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Truffa assicurativa: il reato costituisce un'ipotesi speciale di truffa

Truffa assicurativa

Corte appello Taranto, 28/10/2020, n.528

La richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante la formazione e presentazione di false denunce di sinistro stradale ad una compagnia di assicurazioni integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p., che si atteggia - rispetto al reato di cui all'art. 640 c.p. - come ipotesi speciale di truffa.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il 21 febbraio 2017, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, emetteva sentenza con cui: - affermava la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 c.p. di To.Co., Ni.Ma., Sa.An., Pi.An., Mo.Co., Mo.Fr., Ca.Ro. e Ch.An., condannandoli, escluse per tutti le circostanze attenuanti generiche, rispettivamente alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e di Euro 900 di multa, il MO. e la CA., e di anni uno di reclusione e di Euro 500 di multa, tutti gli altri, oltre al pagamento - a carico di ciascuno per quanto di spettanza - delle spese processuali. Pena sospesa per tutti tranne che per Ni.Ma. e Ca.Ro.; - dichiarava l'estinzione del reato di truffa per intervenuta prescrizione nei confronti di Gr.Ro., Gr.Al., Di.An. e Pe.Al.; - assolveva tutti gli imputati dalle contestazione relative agli artt. 485 e 489 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; - condannava poi: - To.Co. e Mo.Ma. al risarcimento del danno in favore della Gr. S.p.A. liquidato in Euro 7.250, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino a quello del soddisfo, quanto al danno materiale, e in Euro 10.000, quanto al danno morale, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio in giudizio, quantificate in Euro 3.500, più accessori di legge; - Sa.An. e Pi.An. al risarcimento del danno in favore della Un. S.p.A. liquidato in Euro 7.100, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino a quello del soddisfo, quanto al danno materiale, e in Euro 10.000, quanto al danno morale; - Mo.Co. e Mo.Fr. al risarcimento del danno in favore della Un. S.p.A. liquidato in Euro 6.000, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino a quello del soddisfo, quanto al danno materiale, e in Euro 10.000, quanto al danno morale; - Ca.Ro. e Ch.An. al risarcimento del danno in favore della Un. S.p.A. liquidato in Euro 3.000, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento fino a quello del soddisfo, quanto al danno materiale, e in Euro 10.000, quanto al danno morale; - Sa.An., Pi.An., Mo.Co., Mo.Fr., Ca.Ro. e Ch.An. alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio in giudizio della Un. S.p.A. quantificate complessivamente in Euro 5.000, oltre ad accessori di legge. All'esito dell'istruttoria - articolatasi prevalentemente nell'acquisizione sia dei documenti prodotti sia degli atti di indagine, inseriti - questi ultimi - nel fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., quanto alle querele a alle dichiarazioni rese da Lu.Da., ovvero, ai sensi degli artt. 493, comma 3, e 500, comma 7, c.p.p., quanto alle informative di reato e alla dichiarazioni rese dai soggetti escussi a ss.ii., oltre che nell'esame di alcuni testimoni - il giudicante riteneva raggiunta la prova della falsità dei certificati CAI a doppia firma - apparentemente sottoscritti anche da Lu.Da. - prodotti alle compagnie di assicurazione per confermare l'esistenza di sinistri stradali (con riferimento ai quali i presunti danneggiati avevano richiesto il risarcimento del danno alle compagini assicuratrici di pertinenza) nei quali costei non era stata in alcuna maniera coinvolta. Segnatamente (per quanto in questa sede oggetto di interesse, tenuto conto della pronuncia di estinzione del reato per gli altri capi di imputazione già emessa dal primo giudice), fermo restando il disconoscimento delle sottoscrizioni dei CAI già dall'immediatezza dei fatti compiuto da Lu.Da., la quale aveva anche escluso il proprio coinvolgimento in qualsivoglia sinistro, come comprovato dall'assenza di danni di qualsiasi natura alla carrozzeria della propria vettura: - il 19 maggio 2008, allorché si sarebbe verificato il sinistro tra l'auto di proprietà e condotta dalla LU. e il motociclo condotto da To.Co., con a bordo anche Mo.Ma., la LU. si trovava all'interno del Comando Militare (...) e la di lei vettura - nella sua esclusiva disponibilità - era parcheggiata nel piazzale antistante la caserma (capo a) della rubrica); - il 26 maggio 2008, allorché - alle ore 15.15 - si sarebbe verificato il sinistro tra la vettura della LU. e quella condotta da Sa.An., con a bordo Pi.An., e - alle ore 20.00 - si sarebbe verificato l'ulteriore sinistro tra l'auto della LU. e il motociclo condotto da Mo.Fr., con a bordo MO.Ma., la predetta LU. si trovava all'interno del Comando Militare (...) e la di lei vettura - nella sua esclusiva disponibilità - era parcheggiata nel piazzale antistante la caserma (capi b) e c) della rubrica); - l'8 agosto 2008, allorché si sarebbe verificato il sinistro tra la vettura della LU. e quella condotta da Ca.Ro., con a bordo Ci.Al. e Ch.An., la vettura della LU. si trovava - già dal 31 luglio - in deposito presso la Concessionaria (...) di Ginosa Marina ed era priva della copertura assicurativa, atteso che, proprio in quella giornata, l'auto era stata acquistata da D'E.An., il quale - formalizzato il passaggio di proprietà il 25 agosto 2008 - l'aveva presa in consegna il successivo 30 agosto, stipulando un nuovo contratto di assicurazione con compagnia diversa da quella che copriva i danni da circolazione stradale della LU. (capo d) della rubrica). Il giudice di prime cure - valutata l'attendibilità della LU., desumibile dal fatto che costei aveva, di volta in volta, immediatamente querelato gli ignoti autori delle truffe ai suoi danni, fornendo altresì una plausibile giustificazione sulla disponibilità da parte di terzi (seppure all'esito delle indagini non identificati) dei documenti della sua vettura, e dalla circostanza che le di lei dichiarazioni erano state confortate dagli esiti degli accertamenti documentali svolti dalla G.d.F. sui turni di lavoro della giovane e sul momento in cui costei aveva ceduto la sua vettura, disattivando il contratto di assicurazione - riteneva, altresì, correttamente contestati i fatti, la cui data di consumazione, quanto al delitto di cui al capo a) della rubrica, collocava però nel mese di marzo e di maggio 2009, in relazione al momento in cui era avvenuta la liquidazione del danno da parte della compagnia interessata. Avverso tale sentenza, hanno proposto separati e tempestivi atti di appello: - To.Co. e Mo.Ma. (entrambi con l'avv. An.Ca.), i quali, dolendosi della conclusione raggiunta dal primo giudice, sebbene con due separati atti, hanno chiesto con analoghe argomentazioni: - l'assoluzione con formula di giustizia, atteso che l'avvenuta liquidazione del danno relativo al sinistro da parte della compagnia sarebbe indicativa della certa verificazione dello stesso, non comprendendosi altrimenti la fonte del danno effettivamente patito dal TO. medesimo; - la rideterminazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate dal primo giudice, nonostante la modestia del danno derivato dalla condotta accertata e il vissuto giudiziario dell'appellante; - Sa.An. (con l'avv. Gi.Ca.), la quale, dolendosi della conclusione raggiunta dal primo giudice, ha chiesto: - l'assoluzione con formula di giustizia, atteso che l'avvenuta liquidazione del danno relativo al sinistro da parte della compagnia, tenuto conto della presenza di una perizia sui danni subiti dalla macchina e della certificazione medica sulle lesioni patite dalla SA. medesima (la cui contumacia non può assurgere a prova della sua colpevolezza), sarebbe indicativa della certa verificazione dello stesso, non comprendendosi altrimenti la fonte dei suddetti danni; - la declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto e del tempo da quel di trascorso, utile a determinare l'effetto di cui all'art. 157 c.p., nonostante la sospensione dei termini per la durata specificamente indicata; - la rideterminazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate dal primo giudice, nonostante l'unicità della condotta accertata e l'assenza di precedenti penali; - Pi.An. (con l'avv. Sa.Ma.), la quale, dolendosi della conclusione raggiunta dal primo giudice, ha chiesto: - l'assoluzione con formula di giustizia, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., attesa l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice sull'attendibilità delle dichiarazioni di Lu.Da., di fatto contraddette dalla presenza dei danni riportati dalla vettura a bordo della quale la Pi. (alla cui contumacia non può essere attribuito alcun valore probatorio dirimente) era trasportata e delle lesioni patite tanto dalla Pi. medesima quanto dalla SA. che conduceva il mezzo al momento dell'impatto, certamente sintomatiche della certa verificazione dell'incidente, non comprendendosi altrimenti la fonte dei suddetti danni; - la rideterminazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate dal primo giudice, senza considerare la posizione secondaria assunta dalla Pi. nella vicenda, con conseguente inadeguatezza della pena comminata all'effettivo disvalore del fatto, a maggior ragione ove si ponga mente allo stato di incensuratezza dell'appellante, a vantaggio della quale, per i medesimi motivi, la pena avrebbe dovuto essere vieppiù determinata attestandola sul limite minimo edittalmente previsto; - la concessione del beneficio di cui all'art. 175 c.p., escluso dal Tribunale nonostante la positiva conclusione del giudizio funzionale al riconoscimento di quello di cui all'art. 163 c.p.; - la rideterminazione della misura del risarcimento del danno liquidato, atteso che esso sarebbe stato immotivatamente quantificato nella misura indicata dal primo giudice, senza la specificazione dei criteri utilizzati per la determinazione del danno morale e senza tener conto della somma materialmente incassata dalla Pi., diversa e inferiore a quella riconosciuta alla SA., nonché di quella delle spese riconosciute in favore della costituita parte civile, la cui quantificazione - eccessiva - è stata compiuta senza l'indicazione dei criteri seguiti per compierla; - Mo.Fr. e Mo.Co. (entrambi con gli Avv. Lu.Mo. e Do.Bi.), i quali, dolendosi della conclusione raggiunta dal primo giudice, con un unico atto di appello, hanno chiesto: - l'assoluzione con formula di giustizia, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., atteso che, per un verso, l'avvenuta liquidazione del danno relativo al sinistro da parte della compagnia, tenuto conto della presenza di una perizia sui danni subiti dalla motocicletta e della certificazione medica sulle lesioni patite da entrambi i MO., e, per altro verso, le affermazioni della LU. circa la disponibilità del proprio veicolo da parte del suo ex fidanzato, sarebbero indicative della certa verificazione dell'incidente, non comprendendosi altrimenti la fonte dei suddetti danni e non potendosi escludere che l'auto in quel frangente fosse condotta da terzi; - la declaratoria di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto e del tempo da quel di trascorso, utile a determinare l'effetto di cui all'art. 157 c.p., nonostante la sospensione dei termini per la durata specificamente indicata; - la rideterminazione della pena mediante il contenimento della sua misura entro il limite minimo edittale, stante lo stato di incensuratezza di entrambi gli imputati; - la rideterminazione della somma liquidata per il danno morale, immotivatamente quantificato nella misura di Euro 10.000, certamente esorbitante ove si consideri il concreto pregiudizio derivato dalla condotta accertata; - Ca.Ro. (con l'avv. Fa.Fa.), la quale, dolendosi della conclusione raggiunta dal primo giudice, ha chiesto: - l'assoluzione con formula di giustizia, atteso che l'avvenuta liquidazione del danno relativo al sinistro da parte della compagnia, tenuto conto degli accertamenti sicuramente espletati dalla società assicuratrice, sarebbe indicativa della certa verificazione dello stesso, non comprendendosi altrimenti la fonte dei suddetti danni e non potendosi escludere che, al momento del sinistro, la vettura in parola fosse condotta da un soggetto diverso dalla LU., per quest'ultima spacciatasi, all'insaputa dalla CA., perciò solo non intenzionata a porre in essere alcun artificio e/o raggiro funzionale al perseguimento di un ingiusto profitto; - la rideterminazione della pena mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, immotivatamente negate dal primo giudice sulla scorta della presenza dei precedenti penali annotati sul certificato del casellario, che, in ragione della loro risalenza, non avrebbero dovuto imporre la conclusione raggiunta; - Ch.An. (con l'avv. Lu.La.), la quale, dolendosi della conclusione raggiunta dal primo giudice, ha chiesto: - l'assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per non aver commesso il fatto, attesa l'erroneità della valutazione compiuta dal primo giudice in ordine alla consapevolezza della donna della falsità delle indicazioni trascritte nel CAI dalla SA. (a bordo della cui auto era trasportata) e dalla conducente del veicolo coinvolto nel sinistro con l'auto della SA. medesima, sulla cui verificazione non può aversi dubbio, se è vero, come è vero, che vi era stata la refertazione delle lesioni personali (della SA., della CH. e della figlia di quest'ultima) e il riconoscimento del danno alla vettura; - l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in considerazione del ridotto apporto fornito alla produzione dell'evento, dello stato di incensuratezza della CH. e della ricorrenza dei presupposti di legge; - la rideterminazione della pena mediante il contenimento della pena entro il limite minimo edittalmente previsto, tenuto conto della valutazione poi compiuta sull'appellante ai fini del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. All'odierna udienza si è celebrato il giudizio e le parti hanno concluso come da richieste riportate in epigrafe. La Corte ha definito il processo come da dispositivo in calce. Va preliminarmente evidenziato che non risulta in atti il conferimento della procura speciale (e, in realtà, neanche la nomina del) all'Avv. Gi.Ca. da parte di Sa.An.. La suddetta situazione, formalmente idonea a determinare l'inammissibilità dell'appello, per le ragioni che si andranno a esporre, non è tale da precludere - come per tutti gli altri imputati - la riforma della sentenza. Invero, tutti i reati oggetto di accertamento risultano, per quello che si dirà, alla data odierna, estinti per prescrizione. Le condotte descritte nel capo di imputazione devono essere, secondo il Collegio, riqualificate nella fattispecie di cui all'art. 642, comma 2, c.p.. Nella specie, infatti, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante la formazione e presentazione di false denunce di sinistro stradale ad una compagnia di assicurazioni integra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p., che si atteggia - rispetto al reato di cui all'art. 640 c.p. - come ipotesi speciale di truffa (cfr., in tal senso: Cass. Sez. II, 16 giugno 2016, n. 25128). La suddetta conclusione vale nei confronti di ciascuno degli imputati. Al fine di giustificare tale ultima conclusione deve richiamarsi il pacifico principio di diritto a mente del quale "La fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma" (Cass. Sez. II, 29 gennaio 2019, n. 4389). Ciò posto, va evidenziato che la norma di cui all'art. 642 c.p. delinea una fattispecie di pericolo, in cui, conseguentemente, il momento della consumazione è anticipato e deve essere individuato in quello di presentazione delle richieste risarcitone alla compagnia di assicurazione e non già in quello di perseguimento del fine avuto di mira (cfr.: Cass. Sez. II, 29 febbraio 2016, n. 8105). Pertanto: - il delitto di cui al capo a) era stato consumato allorché i legali avevano inoltrato - il 18 giugno 2008 - la richiesta alla Fa. s.p.a.; - il delitto di cui al capo b) era stato consumato allorché i legali avevano inoltrato - il 17 settembre 2008 - la richiesta alla Mi. s.p.a.; - il delitto di cui al capo c) era stato consumato allorché i legali avevano inoltrato - il 9 giugno 2008 - la richiesta alla Fa. s.p.a.; - il delitto di cui al capo d) era stato consumato allorché i legali avevano inoltrato - il 31 ottobre 2008 - la richiesta alla Fo. S.p.A. Ne consegue che: - il delitto di cui al capo a) si è estinto ex art. 157 c.p., tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, pari a sette mesi e sei giorni (ud. 20 febbraio 2014 rinviata a quella del 25 settembre 2014, per l'adesione dei difensori all'astensione degli avvocati dalle udienze penali), il 24 luglio 2016; - il delitto di cui al capo b) si è estinto ex art. 157 c.p., tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, pari a sette mesi e sei giorni (ud. 20 febbraio 2014 rinviata a quella del 25 settembre 2014, per l'adesione dei difensori all'astensione degli avvocati dalle udienze penali), il 23 ottobre 2016; - il delitto di cui al capo c) si è estinto ex art. 157 c.p., tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, pari a sette mesi e sei giorni (ud. 20 febbraio 2014 rinviata a quella del 25 settembre 2014, per l'adesione dei difensori all'astensione degli avvocati dalle udienze penali), il 15 luglio 2016; - il delitto di cui al capo d) si è estinto ex art. 157 c.p., tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione nel corso del giudizio di primo grado, pari a sette mesi e sei giorni (ud. 20 febbraio 2014 rinviata a quella del 25 settembre 2014, per l'adesione dei difensori all'astensione degli avvocati dalle udienze penali), il 5 dicembre 2016. Tanto premesso, nei confronti di tutti gli imputati la sentenza deve essere riformata per intervenuta estinzione del reato per prescrizione ed eliminazione - stante il momento del prodursi dell'effetto estintivo, antecedente alla pubblicazione del dispositivo del primo grado - delle statuizioni civili. Quanto alla posizione di Sa.An. - tratta a giudizio e condannata in concorso con Pi.An. - deve trovare applicazione il principio a mente del quale "L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile" (Cass. Sez. II, 7 gennaio 2020, n. 189). Orbene, rilevata l'intervenuta estinzione di tutti i reati, non sussistono - secondo la Corte - elementi di giudizio per pervenire a un'assoluzione nel merito degli appellanti. La meticolosa analisi dal primo giudice compiuta con riferimento a ciascuno degli episodi non è stata in alcuna maniera scalfita dalle osservazioni difensive. Va osservato - con riferimento a ciascun sinistro - che la liquidazione dei danni in favore degli imputati era stata determinata dall'avvenuta presentazione di moduli CAI a firma congiunta dei soggetti coinvolti nei presunti sinistri. Tale circostanza, come correttamente evidenziato dal primo giudice, in virtù della disciplina introdotta dal D.L.vo 209/2005, aveva costituito il presupposto per la liquidazione diretta del danno da parte della compagnia assicuratrice del danneggiato, senza la necessità di espletamento di ulteriori indagini. Pertanto, acclarata (sulla scorta di quanto denunciato da Lu.Da., che aveva anche disconosciuto la propria firma e che è stata ritenuta dal Tribunale soggetto attendibile per il pieno conforto attribuito alle sue dichiarazioni dalla documentazione acquisita, dagli esiti delle indagini espletate sulla disponibilità della vettura e sulla sua presenza al lavoro e da quanto affermato convergentemente dagli altri testimoni) la mendacità delle informazioni contenute in ciascuno dei moduli CAI compilati con riferimento a ognun sinistro, è chiaro che è priva di pregio la doglianza difensiva atta a valorizzare l'avvenuta liquidazione del danno quale elemento sintomatico della reale verificazione degli incidenti. Ciò posto, vanno rigettati - in parte qua - gli appelli di To.Co., Mo.Ma., Sa.An., Pi.An., Mo.Fr., Mo.Co. e Ca.Ro.. Quanto all'appello della CA. e dei MO., va chiarito come, ferma restando l'assertività dell'affermazione a mente della quale la vettura della LU. avrebbe, al momento dei relativi sinistri, potuto essere stata prelevata dalla concessionaria presso la quale era stata lasciata in conto vendita dalla proprietaria tanto da quest'ultima quanto da terzi per essa spacciatisi, anche la suddetta evenienza, non esclude la sussistenza del delitto accertato. Invero i moduli CAI relativi a entrambi i sinistri, riportando, quali dati del conducente della (...), quelli della LU., invece estranea ai fatti, riportano circostanze non veritiere, utili a trarre in inganno la compagnia assicuratrice sull'esistenza del sinistro e sulle modalità di sua verificazione, oltre che sul fatto che essa veniva, peraltro, notiziata di incidenti avvenuti in un periodo successivo al momento della sospensione del contratto con la propria assicurata. La suddetta circostanza conferisce ulteriore conferma logica all'attendibilità delle dichiarazioni della LU., rendendo evidente che l'utilizzo abusivo dei suoi dati avvenisse in base a una disponibilità artatamente acquista prima del cambiamento della situazione contrattuale da parte di un soggetto che aveva continuato a sfruttare la situazione non avendo contezza del fatto sopravvenuto. Anche il motivo principale dell'appello di Ch.An. deve essere rigettato. Il fatto che ella fosse terza trasportata della CA. - pur a fronte delle lesioni da costei e da sua figlia riportate - non è tale da escludere il suo coinvolgimento nel fatto, atteso che, richiamate le considerazioni svolte in merito alla modalità di sottoscrizione del modulo CAI e di sua presentazione per la liquidazione del risarcimento del danno, pur non avendo ella sottoscritto quell'atto, è indiscutibile che si fosse prestata a partecipare, apportando il proprio contributo, alla condotta che aveva determinato l'inganno ai danni dell'assicurazione. Il sinistro in oggetto, infatti, anche ove realmente accaduto, non si era verificato nelle condizioni e con le modalità specificate in quell'atto. E' solo il caso di ricordare che, nella giornata del sinistro, la vettura della LU. era depositata presso la concessionaria in conto vendita, non potendo essere, quindi, condotta dalla donna e non essendo assicurata con la compagnia assicuratrice chiamata in causa. A lume di tanto, secondo le regole della logica comune, appare improbabile ipotizzare - come prospettato dall'appellante - che qualcuno, realmente coinvolto nel sinistro, a bordo di una vettura diversa, innanzi a una disinteressata (perché ferita e preoccupata per la propria figlia) CH., avesse indicato alla SA. (altrettanto inconsapevole o, ancor peggio, consapevole e connivente), al momento della compilazione del modulo CAI, dati anagrafici, tecnici del mezzo e assicurativi falsi. Da ultimo, l'eliminazione delle statuizioni civili implica l'assorbimento nella pronuncia di tutti gli ulteriori motivi di appello. Per le ragioni indicate, escluso di poter pervenire alla riforma della sentenza con l'assoluzione degli imputati, il provvedimento gravato deve essere riformato dichiarando l'intervenuta estinzione di tutti i reati per prescrizione, con eliminazione delle statuizioni civili. P.Q.M. La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.: in riforma della sentenza emessa del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Taranto, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'appellante To.Co., Mo.Ma., Sa.An., Pi.An., Mo.Co., Mo.Fr., Ca.Ro. e Ch.An. in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, riqualificati - tutti - in quello di cui all'art. 642, comma 2, c.p., perché estinti per intervenuta prescrizione. Elimina le statuizioni civili. Motivi contestuali. Così deciso in Taranto il 28 ottobre 2020. Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2020.
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