RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 22/05/2024, il Tribunale di Reggici Calabria ha dichierato
inammissibile l'incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. - proposto da
Giuseppe Nirta, quale amministratore unico e socio al 20% di Cor. Al. Automobili
s.r.l. (d'ora in poi, Cor. Al.) e da Paolo Mesiti, quale rappresentante pro tempore
di Pugliano Petroli s.r.I., socia all'80% di Cor. Al. - volto a chiedere la revoca
della confisca di quest'ultima società disposta con decreto del 02/02/2022. Ha
rilevato il giudice dell'esecuzione che nel caso di specie Nirta e Mesiti, nelle
rispettive qualità, erano stati citati nel procedimento di prevenzione di primo
grado e non hanno ritenuto di parteciparvi, mente il solo Mesiti ha proposto
appello limitatamente al capo relativo al decreto di confisca di Pugliano Petroli
s.r.I., sicché è preclusa a entrambi l'instaurazione dell'incidente di esecuzione.
2. Avverso l'indicato decreto del Tribunale di Reggio Calabria hanno
proposto ricorso per cassazione, con un unico atto e attraverso il difensore e
procuratore speciale Avv. Sandro Furfaro, Giuseppe Nirta e Paolo Mesiti, nelle
qualità sopra indicate, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di
cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 666 cod.
proc. pen. e dell'art. 4 d.lgs. n. 59 [recte, 159] del 2011. In premessa, va
rilevato che Cor. Al. è stata confiscata in quanto ritenuta parte di un sistema
illecito (c.d. sistema Scimone), poiché partecipata all'80% da Pugliano Petroli
s.r.I., costituita per il 50% da Luxor Invest ltd. di diritto inglese, a sua volta
costituita da SM Immobiliare s.r.I., i cui soci erano il fratello e la moglie del
proposto. Il decreto di appello ha disposto la revoca della confisca di Pugliano
Petroli s.r.I., di Luxor Invest ltd. e di SM Immobiliare s.r.I., mantenendo la
confisca di Cor. Al. non essendo stato impugnata la relativa statuizione. Con
l'atto introduttivo dell'incidente di esecuzione, si era contestata l'efficacia del
titolo esecutivo in quanto l'80°/0 delle quote sociali di Pugliano Petroli s.r.l. era
stata dichiarata lecita, mentre il 20% delle quote di Nirta risultava lecito in
considerazione dell'ammontare del suo giro di affari nel 2016, come risultante
dalla allegata dichiarazione dei redditi. Non solo i casi in cui il terzo non è stato
in condizione di partecipare al giudizio legittimano l'incidente di esecuzione, ma
anche quelli in cui sussista un interesse concreto e attuale derivante da
statuizioni del titolo esecutivo (nel caso di specie, la revoca della confisca)
idonee a costituire in capo al terzo un interesse concreto e attuale, rispetto al
quale l'intervento in precedenza sarebbe stato vano, essendo l'incidente di
esecuzione un rimedio di ordine generale esperibile per la tutela degli interessi
dei soggetti di qualsiasi rapporto processuale o dei terzi che traggano pregiudizio
dal provvedimento, sicché anche il terzo che ha avuto la possibilità di costituirsi
in giudizio non incontra preclusioni all'azione quando non proponendo questioni
di merito che avrebbe dovuto svolgere nel giudizio rappresenti la lesione dei suoi
diritti per l'inconciliabilità degli effetti del provvedimento con quanto disposto dal
provvedimento stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Con riferimento alla previgente disciplina, la giurisprudenza di legittimità
ha chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che
rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione
può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento
di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere le deduzioni e
chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca,
sicché, qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di
cognizione e non osservi l'onere di allegazione di cui all'art. 2-ter, comma quinto,
della legge n. 575 del 1965, il ricorso all'incidente di esecuzione non è
consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal
soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in
sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il
ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento (Sez. 6, n. 37025
del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 6798 del
03/11/2011, dep. 2012, Fortunato, Rv. 252410 - 01). Il principio di diritto,
coessenziale alla fisionomia e al ruolo dell'incidente di esecuzione, è stato
ribadito anche con riguardo alla disciplina vigente, con l'affermazione secondo
cui, in tema di prevenzione reale, il proposto ed il terzo, che abbiano partecipato
al procedimento, qualora intendano ottenere la revoca del provvedimento
definitivo di confisca, sono tenuti a presentare istanza di revocazione nei limiti ed
alle condizioni di cui all'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo
invece loro preclusa, in ragione dell'inammissibilità di una rivalutazione dei
medesimi fatti sine die e ad nutum, l'instaurazione di un incidente di esecuzione
ex art. 666 cod. proc. pen., del quale può giovarsi unicamente il terzo che non
abbia partecipato al procedimento per non essere stato messo nelle condizioni di
farlo (Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Rv. 275987 - 01), in quanto l'istanza di
restituzione del terzo rimasto estraneo al processo di cui sia stata disposta la
confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice
dell'esecuzione (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940 - 01).
L'estraneità dei ricorrenti al processo in cui è stata disposta la confisca non
sussiste nel caso di specie.
3. Il ricorso non offre validi elementi per superare il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con riferimento alla quota
dell'80% esistevano in capo a Cor. Al. evidenti e attuali ragioni per costituirsi e
difendersi in giudizio, ragioni coincidenti con quelle spese per le società che ne
possedevano, in forma piramidale, il capitale sociale. Quanto alla quota del 20%,
l'esito del giudizio di appello (e dunque le sorti di un titolo esecutivo peraltro mai
formatosi con riguardo alle società diverse da quella per la quale è stato
promosso l'incidente di esecuzione) non ha determinato alcun effetto, in quanto
la deduzione del ricorrente fa leva su documenti che ben potevano essere dedotti
nel giudizio.
4. I ricorsi, pertanto, devo essere rigettati e i ricorrenti devono essere
condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 15/10/2024.