RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/05/2015 la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Milano del 07/04/2014 con la quale V.D., S.E., R.V., R.F. e G.G.C. erano stati condannati alla pena di otto mesi di reclusione perchè ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 642 c.p. (richiesta di risarcimento del danno avanzata ad una società assicuratrice mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica) nonchè al risarcimento del danno in favore della Società Cattolica di Assicurazione, costituitasi parte civile, liquidato in Euro 6.000,00.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:
- V.D. e R.F., con un unico atto, tramite il comune difensore di fiducia, eccependo: a) l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il reato in questione, attesa l'inconsistenza del quadro probatorio sull'accordo criminoso; b) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
- S.E., di persona, e G.G.C., tramite difensore, sulla base di motivi sovrapponibili: a) inosservanza delle norme processuali in tema di competenza territoriale in quanto il reato doveva ritenersi commesso in Manfredonia dove aveva sede l'agenzia assicurativa presso la quale la richiesta risarcitoria era stata presentata e non già in Milano, come erroneamente ritenuto dai giudici dei merito, sede legale della società assicuratrice; b) violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'acquisizione di prove in violazione del principio del contraddittorio (relazione investigativa di parte); c) illogico diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati.
2. La questione relativa alla competenza territoriale è stata adeguatamente definita dai giudici di merito.
Premesso che il reato di cui all'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata e non richiede conseguentemente un effettivo vantaggio ma che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Cass. sez. 2, sent. n. 8105 del 21/01/2016 - dep. 29/02/2016 - Rv. 266235), ha correttamente evidenziato la corte territoriale che tale obiettivo può ritenersi raggiunto quando la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto (e, quindi, presso la sede legale del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica procedendo alla liquidazione del sinistro), essendo a tal fine irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice.
Tale conclusione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte teso, nell'ambito dei reati contro il patrimonio mediante frode (Capo 2 del titolo 13 c.p.), a risolvere per la tentata truffa la questione di diritto che riguarda il locus commissi delicti nel caso in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa; se, in simili occorrenze, il reato si sia consumato nel luogo della spedizione o in quello della ricezione del plico da parte del soggetto che la norma incriminatrice individua come parte offesa dal delitto.
Si è a ragione sostenuto a riguardo che, nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiaramente recettizia, nel senso che acquista rilievo penale solo quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perchè solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore (Cass. sez. 2, sent. n. 39151 dell'11/10/2011 - dep. 28/10/2011 - Rv. 251487, in fattispecie di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui l'ultimo atto di esecuzione del delitto consisteva nella spedizione di un messaggio o documento; su una questione così specifica si rinviene anche un remoto precedente di legittimità: con ordinanza n. 2548/68 del 28 novembre 1967 questa Corte ha infatti affermato che allorquando l'ultimo atto di esecuzione del delitto di tentata truffa consista nella spedizione di un messaggio, il luogo che viene in considerazione ai sensi dell'art. 39 del previgente codice di procedura penale è quello in cui il proposito fraudolento raggiunge il destinatario del messaggio stesso, ossia dove sarebbe rimasto indotto in errore il soggetto passivo della truffa qualora l'evento consumativo si fosse verificato).
Analogamente, nel caso di specie, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 642 c.p., trattasi di atto unilaterale recettizio destinato a produrre l'effetto solo nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi conosciuta perchè pervenuta al suo indirizzo; destinatario che va individuato nella persona giuridica (la Cattolica Assicurazione, con sede in Milano, costituitasi parte civile) potenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta in oggetto perchè titolare del diritto patrimoniale compromesso.
Diversamente argomentando, l'individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base alla scelta da costui effettuata dell'ufficio assicurativo a cui inviare la richiesta o - secondo la tesi prospettata in ricorso - del luogo di spedizione della richiesta stessa.
3. Con i motivi relativi alla valutazione delle prove, i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Nel caso di specie con argomentazioni plausibili, con doppia pronuncia conforme, si è evidenziato che la decisione è stata assunta sulla base di elementi probatori la cui acquisizione è stata concordata dalla parti, senza violazione pertanto del contraddittorio (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), sottolineandosi la piena consapevolezza dell'obiettivo fraudolento (a pag. 8 sono state altresì esaminate le eccezioni difensive, riproposte nei ricorsi in esame, valorizzando in particolare il valore univoco e concludente del modello SID, acquisito anch'esso in atti con il consenso della difesa).
4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato con "la gravità delle condotte" e la mancanza di elementi di meritevolezza, ragioni da ritenersi plausibili, posto che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2 -sent. n. 4790 del 16.1.1996 - dep. 10.5.1996 - rv 204768).
4.1 La richiesta del V. e del R., genericamente formulata nell'ambito del secondo motivo, di applicazione dell'art. 131 bis c.p. è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte infatti in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131- bis c.p. (norma introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 1 del d.lgs. 16/03/2015 n. 28) non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609 c.p.p., comma 3, se il predetto articolo era già in vigore - come nel caso di specie - alla data della deliberazione della sentenza d'appello, (il 25/05/2015) - da ultimo Cass. sez. 6, sent. n. 20270 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016 - Rv. 266678.
5. Al rigetto dell'appello segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2016