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Riciclaggio: integra il reato anche l'ostacolo parziale all'accertamento della provenienza illecita dei beni

Riciclaggio

Cassazione penale sez. II, 05/03/2024, n.10927

Integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato.

L'epoca del reato presupposto è irrilevante per la configurabilità del delitto di autoriciclaggio

Ogni trasferimento successivo di denaro di provenienza illecita integra un autonomo atto di riciclaggio

Configura ricettazione e non riciclaggio il versamento di assegni illeciti senza occultamento della loro origine

Riciclaggio e autoriciclaggio: il prodotto del reato include beni trasformati e diversamente attribuiti

Riciclaggio: è un reato a condotta complessa tra disponibilità del bene e azioni dissimulatorie

Riciclaggio: confisca per equivalente sul valore delle somme utilizzate per occultare la provenienza illecita

Il delitto di riciclaggio è compatibile con il tentativo nella sua formulazione attuale

Il profitto del reato di riciclaggio per la confisca per equivalente è pari al valore delle somme volte a occultarne la provenienza illecita

L'attivazione di un conto corrente prima del reato presupposto integra il delitto di riciclaggio

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Ricettazione e riciclaggio: non è necessaria l'individuazione e l'accertamento giudiziale del reato presupposto

Riciclaggio e autoriciclaggio: definizione estesa dei beni prodotto del reato e confisca

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La sentenza integrale

RITENUTO INI FATTO 1. Con ordinanza del 13 novembre 2023 il Tribunale di Milano, rigettando la richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di Tr.Ma. per il reato di riciclaggio, contestato al capo 28) della imputazione provvisoria. Secondo l'ipotesi accusatoria, il ricorrente, che svolgeva a Milano l'attività di tassista, aveva effettuato in più occasioni il trasporto e la consegna di ingenti somme di denaro, tra il marzo e il luglio 2021, presso l'hawaladar cinese "@Lu.Pe.@", destinate a essere trasferite in Spagna con il sistema hawala. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta gravità indiziaria e in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella ipotesi del favoreggiamento reale. Il ricorrente ha agito nell'esclusivo interesse del suo amico di infanzia Ru. e manca del tutto la prova che questi lo avesse informato del fatto che le somme oggetto di cambio presso il suddetto negozio fossero provento dell'attività svolta dall'associazione dedita al narcotraffico e che poi dovessero essere trasferite in Spagna. Tr.Ma. si è limitato a consegnare il sacchetto con il denaro a un soggetto cinese e ad attendere che questi provvedesse al conteggio, ma non ha mai posto in essere alcuna attività finalizzata al trasferimento illegale all'estero del denaro. L'ordinanza impugnata, poi, non ha risposto a una specifica censura mossa dalla difesa con la richiesta di riesame, relativa alla erronea individuazione, nella ordinanza genetica, di Tr.Ma. quale "Ma.Bi.". 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in reazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata non ha motivato sull'attualità di detto pericolo, da escludere in ragione della incensuratezza dell'indagato, della sua stabile attività lavorativa, del tempo trascorso dai fatti e della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. In ordine al punto inerente alla gravità indiziaria per il reato di riciclaggio nell'ordinanza non è ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, peraltro denunciato dalla difesa cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale "i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità" (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass, sul punto). Premesso che l'indagato ha ammesso in sede di interrogatorio le consegne di denaro, la difesa ha contestato la sussistenza in capo all'indagato della consapevolezza della provenienza illecita del denaro, sollecitando una riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento reale, che tuttavia presuppone anch'esso detta consapevolezza ed è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio, allorquando siano ravvisabili gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa (Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018, Mangino, Rv. 272793; Sez. 2, n. 43295 del 24/11/2010, Lombardo, Rv. 248949). 3. Nel caso di specie l'ipotesi delittuosa più grave è stata correttamente ravvisata a carico del ricorrente, avuto riguardo alla "ripulitura" del denaro "sporco" consegnatogli da Ru., che Tr.Ma. poi portava all'hawaladar We., presso l'esercizio @Lu.Pe.@: già in tale momento si perfezionò il reato di riciclaggio, essendo le consegne di denaro contante operazioni idonee a ostacolarne l'individuazione della provenienza delittuosa. In proposito va ribadito che, alla luce del dato testuale della norma (dove si parla di "ostacolare") e dell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, in quanto l'obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l'evento del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314). Il successivo trasferimento delle somme in Spagna ha costituito un'altra operazione finalizzata al medesimo scopo, della quale non è necessario l'indagato avesse la consapevolezza: secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto: in questa ipotesi si configura proprio un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 38141 del 15/07/2022, Marcucci, Rv. 283677; Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Balestrerò, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Re, Rv. 267511; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261624). Il Tribunale, con logica e puntuale motivazione, ha affermato che l'indagato era senz'altro consapevole della provenienza illecita del denaro, quando effettuava le consegne presso il suddetto esercizio commerciale, evidenziando una serie di elementi sintomatici del dolo: Troisi portava centinaia di migliaia di euro in una busta in un negozio cinese di articoli in pelle e li consegnava a un soggetto che non gli rilasciava alcuna ricevuta; per ogni consegna egli riceveva un elevato compenso (inizialmente duecentocinquanta euro e in un secondo momento cinquecento euro); l'indagato usava molte cautele ed era ben attento a non lasciare alcuna traccia delle operazioni. Va ribadito, inoltre, che il dolo (generico) del riciclaggio può sussistere anche nella forma eventuale, vale a dire quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto (Sez. 2, n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273185; Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010). La difesa, poi, non ha chiarito quale rilievo potrebbe avere la errata individuazione di Troisi quale "Marcone eli Binasco", essendo pacifico che fu l'indagato, per sua stessa ammissione, a effettuare le consegne di denaro. 4. È priva di ogni fondamento anche la doglianza iri tema di esigenze cautelari, sulle quali, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, vi è specifica e puntuale motivazione. Legittimamente l'ordinanza ha ritenuto elevato il pericolo di recidiva, desumendolo dalla gravità della condotta, a proposito della quale va ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168). Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566). I fatti contestati, poi, non sono così risalenti nel tempo; è altresì incensurabile la valutazione del Tribunale circa la mancanza di prova di un distacco dell'indagato dall'ambiente criminale nel quale si colloca la vicenda, sì da poter considerare insussistente il pericolo di recidiva, peraltro fronteggiato con "una forma minimale forma di controllo nei confronti dell'indagato" (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2024.
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