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Ogni trasferimento successivo di denaro di provenienza illecita integra un autonomo atto di riciclaggio

Riciclaggio

Cassazione penale sez. II, 12/01/2024, n.10939

Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis c.p. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito. (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili).

L'epoca del reato presupposto è irrilevante per la configurabilità del delitto di autoriciclaggio

Ogni trasferimento successivo di denaro di provenienza illecita integra un autonomo atto di riciclaggio

Configura ricettazione e non riciclaggio il versamento di assegni illeciti senza occultamento della loro origine

Riciclaggio e autoriciclaggio: il prodotto del reato include beni trasformati e diversamente attribuiti

Riciclaggio: è un reato a condotta complessa tra disponibilità del bene e azioni dissimulatorie

Riciclaggio: confisca per equivalente sul valore delle somme utilizzate per occultare la provenienza illecita

Il delitto di riciclaggio è compatibile con il tentativo nella sua formulazione attuale

Il profitto del reato di riciclaggio per la confisca per equivalente è pari al valore delle somme volte a occultarne la provenienza illecita

L'attivazione di un conto corrente prima del reato presupposto integra il delitto di riciclaggio

Riciclaggio: integra il reato anche l'ostacolo parziale all'accertamento della provenienza illecita dei beni

Ricettazione e riciclaggio: non è necessaria l'individuazione e l'accertamento giudiziale del reato presupposto

Riciclaggio e autoriciclaggio: definizione estesa dei beni prodotto del reato e confisca

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona del 30/11/2021, con la quale Di.Vi. è stata condannata alla pena di giustizia per il reato ascritto in rubrica (artt. 110,81,648-bis cod. pen.). 2. Di.Vi. ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. Cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed art. 648-bis cod. pen., per avere la Corte di appello confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado; la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di assoluzione; la affermazione di responsabilità è apodittica, non essendo stata in alcun modo indagata la condotta integrante il reato presupposto dal quale sarebbe derivata la provvista del delitto di riciclaggio, la Corte di appello avrebbe dovuto affrontare l'aspetto afferente all'eventuale concorso dell'imputata nel presunto delitto presupposto per giungere poi ad escludere il delitto alla stessa imputato. 2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione agli artt. 648-bis cod. pen e 125, 192 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché carente, contraddittoria ed illogica, la ricostruzione relativa alla documentazione contrattuale prodotta dalla difesa, ritenuta imprecisa, non autenticata e non validata, è del tutto apodittica e priva di riscontri rispetto agli atti acquisiti durante il procedimento. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. 2. I motivi proposti non sono consentiti, si caratterizzano per genericità ed aspecificità e sono manifestamente infondati. 3. In via preliminare si deve rilevare come,, con le argomentazioni proposte, la difesa abbia sostanzialmente introdotto una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro con motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di reale confronto con la motivazione della Corte di appello, che con argomentazioni del tutto logiche, che non si prestano a censure in questa sede, ha ricostruito in modo approfondito l'attività posta in essere dalla ricorrente, la piena riferibilità alla stessa del profitto ingiusto a seguito di una organizzata, complessa e rilevante attività di riciclaggio, smentendo esplicitamente portata, auteniticità e rilevanza della documentazione evocata dalla difesa con il secondo motivo di ricorso. 4. Dunque, i motivi proposti si presentano caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello di Brescia. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). Nel riproporre pedissequamente argomentazioni già introdotte con i motivi di appello, come emerge anche da alcune delle conclusioni proposte, volte ad ottenere l'assoluzione della ricorrente, così come nell'articolare una serie di considerazioni in tutto corrispondenti ai motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, @Di.Vi. non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. 5. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 2:76970-01). 6. Per quanto concerne le censure mosse alla struttura motivazionale della pronuncia impugnata, va evidenziato che dalla stessa si evince chiaramente come la Corte di appello abbia puntualmente esaminato le doglianze difensive proposte con l'appello, con una motivazione solo in parte per relationem, peraltro legittima quando - come nel caso di specie - risulta che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la propria decisione (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Saldili, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398 -01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248-01; Sez. U, n. 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 -01). 7. Si deve, inoltre, considerare che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia dì primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). 8. La Corte di appello ha compiutamente analizzato le censure riproposte in questa sede dalla ricorrente in modo del tutto reiterativo, considerando il portato delle dichiarazioni della persona offesa (tra l'altro neanche costituita parte civile) e il riscontro chiaro, immediato ed univoco delle stesse, in considerazione delle dichiarazioni degli altri testimoni e della documentazione bancaria e contrattuale acquisita, oltre che delle visure relative alla società cooperativa riferibile alla ricorrente. La condotta contestata è stata, dunque, ricostruita con analisi puntuale e logicamente articolata, anche tenendo conto delle comunicazioni intercorse tra i soggetti interessati al pagamento di una consistente fornitura di materiale elettrodomestico e dell'inequivoco riscontro della documentazione bancaria (pag. 3 e pag. 5 e seguenti). La Corte di appello ha, inoltre, analizzato iri modo specifico la versione alternativa e la documentazione prodotta dalla difesa,, argomentando in modo del tutto chiaro e riscontrabile quanto alla genericità delle allegazioni della difesa ed alla irrilevanza della documentazione contrattuale prodotta, del tutto inidonea a poter provare un lecito coinvolgimento della ricorrente nella trattativa relativa alla consistente fornitura predetta, senza che la @Di.Vi. abbia anche solo allegato alcuna plausibile giustificazione in ordine alle operazioni bancarie poste in essere con chiara intenzionalità, che portavano alla sottrazione di una consistentissima somma di denaro, soprattutto considerata la assoluta genericità dell'oggetto sociale della società alla stessa riferibile, la mancanza di validi atti a supporto di un lecito coinvolgimento della stessa con attività a carattere internazionale di così rilevante importo. 9. In tal senso, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società) (Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694-01). Si è, infatti, ripetutamente chiarito che integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa dei bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114-01; Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, con riferimento a fattispecie simile ove il reato presupposto era rappresentato dalla realizzazione di una frode informatica). Nel caso in esame, dunque, la Corte di appello ha compiutamente ricostruito che la somma, ottenuta mediante una frode a carattere evidentemente informatico, è stata immediatamente reimpiegata, mediante la nuova ed illecita destinazione delle somme di denaro (Sez. 5, n. 331 del 12/11/2020, Ginatta, Rv. 280169-01). Con tale motivazione la ricorrente non si confronta. 10. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2024.
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