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Reati contro il patrimonio

Truffa assicurativa: costituisce il danno lo spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria

Truffa assicurativa

Tribunale , Trieste , 03/08/2020 , n. 462

Costituisce danno lo spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria e, una volta emersi elementi di sospetto, per smascherare la frode assicurativa.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con decreto del G.U.P. d.d. 19/09/2019, Ge.Sc. e Ma.Mi. venivano tratti a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere del reato di concorso in frode assicurativa, come meglio descritto in rubrica. Alla prima udienza del 07/02/2020, gli imputati non comparsi venivano dichiarati assenti, in quanto la conoscenza del procedimento da parte dei medesimi era attestata dal verbale di dichiarazione di domicilio e dalla nomina del difensore fiduciario (lo SC. aveva anche ricevuto personalmente la notifica del decreto che dispone il giudizio). In assenza di questioni preliminari il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento. Le parti concordavano l'acquisizione dei principali atti di indagine (esposto della compagnia assicurativa con i relativi allegati, nonché supporto DVD con dati della c.d. "scatola nera"). Alla successiva udienza del 29/05/2020 le parti discutevano la causa concludendo come da verbale e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo. Motivi della decisione Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti degli imputati in ordine al delitto a loro ascritto in rubrica. 1. Fatto Come si evince dall'esposto della compagnia assicurativa e dai relativi allegati, in data 21/12/2017 Ge.Sc. inviava alla compagnia assicurativa "GE. S.P.A." una richiesta risarcitoria (sottoscritta dallo stesso) per i danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro stradale occorso in data 03/11/2017 alle ore 17 circa all'incrocio tra via (...) e via (...) in comune di Orta di Atella (Caserta). In particolare, lo SC. riferiva che nell'occasione stava percorrendo via (...) allorquando, giunto all'intersezione con via (...), era stato investito dall'autovettura (...) targata (...) condotta dalla proprietaria Ma.Mi. che stava effettuando una manovra in retromarcia. Lo SC. denunciava che a seguito del sinistro aveva riportato un trauma contusivo - distorsivo alla spalla sinistra, come da certificazione medica in suo possesso, con prognosi quantomeno fino al 30/11/2017 (all. 3 esposto). L'autovettura investitrice era assicurata per la responsabilità civile con la compagnia "GE. S.P.A.", giusto contratto n. (...) (all. 2 esposto). La compagnia assicurativa, ricevuta la richiesta risarcitoria, apriva il relativo fascicolo e avviava gli accertamenti del caso, chiedendo alla "Vo." i tabulati registrati dalla "Qu." (c.d. "scatola nera") installata sull'autovettura assicurata. Ebbene, da tali dati (all. 4 esposto, nonché DVD aff. 38 P.M.) emergeva che il veicolo assicurato, il giorno del denunciato sinistro, dalle ore 16:28 alle ore 17:11 era rimasto fermo presso l'abitazione della MI., sita a Caivano (Napoli) in via (...) (a 5,7 km dal luogo del presunto sinistro, v. all. 5 esposto), mentre dopo le ore 17:11 e fino alle ore 19:52 aveva circolato esclusivamente nel Comune di Caivano. 2. Valutazione della prova e qualificazione giuridica Così ricostruita la vicenda in oggetto, appare provato al di là di ogni ragionevole dubbio che il sinistro così come denunciato dallo SC. alla compagnia assicurativa non è mai avvenuto: la "scatola nera", di cui è stato accertato e certificato l'esatto funzionamento, ha registrato la presenza del veicolo della MI. in stato di quiete presso il domicilio della stessa il giorno e all'ora del sinistro, a quasi 6 km di distanza dal luogo in cui il medesimo sinistro sarebbe avvenuto. In ogni caso, l'autovettura della MI. in quel pomeriggio, anche dopo le ore 17:0, non è mai transitata in comune di Orta di Atella (Caserta). Lo SC., quindi, ha denunciato un sinistro mai accaduto per lucrare un indebito indennizzo assicurativo, con ciò integrando il delitto di cui all'art. 642 c.p. Concorrente nel reato è la stessa MI., amica dello SC., che mai ha disconosciuto il sinistro denunciato e ha fornito i propri dati assicurativi al coimputato per inoltrare la lettera di messa in mora a "GE. S.P.A.", essendo così inequivocabilmente parte del piano fraudolento. 2. Trattamento sanzionatorio Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., risulta pena congrua quella pari a mesi 10 di reclusione per entrambi gli imputati, così determinata: pena base anni 1 di reclusione; diminuita a mesi 10 di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, meritevoli di essere riconosciute in considerazione del c.d. "patteggiamento sulla prova" (consenso all'acquisizione degli atti di indagine) e del relativo effetto deflattivo. In ragione dell'incensuratezza della MI., del non grave e risalente nel tempo precedente penale dello SC., nonché del buon comportamento processuale, può essere formulata per entrambi una prognosi positiva in ordine alla futura astensione da ulteriori reati con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. a. Risarcimento del danno e statuizioni civili Pur non avendo ottenuto l'indebito indennizzo perseguito, la condotta fraudolenta degli imputati ha indubbiamente cagionato un danno patrimoniale a carico della compagnia assicurativa, consistente nello spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria e, una volta emersi elementi di sospetto, per smascherare la frode assicurativa (Cass. sez. 2, 15/05/2017, n. 24075; 02/03/2018, n. 9506). Un tale danno può equitativamente quantificarsi in Euro 4.000,00. Gli imputati devono essere anche condannati a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa che si liquidano, per questo grado, in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge. Alla condanna consegue ai sensi dell'art. 535 c.p.p. il pagamento delle spese processuali. Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 90. P.Q.M. Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Sc.Ge. e Mi.Ma. colpevoli del reato a loro ascritto in rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 163 e 175 c.p., concede agli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Visti gli art. 538 e 541 c.p.p., condanna gli imputati a risarcire il danno cagionato alla parte civile che si quantifica in Euro 4.000,00 e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa liquidate per questo grado in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge. Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p., indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Così deciso in Trieste il 29 maggio 2020. Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2020.
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