RITENUTO IN FATTO
1. F.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa il 25/3/2022 dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Nola, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 art. 5, per aver, nella qualità di rappresentante legale della società unipersonale Prime service s.r.l., al fine di evadere le imposte, omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011, evadendo il pagamento dell'Ires per un importo pari a Euro 57.470,00, superiore alla soglia.
2.Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 179 c.p.p., per omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello. In particolare, deduce nullità assoluta della notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello, effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., al difensore via pec, posto che l'indirizzo dichiarato dall'imputato non era affatto inesistente ma semplicemente la via aveva cambiato denominazione. Tuttavia erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che tale circostanza non era stata documentata dal ricorrente, essendo suo onere comunicare ogni variazione, anche toponomastica.
1.1. Con un secondo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione della fattispecie penale, sul rilievo che nel calcolo dell'ammontare degli utili non si è tenuto conto dei costi sostenuti nella stessa annualità, tra cui va annoverata la retribuzione di Euro 1800 corrisposta al medesimo ricorrente quale amministratore e rappresentante legale della società, sebbene tali costi non siano contabilizzati, pur essendovi certezza che siano stati corrisposti.
1.2. Con un terzo motivo deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 131 bis c.p., relativamente alla causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, posto che il giudice di merito ne ha negato la concessione, pur essendo di appena Euro 7.000,00 superata la soglia di punibilità, richiamando fatti non oggetto di contestazione, quale la partecipazione ad una frode carosello.
1.3. Con un quarto motivo deduce violazione di legge per mancata ammissione del teste Dott. M.R., commercialista della società, che ben avrebbe potuto riferire in ordine all'ammontare dei costi deducibili, ed in particolare della retribuzione mensile corrisposta al medesimo ricorrente, tali da abbattere la soglia di punibilità.
2. Il ricorso è stato fissato con riduzione dei termini e non è pervenuta richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati.
1.1. E' preliminare la disamina del quarto motivo di ricorso perché inerisce alla responsabilità e quindi con valenza potenzialmente assorbente degli altri motivi.
La Corte ha ritenuto non decisiva la prova testimoniale in ordine al pagamento degli emolumenti all'amministratore della società anche per l'annualità del 2011, posto che la prova della effettiva erogazione può essere solo di natura documentale. L'affermazione è erronea in quanto utilizza principi privatistici e tributari che pongono limitazioni della prova testimoniale mentre nessuna limitazione è prevista dalla legge processuale penale, ragion per cui lun pagamento può essere effettuato anche per testi. Peraltro, è evidente che l'assunzione della testimonianza del commercialista, che avrebbe potuto riferire o produrre documentazione contabile, ha decisiva rilevanza, essendo possibile che essa infirmi la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum, ben potendo incidere sulla determinazione dell'imposta evasa e sul superamento delle soglie.
1.2. Anche il terzo motivo merita accoglimento. La circostanza relativa al ruolo della società, insieme ad altre società, nell'ambito di c.d. frodi carosello, è soltanto riferita dal teste, funzionario dell'Agenzia delle entrate, e non appartiene al capo di imputazione né costituisce fatto accertato nell'ambito di un altro processo, sicché non può supportare congruamente, sotto il profilo argomentativo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto, tenuto conto che la contestazione concerne un lieve sforamento della soglia. Pertanto non può affermarsi che la corte d'appello abbia reso motivazione congrua.
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.
1.3. Il primo motivo e il secondo motivo sono invece infondati. La doglianza in ordine alla omessa notifica all'imputato è generica. Dall'esame degli atti processuali si desume che la notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato è divenuta impossibile poiché risulta un cambiamento di denominazione della via. Il ricorrente non specifica se l'impossibilità di eseguire la notificazione alla (Omissis) fosse assoluta o invece agevolmente superabile dall'agente notificatore mediante una consultazione di mappe, visure comunali o segnalazioni stradali. Nemmeno specifica l'epoca del mutamento di denominazione della strada o adduce elementi da cui si evince che la via (Omissis) esiste, anche se ha cambiato denominazione rispetto la sua elezione di domicilio.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2022