RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 novembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 12 novembre 2019 del Tribunale di Latina che aveva condannato gli imputati alle pene di legge per il reato del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.
2. La difesa presenta un unico ricorso per entrambi gli imputati affidato a due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e con il secondo il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della contestata recidiva e alla determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, perché, a fronte dell'assunto difensivo secondo cui, per affermare la responsabilità degli imputati, sarebbe stato necessario che costoro fossero dotati della veste di "amministratore con delega fiscale", la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato, in assenza di deleghe, l'obbligo, rimasto inadempiuto, di entrambi gli amministratori a presentare la dichiarazione fiscale, connesso ex lege alla funzione di amministrazione. Per la giurisprudenza, l'esonero di responsabilità vale infatti solo per gli amministratori diversi da quelli dotati espressamente di delega fiscale (si veda tra le più recenti Sez. 3, n. 19228 del 27/03/2019, Siragusa, non mass. che richiama la precedente Sez. 3, n. 50201 del 28/04/2015, Barni, Rv. 265936-01, che hanno entrambe deciso casi di amministratori di società di persone, affermando un principio valevole a maggior ragione per l'amministratore di società di capitali). Nello specifico, i Giudici di merito hanno accertato che i ricorrenti avevano omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'acquisito di materiale ferroso in regime di "reverse charge", con evasione dell'IVA in misura pari a 4.143.527,30, come indicato nell'accertamento fiscale basato sulle dichiarazioni e sulla documentazione prodotta dai clienti e in assenza di deduzioni difensive degli imputati che non avevano risposto al questionario né avevano reso chiarimenti.
E' fondato, invece, il secondo motivo, limitatamente alla recidiva, perché, nonostante la questione fosse stata devoluta alla Corte territoriale, questa ha omesso la risposta. Ne' è possibile desumere dal complesso della motivazione una risposta implicita, perché in nessuna parte della sentenza si rinviene una valutazione della più accentuata pericolosità sociale dei ricorrenti. A tale limitato fine la sentenza va, quindi, annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2022