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Peculato: non sussiste in caso di utilizzo di fondi di una società "in house" che provveda al perseguimento di finalità intrinsecamente pubbliche

Peculato

Cassazione penale sez. VI, 13/04/2023, n.25173

Non integra il delitto di peculato l'utilizzo di fondi di una società "in house", interamente partecipata da un comune, che provveda al perseguimento di finalità intrinsecamente pubbliche e di competenza dell'ente medesimo, in quanto difetta in tal caso alcuna forma di appropriazione, ovvero di distrazione del denaro pubblico per fini privatistici, ancorché possano ipotizzarsi irregolarità rilevanti sotto il profilo della responsabilità contabile. (Fattispecie in cui la società si faceva carico dell'indennizzo dovuto dal comune per la revoca di una concessione, al fine di recuperare un'area da destinare a riqualificazione urbana).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. All'esito della parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di C.A. in ordine ai reati di peculato contestati ai capi 4), 8), 10), 12), 17) e 18); nonché, a titolo di concorso con il predetto, nei confronti di Bo.Al. in relazione al reato contestato sub 4) e di T.A. per il peculato contestato al capo 10). I fatti oggetto della sentenza concernevano tutti l'impiego di risorse economiche nella disponibilità della Società di Trasformazione del Territorio Holding s.p.a. (di seguito STT) e Agenzia Logistica Filiere Alimentari s.r.l. (di seguiti ALFA), entrambe a prevalente partecipazione pubblica. 2. Nell'interesse di C.A. venivano formulati dodici motivi di ricorso, con i quali si deduce: questione di legittimità costituzionale in ordine alla ritenuta non applicabilità ai fatti commessi in epoca antecedente al 1 gennaio 2020 del nuovo regime dell'improcedibilità, introdotto all'art. 344-bis c.p.p. Si assume che il nuovo istituto, pur avendo natura formalmente processuale, determinerebbe effetti sostanziali per cui dovrebbe trovare applicazione il principio di retroattività della legge penale più favorevole; violazione di legge processuale in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2, e conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) della sentenza, sul presupposto che la Corte di appello non avrebbe consentito la rinnovazione dell'istruttoria mediante l'espletamento dell'esame dell'imputato. Il ricorrente ricostruisce l'iter processuale che aveva condotto, nel corso del primo grado di giudizio, a ritenere l'intervenuta decadenza dell'imputato dal rendere esame, precisando che C. non si era sottoposto all'esame all'udienza prevista per il 19 maggio 2017 in quanto, a tale data, non erano state depositate le trascrizioni da parte del perito e la difesa dell'imputato aveva reiteratamente evidenziato l'impossibilità di procedere all'esame se non dopo la valutazione del contenuto delle intercettazioni. A fronte di tale richiesta, la ritenuta decadenza dall'esame pronunciata dal Tribunale aveva determinato una lesione del diritto di difesa, tempestivamente dedotta dal difensore (come risulta dal verbale di udienza del 21 luglio 2017) e riproposto con i motivi di appello. Infine, si segnala l'irrilevanza del fatto che C. avesse reso plurime dichiarazioni spontanee, trattandosi di facoltà) del tutto distinta dall'esame dell'imputato; violazione dell'art. 407 c.p.p., comma 3, e conseguente inutilizzabilità degli interrogatori resi dal coindagato U.E. in data 30 dicembre 2010, 18 gennaio 2011, 20 gennaio 2012 ed all'udienza del 25 novembre 2016, dovendosi ritenere che U. aveva assunto il ruolo di indagato ben cinque mesi prima della formale iscrizione nel registro, con conseguente anticipazione del termine di ultimazione delle indagini incidente sull'inutilizzabilità degli atti acquisiti dopo la scadenza del termine stesso; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata audizione del teste M., la cui escussione, inizialmente ammessa dal Tribunale, sarebbe stata erroneamente revocata, nonostante la tempestiva deduzione in ordine alla necessità dell'acquisizione della prova (ud.13/4/2018); peraltro, si sottolinea come la stessa Corte di appello richiami in motivazione il ruolo di M. nella cosiddetta vicenda "(Omissis)", a riprova della rilevanza di tale testimonianza; omessa motivazione in merito alla qualifica del ricorrente quale pubblico ufficiale, nonostante questi avesse ricoperto cariche apicali esclusivamente in società aventi natura privatistica, quali dovevano considerarsi la STT e la ALFA. L'articolato motivo formulato su tale aspetto, censura il fatto che tali società agivano esclusivamente con strumenti di diritto privato, non facevano ricorso all'assegnazione di appalti mediante le procedure di evidenza pubblica, né si occupavano della gestione di servizi pubblici. In buona sostanza, a mutare la natura giuridica delle predette società non era sufficiente la mera partecipazione al capitale sociale del Comune di Parma, posto che l'attività svolta era di natura tipicamente privatistica e si svolgeva senza l'esercizio di alcuna funzione o potestà amministrativa. Il ricorrente, inoltre, richiamava ampia giurisprudenza, civile ed amministrativa, al fine di ribadire la natura privata delle società, segnalando come la sentenza impugnata si fosse limitata a riconoscere la sussistenza della qualifica soggettiva appellandosi ad una sentenza pronunciata con riguardo ad una fattispecie del tutto diversa, caratterizzata dal fatto che la società privata si occupava istituzionalmente della committenza di forniture e servizi secondo gli schemi dell'evidenza pubblica; violazione di legge in ordine all'errata qualificazione dei fatti contestati in termini di peculato, anziché di abuso d'ufficio, nonostante la descrizione della condotta fosse tutta incentrata sull'utilizzo del denaro - asseritamente pubblico - in violazione di leggi e norme regolamentari, dovendosi ritenere che l'utilizzo indebito dei fondi, non avendo comportato una lesione patrimoniale a danno dell'ente, non integravano l'ipotesi di distrazione sanzionata dall'art. 314 c.p.; in relazione ai fatti contestati al capo 4) (vicenda quotidiano "(Omissis)"), oltre a ribadirsi la censura relativa all'omessa escussione del teste M., si contesta il vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello era giunta alla conclusione che la SU, per il tramite della GDM, aveva fatto confluire fondi in favore della società Plubitime (editore del giornale (Omissis)), simulando l'avvenuta prestazione di attività non eseguita, sulla base di elementi indiziari incerti (mancata sottoscrizione da parte del C. delle spese non preventivate sostenute dalla GDM in occasione di un convegno organizzato per SU, nonché predisposizione del preventivo su foglio non intestato alla GDM); in relazione al capo 8) (cessione area "(Omissis)"), deduce la mancata audizione del teste V. che avrebbe dovuto riferire sulle circostanze riferite de relato dal teste Varazzani; si deduce, inoltre, il travisamento della prova derivante dall'omessa valutazione della documentazione prodotta, dalla quale risultava il legittimo trasferimento di fondi dalla SU alla ALFA, al fine di consentire il trasferito dell'area denominata "Macello Comunale", libera dalla concessione esistente in favore della società (Omissis). L'intera operazione - cessione dal Comune di Parma alla ALFA - rientrava appieno nel programma di alienazioni immobiliari programmato dal Comune e finalizzato al riassetto del territorio, costituente lo specifico oggetto sociale della SU (come risultante dall'atto di costituzione prodotto in atti). Inoltre, la convenzione sottoscritta tra il Comune di Parma e la SU, avente ad oggetto la realizzazione dell'Agenzia per la logistica delle filiere agroalimentari, prevedeva che tale attività dovesse essere realizzata tramite la ALFA srl (nel frattempo trasformata in s.p.a.), il cui capitale sociale era stato interamente acquistato da SU. Una volta escluso che l'attività di finanziamento non rientrasse tra i compiti di SU, le eventuali violazioni potevano al più integrare il reato di abuso d'ufficio; in relazione al capo 10) (vicenda " T."), si deduce vizio di motivazione ed erronea qualificazione del reato, ritenendosi che i giudici di merito avessero travisato la prova dichiarativa resa dalla teste A.L., la quale aveva dichiarato che il T. aveva effettivamente svolto la prestazione per la quale era stato remunerato, come desumibile anche dalla documentazione prodotta dal coindagato; in relazione al capo 12) (collaborazione " R."), si deduce il vizio di motivazione e l'erronea qualificazione del reato, evidenziando come l'istruttoria non avesse fornito la prova certa della natura fittizia dell'incarico professionale per il quale il R. era stato remunerato con fondi della ALFA; in relazione al capo 17) (utilizzo indebito della carta di credito), si contesta la mancata assunzione del teste di riferimento V. e, quindi, l'inutilizzabilità della deposizione resa da B.S., nonché il vizio di motivazione e l'erronea qualificazione del fatto quale peculato. In merito alle prove orali, si evidenzia come all'interno della STT il compito di eseguire le registrazioni contabili e di verificare le note spese era affidato a V.F., la quale riferiva al direttore amministrativo B.S. - della mancanza di documentazione giustificativa delle spese eseguite da C. con la carta di credito. Posto che la ricostruzione del fatto è avvenuta sulla base delle dichiarazioni della B., teste de relato, si sarebbe dovuto procedere all'escussione del teste diretto, e cioè V.F.. Erronea era, pertanto, la decisione di rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria sulla base del falso presupposto secondo cui la difesa non avrebbe reiterato la richiesta di escussione del teste diretto, prima della chiusura dell'istruttoria. Il ricorrente ha depositato copia del verbale di udienza del 13 aprile 201.8 dal quale risulta la richiesta ex art. 195 c.p.p. di escussione del teste diretto. Infine, si evidenzia che le spese sostenute da C. erano riconducibili all'esercizio delle funzioni, né a diverse conclusioni poteva giungersi mediante una non consentita inversione dell'onere della prova; in relazione al capo 18) (vicenda "Mauro"), si deduce il travisamento della prova con riguardo alla deposizione dei testi Bi. e F., i quali, diversamente da quanto indicato nella sentenza di appello, avevano confermato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa da parte di T.M.. 3. Nell'interesse di Bo.Al. sono stati formulati quattro motivi di ricorso, con i quali si deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza in capo ad C.A. della qualifica di pubblico agente, richiamando argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte nel ricorso del C.; escludendo la predetta qualifica in capo al concorrente, verrebbe meno la configurabilità del concorso dell'extraneus nel reato di peculato contestato al capo 4); vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'errata lettura della documentazione attestante la regolarità del pagamento eseguito dalla STT in favore della GIDM s.r.l. (società amministrata dal B.); vizio della motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p., atteso che le attenuanti generiche erano state negate a B. sulla base di un palese errore nell'attribuzione al predetto di una condotta (la richiesta di assegnazione di incarichi in società partecipate dal Comune di Parma) che, invero, era risultata pacificamente riferibile ad altro imputato, individuato in Bu.An.; violazione dell'art. 169 c.p.p. ed omessa notifica del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto; all'udienza del 18 febbraio 2022, la Corte di appello rilevava l'omessa notifica del decreto al domicilio eletto in Roma, nel disporre la rinnovazione, tuttavia, non provvedeva ad inviare l'atto al nuovo domicilio eletto all'estero, disponendo la notifica al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4. 4. Nell'interesse di T.A. sono stati formulati quattro motivi di ricorso, con i quali si deduce: vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta inesistenza della prestazione professionale per la quale T. avrebbe ricevuto il compenso dalla ALFA in occasione del convegno organizzato il 20 novembre 2009; in particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare che il nome del T. era indicato quale responsabile dell'ufficio stampa sulla brochure del convegno; il ricorrente aveva locato un immobile a Parma in concomitanza con l'organizzazione del convegno; risultavano provati plurimi viaggi da Roma (ove risiedeva) a Parma; il ricorrente inviava al C. (a riprova che questi fosse il reale committente) documentazione relativa al convegno; la prestazione professionale richiesta non presupponeva la realizzazione di elaborati, il che giustificava l'omesso rinvenimento di documentazione; vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alle dichiarazioni rese dal teste I.C. e A.L., dalle quali emergeva che T. aveva effettivamente svolto le attività professionali per le quali era stato remunerato; vizio di motivazione relativamente all'omessa risposta alla specifica deduzione difensiva secondo cui la prestazione professionale del T., remunerata dalla ALFA, era stata svolta molto prima dell'avvio della sua collaborazione con il Sindaco V. e, quindi, non si poteva ritenere che il compenso pagato andasse a coprire prestazioni svolte in favore del predetto, né risultava lo svolgimento di precedenti attività in favore del Sindaco o del Comune di Parma; si contesta anche la correttezza della qualificazione giuridica nel fatto in termini di peculato, piuttosto che di abuso d'ufficio; violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IIN DIRITTO 1.I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito indicati. 2. La posizione processuale di C.A. comporta l'esame di questioni in parte afferenti anche ai restanti imputati, salvo per quanto concerne le questioni di natura processuale e quelle relative alle imputazioni non ascritte, a titolo di concorso, anche ai restanti ricorrenti. 2.1. Prendendo le mosse dal primo motivo, se ne rileva l'infondatezza, dovendosi ritenere che la nuova disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata dei giudizi di impugnazione, di cui al novellato art. 344-bis c.p.p., non può trovare applicazione ai procedimenti per reati commessi in epoca antecedente al 1 gennaio 2020. Tale problematica è stata già affrontata e risolta da questa Corte con una soluzione pienamente condivisibile, essendosi ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 bis c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui limita l'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai soli reati commessi dal 1 gennaio 2020, in quanto detta disposizione ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporale applicativa (Sez.5, n. 334 del 5/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, IRv. 282419; Sez.3, n. 1567 del 14/12/2021, dep.2022, Iaria, Rv. 282408; Sez.7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043-02). Il ricorrente contesta tale impostazione, sottolineando come la disciplina dell'improcedibilità, pur essendo declinata quale istituto di diritto processuale, ha una innegabile ricaduta sul piano sostanziale, nella misura in cui inibisce l'accertamento della commissione del reato, sicché se ne invoca la retroattività ai sensi dell'art. 2 c.p.. Invero, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha copertura costituzionale, non essendo contemplato dall'art. 25 Cost. e art. 7 CEDU, che, invece, disciplinano esclusivamente il divieto di retroattività della norma sopravvenuta deteriore rispetto a quella previgente. Quanto detto comporta che deve ritenersi costituzionalmente legittima la disciplina intertemporale che ha regolamentato il passaggio dal regime della prescrizione a quella della improcedibilità, introducendo una cesura netta e prevedendo che l'improcedibilità si applica solo ai reati rispetto ai quali non opera più il previgente regime della prescrizione. Ne consegue che un profilo di legittimità costituzionale sarebbe, in astratto, ipotizzabile solo ove si ritenesse la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento tra gli autori di reati commessi prima o dopo dell'entrata in vigore della norma "più favorevole", individuata dal ricorrente nell'art. 344-bis c.p.p.. Tuttavia, nel caso di specie non si ravvisa alcun profilo di irragionevolezza della disciplina in esame, proprio perché le diversità tra il precedente sistema basato sulla prescrizione e quello nuovo fondato sulla improcedibilità sono tali da giustificare appieno l'esclusione della retroattività del nuovo art. 344-bis c.p., in quanto la nuova disciplina si fonda su un sistema processuale e sostanziale profondamente mutato, il che non consente l'innesto delle nuove regole nel previgente regime governato dalla sola prescrizione. 3. Il secondo motivo proposto nell'interesse di C., concernente l'omessa rinnovazione dell'istruttoria per l'esame dell'imputato, è infondato. L'imputato doveva rendere l'esame all'udienza del 19 maggio 2017, alla quale non ha partecipato ritenendo di non poter rispondere fin quando non veniva depositata la perizia di trascrizione. Premesso che non sussiste alcun limite probatorio che imponga la sequenza indicata dall'imputato, la scelta di non rispondere è stata del tutto volontaria, sostanziandosi in un rifiuto a sottoporsi alla prova, quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto di non procedere all'esame nelle udienze successive. Ne' può il ricorrente dolersi della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'esame dell'imputato, risolvendosi in una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali, non è un mezzo di prova che può assumere valore decisivo ai fini del giudizio, con la conseguenza che la sua mancata assunzione non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Sez.5, n. 17916 del 10/1/2019, Scorsolini, Rv. 275909). 4. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato U., sul presupposto della retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato. Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione (Sez.6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046). In ogni caso, il ricorrente non affronta il profilo relativo alla prova di resistenza, non indicando se ed in che misura l'eliminazione delle prove ritenute inutilizzabili avrebbe condotto ad un diverso risultato decisionale. 5. Il quarto motivo di ricorso, concernente l'omessa rinnovazione dell'istruttoria mediante l'escussione del teste M., è infondato. Invero, non emerge in alcun modo il profilo della decisività della testimonianza di M., il quale avrebbe dovuto riferire sul progetto di acquisire il quotidiano "(Omissis)", circostanza eventuale e, in ogni caso, non direttamente inficiante la ricostruzione del fatto imputato al C.. 6. Il quinto motivo di ricorso concerne l'attribuzione della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio al C. e deve ritenersi comune anche al B., posto che entrambi i ricorrenti, sia pur con argomentazioni non del tutto sovrapponibili, contestano la natura pubblica delle società nell'ambito delle quali i reati sarebbero stati commessi. I predetti motivi sono infondati, atteso che le due società amministrate da C. (SU e ALFA), pur essendo formalmente costituite nella forma di enti di diritto privato, erano interamente a capitale pubblico, vedendo quale unico socio il Comune di Parma; in particolare, la SU era la holding che deteneva l'intero capitale sociale della ALFA, ed entrambe perseguivano finalità pubblicistiche relativamente alla gestione del territorio comunale. I dati salienti ai fini della qualificazione giuridica, pertanto, vanno individuati nella contemporanea presenza di due elementi che tipicamente contraddistinguono gli enti svolgenti - sul piano sostanziale - un'attività di tipo pubblicistico e, cioè, la partecipazione esclusiva del capitale pubblico e il perseguimento di una finalità che rientra nelle competenze proprie dell'ente comunale. Come chiaramente esposto nella sentenza di primo grado (lsi veda pg.42), la SU era partecipata al 100% dal Comune di Parma e costituiva lo strumento organizzativo mediante il quale l'ente locale doveva a sua volta partecipare nelle società coinvolte nella trasformazione e gestione del territorio (tra queste la ALFA). Il complesso sistema fondato sulla costituzione della STT quale holding, cui era demandata la partecipazione alle società operative e direttamente coinvolte nella gestione del territorio, pur basandosi su strumenti di natura privatistica, era inequivocabilmente finalizzato al perseguimento di uno degli aspetti qualificanti e centrali nell'attività dell'ente comunale, concernente il riassetto del territorio, con la dislocazione su di esso delle diverse attività e servizi. L'attività che le società interessate svolgevano, pertanto, era direttamente funzionale rispetto a quella del Comune e, a ben vedere, tali enti altro non erano che articolazioni esterne dell'ente locale, il quale provvedeva a svolgere la propria attività in settori, contigui all'imprenditoria privata, mediante società in house. Fatta tale premessa, deve rilevarsi come la mera natura privatistica delle società in esame non rileva, di per sé, ai fini dell'esclusione della qualifica soggettiva in capo agli amministratori. Sul tema, infatti, la giurisprudenza è assolutamente constante nel privilegiare il criterio oggettivo-funzionale, in virtù del quale i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez.6, n. 19484 del 23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273781; Sez.6, n. 1826 del 27/11/2019, dep.2020, Innocenti, rv. 278125; Sez.6, n. 10780 del 17/11/2020, dep. 2021, Spano, Rv.281083). Con specifico riferimento alle società in house si e', anche recentemente, ribadito che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società a totalitaria partecipazione pubblica, deputata allo svolgimento di attività di pubblico servizio corrispondente a quello affidato all'ente pubblico controllante (Sez.6, n. 37076 del 30/6/2021, Messina, Rv. 282305). Esaminando una fattispecie similare a quella oggetto del presente giudizio, questa Corte ha precisato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, interamente controllata da una società "in house", deputata all'espletamento di attività di carattere tecnico che si pongano in rapporto ausiliario e strumentale rispetto ai compiti pubblicistici perseguiti dalla società controllante (Sez.6, n. 58235 del 9/11/2018, Antoniazzi, Rv. 274815). Sulla base di tali precedenti, deve ritenersi non controversa la natura sostanzialmente pubblica delle società coinvolte nella vicenda in esame, rispetto alle quali il dato formale della costituzione quali enti di diritto privato è superato dal dato sostanziale, rappresentato dal fatto che il capitale sociale era integralmente detenuto da un ente pubblico (Comune di Parma) e l'attività era statutariamente svolta in favore del predetto, avendo ad oggetto il perseguimento di finalità aventi natura intrinsecamente pubblica e di competenza dell'ente locale (gestione e riassetto del territorio). A tali considerazioni, occorre aggiungere quanto in seguito si dirà con riferimento ai fatti relativi alla concessione per l'area "(Omissis)", lì dove emerge ictu oculi, come la SU e la ALFA operino in attuazione delle finalità di gestione del territorio dell'ente comunale, provvedendo a realizzare gli obiettivi dell'ente, sia pur utilizzando i più duttili strumenti del diritto privato, ma senza che ciò escluda la rilevanza pubblica dell'attività svolta. 7. In ragione della stretta correlazione tra la questione relativa alla qualifica soggettiva e l'imputazione formulata al capo 8), appare opportuno anticipare l'esame dell'ottavo motivo di ricorso formulato nell'interesse di C.. Deve altresì precisarsi che il sesto motivo, concernente la ritenuta qualificazione in termini di abuso d'ufficio delle ipotesi di peculato contestate, può essere vagliata congiuntamente all'esame dei motivi specificamente dedicati a ciascun reato, pur dovendosene fin da ora evidenziare l'infondatezza. 7.1. Al ricorrente si contesta il reato di peculato, commesso distraendo fondi della SU per indennizzare la società "(Omissis)" in relazione alla revoca anticipata della concessione riguardante un"area che, nel frattempo, veniva acquistata dalla ALFA, nell'ambito di una complessiva opera di riassetto territoriale. Per l'esame del motivo è imprescindibile il sintetico richiamo agli elementi di fatto, definitivamente accertati nelle sentenze di merito, dalle quali emerge che: il Comune di Parma, nell'ambito di un generale progetto di riqualificazione dell'area denominata "(Omissis)" ed al fine di consentire la realizzazione di strutture di supporto alla filiera agro-alimentare, cedeva l'area in questione alla ALFA (società interamente partecipata da SU, a sua volta interamente partecipata dal Comune); l'area in questione risultava già affidata in concessione alla (Omissis) s.r.l. (con scadenza nel 2021), sicché per garantire l'immediata disponibilità della stessa alla ALFA, si poneva la necessità di revocare la concessione e indennizzare la concessionaria; l'importo necessario per l'indennizzo veniva reperito da SU che riceveva Euro500.000 da altra società partecipata (Metroparma s.p.a.), ma tale somma non poteva essere trasferita ad ALFA, in quanto veniva trattenuta dall'istituto di credito a copertura di una precedente scopertura di conto corrente di STT; l'ulteriore somma di Euro400.000 veniva trasferita a SU dal Comune di Parma, con l'accordo del successivo trasferimento alla (Omissis) s.r.l. Sulla base di tali elementi di fatto, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di peculato, sottolineando che l'attività di finanziamento dell'operazione "(Omissis)" non rientrava nell'oggetto sociale della SU, inoltre, il debito nei confronti della (Omissis) srl non poteva ritenersi sussistente, atteso che la concessione non era stata revocata all'epoca dei versamenti. In ogni caso, il debito derivante dall'indennizzo per la revoca della concessione gravava esclusivamente sul Comune di Parma, sicché la SU - ed invero anche la ALFA - non avrebbero avuto motivo di adempiervi. 7.2. Le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito non tengono conto di aspetti determinanti e idonei di per sé a condurre all'esclusione della sussistenza del delitto di peculato. In primo luogo, con riferimento alla somma di Euro500.000 pervenuta nelle casse di SU e proveniente da Metroparma s.p.a., si rileva che la stessa - a prescindere da quello che fosse il motivo per cui era stata erogata - è andata a ripianare uno scoperto di conto corrente di SU e, quindi, la somma ha coperto un credito della società che ne ha beneficiato. Risulta del tutto irrilevante, pertanto, che la finalità della dazione fosse quella di costituire la provvista per indennizzare la società (Omissis) s.r.l., atteso che, in concreto, il denaro è stato utilizzato per sanare un debito della SU e, quindi, alcuna distrazione può configurarsi, dovendosi ritenere che il denaro è andato ad esclusivo vantaggio della società amministrata dal C.. Ne' rileva che l'adempimento del debito della SU sia dipeso dal fatto che l'istituto di credito ha direttamente incamerato la somma confluita sul conto corrente della società, atteso che "l'involontarietà" dell'adempimento non muta il dato fattuale e, cioè, che il denaro non può sicuramente ritenersi impiegato per esigenze estranee alla SU, il che preclude in radice la configurabilità del peculato. 7.3. La configurabilità del reato di peculato deve essere esclusa anche in relazione all'ulteriore destinazione della somma di Euro400.000, trasferita dal Comune di Parma alla SU, al fine di costituire la provvista per l'indennizzo spettante alla (Omissis) s.r.l. I giudici di merito hanno ritenuto che, in tal modo, la ALFA e la SU si sarebbero fatte carico di un debito eventuale e gravante solo sul Comune di Parma, sempre che quest'ultimo avesse provveduto alla revoca della concessione in favore della (Omissis) s.r.l.. Inoltre, si è sostenuto che l'oggetto sociale della SU non prevedeva affatto di concorrere al finanziamento delle attività di gestione del territorio, sicché l'ingerenza in tale attività integrerebbe di per sé una condotta di peculato per distrazione, realizzata mediante l'impiego di fondi per finalità diverse da quelle consentite. Si tratta di conclusioni che, invero, sono contraddette da una pluralità di elementi. In primo luogo, si evidenzia come la stessa sentenza di primo grado, nel riportare l'oggetto sociale della SU (si veda pg.127) riconosce che tale società si sarebbe dovuta occupare di progettazione di interventi per la trasformazione del territorio, assunzione di partecipazione in altre società, prestazioni di servizi strumentali e finanziari in favore delle società partecipate, acquisizione delle aree e degli immobili interessati agli interventi di trasformazione del territorio e esecuzione di ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale. Orbene, già sulla base di tale elencazione (che ricomprende l'acquisizione dei terreni), non pare discutibile che la SU - che peraltro deteneva la partecipazione totalitaria della ALFA - vedeva tra i propri compiti anche quello di acquisizione delle aree oggetto di trasformazione, risultato perseguibile sia mediante l'acquisto diretto, sia mediante il finanziamento delle società controllate che provvedevano alla realizzazione di tali finalità. In buona sostanza, l'acquisto dell'area del "(Omissis)" rientrava appieno nei compiti statutari della SU, inserendosi in un progetto di riqualificazione urbana e di realizzazione di servizi per il settore agro-alimentare, il tutto nell'ambito della funzione di programmazione territoriale svolta dal Comune, per il tramite delle società controllate. Nelle sentenze di merito, si pone l'accento sul fatto che il reato di peculato si sarebbe consumato per effetto della mera "distrazione" delle somme rispetto alle finalità ordinarie. In particolare, nella sentenza di appello si dà atto che la convenzione stipulata tra Comune di Parma e SU prevedeva il versamento, da parte dell'ente, della somma di Euro400.000, ma tale obbligazione era assunta al solo fine del cofinanziamento delle attività di studio, per la creazione di un piano industriale e per investire nel progetto le risorse finanziarie necessarie alla start-up ed al cofinanziamento progettuale. L'indennizzo per la revoca della concessione, invece, non sarebbe in alcun modo riconducibile a tali voci di cofinanziamento, il che integrerebbe la condotta di peculato, nella misura in cui la SU avrebbe ricevuto dal Comune di Parma l'importo di Euro400.000 destinandolo a finalità diverse. La tesi non è condivisibile in punto di diritto. Invero, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che il peculato per "distrazione" presuppone in ogni caso che il denaro sia destinato a scopi incompatibili con il perseguimento di finalità di interesse pubblico. Si è affermato, infatti, che solo l'utilizzo per finalità esclusivamente personali ed estranee a quelle istituzionali di denaro pubblico determina la "distrazione" dello stesso, mentre il peculato non è ravvisabile nei casi in cui l'interesse privato dell'agente e quello istituzionale dell'ente siano sincroni e sovrapponibili, non risultando in alcun modo contrastanti (Sez.6, n. 36496 del 30/9/2020, Vasta, Rv. 280295). Applicando tale principio al caso di specie, è agevole concludere nel senso che la somma di Euro400.000 - destinata ad indennizzare la (Omissis) s.r.l. nel caso di revoca della concessione - è stata in ogni caso impiegata per una finalità pubblicistica, ravvisabile per il semplice fatto che la società controllata dal Comune di Parma è andata a predisporre la provvista per poi farsi carico di un debito dell'ente stesso. Nel caso di specie, quindi, lungi dal raffigurarsi un'ipotesi di peculato, pare più corretto ritenere che la STT e il Comune di Parma, nell'ambito di una sostanziale comunanza di interessi, hanno perseguito una finalità pubblicistica, mediante il raggiungimento di un accordo preventivo con la società (Omissis) s.r.l., finalizzato alla quantificazione dell'indennizzo ed alla predisposizione della necessaria provvista. E' pur vero che, specie nella sentenza di primo grado, si sottolinea la scarsa linearità del percorso amministrativo, ipotizzando che il versamento da parte del Comune di Parma in favore della STT era finalizzato ad eludere i vincoli di bilancio. Si tratta di una circostanza plausibile che, tuttavia, non incide sull'aspetto penalistico della vicenda. Occorre ribadire, infatti, che la regolarità contabile attiene esclusivamente al profilo della liceità amministrativa e può, eventualmente, determinare una responsabilità risarcitoria in capo ai pubblici amministratori, senza che ne consegua necessariamente anche una responsabilità di tipo penale. Ove i fondi pubblici non vengano destinati a finalità privatistiche, pur se utilizzati in violazione della normativa contabile, il delitto di peculato non può configurarsi in quanto viene meno l'elemento tipico dell'appropriazione dei beni o, comunque, della destinazione a finalità incompatibile con quelle del perseguimento di un interesse di natura pubblicistica. Nel caso di specie, peraltro, non si pone neppure la questione circa la diversa qualificazione del fatto in termini di abuso d'ufficio, pur astrattamente ipotizzabile in base al principio secondo cui l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente, mentre integra il più grave reato di peculato nel caso in cui l'atto di destinazione sia compiuto in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione di mera copertura formale, per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali (Sez.6, n. 27910 del 23/9/2020, Perricone, Rv. 279677). L'abuso d'ufficio, infatti, presuppone una specifica violazione di legge che non risulta contestata e, in ogni caso, non è neppure contestato l'ulteriore elemento dell'ingiusto vantaggio derivante dall'atto dispositivo, ne consegue che alcuna utilità potrebbe avere l'annullamento con rinvio, non potendo una diversa motivazione da parte del giudice d'appello integrare la carenza originaria del capo di imputazione. In conclusione, pertanto, deve affermarsi che il reato di peculato contestato al capo 8) non sussiste, in quanto la condotta addebitata al C. non ha comportato l'utilizzo di fondi pubblici per finalità diverse ed incompatibili con quelle congiuntamente perseguite dall'ente comunale e dalla SU, bensì si è trattato del tentativo di ottenere un risultato utile e confacente all'interesse dell'amministrazione che, mediante l'acquisto in capo alla società controllata ALFA dell'area del "(Omissis)", intendeva avviare una diversa programmazione territoriale, secondo un legittima e insindacabile scelta in ordine alla gestione del territorio comunale. Rispetto a tale contesto, assume particolare rilievo la natura pubblica riconosciuta alle società STT e ALFA, entrambe da considerarsi enti strumentali del Comune. Tale qualificazione impone di valutare le condotte poste in essere per il tramite della SU nell'ambito della più ampia azione posta in essere dal Comune che, proprio avvalendosi della SU, ha agito nel perseguimento della finalità pubblicistica. In conclusione, deve affermarsi il principio per cui non integra il delitto di peculato l'utilizzo dei fondi di una società interamente partecipata da un ente pubblico che provveda al perseguimento di una finalità dell'ente medesimo, in quanto non sussiste il requisito dell'appropriazione, né della distrazione del denaro per fini privatistici, potendosi al più ipotizzare una irregolarità rilevabile sotto il profilo della responsabilità contabile, inidonea a dar luogo al reato in esame. In buona sostanza, se una società in house si fa carico di un esborso nell'interesse dell'ente che ne detiene l'intero capitale sociale, viene meno il requisito dell'appropriazione, proprio perché il patrimonio deve ritenersi sostanzialmente comune ed il fine perseguito non è incompatibile con il l'interesse pubblico. 7.4. Ultimo aspetto meritevole di approfondimento è quello relativo alla determinazione dell'indennizzo che sarebbe stato corrisposto alla (Omissis) s.r.l. che, secondo la tesi recepita in sentenza, sarebbe stato determinato in misura maggiore rispetto al dovuto. Si tratta di un aspetto che, invero, non rileva in relazione al reato di peculato, nella misura in cui l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella individuazione di un accordo con il concessionario non può essere censurata al fine di desumere la destinazione del denaro a finalità diverse da quelle pubblicistiche né, del resto, si contesta che la presunta maggiorazione dell'indennizzo sia frutto di accordi aventi natura illecita. Considerazioni parzialmente analoghe valgono anche in relazione al fatto che l'indennizzo sarebbe stato, quanto meno in parte, corrisposto ancor prima che intervenisse la revoca della concessione. La sentenza di condanna non valorizza il dato concernente la possibilità per la pubblica amministrazione di avvalersi di strumenti tipicamente contrattuali, mediante i quali pervenire al medesimo risultato ottenibile con l'esercizio di poteri autoritativi. Premesso che è incontroverso che il Comune di Parma perseguiva la finalità di una riqualificazione urbana dell'area precedentemente data in concessione, che la predetta area non poteva essere liberamente utilizzata dall'acquirente (ALFA) se non dopo la revoca della concessione e che tale atto comportava un consistente indennizzo per la (Omissis) s.r.l., rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa la possibilità di addivenire ad una revoca della concessione sostanzialmente concordata con il concessionario, risultato che presupponeva l'accordo sull'indennizzo. 8. Il settimo motivo di ricorso proposto da C. è volto a contestare la sussistenza del peculato di cui al capo 4), avente ad oggetto l'utilizzo della somma di Euro24.000 da parte della STT al fine di remunerare la società GDM (amministrata di fatto da B.) per prestazioni inesistenti; in tal modo si sarebbe creata la provvista in denaro destinata ad essere convogliata alla Publimedia s.r.l. e da questa alla Publitime s.r.l., società editrice del quotidiano "(Omissis)", per far fronte al pagamento degli stipendi dei giornalisti, il tutto al fine di garantire una linea editoriale di supporto al sindaco Vignale. Per contestualità espositiva, deve essere esaminato anche il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Bo.Al., in quanto afferente al medesimo capo 4) dell'imputazione. I motivi di ricorso sopra indicati risultano fondati. La sentenza di appello approfondisce capillarmente i rapporti esistenti tra C. e i soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del quotidiano (Omissis), mentre dedica una motivazione assolutamente stringata alle ragioni da cui avrebbe dedotto la prova dell'inesistenza delle prestazioni aggiuntive svolte dalla GDM, in occasione del convegno organizzato da STT nel giugno 2010. In sintesi, si afferma che i servizi extra svolti dalla GDM sarebbero indicati su un foglio non sottoscritto da C. e non allegato al preventivo prodotto in atti, inoltre, anche l'ulteriore documento recante l'intestazione "budget servizi extra" sarebbe privo di rilevanza, non essendo redatto su carta intestata della GDM e contenendo un elenco di voci non corrispondente a quelle indicate nel preventivo (pg.64). A fronte di tale affermazione, la Corte di appello aveva precedentemente affermato (pg.62) che, nel procedimento iscritto a carico di B.R. - legale rappresentante della GDM - per il reato di false fatturazioni, quest'ultima aveva documentato lo svolgimento di servizi accessori ulteriori rispetto a quelli preventivati e riferiti al convegno organizzato nel 2010 (per l'ammontare di Euro21.497,19). La motivazione risulta contraddittoria nella misura in cui sembra escludere in toto lo svolgimento di servizi extra, ma al contempo parrebbe ammettere la sussistenza della prova, quantomeno in parte, della loro esecuzione. E' pur vero che emerge una contestualità tra il pagamento effettuato da STT a GDM e l'emissione della fattura da Publimedia verso GDM, per l'importo di Euro24.000,00, ma tale dato fornisce un mero elemento indiziario. La sentenza sconta un vizio di fondo e, cioè, quello di aver realizzato una vera e propria inversione dell'onere della prova, richiedendo agli imputati di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività remunerata a titolo di "servizi extra". Invero, in tema di peculato sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non è configurabile il reato nel caso di mera irregolarità, inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi di spesa in relazione ai quali viene effettuata la spendita di denaro pubblico, essendo onere dell'accusa dimostrare - oltre ogni ragionevole dubbio - che la prestazione per la quale si è ottenuta la remunerazione non è stata effettuata (da ultimo, Sez.6, n. 11341 del 17/11/2022, dep.2023, Buscemi; Sez.6, n. 21166 del 9/4/2019, Marino, Rv. 276067; Sez.6, n. 40595 del 2/3/2021, Bernardini, Rv. 282742-02). Quanto detto comporta che il giudice del rinvio dovrà rivalutare il fatto verificando la sussistenza di una prova certa del mancato svolgimento dei servizi extra, che la GDM sostiene di aver eseguito in occasione del convegno del giugno 2010, non essendo sufficienti le mere carenze documentali descritte in sentenza. Si tratta di un accertamento che, evidentemente, non può fondarsi unicamente sul presupposto secondo cui C. era interessato a far pervenire a Publimedia la somma di denaro necessaria per il pagamento degli stipendi, ma richiede la verifica se le prestazioni che GDM sostiene di aver svolte e che, secondo l'impostazione difensiva sarebbero indicate nella nota recante l'intestazione "servizi extra", siano state effettivamente eseguite o meno. Nel compiere tale valutazione, il giudice del rinvio dovrà necessariamente confrontarsi anche con la documentazione prodotta da B.R. nel procedimento svolto a suo carico e concluso con l'archiviazione, dalla quale - per quanto già affermato nella sentenza impugnata - risulterebbe lo svolgimento, quanto meno in parte, dei predetti "servizi extra". 9. Il nono motivo di ricorso proposto da C., nonché i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di T., riguardano il peculato contestato al capo 10), lì dove si assume che T. sarebbe stato remunerato mediante il conferimento dell'incarico fittizio concernente la consulenza giornalistica, in occasione di un convegno organizzato dalla società ALFA nel 2009. Mediante tale incarico fittizio, il T. sarebbe stato remunerato per l'attività svolta nell'interesse personale del sindaco V., consistita nella gestione della pagina facebook, nella cura della sua "figura" e nella direzione dell'ufficio stampa. La sentenza impugnata sconta un vizio di fondo che ne fa ritenere la manifesta contraddittorietà, nella misura in cui si ritiene accertato il conferimento di un incarico fittizio nel 2009, cui sarebbero seguite - ma solo a distanza di alcuni mesi - delle prestazioni professionali erogate dal T. in favore del Sindaco. Invero, anche integrando la sentenza di appello con la lettura di quella di primo grado, emerge che i giudici di merito avrebbero desunto la natura fittizia dell'incarico da plurime intercettazioni, dalle quali emergeva che T. doveva occuparsi di seguire l'ufficio stampa del Sindaco e della pagina facebook, ma tali intercettazioni partono dall'aprile del 2010 e, quindi, molto dopo lo svolgimento del convegno nel 2009 per il quale T. aveva svolto la sua attività professionale. Nella sentenza di primo grado (p.131) si afferma che T. doveva svolgere il ruolo di capo ufficio stampa del Comune e che si era già trasferito a Parma, ma che vi furono problemi per formalizzare l'incarica, ragion per cui il Sindaco avrebbe fatto in modo che la It City (altra partecipata del Comune), conferisse al T. l'incarico di gestione della newsletter del Comune, per poi aggiungere che, in concreto, il predetto gestiva la pagina facebook del Sindaco. La sentenza di primo grado, avendo ritenuto la natura fittizia degli incarichi conferiti al T. nel 2010, desume che anche l'incarico dato nel 2009 ed oggetto della contestazione in esame dovrebbe ritenersi fittizio, sostenendo anche il contestuale svolgimento, in modo pressocché esclusivo, di attività in favore del Sindaco (pg.137). La tesi della natura fittizia dell'incarico, invero, presuppone l'accertamento in concreto delle attività che T. avrebbe svolto nell'esclusivo interesse del Sindaco, in un periodo compatibile con quello in cui vi sarebbe stata l'organizzazione e lo svolgimento del convegno della ALFA. Dall'esame delle sentenze impugnate, invece, non risulta chiaramente quale tipo di attività T. avrebbe svolto in favore del Sindaco in epoca antecedente al 2010, sicché risulta una sfasatura temporale tra la presunta indebita retribuzione e lo svolgimento di prestazioni professionali che, a tutto voler concedere, sarebbero iniziate con certezza a distanza di diversi mesi. La sentenza, inoltre, non fornisce alcuna effettiva risposta al motivo di appello proposto nell'interesse del T. lì dove si chiedeva che fosse valutato il fatto che il ricorrente aveva locato un immobile a Parma in epoca coeva all'organizzazione del convegno e che risultavano plurimi biglietti ferroviari attestanti i viaggi del ricorrente (residente a Roma) verso la predetta città. Invero, tali dati potrebbero essere svalutati rispetto alla tesi difensiva solo indicando quali sarebbero le ragioni alternative - specifiche e non genericamente intese - che avrebbero indotto il T. a sostenere delle spese per recarsi e soggiornare a Parma. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata risulta carente nella misura in cui afferma la natura fittizia dell'incarico conferito dalla società ALFA nel 2009, sul presupposto che la remunerazione era riferita ad altre prestazioni professionali svolte in favore del Sindaco, pur non specificando quali attività il T. avrebbe realizzato fin dal 2009. Pur a volter ipotizzare che la remunerazione riferita al 2009 fosse una sorta di anticipo rispetto alle prestazioni che T. sarebbe stato chiamato a svolgere nel 2010, la motivazione risulta ugualmente carente nella misura in cui non indica le ragioni per cui si dovrebbe ritenere provato tale accordo. 9.1. Infine, deve rilevarsi la fondatezza dell'ulteriore doglianza sollevata dal T. in ordine al vizio motivazionale concernente l'esatta individuazione dell'oggetto dell'incarico di consulenza conferito dalla società ALFA. A fronte dell'osservazione contenuta in sentenza, secondo cui difetterebbe la prova documentale della prestazione lavorativa del T., quest'ultimo ha eccepito che la consulenza "giornalistica" consisteva nello svolgimento di pubbliche relazioni istituzionali, attività riservata agli iscritti all'ordine dei giornalisti e consistente principalmente nella divulgazione dell'iniziativa convegnistica e nel garantire la copertura mediatica dell'evento. Sulla base di tale presupposto, il ricorrente sostiene che la sua attività non era destinata a produrre documentazione che, di conseguenza, non poteva essere prodotta in giudizio. La dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale poteva essere dedotta esclusivamente dal fatto che lo svolgimento del convegno era stato oggetto di plurimi articoli di stampa, da ritenersi frutto dell'attività di sensibilizzazione svolta dal T.. In quest'ottica, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che l'opera consisteva nel predisporre la "rassegna stampa" avente ad oggetto il convegno, omettendo di considerare che la consulenza giornalistica era rivolta a far in modo che gli organi di stampa si occupassero del convegno organizzato dalla ALFA. Rispetto a tale prospettazione, la sentenza impugnata non offre alcuna risposta, limitandosi a ritenere che la "consulenza giornalistica" non poteva consistere nella mera collazione della rassegna stampa. Invero, sarebbe stato necessario l'esame, in concreto, del contenuto dell'incarico assegnato a T., al fine di stabilire se questo potesse avere la portata e l'oggetto descritto dal ricorrente, non comportante per la sua esecuzione la necessaria predisposizione di elaborati documentali. In conclusione, si ritiene che la sentenza impugnata sia pervenuta alla conferma della condanna del T. e del C. sulla base di un presupposto non adeguatamente motivato e, cioè, che la vicenda si inserirebbe nell'ambito di un accordo per attribuire a T. la remunerazione per attività svolte a favore del Sindaco e non dell'ente conferente. Il giudice del rinvio dovrà verificare l'effettiva esistenza di tale accordo, costituendo il presupposto logico da cui desumere la mancata esecuzione della prestazione pattuita in favore della ALFA, valutando anche la tempistica di svolgimento dei fatti e la circostanza che, secondo la prospettazione accusatoria, la cura della figura personale del Sindaco sarebbe avvenuta in epoca di molto successiva rispetto al novembre 2009 (apertura e gestione pagina facebook). In relazione a tale aspetto, inoltre, occorrerà motivare in merito alle ragioni della presenza di T. a Parma in un periodo temporale compatibile con lo svolgimento del convegno, verificando quali sarebbero state le diverse attività che avrebbero giustificato tale presenza. Ulteriore approfondimento motivazionale dovrà essere volto a stabilire in maniera puntuale il contenuto dell'incarico conferito dalla ALFA a T. e la possibilità che la prestazione professionale possa essere stata svolta anche senza che desse luogo ad una produzione documentale direttamente riferibile a T.. 10. Il decimo e dodicesimo motivo di ricorso formulati nell'interesse di C. possono essere esaminati congiuntamente, proponendo questioni del tutto similari concernenti l'attribuzione di incarichi fittizi di consulenza in favore di R.R. (capo 10) e T.M. (capo 18). Entrambi i motivi di ricorso si risolvono in generiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi con gli specifici elementi di prova addotti a sostegno. In particolare, per quanto riguarda la posizione del R., è emblematico quanto osservato in ordine alla circostanza che il vicepresidente di ALFA - società in cui favore si sarebbe dovuto svolgere il rapporto di consulenza - ha riferito di non aver avuto modo di rilevare alcun apporto lavorativo da parte del predetto. Considerazioni analoghe valgono in relazione a Ma.Ti., rispetto al quale la Corte di appello ha stigmatizzato l'inesistenza della benché minima traccia di attività prestata in favore della ALFA, quanto meno nel periodo successivo al novembre 2009, nonostante questi avesse percepito un reddito, oltre all'utilizzo gratuito di un appartamento sito in Parma fino a ottobre 2010. Corretta risulta la qualificazione giuridica in termini di peculato, anziché di abuso d'ufficio, posto che con riguardo alle ipotesi in esame risulta l'utilizzo di denaro pubblico per remunerare prestazioni non eseguite, con l'unica finalità evidentemente di natura privatistica - di garantire ai soggetti in questione un reddito. Ne consegue che la condotta distrattiva si è tradotta in un vero e proprio utilizzo del denaro uti dominus, non potendosi individuare alcuna concorrente ragione di natura pubblicistica che potesse giustificare gli esborsi. 11. L'undicesimo motivo di ricorso proposto dal C., relativo al peculato commesso mediante l'utilizzo della carta di credito (capo 17) è fondato. Al ricorrente si imputa di aver utilizzato la carta di credito della società SU per effettuare spese personali non meglio individuate. La sentenza impugnata motiva la conferma della condanna evidenziando come C. non avrebbe adeguatamente documentato le spese sostenute con la carta di credito, né la loro riconducibilità ad attività collegata alle funzioni svolte nell'ambito della SU. La Corte di appello richiama il principio affermato da questa Sezione, secondo cui la prova dell'indebito utilizzo della carta di credito concessa per effettuare spese istituzionali può desumersi, quanto meno a livello indiziarlo, dalla omessa o insufficiente rendicontazione delle spese sostenute dal pubblico agente, di cui non si fornisca una puntuale giustificazione neppure in sede processuale, atteso che tale condotta è altamente sintomatica dell'avvenuta appropriazione (Sez.6, n. 12087 del 4/3/2020, De Angeli, Rv. 278874). Il principio, tuttavia, non è stato correttamente applicato, nella misura in cui si è omesso di considerare che la mancata rendicontazione costituisce esclusivamente un singolo elemento indiziario, rispetto al quale occorre necessariamente l'acquisizione di ulteriori dati idonei a fornire quel quadro dotato dei requisiti di inequivocità e gravità richiesto dall'art. 192 c.p.p. Tanto ciò è vero che, proprio nel precedente sopra richiamato, la conferma della sussistenza del reato era conseguita alla verifica di ulteriori elementi che, uniti alla mancata rendicontazione, consentivano di ritenere provato il peculato. Non è corretto, inoltre, sottolineare che l'imputato non avrebbe fornito giustificazione delle spese sostenute neppure in sede processuale, posto che in tal modo si introduce una non consentita inversione dell'onere probatorio. L'iter accertativo, invece, avrebbe dovuto prendere le mosse dall'esame delle singole voci di addebito relative all'utilizzo della carta di credito" con conseguente onere per la pubblica accusa di verificare luogo, modalità ed occasione in cui la spesa era stata sostenuta e la riconducibilità o meno ad esigenze istituzionali. Applicando il principio di diritto elaborato con riferimento a diversa fattispecie, deve ritenersi che la prova dell'indebito utilizzo della carta di credito concessa per effettuare spese istituzionali grava sull'accusa, cui spetta la dimostrazione dell'appropriazione di ciascuna somma di denaro di provenienza pubblicistica e del suo indebito utilizzo per finalità diverse da quelle consentite, ovvero per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico, potendo a tal fine utilizzarsi la prova indiziaria solo se la tipologia delle spese sia di per sé inequivocabilmente incompatibile con l'espletamento dell'incarico pubblico (si veda Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi; Sez. 6, n. 21166 del 9/4/2019, Marino, Rv. 276067). Quanto detto comporta il necessario preventivo accertamento delle singole voci di spesa, dovendosi distinguere tra le spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente, che integrano di per sé una distrazione punibile, e le spese di natura ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, le quali integrano il reato solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate non già in correlazione con eventi di promozione dell'ente, bensì per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico (Sez.6, n. 2226 del 13/11/2019, dep. 2020, Schiavone, Rv. 273217). Anche in relazione a tale imputazione, pertanto, deve disporsi l'annullamento con rinvio. 12. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo 8), essendosi accertato che il fatto non sussiste. Per quanto concerne, invece, i capi 4), 10) e 17), la sentenza deve essere annullata con rinvio, dovendo il giudice di merito rivalutare le segnalate carenze concernenti l'accertamento in punto di fatto dei presupposti dei reati contestati. I restanti motivi proposti da C. devono essere rigettati, sicché il giudice del rinvio dovrà procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con riguardo alle ipotesi di reato per le quali si è formato il giudicato. I motivi sollevati dai ricorrenti B. e T. e non oggetto di espresso accoglimento devono ritenersi assorbiti; in particolare, per quanto attiene alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, le questioni sollevate andranno decise dal giudice del rinvio nel caso di conferma delle statuizioni di condanna. L'accoglimento, sia pur parziale, dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione delle spese nei confronti della parte civile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 8) perché il fatto non sussiste. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi 4, 10 e 17 con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso di C. nel resto. Compensa le spese di costituzione di parte civile per il grado. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2023. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2023
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