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Misure di prevenzione: il giudice può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione

Misure di prevenzione

Cassazione penale sez. II, 18/01/2024,n.2168

Il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione.

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La sentenza integrale

FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Milano, con decreto in data 7 marzo 2023, rigettava gli appelli proposti da Pa.Li. e Sa.Li. avverso il provvedimento di confisca di prevenzione emesso dal tribunale dello stesso capoluogo il 13-1-2022. 2. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e del terzo sequestrato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen: violazione dell'art. 16 in relazione all'art. 24 D.Lvo n. 159/2011, assenza di pericolosità sociale del proposto al momento dell'acquisto dei beni patrimoniali oggetto di confisca, insussistenza dei requisiti necessari per applicare la confisca di prevenzione. Lamentava, in particolare, che la corte di appello non aveva tenuto conto della pronuncia di condanna per calunnia della presunta persona offesa (tale Mu.) per i fatti di truffa del 2018 né del percorso riabilitativo riconosciuto dai provvedimenti del tribunale di sorveglianza di Milano. Pertanto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in altri procedimenti nei riguardi di Pa.Li., deponevano in senso diametralmente opposto rispetto alla asserita pericolosità e ciò integrava una chiara violazione dei principi di diritto che informano il giudizio di prevenzione nonché dei principi stabiliti dalla pronuncia n. 24 del 2019 della Corte costituzionale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è proposto per motivi non consentiti ovvero non fondati e deve, pertanto essere respinto. Ed invero, quanto alla prima doglianza con la quale si lamenta che la corte di appello non avrebbe tenuto conto dei provvedimenti giurisdizionali emessi in favore del ricorrente Pa.Li., va ricordato come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 - 01). Nel caso di specie non sussiste proprio l'ipotesi della motivazione inesistente o meramente apparente posto che il giudice di appello della prevenzione ha, con gli argomenti specificamente esposti alle pagine 12-13 dell'impugnato decreto, valutato gli esiti favorevoli dei procedimenti in fase di cognizione o di sorveglianza per il ricorrente, ritenendoli però non decisivi al fine di escludere un giudizio di pericolosità che veniva fondato su diverse e specifiche circostanze pure valutate dal provvedimento impugnato e riguardanti la stabile dedizione al delitto. 2. Quanto alla seconda doglianza, con la quale si sostiene il contrasto della valutazione compiuta dal giudice della prevenzione rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la stessa non appare ugualmente fondata; ed invero deve essere ricordato come in tale pronuncia il giudice delle leggi ha espressamente affermato che:"Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione net caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Ai fini dell'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di tali requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc'anzi enucleati dovranno - in conformità all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si e poc'anzi dato conto (al punto 10.3) - essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare". Ne deriva affermare che la Corte costituzionale, nella citata pronuncia, non ha imposto in alcun modo al giudice della prevenzione personale o patrimoniale di potere fondare il provvedimento impositivo soltanto sulla base di precedenti sentenze di condanna; ed anzi proprio la pronuncia citata richiamando un orientamento di questa Corte di cassazione giunge ad affermare che"il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gli episodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione" (Cass, n. 43826 del 2018). Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il ricorso si rileva infondato posto che il giudice della prevenzione può ed anzi deve valutare la pericolosità, pur in assenza di procedimenti penale definiti con sentenza di condanna, ricostruendo autonomamente i fatti; circostanza questa puntualmente accaduta nel caso in esame avendo, la Corte di Appello di Milano, sottolineato, con la motivazione esposta alle pagine 13-14 del provvedimento, la stabile dedizione del Pa.Li. a delitti lucro genetici attraverso lo sfruttamento della società di cui era titolare di fatto che agiva quale c.d. cartiera. E tale valutazione autonomamente compiuta non può ritenersi censurabile né sotto il profilo della violazione dei principi stabiliti dal giudice delle leggi né tanto meno sotto il profilo di una diversa ricostruzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 21 novembre 2023. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2024.
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