RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ca.Ma., nata in Belgio il 05.9.1977,è stata tratta nel presente processo per rispondere dei reati di cui agli artt. 477,482,494 e 642 c.p., nei confronti di GE. S.P.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede a Mogliano V.to (TV), Via (...), la quale ha sporto apposita denuncia-querela e si è costituita parte civile, e di Bl.Ci., nata (...), la quale, pur avendo sporto apposita denuncia-querela, non si è costituita parte civile. L'imputata, regolarmente raggiunta dall'avviso della pendenza del presente procedimento, non essendo comparsa all'udienza del 20.3.2019, è stata, pertanto, dichiarata assente, non avendo addotto alcun legittimo impedimento, né risultando, nel frattempo, detenuta.
All'udienza del:
I) 18.9.2019:
1) sono stati esaminati:
- a) Sa.Gi., in servizio, all'epoca dei fatti, alla P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, il quale, premesso che le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione di otto sinistri stradali posti a pagamento a carico di un'assicurazione di cui risultava intestataria Bl.Ci., ha riferito:
- di aver escusso quest'ultima a S.I.T., la quale ha poi sporto denuncia - querela in ordine ai fatti per cui è processo, oltre a L., titolare dell'agenzia assicurativa di Monfalcone (GO), ove è stata sottoscritta la polizza in esame;
- che la patente di guida e gli altri documenti presentati per la stipula del contratto assicurativo in questione si sono rivelati contraffatti;
- che l'auto assicurata era, in realtà, intestata all'odierna imputata;
- di aver effettuato controlli presso la M.T.C.;
- che vi sono diverse richieste di risarcimento dei danni presentate dall'odierna imputata;
- b) Bl.Ci., nata (...), la quale, premesso di aver ricevuto una lettera di richiesta di risarcimento da parte di una compagnia assicurativa, ha riferito che:
- la targa ivi indicata non corrispondeva a quella della vettura alla medesima intestata, che, all'epoca dei fatti, era una macchina marca FIAT, modello (...), che ha poi cambiato comperandone una nuova presso la concessionaria "Au.", nel 2013;
- a seguito di ciò, sporgeva apposita denuncia - querela;
- un anno più tardi scoprì che era stata utilizzata la propria carta d'identità;
- non è mai andata a Napoli, né ha mai avuto ivi amici o conoscenti;
- c) Ci.Ma., nato (...), dipendente di Ge.As., con mansioni di liquidatore, il quale ha riferito che, dopo aver esaminato gli atti contrattuali e la documentazione relativa ai fatti per cui è qui processo, acquisita da Fu.Ti., ha dichiarato che:
- i documenti della polizza intestata a Bl.Ci. sono risultati falsi;
- dalla verifica effettuata presso il P.R.A. la vettura in questione risultava intestata all'odierna imputata;
- un veicolo assicurato a Gorizia paga meno rispetto ad uno assicurato a Napoli;
- d) Fu.Ti., nata (...), la quale premesso che, contattata da Ge., ha effettuato ricerche sul numero di targa e con riguardo ai documenti fornitile, ha riferito che:
- Bl.Ci. non risultava risiedere, all'epoca dei fatti, a Gorizia;
- l'agenzia di pratiche auto che aveva effettuato il passaggio di proprietà della vettura, in realtà, era inesistente e che il codice dell'adesivo relativo al passaggio di proprietà non corrispondeva ad alcuna agenzia operativa nel settore;
- la patente fornita non era quella di Bl.Ci.;
2) sentite le parti, è stata acquisita documentazione costituita da:
- a) polizza assicurativa n. (...) a nome Bl.Ci.;
- b) carta di circolazione della vettura con tg. (...) con attestazione di passaggio di proprietà a favore di Bl.Ci.;
- c) copia della patente di guida e C.F. di Bl.Ci.;
- d) copia dell'attestato di rischio ANIA 254;
II) 13.11.2019, sentite le parti, è stata acquisita documentazione costituita dalla documentazione rilevante ai fini del decidere, fra cui la copia dell'atto di vendita della vettura tg. (...);
III) 26.11.2019, sentite le parti, è stata acquisita documentazione costituita dalla denuncia - querela sporta il 21.02.2018 dall'odierna imputata nei confronti di Ot.Ma., titolare dell'agenzia di assicurazione e C.A.F., SITA A Napoli, Via (...), che avrebbe curato la pratica per l'assicurazione della R.C. relativa all'auto intestata all'odierna imputata per l'anno 2013/2014;
IV) 03.6.2020:
1) è stato acquisito l'esito del procedimento n. 19867/18 R.G.N.R. scaturito dalla denuncia - querela sporta dall'odierna imputata e conclusosi con l'archiviazione dello stesso;
2) all'esito della discussione:
- a) il P.M. ha richiesto emettersi sentenza di condanna dell'imputata alla pena finale di anni uno di reclusione, già applicate le circostanze attenuanti generiche ed unificati i reati col vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a) dell'imputazione;
- b) il difensore della P.C. ha richiesto emettersi sentenza di condanna dell'imputato a:
- pena ritenuta di giustizia;
- risarcimento del danno;
- rifusione delle spese legali;
- c) il difensore dell'imputata: condanna al minimo della pena, unificati i reati col vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo a) dell'imputazione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge;
- d) il giudice ha emesso sentenza, dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito della motivazione nel termine di gg.60, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 544, co. III, c.p.p., in ragione della gravosità del ruolo d'udienza e dell'articolazione delle questione da decidersi.
Orbene, l'odierna imputata va condannata, nella misura e per i motivi di seguito indicati.
Invero, dall'esame degli atti del presente procedimento, legittimamente utilizzabili per la decisione - quali il verbale di perquisizione e sequestro, la documentazione acquisita e le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del dibattimento, quali, in particolare quelle di Bl.Ma. che ha confermato i fatti descritti nell'imputazione, è emersa la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza di quest'ultima, sotto il profilo dell'elemento, sia oggettivo che soggettivo, con riferimento a tutti i reati alla medesima ascritti, non emergendo, al contempo, circostanze idonee a far ritenere la sussistenza nel caso concreto di cause di giustificazione o di non punibilità a favore della stessa.
Tuttavia, va, preliminarmente, osservato che - come, peraltro, rilevato anche dallo stesso P.M. - il reato di cui al capo a) dell'imputazione è da riqualificarsi ai sensi dell'art. 640 c.p., essendo stato compiuto il fatto ivi descritto secondo le modalità ed i fini stabiliti dalla disposizione predetta, cioè mediante artifici e raggiri ed al fine di un generico ingiusto profitto, senza che vengano, invece, in rilievo gli elementi specializzanti necessari, al fine del configurarsi dell'ipotesi di cui all'art. 642 c.p..
E', infatti, risultato dimostrato che l'imputata:
1) ha tratto in inganno la responsabile dell'Agenzia assicurativa Ge. di Monfalcone (GO) inducendola, mediante le condotte, di artifici e raggiri, descritte ai due punti seguenti, alla stipula del contratto di assicurazione per cui è processo;
2) si è sostituita, senza averne titolo e, quindi, illegittimamente, a Bl.Ci., nell'ambito del rapporto instaurato con l'Agenzia di Ge. di Monfalcone (GO), al fine di concludere il predetto contratto;
3) ha contraffatto la carta di circolazione, il certificato di proprietà, l'attestato di rischio dell'autovettura tg. (...) e la patente di guida n. (...), intestata a Bl.Ci..
La ricostruzione dei fatti nel senso descritto dai capi d'imputazione, come sopra richiamati e precisati, ha trovato idoneo e sufficiente riscontro in quanto risulta dalla documentazione in atti e riferito dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria - a conoscenza dei fatti, i quali, sentiti innanzi all'odierno giudice, hanno pienamente confermato la versione dei fatti già resa ed effettuato dichiarazioni fra loro congruenti, puntuali e documentate. In particolare, si deve rilevare che la prova della sussistenza, nella fattispecie, del reato di truffa, sostituzione di persona e falso si ricava dalle stesse modalità delle condotte tenute dall'imputata, la quale, per conseguire l'ingiusto profitto in ordine alla stipula della polizza assicurativa per cui è processo, non ha esitato a ricorrere ad artifici e raggiri, consistiti, nel caso concreto, nel contraffare quanto sopra descritto e nel sostituire la propria persona a quella dell'ignara Bl.Ci., divenuta, suo malgrado, destinataria di una richiesta di risarcimento in ordine ad un sinistro avvenuto col coinvolgimento della vettura assicurata grazie alla condotta truffaldina tenuta dall'odierna imputata.
Ne deriva che, accertati i fatti come sopra ricostruiti, l'odierna imputata deve essere dichiarata responsabile di tutti i fatti criminosi alla medesima ascritti, anche in ragione dell'infondatezza della denuncia - querela dalla stessa sporta verso terzi, non a caso archiviata.
In secondo luogo, quanto alla determinazione della pena da irrogarsi si osserva che:
1) tenuto conto dello stato d'incensuratezza, delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato le condotte imputate e, quindi, del loro relativamente basso grado di gravità, in ragione dell'unicità della polizza sottoscritta e del non elevato valore commerciale del bene mobile registrato in questione, devono riconoscersi all'imputata le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.;
2) inoltre, sussistono i presupposti per il riconoscimento della continuazione fra i reati contestati, stante l'identità del disegno criminoso posto alla base degli stessi, in considerazione di quanto sopra evidenziato con riguardo alla connessione funzionale fra gli stessi ed alla stretta contiguità temporale e prossimità spaziale relativamente alla loro commissione, in ragione dell'unicità dell'operazione economica sottostante.
3) per quanto sopra considerato, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 27 Cost. e 133 c.p., va ritenuta sanzione detentiva congrua la pena di anni uno di reclusione, già unificati i reati nel vincolo della continuazione, partendo dalla pena base di anni uno e mesi due di reclusione, ridotta alla pena di mesi otto di reclusione ex art. 62 bis C.P., ed aumentata ex art. 81 cpv. alla pena finale, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 640 c.p., stante la sua maggior consistenza edittale massima. Inoltre, la stessa va, per legge, condannata al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, sussistono i presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale dell'esecuzione della predetta pena, tenuto conto del mancato superamento dei limiti di legge e dell'assenza di precedenti penali, per cui può legittimamente ritenersi che l'imputata si asterrà dal commettere altri reati.
In terzo luogo, non sussistono i presupposti per la condanna dell'imputata al risarcimento del danno, in ragione, da un lato, della riqualificazione del reato, da quello previsto dall'art. 642 c.p., al fine di conseguire il vantaggio derivante dalla stipulazione del contratto di assicurazione per cui è processo, a quello di mera truffa, e tenuto conto, dall'altro, che manca in atti la dimostrazione della verificazione di un danno patrimoniale determinato o determinabile a carico di GE. S.P.A.. Sotto questo secondo profilo non possono, invero, certamente supplire le dichiarazioni rese dal liquidatore dipendente della predetta impresa escusso all'udienza del 18.9.2019, essendosi il medesimo limitato a riportare una mera massima generale d'esperienza, la quale non è idonea a costituire prova sufficiente di un'eventuale lesione patrimoniale a carico della Compagnia assicurativa costituitasi parte civile, in difetto dei necessari puntuali riscontri al riguardo, quale avrebbe potuto essere, ad esempio, la produzione in giudizio di un analogo contratto assicurativo valido concluso a Napoli, onde, previo confronto con quello per cui è processo, stabilire la differenza di premio, se del caso, ottenuta da parte dell'imputata, ovvero il riferimento a tabelle o qualsivoglia altra documentazione, da cui potersi dedurre, prima, la sussistenza e, poi, la determinazione dell'entità dello stesso, che, quindi, come tale, cioè come danno avente carattere patrimoniale non può qui ritenersi accertato.
Infine, come confermato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata indicazione in dispositivo della condanna dell'imputata alla rifusione delle spese legali sostenute dalla P.C. e la loro liquidazione costituisce mera omissione materiale, di cui può, pertanto, farsi emenda mediante l'apposito procedimento ex art. 130 c.p.p..
P.Q.M.
visti gli art. 533 e 535 c.p.p.:
DICHIARA
Ca.Ma., in atti generalizzata, responsabile dei reati alla stessa ascritti, riqualificato il delitto di cui al capo a) del l'imputazione ai sensi dell'art. 640 c.p., concesse le circostanze ex art. 62 bis c.p., oltre che avvinti i fatti col vincolo della continuazione, la condanna alla pena finale di mesi nove di reclusione e la multa Euro 500.00, già ritenuto il tentativo con riguardo al delitto sopra riqualificato, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art. 163 c.p.:
ORDINA
la sospensione dell'esecuzione delle predette pene.
Motivi in gg. 60.
Così deciso in Gorizia il 3 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 3 agosto 2020.