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Truffa assicurativa: sulla procedibilità a querela di parte

Truffa assicurativa

Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928

Il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Ar.An. e Pe.Pi. sono stati tratti a giudizio con decreto ex art. 429 c.p.p. del 1.02.2018 per rispondere dell'imputazione indicata in rubrica. All'udienza del 25.01.2019, dichiarata l'assenza dei predetti, il difensore di uno dei due imputati ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine in favore del Tribunale di Napoli, in considerazione del fatto che la richiesta di risarcimento era ivi avvenuta, non rilevando la circostanza che la medesima richiesta fosse poi pervenuta presso la sede della compagnia assicurativa Un. S.p.A. di Udine; il giudice, sentito il pubblico ministero, ha rigettato l'eccezione alla luce del fatto che il reato oggetto di contestazione determina la competenza territoriale nel luogo in cui la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre del diritto, essendo peraltro irrilevante la recezione dell'atto stesso da parte dell'agenzia locale, mera intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice (Cass. Pen., n. 48925/2016 nonché, successivamente conforme anche Cass. Pen., n. 51360/2018); quindi, è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove. All'udienza del 7.06.2019 si è proceduto all'esame dei testi del pubblico ministero: Ve.An. e il Sov. C. della P.S. Se.Ro. All'udienza del 5.07.2019, fissato per l'esame dell'ulteriore teste del pubblico ministero, l'esame degli imputati e del teste della difesa, è stato rinviato in quanto nessuno dei due testi era presente. All'udienza del 17.09.2019 il procedimento è stato rinviato in forza del provvedimento del Presidente della Sezione del 2.09.2019. All'udienza dell'8.10.2019, mutato il giudice, le parti si sono riportate alle richieste già formulate e il difensore dei due imputati ha dichiarato di non prestare il consenso all'utilizzabilità delle prove già precedentemente acquisite. All'udienza del 4.02.2020, il giudice ha invitato i difensori degli imputati a esporre e specificare le esigenze sottese alla rinnovazione dell'esame dei testi già sentiti nel corso, del procedimento, alla luce di quanto recentemente statuito da Cass. SS. UU. n. 41736/2019; nulla avendo i difensori sul punto evidenziato, il giudice, alla luce dell'evidente superfluità della rinnovazione dell'esame dibattimentale per i testi Ve. e Se., ne ha revocato l'ammissione rispetto alla seconda ordinanza di ammissione delle prove del precedente 8.10.2019, confermando l'utilizzabilità delle relative deposizioni. Si è quindi proceduto all'esame dell'ultimo teste del pubblico ministero, D'A.Ra. e, all'esito, alla luce dell'assenza dei due imputati, è stata data lettura, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., delle dichiarazioni rese dai predetti in sede di interrogatorio: il Pe. in data 24.02.2016 presso la Questura di Napoli - Commissariato di P.S. San Carlo Arena e l'(…) in data 9.03.2016 presso la Questura di Caserta - Commissariato di P.S. Aversa. Il difensore dell'imputato Pe. ha poi depositato documentazione relativa al tentativo di citazione della teste Sc.As., indicata nelle propria lista, dichiarando la propria disponibilità ad acquisire le s.i.t. rese dalla stessa in corso di indagine; il pubblico ministero e la parte civile si sono invece opposte, evidenziando la necessità dell'esame dibattimentale della teste. Il giudice, rilevato che l'invio della citazione della testa Sc. a comparire - pur con ritardo rispetto alla data di autorizzazione alla citazione, disposta alla precedente udienza dell'8.10.2019 - risultava provato, non emergendo tuttavia la prova della relativa ricezione, il giudice ha rinviato a nuova udienza per l'esame della predetta teste. All'udienza del 4.12.2020 - dopo che quella originariamente fissata per il 27.04.2020 è stata rinviata d'ufficio in forza di quanto previsto dall'art. 83, d.l. n. 18/2020 - il difensore del Pe. ha depositato giustificazione dell'assenza della teste Sc. per stato di positività al Covid 19; il giudice, preso atto, ha autorizzato la nuova citazione della teste per una nuova udienza. All'udienza del 2.02.2021, il difensore di Pe. ha depositato prova della nuova citazione della teste Sc.; nonostante la nuova citazione fosse stata indirizzata presso il medesimo indirizzo di Napoli, via (…) n. 25 ove, per la precedente udienza del 4.12.2021, la citazione risultava essere stata poi consegnata, l'esito di questa seconda, evidenziava che la persona in questione era sconosciuta al medesimo indirizzo; alla richiesta formulata dalla difesa di autorizzazione alla nuova citazione della teste, il pubblico ministero ha chiesto che si procedesse con la notifica a mezzo di P.G.; il giudice, preso atto della situazione di attuale irreperibilità della teste Sc., ne ha disposto la citazione tramite P.G. competente per territorio, previa ricerche della stessa da parte dell'autorità delegata. All'udienza del 9.04.2021 il giudice ha dato atto dell'esito negativo delle ricerche disposte alla precedente udienza, come da comunicazione di data 18.02.2021 pervenuta da parte del Comando Provinciale di Napoli; il difensore dell'imputato Pe. ha depositato un certificato di data 8.04.2021 attestante "sindrome vertiginosa" della teste Sc. e ha chiesto di poter citare nuovamente la teste Sc.; il giudice, preso atto dell'esito delle ricerche delegate e del contenuto della comunicazione del Comando Provinciale di Napoli e del fatto che la teste non ha fatto pervenire direttamente al Tribunale il certificato volto a giustificare la propria assenza, ha disposto nuova citazione previa ricerche della teste Sc.As. a cura del Comando c.c. Napoli Stella, competente territorialmente in relazione all'ultima residenza nota della teste (Napoli, via (…) n. 25). All'udienza del 7.05.2021, preso atto che anche il nuovo tentativo di notifica della citazione alla teste Sc. non aveva dato esito, su richiesta del pubblico ministero, alla luce del fatto che i plurimi tentativi effettuati, volti ad assicurare la presenza della testimone Sc. rendevano concretamente impossibile l'assunzione della relativa prova testimoniale, è stata data lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p del verbale di s.i.t. rese dalla predetta in data 22.07.2017 presso la Questura di Napoli - Commissariato P.S. Sezione Vicaria - Mercato; il difensore del Pe. ha poi depositato documenti e il giudice ha dato atto che era stato acquisito al fascicolo per il dibattimento, il casellario aggiornato per il medesimo imputato; dichiarata conclusa l'istruttoria, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e, all'esito della discussione, a seguito della camera di consiglio, il giudice ha pubblicato la sentenza dando lettura del dispositivo. Motivi della decisione 1.1 Alla luce dell'esito dell'istruttoria dibattimentale, sussiste la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il fatto agli stessi contestato. 1.2 Preliminarmente, quanto all'eccezione formulata in sede di conclusioni dalla difesa, in ordine all'incompetenza del Tribunale di Udine, vanno interamente richiamate le considerazioni già sopra espresse in sede di udienza del 25.01.2019, alla luce del fatto che risulta documentalmente che la richiesta risarcitoria è pervenuta presso la sede legale della compagnia assicurativa, in Udine, in data 16.06.2014. 2.1 Con raccomandata pervenuta presso la sede della (…) S.p.A. di Viale (…) 99 a Udine in data 16.06.2014, (…), a mezzo della studio tecnico del CT Brunella (…), riferiva che il precedente 29.09.2013 verso le ore 16:15, era stato investito a Napoli, in Corso (…) I, dal veicolo Mercedes classe A, tg. (…) assicurato con la indirizzata compagnia assicurativa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. A seguito dell'investimento, era stato sbalzato al suolo, riportando lesioni come refertate in sede di acceso al pronto soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo che allegava in copia, da cui emerge che il medesimo giorno a seguito dell'accesso effettuato alle ore 18:01, era stato refertato all'(…) un "trauma contusivo - distorsivo con su ed escoriazioni spalla, ginocchio e caviglia destra, ematoma di ginocchio destro", con indicazione di 10 gg. di prognosi, salvo complicazioni. Alla richiesta risarcitoria era poi allegato un referto del 25.02.2014 dell'Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli" di Napoli relativo, secondo la prospettazione dell'(…), al medesimo esito traumatico nonché copia della constatazione amichevole relativa al sinistro stradale; in quest'ultima, sottoscritta dal solo (…), è indicato, quale autore dell'investimento (…), in qualità di conducente dell'autovettura Mercedes Classe A, tg. (…) di proprietà di (…), quest'ultimo assicurato con la compagnia (…) s.p.a.; la dinamica del sinistro è descritta nei seguenti termini: "mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali investito da auto". L'(…), pertanto, chiedeva alla compagnia assicurativa, sulla scorta di tale documentazione, che la stessa formulasse in suo favore una congrua offerta risarcitoria (cfr. documenti depositati dal pubblico ministero all'udienza del 25.01.2019, nonché trascrizioni delle dichiarazioni del teste Ve. all'udienza del 7.06.2019). 2.2 II teste Ve., dipendente della (…), ha riferito che la richiesta in questione aveva suscitato forti perplessità in ordine alla genuinità del relativo sinistro denunciato. In primo luogo, infatti, si trattava di una richiesta risarcitoria "tardiva", in quanto presentata in relazione ad una polizza già oggetto di disdetta; secondo il teste, infatti, era accaduto altre volte che pervenissero alla compagnia assicurativa richieste risarcitone a significativa distanza temporale dal relativo sinistro; si osservi, a tal proposito, che effettivamente la richiesta risarcitoria dell'(…) del giugno del 2014 si riferiva ad un sinistro asseritamente avvenuto il settembre del 2013; tale condotta, secondo il Ve., si spiegava con il fatto che l'assicurato, in tal modo, attendeva di denunciare il sinistro fino a quando non avesse già completato il c.d. periodo di osservazione dell'attestato di rischio in relazione al passaggio presso una nuova compagnia, in modo così da assicurarsi con quest'ultima senza però far risultare il sinistro avvenuto precedentemente ma, per l'appunto, non ancora denunciato. Ulteriore motivo di sospetto, poi, era dato dal fatto che, in relazione a tale sinistro, l'assicurato della (…), ovvero il (…), non aveva presentato alcuna richiesta o informativa in ordine all'avvenuto sinistro. Pertanto, era stata aperta una procedura interna alla compagnia, al fine di accertare l'effettiva sussistenza del sinistro denunciato dall'(…). A tal proposito, era stato richiesto all'(…) di effettuare una visita medica, al fine di riscontrare la compatibilità tra l'esito traumatico e la dinamica del sinistro; l'(…), tuttavia in un primo momento aveva rifiutato, aderendo alla richiesta solo in un momento successivo. Inoltre, era stato affidato alla società (…) di svolgere delle indagini investigative in ordine alla vicenda, che avevano dato esiti palesemente contraddittori rispetto al contenuto della denuncia dell'(…), come si avrà modo di dire a breve. A seguito di ciò, la (…) aveva quindi presentato una denuncia per falsa denuncia assicurativa. 2.3 Il teste Sc., Sovr. C. della P.S., ha riferito che, dalle indagini svolte, era emerso che il personale dell'Ospedale S.M. di Loreto Mare aveva confermato l'autenticità del referto del 29 settembre 2013 prodotto dall'(…) con la propria richiesta risarcitoria. 2.4 Il teste D'A.Ra., investigatore per conto della (…) s.r.l. ha invece riferito in ordine all'esito delle indagini delegate da parte della (…), documentate nella relazione a sua firma, datata 16.09.2014. Era quindi emerso che l'autovettura Mercedes Classe A, tg. (…) indicata nella costatazione amichevole allegata dall'(…), era intestata effettivamente a (…), nato (…) e residente a Napoli, in via (…) n. 94. L'investigatore aveva poi reperito (…), il quale gli aveva riferito che il (…) era di fatto un dipendente del suo ristorante di via (…) n. 2 a Napoli; il Pe., identificato mediante patente di guida, rilasciava quindi all'investigatore una dichiarazione di proprio pugno e da lui sottoscritta, nella quale confermava che il 29.09.2013, verso le ore 16:00 in Corso (…) a Napoli, si trovava alla guida dell'auto in questione e "investiva in retromarcia una donna che stava attraversando", che successivamente si recava all'ospedale; la predetta dichiarazione veniva poi sottoscritta per conferma anche dal (…), identificato mediante carta di identità italiana e romena. Il (…) si era poi portato presso la residenza dell'(…), ricevendo anche da parte di quest'ultimo una dichiarazione in ordine al sinistro subito; l'imputato, identificato mediante relativa carta di identità, ha così riferito di essere stato investito il 29 settembre 2013, verso le ore 14:30 in Corso (…) in direzione cimitero da una Mercedes Classe A di colore scuro, condotta da una donna straniera di circa 35 anni, (…), mai vista prima e a lui sconosciuta; l'impatto sarebbe avvenuto mentre la donna stava effettuando una manovra di retromarcia "e il sottoscritto subiva un incidente la stessa nell'immettersi nel senso opposto di marcia lato sinistro girando a destra mi prendeva con il suo lato posteriore"; la signora immediatamente si fermava per soccorrerlo per poi accompagnarlo all'ospedale più vicino rispetto al luogo del sinistro, che era quello di Loreto Mare; sul posto erano presenti solo lui e la conducente del mezzo; la donna, successivamente, avrebbe incaricato lo studio (…) per il risarcimento del danno. Occorre sin d'ora evidenziare che, rispetto alla richiesta risarcitoria formulata alla compagnia assicurativa, l'(…) ha collocato il sinistro di cui sarebbe stato vittima in un luogo diverso e ad un orario diverso; mentre infatti nella predetta richiesta aveva indicato che il sinistro era avvenuto in Corso (…) I alle ore 16:15 circa, in sede di dichiarazioni rese all'investigatore della (…), lo stesso ha riferito che era invece avvenuto in Corso (…) - distante più di 6 km da Corso (…) I - alle ore 14:30; peraltro, sempre all'investigatore ha riferito che si trovava in Corso (…) "con direzione cimitero", risultando effettivamente prossimo Corso (…) Maddalena al Cimitero di Poggioreale. Inoltre, sempre nell'ambito delle dichiarazioni rese all'investigatore della (…), identifica l'investitore in (…) come una persona di sesso femminile; viceversa, non solo (…) è risultato essere un soggetto di sesso maschile ma lo stesso, nella costatazione amichevole prodotta dallo stesso (…), risultava solamente proprietario dell'autovettura e non alla guida della stessa. Quanto alla dichiarazione del Pe., invece, se la stessa è congruente quanto al luogo e all'orario del fatto rispetto alla richiesta risarcitoria dell'(…), palesemente eccentrico è invece l'elemento relativo all'investimento di una donna e non di un uomo, ovvero l'(…). 2.5 In sede di interrogatorio reso in data 24.02.2016, (…) ha confermato che il sinistro era avvenuto in data 29.09.2013, verso le ore 16:00 in Corso (…) I a Napoli mentre era alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A che (…), suo dipendente, gli aveva prestato; rispetto alle precedenti dichiarazioni rese all'investigatore della (…), ha aggiunto che era in macchina insieme a Sc.As., anche lei dipendente del suo ristorante; riferiva poi che l'incidente era avvenuto mentre stava effettuando una manovra di retromarcia, durante la quale aveva investito (non una donna, come riferito all'investigatore della (…), bensì) un uomo, che ha poi saputo che si chiamava (…); quest'ultimo lamentava di avere dolore ad un braccio ma di non aver bisogno allo stato di cure mediche. Quanto alle precedenti dichiarazioni rese all'investigatore della (…), nell'ambito delle quali, come detto, il Pe. aveva riferito di aver investito una donna e non un uomo, l'imputato ha dichiarato che era stato lo stesso accertatore che aveva insistito nel sostenere che lui avesse investito una donna e non un uomo e che la macchina fosse di proprietà di una donna straniera, cosa che lui, invece, aveva negato fermamente; per tali ragioni quindi aveva convocato il (…), per confermare quanto sosteneva; nonostante ciò, l'accertatore aveva comunque scritto una dichiarazione di proprio pugno che gli aveva fatto firmare, di contenuto diverso rispetto alla sua versione dei fatti; si osservi, a tal proposito che, invece, il teste (…), all'udienza del 4.02.2020 (cfr. pag. 4 delle relative trascrizioni), aveva precisato che il Pe. aveva scritto di proprio pugno la dichiarazione allegata alla relazione investigativa. 2.6 In sede di interrogatorio reso in data 9.03.2016, (…) ha riferito di essere stato investito da una macchina che stava facendo retromarcia mentre si trovava in Corso (…) a Napoli; risulta, pertanto, una nuova indicazione del luogo del sinistro da parte dell'imputato, nuovamente collocato in Corso (…), diversamente da quanto dichiarato all'investigatore della (…) (Corso (…)). Quanto alla dinamica del sinistro, ha riferito che era a piedi ed era stato investito dalla Mercedes Classe A, di colore verdino (si osservi che, invece, in sede di dichiarazioni all'investigatore della (…), aveva riferito che l'autovettura era di colore scuro) mentre questa stava effettuando una manovra di retromarcia; mentre si trovava ancora per terra, era stato avvicinato da due persone, una persona di sesso maschile che riferiva di chiamarsi (…) e che gli forniva il numero del proprio ristorante e una persona di sesso femminile; sul momento aveva riferito alle due persone di non avere necessità di ulteriore soccorso, pertanto i due si erano allontanati; successivamente, tuttavia, lamentando vari dolori, si era recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Loreto Mare dove veniva visitato e sottoposto ad alcune radiografie e, quindi, dimesso alle ore 18:00. Sotto quest'ultimo aspetto, va subito evidenziato che, invece, dal referto del Pronto Soccorso in atti emerge invece che l'(…) ha rifiutato di sottoporsi a radiografia (cfr. il referto, depositato dal pubblico ministero). Quanto alle dichiarazioni rese all'investigatore della (…), l'(…) ha riferito che aveva riportato la medesima versione dei fatti e che non aveva saputo indicare se la donna in questione si chiamasse (…); successivamente, in buona fede, aveva sottoscritto le dichiarazioni redatte dallo stesso accertatore. Anche in tal caso vanno evidenziate le gravi incongruenze tra tali dichiarazioni c. quelle rese all'investigatore della (…), rispetto alle quali, peraltro, il teste (…) ha invece indicato che le dichiarazioni rese dall'(…) sono state scritte direttamente dall'imputato (cfr. pag. 6 delle trascrizioni dell'udienza del 4.02.2020); in quella sede, infatti, l'(…) aveva dichiarato che era presente solo una donna, identificata proprio in (…), senza la presenza di alcun altro soggetto di sesso maschile; inoltre, sempre in quella sede la donna in questione lo aveva accompagnato al Pronto Soccorso. 2.8 Gli elementi a disposizione risultano già abbondantemente idonei per affermare l'insussistenza del sinistro stradale oggetto di denuncia da parte dell'(…), sussistendo plurime e gravi incompatibilità tra le varie dichiarazioni in ordine all'asserito sinistro rese sia dall'(…) (in sede di richiesta risarcitoria, in sede di investigazioni da parte della (…) nonché di interrogatorio) che da parte del Pe. (in sede di investigazioni e di interrogatorio). A tal proposito, occorre ricordare, quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni allegate alla relazione, che, per consolidata giurisprudenza, le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell'indagato nell'ambito di attività d'investigazione difensiva, e non trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la disciplina prevista dall'art. 391 bis c.p.p. (Cass. Pen., n. 1731/2017; Cass. n. 14608 del 2010); tali dichiarazioni, vanno, piuttosto, inquadrate come confessione stragiudiziale, sicché assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo (Cass. Pen., n. 1731/2017; Cass. n. 38149/2015; Cass. Pen., n. 17240/2011) ovvero, nel caso in esame, attraverso la valutazione degli approfondimenti tecnici sulla dinamica del sinistro entrati nel processo attraverso la acquisizione della relazione tecnica effettuata dalla (…) s.r.l. su incarico della compagnia assicurativa. Peraltro, sotto un primo profilo, non sussistono dubbi in ordine al fatto che le dichiarazioni in questione provengano effettivamente dai soggetti interessati, atteso che gli stessi hanno confermato la circostanza di essere stati sentiti dal (…); sotto altro aspetto, la circostanza che quest'ultimo possa aver riportato dichiarazioni diverse rispetto a quelle effettivamente resa da parte dei due imputati, così come dagli stessi indicato, da un lato risulta assolutamente non credibile rispetto alle circostanze concrete e, dall'altro, appare tentativo da parte degli imputati di prendere le distanze dalle dichiarazioni effettivamente rese, una volta comprese le palesi e gravi incompatibilità emergenti dalle stesse. 2.9 Rispetto alla gravità e al numero delle criticità di cui sopra si è dato conto, del tutto neutra risulta la dichiarazione resa dalla Sc. in sede di s.i.t. in data 22.07.2017 presso la Questura di Napoli - Commissariato Vicaria - Mercato, di cui è stata data lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p. per i motivi già sopra indicati. La Sc., infatti, ha riferito che il 29.09.2013, verso le ore 16:00 si trovava all'interno dell'autovettura Mercedes Classe A condotta dall'amico (…) mentre i due stavano percorrendo Corso (…) I; durante la manovra per sorpassare un'autovettura che si era fermata, innestata la retromarcia, il Pe. aveva inavvertitamente urtato un ragazzo a piedi che si trovava dietro alla Mercedes in quel momento; il Pe. era quindi sceso per soccorrere il pedone che, però, non accusava alcun danno e non volle essere accompagnato in Ospedale; lei, invece, era rimasta all'interno dell'autovettura in quanto non era successo nulla di grave; pertanto i due si erano poi allontanati dal luogo del sinistro. La predetta dichiarazione, volta a confortare la versione resa dal Pe. in sede di relativo interrogatorio - comunque diversa da quella resa dallo stesso Pe. all'investigatore in occasione della quale, si ricordi, aveva invece riferito che aveva investito una donna e non un uomo - risulta in ogni caso incompatibile con le plurime versioni rese da parte dell'(…), il quale all'investigatore aveva dichiarato di essere stato investito da una donna, senza che fossero presenti altre persone e, in sede di interrogatorio, ha riferito che era stato soccorso da due persone mentre la Sc., in sede di s.i.t., ha riferito esplicitamente che era rimasta all'interno dell'autovettura in quanto il sinistro non aveva avuto esiti gravi. Fermi restando i presupposti per la lettura disposta in ordine alle dichiarazioni della Sc., si deve dare atto che, in ogni caso, l'eventuale esame dibattimentale della stessa, alla luce delle pluralità di versioni offerte dai protagonisti della vicenda, non avrebbe in alcun modo potuto fornire elementi idonei a far ritenere che il sinistro denunciato dall'(…) alla (…) si sia effettivamente verificato. 2.10 La circostanza relativa all'autenticità del referto ospedaliero dell'(…) del medesimo giorno del sinistro, se pure è idonea a dar conto del fatto che in orario compatibile con quello del sinistro, l'imputato si è recato al pronto soccorso presentando un "trauma contusivo ed escoriazioni", in ogni caso, alla luce delle criticità sopra evidenziate, non è certamente in grado di consentire di affermare che esse siano effettivamente il risultato del sinistro denunciato dall'imputato alla (…), dovendosi peraltro nuovamente richiamare l'attenzione sul rifiuto da parte dell'(…) di sottoporsi ad esami radiologici, diversamente da quanto riferito dallo stesso. 3.1 Per tali motivi, pertanto, deve concludersi che il sinistro oggetto di denuncia da parte dell'(…) alla compagnia assicurativa (…) in data 16.06.2014 non sia in realtà mai avvenuto, avendo pertanto il predetto imputato posto in essere la fattispecie delittuosa allo stesso contestata. Quanto al Pe., la circostanza che l'(…) abbia allegato alla richiesta risarcitoria la constatazione amichevole in cui il primo era individuato come guidatore dell'autovettura, consente di affermare, tenuto conto altresì delle successiva inconciliabili dichiarazioni rese da parte dello stesso Pe., che questi fosse coinvolto nella vicenda sin dal principio, avendo egli fornito sin dal momento della domanda risarcitoria la propria disponibilità a fornire false indicazioni in ordine al proprio coinvolgimento attivo nella truffa ai danni della compagnia assicurativa. Il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Cass. Pen., n. 8105/2016); pertanto la richiesta di risarcimento per un incidente mai avvenuto configura un delitto che si esaurisce con la denuncia del falso sinistro e prescinde dall'effettiva riscossione dell'indennizzo assicurativo e ciò anche nell'ipotesi aggravata di raggiungimento del fine dell'azione delittuosa (Cass. Pen., n. 8064/1998). 4.2 Oltre al profilo materiale, risulta sussistente per entrambi gli imputati anche l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie, caratterizzato dal dolo specifico di conseguire l'indennizzo da parte dell'assicurazione; la macchinazione ordina dai due imputati, infatti, risulta inequivocabilmente finalizzata ad ottenere un indebito risarcimento da parte della (…) a favore dell'(…), con la consapevolezza della circostanza di non averne titolo. 5.1 Va esclusa la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata a (…); dal relativo certificato del casellario penale emergono due precedenti, uno per furto commesso nel 1975 e uno per il delitto di cui all'art. 1 l. n. 400/1985 (abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche) posto in essere nel 1992; alla luce del significativo tempo trascorso dalla commissione dei precedenti delitti e della relativa natura, quanto meno per il secondo, il nuovo episodio delittuoso oggi in esame non risulta espressivo di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale idonea al riconoscimento dell'aggravante contestata. 5.2 A favore di entrambi gli imputati, poi, vanno riconosciute le generiche, alla luce della contenuta portata offensiva del fatto, tenuto conto che gli accertamenti delegati alla (…) hanno consentito immediatamente alla compagnia assicurativa di riscontrare la falsità del sinistro oggetto di denuncia. 6.1 Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., risulta congrua per entrambi gli imputati, la pena base di anni 1 di reclusione, ridotte per le generiche alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 6.2 Sussistono, per il solo imputato (…), i presupposti per il riconoscimento a suo favore della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; quanto all'imputato (…), i precedenti di cui si è dato conto, unitamente al nuovo episodio delittuoso oggi in esame non consentono una prognosi positiva ai sensi dell'art. 164 c.p.p. 7.1 Quanto, infine, alle statuizioni di natura civile, in ragione dell'esito del giudizio e sulle conclusioni formulate dalla (…) S.p.A. entrambi gli imputati vanno poi condannati, in solido tra loro, a risarcire, in favore della parte civile costituita, i danni alla stessa cagionati, da liquidarsi compiutamente in separato giudizio, con il riconoscimento di una provvisionale a favore della parte civile pari a Euro 2.000,00 in ragione delle spese sostenute dalla predetta compagnia assicurativa al fine di valutare la richiesta risarcitoria ed accertarne la relativa illegittimità. 7.2 Entrambi gli imputati vanno infine condannati alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza legale sostenute dalla parte civile, che, in considerazione del numero delle udienza e della complessità dell'istruttoria, vanno essere liquidate in Euro 3.420,00 per onorari, oltre accessori di legge. P.Q.M. visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (…) e (…) colpevoli del reato a loro ascritto e, esclusa la contestata recidiva per (…) e riconosciute le generiche per entrambi gli imputati, li condanna ciascuno alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; letti gli artt. 163 e 175 c.p. accorda a (…) il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; letti gli artt. 538 e 541 c.p.p., condanna (…) e (…), in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza legale sostenuta dalla medesima parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.420,00 per onorari, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese forfettarie, I.V.A. e C.N.A. come per legge; condanna (…) e (…) al pagamento della somma di Euro 2.000,00 a titolo di provvisionale in favore della parte civile costituita; letto l'art. 544, 3 comma c.p.p. assegna termine di giorni 90 per il deposito della sentenza. Così deciso in Udine il 7 maggio 2021. Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2021.
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