RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Napoli dichiarava non doversi procedere per tardività della querela in relazione all'art. 642 cod. pen.. Il giudice riteneva che la procedura prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005), derogando all'art. 124 cod. proc. pen., imponesse la presentazione della querela entro un termine massimo di 120 giorni dalla richiesta di risarcimento, termine non rispettato dalla compagnia querelante.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore speciale della Compagnia assicurativa offesa dal reato che deduceva vizio di legge e di motivazione: segnatamente si deduceva che la normativa prevista dal Codice delle assicurazioni non inciderebbe sulla identificazione del dies a quo per presentare la querela, che avrebbe dovuto comunque essere individuato in quello in cui l'offeso ha avuto piena consapevolezza dell'illecito.
3. Con memoria depositata il 10 aprile 2018 il difensore dell'indagato deduceva che il ricorso era tardivo e che mancherebbe la prova della procura speciale che avrebbe conferito i poteri di rappresentanza per la presentazione della querela al Direttore generale della Darag s.p.a., ovvero della Compagnia assicurativa costituita parte civile; inoltre si invocava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ribadendo la piena condivisione degli argomenti contenuti nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare il collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'indagato, il ricorso è tempestivo.
Si ribadisce che alle parti presenti in udienza preliminare non deve essere, di norma, dato avviso del deposito della sentenza emessa ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen., poichè in tal caso il termine di quindici giorni per impugnare decorre dal trentesimo giorno dalla pronuncia, scadenza fissata per il deposito del provvedimento dal comma 4 del citato articolo, sempre che la motivazione sia depositata nello stesso termine. Nè l'irrituale fissazione di un termine più ampio per il deposito muta i termini della questione, posto che le parti sono al corrente del termine massimo entro cui deve essere depositata la sentenza (Cass. Sez. 6, n. 40877 del 01/10/2007 - dep. 07/11/2007, P.M. in proc. Esposito e altri, Rv. 238037).
Nel caso di specie il provvedimento veniva emesso il 7 luglio 2017, sicchè tenuto conto della sospensione feriale il termine di 15 giorni per la presentazione del ricorso decorreva dal 7 settembre 2017. Pertanto il ricorso presentato il 21 settembre 2017 deve considerarsi tempestivo.
2. Sempre in via preliminare il collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'indagato, non si rileva alcun difetto nella legittimazione del querelante.
Con specifico riguardo alla giustificazione dei poteri di rappresentanza degli enti il collegio ribadisce che ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Cass. Sez. 5, n. 8368 del 26/09/2013 - dep. 21/02/2014, Giacobelli, Rv. 259037).
Nel caso di specie la procura speciale della Darag al direttore R.E. veniva conferita nel pieno rispetto delle ricordate linee ermeneutiche.
3. Tanto premesso, il collegio ritiene che il ricorso proposto dalla parte civile Darag Italia s.p.a. sia fondato.
1.1. Il collegio rileva che l'art. 148 del Codice delle assicurazioni costituisce una deroga alla disciplina prevista dall'art. 124 cod. pen. nella parte in cui da un lato, introduce una presunzione di conoscenza della frode riconducibile alla decisione della Compagnia assicuratrice di inviare al danneggiato istante la comunicazione della volontà non risarcire e, dall'altro, prevede una contrazione a 30 giorni del termine ordinario per querelare, termine che decorre proprio dal giorno entro il quale l'impresa invia tale comunicazione.
Tali effetti derogatori si producono tuttavia solo nel caso in cui la procedura prevista dal codice sia stata concretamente attivata, restando altrimenti applicabili le ordinarie regole codicistiche.
La mancata attivazione della procedura amministrativa che regolamenta la procedura che deroga all'art. 124 cod. pen. non è, infatti, assistita da alcuna sanzione: fare discendere dalla mancata attivazione di tale procedura amministrativa la automatica contrazione dei termini per la proposizione della querela conseguente al riconoscimento di una presunzione di conoscenza legale dell'illecito produce un effetto lesivo sui diritti della Compagnia assicuratrice che si ritiene frodata che non risulta previsto dalla legge che non associa alcuna conseguenze (neanche indirettamente sanzionatoria) alla mancata attivazione della procedura speciale.
La contrazione dei termini per la proposizione della querela è, dunque, un effetto riconducibile alla (eventuale) attivazione della procedura prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, ma, ad oggi, non si rinviene alcuna norma che preveda la contrazione dei termini a prescindere dal concreto avvio dello speciale procedimento ivi previsto.
A ciò si aggiunge che la procedura prevista dal Codice delle assicurazioni se, da un lato, scandisce i tempi che la Compagnia assicuratrice ha a disposizione per l'accertamento di possibili frodi, dall'altro prevede che anche l'azione civile del danneggiato sia condizionata dall'attivazione della procedura potendo essere intentata solo dopo la comunicazione delle determinazione conclusive della Compagnia assicuratrice; il che, di fatto, "congela" anche le prerogative del danneggiato condizionandole all'esito della procedura speciale, ove avviata (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 e art. 148, comma 2 bis, ultimo periodo). Nel caso di specie, invece, proprio in ragione della mancata attivazione della procedura speciale, la Compagnia assicuratrice ricorrente veniva tratta immediatamente a giudizio. Il collegio rileva, a margine, che ove si ritenessero automatici gli effetti della procedura prevista dal Codice delle assicurazioni, bisognerebbe considerare gli stessi "attivi" non solo sui termini della Compagnia assicuratrice, ma anche su quelli del presunto danneggiato, con conseguente inibizione delle azioni civili proposte fuori termine: si tratta di effetti estremamente incisivi sui diritti delle parti che non possono essere riconosciuti in assenza di una esplicita previsione di legge e che vanno rilevata solo nei casi in cui la speciale procedura prevista dal Codice delle assicurazioni sia stata in concreto avviata.
1.2. In conclusione: il collegio ritiene che ogni volta che la procedura prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148 non sia stata attivata, i termini per la proposizione della querela sono regolati dalla ordinaria disciplina codicistica e, dunque, decorrono dalla piena conoscenza dell'illecito da parte della Compagnia assicuratrice che si ritiene offesa dal reato.
1.3. Inoltre ed in via generale il collegio ribadisce che il dies a quo per proporre querela deve essere individuato nella data della piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015 - dep. 27/01/2016, Saba, Rv. 266954). Si ribadisce, infine, che la decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato (Cass. sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017 - dep. 20/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Cass. Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014 - dep. 23/04/2015, Slimani, Rv. 263620).
1.3. Nel caso in esame, preso atto del fatto che la speciale procedura prevista dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni non risulta essere stata attivata, il dies a quo da cui decorre il termine per la proposizione della querela deve essere individuato facendo ricorso alla ordinaria disciplina codicistica e, pertanto, deve essere riconosciuto tenendo conto della effettiva conoscenza dell'illecito da parte dell'offeso.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per l'ulteriore corso al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per l'ulteriore corso al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2018