RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(...), è stata chiamata nel presente processo per rispondere del reato di cui all'art.642, c.p., nei confronti di (...) S.P.A., con sede ad Udine, Via (...), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, la quale non si è costituita parte civile. L'imputata è stata raggiunta dall'avviso della pendenza del presente processo e, non essendo comparsa all'udienza del 20.9.2016 è stata, pertanto, dichiarata assente, non avendo addotto alcun legittimo impedimento, né risultando, nel frattempo, detenuta.
All'udienza del:
I) 30.11.2016 è stato esaminato (...), in servizio, all'epoca del fatto, presso la Polizia Stradale di Venezia, il quale, premesso che le indagini sono state avviate a seguito della querela sporta dalla P.O., e di aver effettuato l'estratto cronologico della proprietà del veicolo di cui all'imputazione con la verifica dell'intestazione relativa al momento di commissione del fatto criminoso per cui è processo, ha, fra l'altro, riferito che:
1) dal libretto di circolazione risulta che la vettura marca Audi, modello A3, tg (...) è stata intestata all'odierna imputata in data 23.4.2010;
2) tuttavia, dai controlli operati al P.R.A. è emerso che:
- a) non è stato registrato il trasferimento della proprietà in capo a (...);
- b) la precedente proprietaria della predetta vettura, tale (...), ha dichiarato di aver perso il possesso di detto mezzo;
II) 31.5.2017, sentite le parti, è stata acquisita documentazione costituita dalle dichiarazioni rese a S.I.T. il:
1) 13.10.2014 da (...), relative all'incidente occorso in pari data fra il predetto ed il fratello dell'imputata col mezzo in questione;
2) 02.3.2015 da (...);
III) 18.10.2017 è stato esaminato (...), il quale, premesso di essere il padre dell'odierna imputata ed avvertito della propria facoltà di non rispondere, avendo dichiarato di non volersene avvalere, ha riferito:
1) di essersi recato, insieme ad (...), per la parte venditrice, presso l'agenzia dell'impresa (...) S.r.l., di cui era titolare all'epoca, (...), per effettuare il passaggio di proprietà della vettura sopra individuata, per conto della figlia;
2) il predetto trasferimento è stato registrato anche per l'assicurazione, prima che il figlio (...) fosse coinvolto in un incidente, alla guida della predetta auto;
3) era in procinto di ricongiungersi con la figlia a Monfalcone (GO), insieme alla moglie, che, tuttavia, nelle more, è deceduta, così che il trasferimento del resto della famiglia nel Nord Italia non potè compiersi nei tempi programmati, essendo intervenuto il predetto incidente stradale, prima che fosse intercorso il tempo per poter riorganizzare il suddetto trasloco;
IV) 21.11.2018, sentite le parti, è stata acquisita documentazione costituita dalle dichiarazioni rese a S.I.T. il:
1) 11.3.2015 da (...), relative all'incidente occorso in data 10.9.2012, fra il predetto ed il fratello dell'imputata col mezzo in questione;
2) 11.3.2015 da (...), relative all'incidente occorso in data 10.9.2012, fra il figlio del predetto ed il fratello dell'imputata col mezzo in questione;
V) 22.7.2020:
1) è stato esaminato (...), il quale, ai premesso di essere il titolare dell'impresa (...) S.r.l., ha confermato la vendita all'imputata del mezzo in questione.
2) sentite le parti, è stata acquisita documentazione relativa al mezzo in questione e costituita da:
- a) trascrizione atto di vendita da (...);
- b) certificato di proprietà di (...);
- c) dichiarazione di vendita da (...) con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del primo da parte del Funzionario della VI Municipalità del Comune di Napoli dd. 19.4.2010;
- d) assegno di pagamento dell'Agenzia (...) S.r.l. da parte acquirente per complessivi Euro. 330,00;
VI) 16.10.2020:
1) è stato esaminato (...), il quale, premesso di essere il fratello dell'odierna imputata ed avvertito della propria facoltà
di non rispondere, avendo dichiarato di non volersene avvalere, ha, fra l'altro, riferito;
- a) che suo padre si era recato, insieme ad (...), ad acquistare la vettura di cui all'imputazione, per conto della sorella;
- b) di essere stato più volte fermato dai Carabinieri, alla guida del predetto mezzo, senza che nulla dai predetti venisse rilevato con riguardo ai fatti per cui è processo;
VII) 21.4.2021: all'esito della discussione:
1) il P.M. ha richiesto pronunciarsi sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche;
2) la difesa ha richiesto pronunciarsi;
- a) in via principale: sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso ovvero il fatto perché non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530, co. I, c.p.p.;.
- b) in via subordinata: sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530, co. Il, c.p.p.;
- c) in via d'ulteriore subordine; sentenza di condanna al minimo della pena con concessione dei benefici di legge;
3) il giudice ha, quindi, emesso sentenza, dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito della motivazione in gg. 80, stante la sussistenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art.544, co. III, c.p.p., in ragione della gravosità del ruolo d'udienza ed il grado d'impegno delle questioni da decidersi.
Orbene, (...) va assolta dal reato alla stessa ascritto, nei termini e per i motivi di seguito esposti.
Invero, in ragione di quanto emergente dall'esame degli atti legittimamente utilizzabili per la decisione - quali, in particolare, la documentazione acquisita in relazione al veicolo in questione e le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento - non è dato evincersi, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della colpevolezza dell'imputata, già con riferimento alla dimostrazione della condotta di falsa attestazione "di essere la proprietaria del veicolo oggetto della polizza assicurativa targato (...)", quale comportamento fraudolento che la stessa avrebbe posto in essere per "poter beneficiare di un costo del premio assicurativo inferiore", smentito dalle risultanze ricavate dall'esame della visura del P.R.A., secondo cui (...) non sarebbe mai stata titolare del diritto di proprietà della vettura sopra indicata e tenuto conto che, rispetto a quest'ultimo, il 24.4.2009 è stata dichiarata la perdita del possesso da parte della precedente proprietaria, (...).
In particolare, deve osservarsi che:
I) se, da un lato, è risultato che il mezzo non risulta dal P.R.A. intestato all'odierna proprietaria;
II) dall'altro, tuttavia:
1) tale riscontro documentale non può ritenersi sufficiente a provare che l'imputata abbia effettuato una falsa attestazione, atteso che la visura del P.R.A. non è idonea a dimostrare - di per sé, ed in modo irrefutabile - la situazione della proprietà di un autoveicolo, atteso che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo e quindi, possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale (Cass. sent. 7771/2016 e 8415/2016, ord. 6385/2020), come, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie nei termini di seguito illustrati;
2) sono emerse circostanze incompatibili con l'ipotesi accusatoria, quali, ad esempio:
- a) l'indicazione che proviene dalla carta di circolazione della vettura dall'estratto cronologico dei proprietari del veicolo e dalle comunicazioni fatte all'assicurazione, nel senso che (...) è l'effettiva proprietaria dell'Audi A3 con targa (...), a seguito dell'acquisto da (...);
- b) la dinamica dei fatti relativi all'acquisto del mezzo per cui è processo, curato, invero, dal padre dell'imputata, in suo nome e per conto, presso l'Agenzia (...) S.r.l. di (...), a cui era stato dato dal primo l'incarico di provvedere agli adempimenti amministrativi relativi al passaggio di proprietà, con relativo idoneo pagamento, tenuto conto che l'attendibilità testimoniale dei parenti dell'imputata - padre e fratello - può ritenersi pienamente sussistente, stante, fra l'altro, la coerenza della loro ricostruzione con quanto emerso a livello documentale, come sopra indicato al punto che precede.
Invero, va osservato che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1376 c.c., il contratto di compravendita di un'automobile si perfeziona con il mero consenso, validamente manifestato, tra il venditore e l'acquirente, così che il negozio predetto può essere concluso anche verbalmente e, quindi, in un momento diverso da quello che risultasse da atto scritto relativo allo stesso trasferimento. D'altro canto, la trascrizione presso il P.R.A. del contratto d'acquisto di un bene mobile soggetto a registrazione, rappresenta solo un mezzo di pubblicità dichiarativa previsto dall'ordinamento nell'ambito della disciplina della circolazione delle res, per i fini espressamente indicati dall'art. 2684 c.c., che sono quelli, in particolare, di dirimere conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa. Ne deriva che, a fronte del quadro probatorio sopra articolato, non può la mancata evidenza al P.R.A. dell'avvenuto trasferimento in capo all'imputata del diritto di proprietà del mezzo in oggetto fungere da parametro per dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto attestato dall'odierna imputata, residuando il dubbio - ragionevole, per quanto finora illustrato - che la stessa sia effettivamente divenuta proprietaria dell'Audi A3 di cui si discute, in base al contratto stipulato con (...) presso l'Agenzia (...) S.r.l.
D'altro canto, neppure basta di per sé la circostanza della dichiarazione di perdita di possesso, posto che la stessa non è atto di per sé idoneo ed univoco a confutare la qualifica di proprietaria in capo all'odierna imputata, tanto più che siffatta dichiarazione appare inattendibile, sia per la grande distanza tra il fatto della perdita, asseritamente avvenuta il 30.02.2006, ed il momento della dichiarazione in ordine alla stessa, datata, invece, 21.4.2009, sia perché in contrasto con la circostanza relativa al tagliando effettuato in ordine al medesimo automezzo di cui si tratta il 23.3.2009, da soggetto residente a Marcianise (CE), cioè il medesimo luogo in cui abitava (...), l'autrice della dichiarazione di perdita di possesso del mezzo in questione presentata al P.R.A. di Caserta, come si evince dalla scheda n. 124586 dell'Assessorato alle Politiche della mobilità urbana in atti. Né, i due incidenti stradali in cui è rimasto coinvolto il fratello dell'imputata valgono a provare che (...) non fosse la proprietaria dell'autovettura di cui si tratta al momento dell'attestazione per cui è processo, ben avendo potuto concedere in temporaneo godimento il proprio mezzo al fratello Francesco, rientrando ciò proprio nel catalogo dei diritti spettanti al soggetto proprietario di una res inconsumabile, quale quella in oggetto.
Pertanto, già dal quadro probatorio sopra richiamato ed in base alle assorbenti considerazioni giuridiche esposte, deriva che non sussiste nel caso concreto la prova della falsità ascritta a (...) con riferimento all'attestazione da questa effettuata, emergendo, anzi, fatti e circostanze - relative all'avvenuta stipula di apposito contratto di compravendita a proprio favore ed avente ad oggetto il mezzo in esame - che si pongono in contrasto con l'ipotesi accusatoria di cui al presente processo come emerso a livello documentale e testimoniale.
Deve, quindi, concludersi che l'odierna imputata va assolta ai sensi dell'art. 530 co. 11, c.p.p., perché il fatto di cui all'art. 642 c.p. alla medesima ascritta non sussiste, non essendosi formata nel corso dell'istruttoria dibattimentale, per quanto si è detto, idonea ed adeguata prova, sufficiente ai fini della dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza nel caso concreto dello stesso elemento oggettivo della predetta fattispecie criminosa.
P.Q.M.
visto l'art. 530 c.p.p.;
ASSOLVE
(...), in atti generalizzata, dal reato alla stessa ascritto, perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata nel termine di gg. 80.
Così deciso in Gorizia il 14 aprile 2021.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2021.