RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso in data 16.12.2015 (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) sono stati tratti a giudizio dinanzi al Giudice Monocratico presso il Tribunale di Napoli per rispondere dei reati in rubrica come loro rispettivamente ascritti per l'udienza del 17.02.2016 nella quale si è proceduto al controllo della regolare costituzione delle parti. Dato atto della costituzione della società di assicurazioni (...) s.p.a. per l'azione risarcitoria, il processo è stato rinviato per la rinnovazione della notifica del decreto a taluni degli imputati come da verbale di udienza e ulteriori differimenti sono stati disposti per il perfezionamento degli avvisi. Assegnato il processo al ruolo odierno, assenti tutti gli imputati regolarmente avvisati, l'udienza del 2.05.2017 è stata rinviata stante l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi forensi. Nondimeno le successive udienze sono state rinviate per incompetenza del Giudice onorario (20.02.2018), per l'astensione forense (26.06.2018), per incompetenza del Giudice onorario (11.12.2018), per esigenze di gestione del ruolo (19.03.2019). All'udienza del 25.06.2019, superate le questioni preliminari, il Giudice ha dichiarato aperto il dibattimento e pronunciato l'ordinanza di ammissione delle prove documentali e testimoniali. Quindi è stato escusso il teste di polizia (...), in servizio presso la sezione di polizia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. L'esame del testimone è stato sospeso in ragione della sua complessità e della necessità che il testimone predisponesse un prospetto analitico ed articolato in merito alle indagini svolte. Il processo è stato ulteriormente rinviato alle udienze del 19.11.2029 (incompetenza del Giudice onorario alla trattazione) e del 14.04.2020 (differimento fuori udienza in forza della normativa emergenziale per la pandemia). All'udienza del 4.02.2020 è proseguito l'esame testimoniale dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Con l'accordo delle parti è stata data lettura dell'annotazione di polizia del 18.01.2013 disponendo il rinvio per il completamento dell'istruttoria. Ulteriore differimento è stato disposto all'udienza del 22.09.2020 come da provvedimento di sospensione delle udienze per le elezioni amministrative. All'udienza del 19.01.2021 si è dato atto dell'assenza dei testimoni del Pubblico Ministero. Con l'accordo delle parti, è stata data lettura dell'annotazione di polizia del 4.07.2013 a firma del teste (...) di cui è stata, quindi, revocata l'ordinanza di ammissione.
Rinviato il processo per l'audizione del teste assente giustificato (...), legale rappresentante della società (...) s.p.a., il testimone è stato escusso all'udienza del 16.2.2021 a chiarimenti e integrazione della denuncia - querela di cui è stata data lettura con l'accordo delle parti.
Acquisiti gli allegati documentali alla denuncia su richiesta del Pubblico Ministero, l'imputato (...) ha reso spontanee dichiarazioni.
All'esito, il processo è stato rinviato per il completamento dell'istruttoria dibattimentale.
All'odierna udienza, il Giudice, verificata la documentazione confluita nel fascicolo, ha rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione invitando le parti a formulare le rispettive richieste ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Il Giudice, sentite le parti - conforme il Pubblico Ministero, parte civile ha depositato nota spese e conclusioni scritte - all'esito della camera di consiglio, ha dato pubblica lettura del dispositivo di sentenza.
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Osserva il Giudice che va pronunciata sentenza di estinzione dei reati contestati per essere decorso il termine massimo di prescrizione ai sensi dell'alt. 129 c.p.p.
Preliminarmente va premesso che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di estinzione del reato solo se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. E' perciò necessaria l'evidenza della prova di circostanze che escludano la colpevolezza, le quali devono emergere dagli atti in modo tale che l'attività del Giudice si risolva in una mera constatazione di una situazione processuale, avendo il Giudice l'obbligo, in mancanza di tale prova, della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato (cfr. tra le altre Cass.pen.sez. V° sent.25/5-22/6/99, ric. (...); Sez. 5, Sentenza n. 39220 del 16/07/2008).
"La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze" (cfr. Cass.Sez. 6, Sentenza n. 10284 del 22/01/2014Ud. - Rv. 259445; Conformi: N. 23680 del 2013 Rv. 256202, N. 43853 del 2013 Rv. 258441; Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 2442 74).
Nel caso in esame, non emerge dagli atti - all'evidenza- la prova della non colpevolezza degli odierni imputati alla stregua delle emergenze testimoniali e documentali acquisite al fascicolo per il delitto di cui all'art.642 c.p.
Questa norma, strutturata quale norma penale mista, prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro, nel comma secondo - che, ove ricorrano gli estremi fattuali, possono concorrere fra loro (Cfr. Cass.sez. 2, Sentenza n. 1856 del 17/12/2013 Ud.dep. 17/01/2014 Rv. 258012). Costituisce, nondimeno, ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p. di cui contiene tutti gli elementi della condotta e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2506 del 13/11/2003 - dep. 24/01/2004 - Rv. 227890).
Nella specie, le contestazioni ascritte a ciascuno degli odierni imputati, nelle rispettive ipotesi concorsuali, attengono alla denuncia di molteplici sinistri stradali con la finalità di conseguire l'indennizzo dell'assicurazione. Dalle verifiche espletate dalla società assicuratrice e dalle indagini svolte a seguito della denuncia presentata da (...) in data 5.06.2012, titolare della società (...) di noleggio di automezzi, si riscontrò, alla stregua dell'asserto accusatorio, che gli incidenti stradali segnalati ai fini delle richieste risarcitorie, non si erano mai verificati nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di denuncia e nella dinamica come descritta e quanto ai soggetti apparentemente coinvolti.
Il procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata in data 22.10.2012 dalla compagnia di assicurazioni (...) s.p.a., destinataria di richieste di risarcimento danni in relazione ai due sinistri stradali correlati alla società (...) s.r.l., società di noleggio di veicoli per la raccolta rifiuti, proprietaria dell'autocompattatore Renault targato (...), assicurato presso la società (...) con polizza numero 061506247, apparentemente coinvolto nei sinistri oggetto di segnalazione.
Nello specifico, nel mese di marzo 2012, lo studio tecnico legale (...) inoltrava richiesta di risarcimento per un sinistro asseritamente occorso in data 6.12.2011, in Napoli, via (...). Nella missiva veniva precisato che il conducente del mezzo (...) avrebbe urtato il veicolo Peugeot Ranch targato (...), di proprietà di (...), allegando il modulo CAI sottoscritto dal (...).
Avviata l'istruttoria e conferito incarico al perito (...), il tecnico segnalava di aver effettuato una stima puramente indicativa dei danni in relazione al mezzo del (...), pari a euro 1.645,00, non essendo il veicolo disponibile per l'ispezione, in quanto ceduto a terzi. Viceversa, quanto all'autocarro della società (...) s.r.L, il tecnico non rilevò danni apprezzabili riconducibili all'incidente. Contattata la società (...) S.r.L, nella persona di (...), questi disconosceva il sinistro allegando documentazione relativa al sistema satellitare, da cui si evinceva che il veicolo non si trovava nel luogo indicato all'atto del presunto sinistro stradale.
In data 13.07.12, lo studio legale (...) trasmetteva alla società comunicazione di rinuncia al risarcimento e al mandato, precisando che il cliente non era certo del numero di targa del veicolo responsabile.
Ulteriore sinistro fu denunciato nel febbraio 2012 da altro studio legale come avvenuto in data 4.01.2012, in Napoli, via (...) tra l'autocarro di proprietà della società (...) s.r.L e il motociclo Piaggio Liberty targato (...) di proprietà di (...).
Anche in tal caso, istruita la pratica, incaricato il tecnico dell'ispezione dei veicoli, in relazione al motociclo, fu effettuata una stima meramente induttiva sulla scorta della documentazione fotografica fornita mentre, in relazione all'autocompattatore (...), la società aveva fatto pervenire una dichiarazione di disconoscimento.
In data 5.06.2012, (...), titolare della (...) S.r.L sporgeva denuncia querela presso la Guardia di Finanza Compagnia di Portici nella quale esponeva che la società era stata raggiunta da numerose richieste di risarcimento di danni cagionati da veicoli della società. Al riguardo il denunciarne precisava che ciascun automezzo era dotato di sistema satellitare all'avanguardia in grado di segnalare, in tempo reale, la posizione esatta del mezzo, la velocità e, persino, la sosta o il movimento del veicolo. Pertanto allegava alla denuncia uno schema riepilogativo dei sinistri stradali denunciati ma ritenuti inveritieri (vds. denuncia - querela in atti) nel quale sono stati riportati i dati rilevati dal sistema satellitare in relazione a ciascun veicolo asseritamente coinvolto nel sinistro denunciato, non coincidenti con quanto esposto in sede di richiesta risarcitoria, non trovandosi i mezzi di trasporto, nei luoghi come rispettivamente indicati. Lo schema riepilogativo risultava, inoltre, corredato dalle indicazioni relative al disconoscimento da parte del singolo autista o della società di noleggio ovvero alla assenza di indicazioni e chiarimenti ancorché richiesti. All'esito sono state delegate le indagini di polizia compendiate nell'annotazione acquisita al fascicolo su cui ha riferito il teste Co.Do., sostituto commissario della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
L'atto investigativo, corredato di copiosa documentazione che consta di rilievi fotografici dei veicoli apparentemente coinvolti, delle richieste di risarcimento pervenute alla società di assicurazioni e di tutto il carteggio acquisito presso la società assicuratrice e presso la società (...) s.r.l, compendia le indagini relative a venticinque sinistri stradali oggetto della denuncia presentata dalla società di noleggio (...) s.r.l. la quale, ripetesi, corredava la denuncia con lo schema riepilogativo dei presunti sinistri e dei riscontri operati attraverso il sistema satellitare in merito alla posizione dei singoli veicoli asseritamente coinvolti.
La vicenda ha dato origine a plurimi procedimenti penali dei quali l'odierno concerne cinque dei sinistri stradali denunciati con richiesta di risarcimento dei danni relativi a veicoli riconducibili alla società di noleggio (...) s.r.l. assicurati con la compagnia (...), in relazione ai quali la società di noleggio riscontrò anomalie e una diversa ubicazione del mezzo di trasporto verificata attraverso i dati rilevati dal sistema di localizzazione satellitare rispetto a quanto segnalato in rapporto a ciascuna richiesta di risarcimento dei danni. Nello specifico, è contestata la frode per la falsa denuncia di incidenti stradali mai avvenuti in relazione al sinistro del 6.12.2011 tra i conducenti (...) e (...), comunicato con richiesta risarcitoria attraverso lo studio tecnico di (...) (n.4 esiti delega di indagini); sinistro del 29.7.2011 tra i conducenti (...), (...) e il veicolo della società (...) s.r.l; al sinistro del 3.2.2012 tra il conducente (...) e il veicolo della società (...) s.r.l. suffragato dalla testimonianza di (...) (nr. 12 esiti delega indagini); al sinistro del 17.6.2011 tra il conducente (...), proprietario del veicolo (...), e il veicolo della società (...) s.r.l (nr.17 esiti delega indagini); al sinistro del 12.2.2012 tra il conducente (...) e il veicolo della società (...) s.r.l. (nr. 18 esiti delega indagini).
Riepilogata in estrema sintesi il fatto storico, osserva il Giudice che non può pervenirsi alla pronuncia assolutoria nel merito non constatandosi, all'evidenza, considerato il compendio probatorio sinora raccolto posto al vaglio del Giudice che necessita di approfondimenti, la non colpevolezza degli imputati per i fatti in contestazione.
Con riferimento alla invocata richiesta assolutoria nei confronti di (...), la prevalenza della formula assolutoria nel merito richiede la constatazione evidente senza alcun apprezzamento o valutazione, della non colpevolezza dell'imputato. Lo stato dell'istruttoria, non ancora concluso, non consente di affermare, con assoluta evidenza, la estraneità ai fatti dell'imputato, dovendosi procedere al vaglio complessivo delle prove orali e documentali acquisite.
Rileva il Giudice che va dichiarata l'estinzione dei reati contestati per essere decorso il termine massimo di prescrizione.
La Legge 251/2005 ha innovato l'art.157 c.p. introducendo un nuovo meccanismo di computo del termine necessario per ritenere maturata la prescrizione collegato al massimo della pena edittale prevista per ciascun reato. In altri termini, la prescrizione estingue il reato laddove è decorso un tempo pari al massimo della pena edittale stabilita dalla legge o, comunque, decorso un tempo non inferiore a sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni, senza tenersi conto delle circostanze attenuanti e di quelle aggravanti ad eccezione delle aggravanti ad effetto speciale, nè del giudizio di bilanciamento ex art.69 c.p., termine prolungabile secondo i nuovi criteri della recidiva di cui all'alt. 161 c.p. nel caso di atti interruttivi.
Orbene, ciò premesso, in relazione alla fattispecie criminosa contestata (art.642 c.p.) il termine di prescrizione è pari a sei anni in base alle nuove disposizioni normative trattandosi di reato punito con pena edittale massima inferiore a sei anni.
Quanto al dies a quo, trattasi di reato istantaneo a consumazione anticipata il quale, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. (cfr. Cass.sez. 2, Sentenza n. 8105 del 21/01/2016 cc. dep. 29/02/2016 Rv. 266235).
Ne consegue che i reati devono intendersi perfezionati e consumati alla ricezione della raccomandata allorché la società assicuratrice ricevette la comunicazione della notizia dell'avvenuto incidente stradale con richiesta risarcitoria siccome in tale richiesta risarcitoria si condensa la condotta fraudolenta ai danni della società di assicurazioni.
Dalla documentazione acquisita al fascicolo, dagli atti investigativi e dalla prova dichiarativa assunta si ricava che la richiesta di risarcimento pervenuta, da ultimo, alla compagnia di assicurazioni, in rapporto alle singole imputazioni oggetto dell'odierno processo, risale al 12/14 marzo 2012 sicché può essere presa in considerazione questa data ultima per la verifica della decorrenza del termine di prescrizione laddove le altre richieste risarcitorie risalgono ad epoche anteriori.
Il termine ordinario o naturale di prescrizione é pari a sei anni in ragione del limite edittale di pena del delitto contestato. L'intervento di atti interruttivi, ai sensi degli artt.160 e 161 c.p., ha comportato l'aumento della prescrizione di 1/4 del termine ordinario tenuto conto che, nel caso di specie, non vi é recidiva contestata.
Alla stregua di tali criteri, il termine massimo di prescrizione, decorrente da ultimo dal 12/14 marzo 2012, é maturato irreversibilmente non oltre la data del 13/15 settembre 2019 senza che si sia concluso il giudizio.
Vanno aggiunti i periodi di sospensione laddove i rinvii delle udienze sono stati disposti non per ragioni processuali o di acquisizione della prova bensì per cause volontarie di differimento ascrivibili all'imputato o al difensore ovvero per l'adesione dei difensori all'astensione forense (cfr. Cass. S.U., 28.11.2001 n. 1021, (...) per il caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova o di natura processuale, secondo cui deve ritenersi la predominante valenza della esigenza istruttoria e non opera il disposto dell'art.159 c.p. cfr. Cass. sez. 5, Sentenza n. 49647 del 02/10/2009 Imputato: (...); Sentenza n. 11559 del 09/02/2011 Rv. 249909 Imputato: (...)).
Pertanto devono essere aggiunti i periodi dall'udienza del 2.05.2017 al 20.02.2018 per giorni 294; dal 26.6.2018 al 11.12.2018 per giorni 168; dall'udienza del 14.04.2020 ricadente in periodo di emergenza epidemiologica per giorni 64, per complessivi giorni 526. Consegue che la prescrizione è definitivamente decorsa alla data del 21.23 febbraio 2021.
Discende dalle argomentazioni svolte la pronuncia di estinzione dei reati per il decorso del termine massimo di prescrizione.
Il tenore della pronuncia esclude ogni provvedimento in favore delle parti civili costituite.
P.Q.M.
Letto l'art.129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati per estinzione dei reati come loro rispettivamente ascritti in rubrica per essere decorso il termine massimo di prescrizione.
Così deciso in Napoli il 23 marzo 2021.
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2021.