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione della confisca è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta, nell'ambito di esso (Sez. 2, sentenza n. 11818 del 07/12/2012, dep. 2013, rv. 255530; Sez. 6, sentenza n. 44609 del 06/10/2015, rv. 265081: nella specie, si è escluso che costituisca "prova nuova" l'assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis c.p., intervenuta anteriormente al decreto della Corte di Appello di conferma della misura di prevenzione; Sez. 5, sentenza n. 3031 del 30/11/2017, dep. 2018, rv. 272104: nella specie, si è escluso che costituisca "prova nuova" la dedotta disponibilità di una cospicua somma di denaro proveniente da un parente danaroso del proposto, trattandosi di fatto già noto e deducibile nel corso della procedura);
- altro orientamento ritiene, al contrario, che la revoca per difetto genetico dei presupposti di adozione può essere disposta in presenza di "elementi nuovi", non necessariamente sopravvenuti purchè mai valutati nel corso del procedimento di prevenzione, stante il carattere di rimedio straordinario dell'istituto che non può, pertanto, trasformarsi in un anomalo strumento di impugnazione (Sez. 5, sentenza n. 148 del 04/11/2015, dep. 2016, rv. 265922; Sez. 5, sentenza n. 28628 del 24/03/2017, rv. 270238, per la quale, in particolare, "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione della confisca, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a) è solo quella scoperta - anche se preesistente - dopo che la misura è divenuta definitiva, o quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile, ma non dedotta, nell'ambito del suddetto procedimento).
3. Prima dell'approvazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, sulla questione erano, in verità, intervenute le Sezioni Unite (sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, in motivazione), le quali, premesso che la revoca della misura di prevenzione come all'epoca disciplinata L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2 e L. n. 575 del 1965, art. 2-ter si riferisce ad un provvedimento definitivo, avevano osservato che questo carattere preclude soltanto la possibilità di rimettere in discussione, con l'istanza, atti od elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili:
"Come correttamente rileva Cass. sez. VI, 17 settembre 2004, n. 46449, Cerchia e altro, la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato. Gli elementi dedotti saranno diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti".
3.2. La questione è oggi testualmente risolta dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 28 che prevede tre distinti casi di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione:
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;
c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
3.2.1. Come si vede, con riferimento a quanto rileva in questa sede, le uniche "prove nuove decisive" che possono legittimare la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione sono, per espressa previsione di legge, quelle "sopravvenute alla conclusione del procedimento".
3.2.2. In tema di revisione, questa Corte (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) è ormai ferma nel ritenere che "prove nuove", rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi:
- sia le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna;
- sia quelle scoperte successivamente ad essa;
- sia quelle non acquisite nel precedente giudizio;
- sia quelle acquisite nel precedente giudizio, ma non valutate neppure implicitamente (purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).
Non assume all'uopo rilievo la circostanza che l'omessa conoscenza della "prova nuova" da parte del giudicante sia imputabile a comportamento processuale negligente, od addirittura doloso, del condannato, poichè tali ultime circostanze potrebbero al più essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, cit.; conf. Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739, per la quale, nel giudizio di revisione, la richiesta è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purchè le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregressa valutazione).
3.2.3. Per evidente identità di ratio con quanto correntemente si ritiene in tema di revisione, appare ragionevole ritenere che, anche ai fini della revocazione della confisca di prevenzione D.Lgs. n. 129 del 2011, ex art. 28 continuino (come già in precedenza ritenuto dalle Sezioni Unite con la citata sentenza Auddino) a rientrare tra le prove "sopravvenute", quelle preesistenti, ma scoperte solo dopo che la revocanda statuizione di confisca sia divenute definitiva, e quindi non valutate nemmeno implicitamente.
4. Cionondimeno, nel caso in esame appare evidente che la prova asseritamente sopravvenuta, valorizzata dal decreto impugnato, riguardante la circostanza dell'intervenuto condono edilizio espletato a nome di F.D. a far data dal 1992 già emergeva dall'acquisito atto di compravendita avente ad oggetto l'immobile de quo: essa non era, quindi, valorizzabile, perchè preesistente ed implicitamente già valutata.
5. A tale rilievo deve, peraltro, aggiungersi, che, come osservato dal PG requirente, "gli elementi di novità valorizzati dalla Corte erano già desumibili dall'atto di compravendita. Come evidenziato dal PG ricorrente, non risulta affatto provato che l'atto di compravendita tra la società "FILTRANS" e Q.B. nasconda una simulazione e che il prezzo non sia stato mai corrisposto. Nel contratto di vendita, per contro, si fa riferimento alla corresponsione del prezzo in sei rate consecutive da Euro 20.000 cadauna, con scadenze individuate tra il 13 novembre 2006 ed il 20 dicembre 2006 per complessivi Euro 120.000. Dalla documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato alla GENERAL TRANSPORT di Q.B., allegata agli atti della procedura, risultano movimentazioni di somme che riscontrano il pagamento del prezzo di acquisto".
5.1. Trattasi di vizio certamente rilevabile in questa sede (nella quale è possibile dedurre unicamente la violazione di legge e la - ad essa equiparata - carenza assoluta o mera apparenza di motivazione), poichè risulta del tutto carente nel provvedimento impugnato l'indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d'appello ad attribuire sostanziale prevalenza alla prova sopravvenuta valorizzata, rispetto al complesso degli elementi già valorizzati a fondamento del provvedimento genetico, e che avevano legittimato l'applicazione della confisca in oggetto.
6. Il decreto impugnato va, pertanto, annullato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che colmerà l'indicato vuoto motivazionale.
6.1. Si precisa, in proposito, che le Sezioni Unite (sentenza n. 111 del 2018), chiamate a decidere una diversa questione controversa, all'atto dell'individuazione del giudice di rinvio, hanno affermato che "la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a); per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019
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