RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte eli appello di Torino ha confermato la decisione dal Tribunale di Aosta e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Al.St. alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la presentazione della dichiarazione dei redditi, pur avendo percepito proventi da attività illecite consistenti, tre le altre, in numerose delitti di truffa aggravata, furto aggravato e appropriazione indebita commessi in qualità di amministrazione di condominio, con riferimento agli anni di imposta 2013, con un reddito irpef non dichiarato di 751.913,37 euro e conseguente mancato pagamento dell'imposta di 316.493 euro, e 2014, con un reddito irpef non dichiarato di 1.035.84,66 euro e conseguente mancato pagamento dell'imposta di 438.570 euro.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e 1 d.P.R. n. 917 del 1986. Rappresenta il difensore che la Corte d'appello sarebbe incorsa in errore, laddove, nel confermare la condanna per la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, ha qualificato i proventi del reato come redditi imponibili; ad avviso del ricorrente, non sarebbe realistica la quantificazione dei proventi ricavata dall'incrocio delle denunce presentate da amministratori di condominio subentrati all'imputato e confluite nel procedimento del Tribunale di Novara con gli accertamenti operati dalla Guardia di finanza in ordine alla movimentazione dei numerosi conti correnti nella disponibilità dell'imputato. Sostiene il difensore che, come emerge dall'annotazione di indagine relativa al procedimento novarese, le condotte appropriative dell'imputato avrebbero dato luogo ad un "effetto domino" con fenomeni di reimpiego delle somme sottratte a un condominio per ripianare l'esposizione maturata da altri condomìni. Secondo il ricorrente, dette restituzioni sarebbero avvenute in maniera istantanea, ciò che escluderebbe l'arricchimento personale dell'imputato e impedirebbe di qualificare le somme sottratte come reddito o provento di attività illecita tassabile, postulando questi concetti, come previsto dall'art. 1 d.P.R. n. 917 del 1986, un "impossessamento" della ricchezza che, in palese contrasto con la nozione civilistica, il ricorrente ritiene non configurabile nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'argomento utilizzato dalla Corte di merito -ossia la reiterazione e la sistematicità delle condotte appropriative - costituisce una illegittima duplicazione di conseguenze pregiudizievoli nei confronti dell'imputato, posto che tali elementi sono già stati oggetto di valutazione nei processi in relazione ai quali l'Al.St. è stato giudicato per il reati di appropriazione indebita e di furto; per contiro, la Corte di merito non avrebbe valutato la personalità dell'imputato, il quale è riuscito a trovare una nuova e diversa occupazione in un territorio diverso dal novarese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La materiale "dei fatti non è oggetto di contestazione, essendo pacifico che l'imputato, tra l'altro, si sia appropriato di somme di denaro di proprietà dei condomìni di cui egli era l'amministratore; il ricorrente nemmeno contesta l'astratta possibilità che tali somme, provento di attività penalmente illecita, siano oggetto di tassazione.
La tesi del ricorrente è che tali somme non potrebbero costituire reddito - e quindi non sarebbero in concreto sottoponibili a tassazione - in quanto l'imputato non ne avrebbe mai avuto il possesso, sul presupposto che, come risulterebbe dall'annotazione finale redatta dalla G.d.F. di Novara, dette somme furono immediatamente destinate a ripianare debiti di altri condomìni.
2.2. Si tratta di un'argomentazione manifestamente infondata.
Anche a voler seguire la prospettazione del ricorrente, ossia che le somme di cui l'imputato si è appropriato venivano immediatamente destinate a ripianare i debiti di altri condomìni (prospettazione peraltro in contrasto con quanto accertato dai giudici di merito, posto che dette somme furono anche utilizzate per scopi personali, quale il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione - cfr. p. 6 della sentenza eli primo grado), è del tutto evidente che, una volta confluite sui propri conti correnti (cfr. p. 7 della sentenza di primo grado), le somme distratte erano nella piena disponibilità dell'imputato - che quindi, ne aveva il possesso, inteso come relazione fattuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950) - tanto, appunto, di decidere come impiegarle. In altri termini, proprio perché era "possessore" delle somme distratte, l'imputato era nelle condizioni di fatto di destinarle secondo le proprie finalità.
Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha richiamato il principio secondo cui il delitto ex art. 646 cod. pen. è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715), sicché detta consumazione - neppure messa in discussione dal ricorrente -, postulando l'assunzione di un contegno uti dominus rispetto a beni vincolati nella destinazione, coincide, appunto, con l'impossessamento rettamente inteso.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile iri sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
3.2. Nel caso di specie, non sussiste la denunciata la violazione di legge, posto che i giudici di merito, con valutazione omogenea, hanno escluso i presupposti per una mitigazione della pena - peraltro già determinata nel minimo edittale e senza nemmeno tener conto della continuazione, essendo contestate due annualità di imposta in relazione alle quali la dichiarazione fiscale è stata omessa - individuando, quale elemento ostativo, la reiterazione e la sistematicità delle condotte appropriative serbate nel confronti di numerose persone offese, elemento certamente valutabile ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 1 e n. 2, cod. pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2024.